219a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE
(2782) Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta del 10 dicembre 1997.
Si passa all'esame degli emendamenti.

Il presidente CIRAMI comunica che la Commissione bilancio ha reso in data 14 gennaio 1998 il richiesto parere sugli emendamenti, che è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte emendative 1.8; 1.9; 1.10; 1.11; 1.12; 2.1; 6.2; 10.1. Sull'emendamento 8.1 il parere della Commissione bilancio è di nulla osta condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla riformulazione della copertura finanziaria, mentre è di nulla osta sugli emendamenti 6.1 e 10.2. Ricorda altresì che in data 16 dicembre 1997 la Commissione stessa si era espressa favorevolmente sull'emendamento 10.2. Anche la Commissione affari costituzionali si è espressa il 14 gennaio 1998 sull'emendamento 4.9, adottando un parere favorevole.

Il senatore MILIO illustra gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.9. In merito al primo, egli sottolinea come si prefigga di allargare la possibilità di tramutamenti d'ufficio dei magistrati, a prescindere dai presupposti che lo stesso articolo 1 appresta a tale riguardo e predisponendo, in tal modo, le condizioni per dotare le sedi che realmente necessitano della presenza aggiuntiva di magistrati del personale necessario. Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 1.3 esso è volto a meglio specificare che per sede disagiata deve essere intesa non la sede collocata in una delle regioni che vengono menzionate dal comma 2 dell'articolo 1, ma, su tutto il territorio nazionale, quelle che ricadono nelle condizioni previste da almeno due delle disposizioni recate dalle lettere a), b) e c) del comma 2. Per quanto riguarda, poi, l'emendamento 1.9 esso si propone di chiarire che di fronte ad una situazione di dilagante e perdurante pericolo, soprattutto per quanto riguarda la criminalità organizzata, risulta incongruente la posizione del Governo che intende predeterminare il tetto massimo dei magistrati destinati d'ufficio a sedi disagiate.

Il senatore Antonino CARUSO fa, quindi, proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.2.

Il senatore CENTARO illustra gli emendamenti 1.4 e 1.8 e sottolinea che con l'emendamento 1.4 si è voluto prefiggere l'intento di rendere chiaro come nella elencazione di sedi disagiate proposte dal Governo non vi siano sempre regioni con problemi di mancata copertura di posti: infatti per le regioni Campania, Basilicata e Puglia le informazioni disponibili indicano come si tratti di sedi per le quali vi è, al contrario, una forte richiesta di copertura di posti. Relativamente all'emendamento 1.8, la filosofia cui esso si ispira è quella di indicare al Governo che la strada maestra per risolvere la questione giustizia nelle sedi particolarmente bisognose della presenza vigile dei magistrati, non è quella di interventi limitati e condizionati dal rispetto di presunti vincoli di bilancio, poichè occorre, al contrario, effettuare uno sforzo per affrontare il problema alla radice, con interventi veramente coraggiosi e innovativi.

Sugli emendamenti 1.5, 1.10 e 1.11 il senatore GRECO mette, in particolare, in rilievo che il primo, peraltro di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 1.4, si ispira alla stessa logica, che è quella di evitare una dispersione delle forze dei magistrati, concentrandoli verso quelle sedi disagiate dove effettivamente mancano richieste di trasferimento. Precisa, anzi, che solo apparentemente il suo emendamento sembra penalizzare la regione Puglia, che risulterebbe - se esso fosse approvato - eliminata dall'elenco delle sedi disagiate. La sua proposta di modifica si ispira, invece, ad una constatazione di pura presa d'atto dei dati statistici che indicano come solo per Sicilia, Sardegna e Calabria esistano concretamente sedi per le quali non vi sono richieste di copertura. Al contrario, per le altre regioni che egli propone di eliminare vi è a sua conoscenza un elevato numero di domande di trasferimento che peraltro non può essere esaudito proprio per mancanza di sufficienti posti in organico. Tale aspetto, se connesso alla constatazione che la innegabile consistenza del tasso di criminalità in tali regioni non può essere contestata, lo porta alla conseguente considerazione che è proprio sull'aspetto dell'aumento degli organici che occorra intervenire. Prosegue accentuando in modo particolare tali considerazioni e mettendo in rilievo che ai problemi della giustizia si deve rispondere con disegni di organizzazione complessiva e non già, come vorrebbe fare il Governo, con un provvedimento che in sostanza finisce per privilegiare gli aspetti monetari delle funzioni magistratuali, piuttosto che valorizzare le funzioni in quanto tali. Ribadisce che una sede possibile per intervenire nel senso da lui indicato avrebbe potuto essere l'istituzione di un tribunale metropolitano nel circondario di Bari, che purtroppo non fu accolta a suo tempo dalla Commissione in occasione della discussione del provvedimento sul giudice unico di primo grado e conclude ancora una volta dichiarando che il Governo deve dare risposte risolutorie e non emergenziali ai problemi della giustizia. Dà quindi così per illustrato anche l'emendamento 1.11 e aderisce, per l'emendamento 1.10, a quanto già esposto in sede di illustrazione dell'emendamento 1.9, di identico contenuto.

