213a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono il ministro dell'ambiente Ronchi, il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi, il sottosegretario di Stato per le finanze Castellani ed il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,50.

IN SEDE REFERENTE
(3352) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta di stamane.

Il presidente GIOVANELLI dichiara improponibile l'emendamento 7.0.5, per estraneità all'oggetto della discussione.

Il relatore VELTRI illustra l'emendamento 7.0.10.

Si procede all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge.

Il relatore VELTRI esprime parere contrario sugli emendamenti 7.1, 7.4 e 7.5, invitando al ritiro degli emendamenti 7.3, 7.6, 7.7, 7.8 e 7.9. Si dichiara favorevole agli emendamenti 7.10, 7.0.1/1, 7.0.1, 7.04 e 7.0.7. Condiziona il parere favorevole sull'emendamento 7.2 ad una sua riformulazione, la cui proposta è accolta dal senatore IULIANO.

Il sottosegretario BARBERI esprime parere contrario all'emendamento 7.1, mentre è favorevole all'emendamento 7.2 (nuovo testo); pur essendo interessante, l'emendamento 7.3 - così come gli emendamenti 7.4 e 7.5 - incontra parere contrario. Analogo giudizio esprime sull'emendamento 7.9, mentre è favorevole all'emendamento 7.8 (nuovo testo) ed all'emendamento 7.10; favorevole è il parere del Governo anche sugli emendamenti 7.0.1/1, 7.0.1, 7.0.4, 7.0.7 e 7.0.10.

La Commissione - dopo aver respinto, con separate votazioni, l'emendamento 7.1 e l'emendamento 7.5 - accoglie l'emendamento 7.2 (nuovo testo); risultano conseguentemente preclusi o assorbiti gli emendamenti 7.3, 7.4, 7.6, 7.7, 7.9 e 7.8 (nuovo testo).

La Commissione conviene, con separate votazioni, sull'emendamento 7.10, sul subemendamento 7.0.1/1, sull'emendamento 7.0.1 nel testo emendato, sull'emendamento 7.0.4 e sull'emendamento 7.0.7.

Su invito del Presidente, il relatore VELTRI ritira l'emendamento 7.0.10, essendo la sua presentazione tardiva inidonea alla pronuncia della 5a Commissione permanente, ed annuncia che lo ripresenterà in Assemblea.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha dichiarato decaduto, per assenza dei proponenti, l'emendamento 8.4, la senatrice FUMAGALLI CARULLI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 8.1; richiede poi se si giudichi effettivamente coperto l'onere di cui all'articolo 8, comma 4, ricevendo dal Presidente un rinvio al parere favorevole espresso sul testo dalla 5a Commissione permanente.

Il senatore MAGGI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 8.2 e 8.3.

Il senatore IULIANO illustra l'emendamento 8.5.

Il senatore COZZOLINO illustra gli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9.

Il relatore VELTRI - dopo aver illustrato l'emendamento 8.10 - si dichiara contrario a tutti gli altri emendamenti proposti all'articolo 8.

Il ministro RONCHI si dichiara contrario agli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Il sottosegretario BARBERI, descritto l'ammontare complessivo della manovra finanziaria di risorse mobilitate a favore delle aree colpite dalla frana in Campania, invita al ritiro dell'emendamento 8.5. Dopo aver espresso parere contrario agli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8 ed 8.9, si dichiara favorevole sull'emendamento 8.10 laddove incontri il parere positivo della 5a Commissione permanente.

Il sottosegretario MATTIOLI replica all'intervento della senatrice Fumagalli Carulli ricordando che il Ministero del tesoro ha approvato la relazione tecnica del disegno di legge in titolo, che reca una precisa quantificazione degli oneri.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Dopo che il senatore IULIANO ha ritirato l'emendamento 8.5, il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento dell'emendamento 8.10, in attesa del prescritto parere della 5a Commissione permanente.

La Commissione respinge poi, con separate votazioni, gli emendamenti 8.6, 8.7, 8.8 e 8.9.

Il senatore COZZOLINO dà per illustrati gli emendamenti 8.0.1 e 8.0.8.

Il senatore IULIANO illustra gli emendamenti 8.0.2, 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5 (nuovo testo), 8.0.6 ed 8.0.7.

Il relatore VELTRI si dichiara contrario agli emendamenti 8.0.1 ed 8.0.7, mentre è favorevole agli emendamenti 8.0.3 ed 8.0.6; si rimette poi al Governo sugli emendamenti 8.0.2 ed 8.0.8. Propone infine l'accantonamento degli emendamenti 8.0.4 e 8.0.5, in attesa del parere della 5a Commissione.