Il senatore BUCCIERO dà, poi, per illustrati gli emendamenti 1.6 e 1.13.

Il senatore FASSONE dichiara che l'emendamento 1.7 è diretto a portare da due ad un anno il termine entro il quale il Consiglio superiore della magistratura individua l'elenco delle sedi disagiate, ciò al fine di velocizzare la programmazione delle sedi da assegnare e, anche, per formalizzare quanto già avviene nella prassi. L'emendamento 1.12 è invece finalizzato a omogeneizzare il numero di unità previste a regime per l'assegnazione alle sedi disagiate, rispetto al tetto delle sedi disagiate stesse stabilito dal Consiglio superiore della magistratura.

Il relatore MELONI esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1, da 1.1 a 1.11. Sull'emendamento 1.12, pur condividendone l'intento, ritiene insuperabile il parere contrario reso dalla Commissione bilancio. Sull'emendamento 1.13 il parere del relatore è del pari contrario.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario sugli emendamenti da 1.1 a 1.3. Motiva, quindi, il parere, del pari sfavorevole, sugli emendamenti 1.4 e 1.5 osservando che la scelta operata dal Governo per l'individuazione delle sedi disagiate, non solo è stata già ampiamente condivisa dall'altro ramo del Parlamento ma si ispira all'esigenza di attuare interventi uniformi per tutte le regioni che hanno problemi di criminalità e rispetto alle quali la situazione non può essere valutata cristallizzando il giudizio alla situazione attuale. Prosegue osservando che anche il Consiglio superiore della magistratura, nell'individuazione delle sedi da coprire potrà ispirarsi a criteri di flessibilità e di reale esigenza di copertura e, comunque, ritiene che le esigenze sottese al provvedimento legislativo in discussione debbono essere considerate anche nella loro proiezione per il futuro. Formula, quindi, un parere contrario sugli emendamenti da 1.6 a 1.12 - in particolare chiarendo - su quest'ultimo che comunque il Consiglio superiore della magistratura potrebbe anche determinarsi ad individuare un numero di sedi disagiate inferiore al numero massimo di sessanta - nonchè 1.13.

Il senatore PREIONI è in principio favorevole all'emendamento 1.1, pur essendo contrario al disegno di legge nel suo complesso, oltre a considerare totalmente inaccettabile che la discussione del provvedimento si svolga nella sede deliberante. Ritiene aberrante che un magistrato subordini a benefici economici lo svolgimento di un dovere che gli spetta per il solo fatto di svolgere tale funzione, senza contare che il testo dell'articolo 1 potrebbe prestarsi ad una interpretazione strumentale, per conseguire trasferimenti, formalmente d'ufficio, ma di fatto per ottenere incrementi retributivi. Propone pertanto di verificare se vi sia un consenso alla sua proposta di richiedere la rimessione all'Assemblea del provvedimento in titolo.

Il senatore GRECO si riporta nuovamente alle considerazioni da lui già svolte in occasione dell'illustrazione dell'emendamento 1.4, chiedendo di non condividere la scelta operata dal Governo che non ha voluto affrontare i problemi sostanziali, legati soprattutto all'aumento degli organici dei magistrati e ad una idonea ridefinizione della geografia giudiziaria, che avrebbe potuto, invece, realizzare in occasione della delega concessa per la istituzione del giudice unico di primo grado.

Il senatore FASSONE invita ad una attenta considerazione sulle conseguenze della proposta del senatore Preioni.

Il presidente CIRAMI non condivide le critiche di fondo rivolte al provvedimento in discussione e che sarebbero - a giudizio dei richiedenti - alla base della richiesta di rimessione all'Assemblea. Infatti occorre, a suo avviso, distinguere fra la indiscutibile necessità di aumentare le risorse per lottare contro la criminalità, aspetto immediatamente affrontato dal provvedimento in esame, da quelle più generali - da lui non messe in discussione, ma di natura diversa - relative alle esigenze di aumentare l'organico dei magistrati. Ribadisce che tutti i senatori che hanno svolto le proprie funzioni come magistrati non possono ignorare che di fronte a sedi giudiziarie sottoposte a una sollecitazione enorme a causa del carico di lavoro necessario per fronteggiare intensi fenomeni di criminalità, ve ne sono altre che invece godono di una situazione completamente diversa ed è, pertanto, tale differenza di situazione che determina la necessità di un trattamento specifico.

Il senatore BUCCIERO, dopo aver evidenziato in termini negativi il clima di vera e propria chiusura che si è determinato in Commissione, sottolinea che la sua contrarietà alla prosecuzione dell'esame in sede deliberante del disegno di legge in titolo è motivata soprattutto dai contenuti dello stesso. L'oratore ritiene infatti inaccettabile e mortificante per l'immagine e il ruolo della magistratura l'impostazione ispiratrice dell'articolato in discussione che si sostanzia, di fatto, nella scelta di monetizzare i rischi connessi con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali in alcune aree del Paese. Appare quindi opportuna una più ampia riflessione ed un ulteriore approfondimento in merito ai suddetti contenuti e, in questa prospettiva, la scelta della rimessione in sede referente appare senz'altro condivisibile.

Il presidente CIRAMI, dopo aver accertato che la richiesta del senatore Preioni è appoggiata dal prescritto numero di senatori, comunica che i lavori proseguiranno nella sede referente.

IN SEDE REFERENTE
(2782) Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e rinvio)

Il presidente CIRAMI propone di dare per acquisite le precedenti fasi procedurali.

Il senatore BUCCIERO si dichiara contrario a tale proposta del Presidente.

La Commissione conviene quindi, a maggioranza, di dare per acquisite le precedenti fasi di passare quindi direttamente alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Interviene il senatore PERA il quale rileva innanzitutto come l'opposizione abbia accettato sia il principio della stessa esigenza di sedi disagiate sia, pur con qualche difficoltà, la scelta di prevedere incentivi per i magistrati chiamati ad esercitare le loro funzioni in tali sedi. Le divergenze che hanno testè determinato la rimessione in sede referente riguardano le modalità per l'individuazione delle sedi disagiate e la concreta definizione degli incentivi. A tale riguardo, non può non rilevarsi che le argomentazioni del sottosegretario Ayala, in merito alle proposte emendative dirette a sopprimere nel comma 2 il riferimento alle regioni Campania, Basilicata e Puglia, appaiono contraddittorie. Infatti le preoccupazioni per ciò che può avvenire in futuro dovrebbero semmai indurre il Governo ad una scelta ben più radicale, quale potrebbe essere quella contenuta nell'emendamento 1.1 del senatore Milio, mentre, se ci si orientasse per tener conto unicamente delle esigenze attuali, è evidente che dovrebbe essere presa in considerazione solo la situazione nelle regioni Calabria, Sicilia e Sardegna. La posizione del Governo invece, stando a quanto dichiarato dal sottosegretario Ayala, non sembra coerentemente riconducibile nè all'una nè all'altra delle due impostazioni alle quali si è prima fatto riferimento.
L'oratore richiama quindi l'attenzione sul clima di vera e propria chiusura che si è determinato in Commissione e che ha suscitato inevitabilmente la sensazione che non fosse possibile un confronto costruttivo fra maggioranza ed opposizione. Si è di fronte ad un atteggiamento della maggioranza che si è potuto riscontrare anche su altri disegni di legge e in presenza del quale l'opposizione non potrà che chiedere anche in futuro, che i disegni di legge in esame siano rimessi all'Assemblea.

Il senatore RUSSO esprime sconcerto per le motivazioni che hanno determinato la rimessione in sede referente del disegno di legge n.2782 e fa presente come, nel corso della seduta odierna, di fatto, abbiano preso la parola quasi esclusivamente i senatori dell'opposizione, con l'eccezione del senatore Fassone. Deve poi rilevarsi che la rimessione è avvenuta quando ancora non si era proceduto alla votazione degli emendamenti e quando rimanevano senz'altro i margini per un approfondimento ulteriore e per un confronto fra le diverse soluzioni prospettate.
Le considerazioni svolte dal sottosegretario Ayala sono state poi del tutto travisate in quanto il rappresentante del Governo si è limitato ad osservare che mantenere il riferimento alle regioni Campania, Basilicata e Puglia non avrebbe determinato alcun pregiudizio per queste stesse regioni, essendo rimessa al Consiglio superiore della magistratura l'individuazione concreta delle sedi disagiate. Appare infine difficilmente sostenibile la tesi di un atteggiamento di chiusura della maggioranza sul merito di un disegno di legge che l'altro ramo del Parlamento ha approvato all'unanimità e sul quale si è registrata una vasta convergenza di forze politiche.

Il presidente CIRAMI rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2570

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.
4.1
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

All'emendamento 4.2, al comma 1, lettera a) sopprimere la parte dalla parola: «escluse» alle parole: «del titolo III».
4.2/1
Il relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

Art. 4.

La riforma del sistema sanzionatorio in materia di disciplina della navigazione è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) trasformare in illeciti amministrativi le contravvenzioni contenute nel codice della navigazione, escluse quella di cui all'articolo 1161 e quelle di cui al capo VI del titolo III, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non superiore a lire 60 milioni, graduata in rapporto alla gravità degli illeciti;
b) prevedere la trasformazione in sanzioni amministrative accessorie delle pene accessorie già previste per le contravvenzioni trasformate in illeciti amministrativi ai sensi della precedente lettera a)».
4.2
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, la cui entità sarà graduata in rapporto alla gravità degli illeciti e all'eventuale reiterazione, anche non specifica degli stessi».
4.3
Caruso Antonino, Bucciero, Battaglia, Pellicini, Valentino

Art. 5.

Nel comma 1, alla lettera a), sostituire le parole da: «ad eccezione», alla fine con le seguenti: «ad eccezione degli articoli 100 comma 14, 116, 124, 168 comma 8, 176, 186, 189, 192 comma 7 e 213 comma 4».
5.1
Russo, Bertoni, Calvi, Fassone, Senese

Al comma 1 alla lettera a), sopprimere la parola: «116».
5.2
Centaro

Al comma 1 alla lettera a), sopprimere la parola: «124».
5.3
Centaro

Al comma 1 alla lettera a), sostituire la parola: «176», con l'altra: «186».
5.4
Greco

Al comma 1 alla lettera a), dopo la parola: «176», inserire l'altra: «186».
5.5
Centaro

Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «6», con l'altra: «7».
5.15
Greco

Al comma 1, alla lettera e), dopo le parole: «reclami amministrativi», aggiungere la parola: «anche».
5.18
Centaro, Greco


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2782

Art. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Ai fini della presente legge per trasferimento e destinazione d'ufficio si intende ogni tramutamento dalla sede di servizio per il quale non sia stata proposta domanda dal magistrato e che determini lo spostamento nelle sedi disagiate di cui al comma 2. Sono escluse le ipotesi di trasferimento di cui agli articoli 2, secondo comma, e 21, sesto comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, per le quali non compete alcuna indennità».
1.1
Milio

Al comma 2, nell'alinea, sopprimere la frase: «, sito in una delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna,».
1.2
Preioni

Al comma 2, nell'alinea, sono soppresse le parole da: «, sito in una» fino a: «Sardegna,».
1.3
Milio

Al comma 2, nell'alinea, sopprimere le parole da: «Campania» a: «Puglia».
1.4
Pera, Centaro, Greco

Al comma 2, nell'alinea, sopprimere le parole: «Campania, Basilicata, Puglia».
1.5
Greco

Al comma 2, alla lettera c), sostituire le parole: «del distretto» con: «nazionale».
1.6
Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 3, sostituire le parole: «di ciascun biennio» con le parole: «di ogni anno».
1.7
Fassone

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Non possono...» sino a: «anni successivi».
1.8
Centaro, Pera, Greco

Al comma 3, sopprimere l'ultimo periodo dalle parole: «Non possono essere destinati» fino a: «anni successivi».
1.9
Milio

Al comma 3, sopprimere le parole da: «Non possono» sino a: «anni successivi».
1.10
Greco

Al comma 3, sostituire la cifra: «sessanta» con quella di: «quaranta» e le parole: «alle duecento unità per il 1997 e per il 1998, alle centocinquanta per il 1999, alle cento unità per il 2000» con le altre: «alle duecentocinquanta unità per il 1998 e per il 1999, alle centocinquanta per il 2000».
1.11
Greco

Al comma 3, sostituire le parole: «cinquanta unità» con le parole: «sessanta unità».
1.12
Fassone

Al comma 5, dopo la parola: «individuate» inserire le altre: «ai sensi del comma 2 e del comma 3».
1.13
Bucciero, Caruso Antonino

Art. 2.

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. Il trasferimento d'ufficio di cui all'articolo 1 dà diritto al trattamento di missione di cui alla tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836, come modificata dalla legge 26 luglio 1978, n. 417 e successivamente da ultimo rideterminato con decreto del Ministro del tesoro 11 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 1985».
2.1
Milio

Art. 4.

Al comma 5, sostituire le parole: «non superiore a due mesi» con le altre: «non superiore a quattro mesi».
4.9
Milio

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.
6.1
Milio

Al comma 1, prima delle parole: «Al personale di magistratura» è inserito il periodo seguente: «Ai magistrati assegnati o trasferiti d'ufficio a sedi disagiate, agli auditori giudiziari con funzioni destinati alle medesime sedi, nonchè».
6.2
Pera, Centaro, Greco

Art. 8.

Al comma 1, sostituire la parola: «1997» con la parola: «1998» e la parola: «1998» con la parola: «1999».
8.1
Centaro

Art. 10.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. - Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge».
10.1
Milio

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 19.070 milioni per l'anno 1998, in lire 25.281 milioni per l'anno 1999 e in lire 23.945 milioni per l'anno 2000, in lire 22.518 milioni per l'anno 2001, in lire 16.795 milioni per l'anno 2002 ed in lire 16.604 milioni a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo Speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».
10.2
Meloni