Il sottosegretario BARBERI invita a riformulare gli emendamenti 8.0.2 e 8.0.8 in un ordine del giorno, mentre è contrario agli emendamenti 8.0.1 e 8.0.7; si dichiara favorevole agli emendamenti 8.0.3, 8.0.4, 8.0.5 (nuovo testo) ed 8.0.6.

Posto ai voti, l'emendamento 8.0.1 è respinto dalla Commissione.

Il senatore IULIANO ed il senatore COZZOLINO ritirano rispettivamente gli emendamenti 8.0.2 ed 8.0.8, trasformandoli nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3352,

premesso che:

per le popolazioni colpite dall'alluvione del 5 maggio 1998 in Campania l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, prevedeva, oltre ad altre misure, contributi a favore dei privati per la perdita di beni mobili;
che i provvedimenti del Commissario di governo delegato per gli interventi disciplinati dalla richiamata ordinanza n. 2787 non recepiscono ancora tutte le misure tendenti a riparare i danni;

impegna il Governo

a far sì che:

le somme di cui all'articolo 8, comma 6 del decreto-legge n. 180, siano destinate, nell'ambito dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità;
le somme stesse siano utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì per la riparazione dei danni subìti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini e degli enti non commerciali;
le domande relative siano presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, allegando perizie, redatte da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni».
0/3352/8/13
Cozzolino, Iuliano

Previo parere favorevole del relatore VELTRI, il sottosegretario BARBERI preannuncia che il Governo accoglierà l'ordine del giorno n. 8, laddove ripresentato in Assemblea.

La Commissione accoglie l'ordine del giorno n. 8.

La Commissione conviene sull'emendamento 8.0.3.

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento degli emendamenti 8.0.4 e 8.0.5 (nuovo testo), in attesa del parere della 5a Commissione permanente.

Dopo che la Commissione ha accolto l'emendamento 8.0.6, il senatore IULIANO ritira l'emendamento 8.0.7.

Si riprende con l'ordine del giorno n. 1, precedentemente accantonato.

Su invito del relatore VELTRI e del ministro RONCHI, il senatore CARCARINO riformula l'ordine del giorno n. 1 nel seguente nuovo testo:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3352,

premesso che:

nella città di Napoli ed in special modo nella zona settentrionale, nel corso del 1996 e 1997, si sono ripetutamente verificate calamità, disastri e crolli che hanno posto la necessità improrogabile di approfondire le tematiche inerenti la situazione geostatica del territorio di Napoli e la sua sicurezza;
il sottosuolo e soprassuolo di Napoli presentano numerosi fattori di instabilità e di pericolo quali notevoli dislivelli altimetrici del territorio urbano, livelli variabili di permeabilità delle rocce costituenti il sottosuolo con un grado di erodibilità in media elevato, presenza di falde acquifere profonde, esistenza di rischi di tipo naturale, vulcanico, sismico, bradisismico, fenomeni franosi, eccetera, e conseguenti all'attività antropica, come la massiccia diffusione dell'abusivismo edilizio;
grave e preoccupante è soprattutto la situazione dei servizi fognari e acquedottistici, a causa della loro vetustà e dell'insufficienza di interventi manutentivi adeguati ordinari e straordinari;
vi è altresì il problema della sicurezza nell'impianto, nella gestione e nella manutenzione di altre reti di sottoservizi (gas, elettricità, cablaggio) che possono interferire a volte pericolosamente con le altre cause di instabilità;
in definitiva il territorio è caratterizzato di diverse predisposizioni al pericolo ed al dissesto idrogeologico di origine naturale e antropica, quest'ultima più propriamente legata alla dinamica dell'insediamento umano;
è improcastinabile un deciso intervento del Governo finalizzato ad una efficace attuazione delle leggi nn. 183 del 1989, 36, 37 del 1994, 109 del 1994 e 549 del 1995;

impegna il Governo

ad attuare o a far attuare senza ritardi, in relazione all'area napoletana, tutti quegli adempimenti di competenza delle amministrazioni centrali, regionali e locali previsti dalle legge nn. 183 del 1989 e da tutte quelle leggi attinenti la materia del suolo, del territorio e delle acque;
ad impostare e coordinare una programmazione pluriennale, con previsione degli interventi nazionali, regionali, comunali nonchè dell'utilizzo dei fondi europei e degli investimenti privati, volta alla messa in sicurezza del suolo e del sottosuolo del comprensorio di Napoli e alla manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria e dei sottoservizi;
a prevedere a tale scopo nella legge finanziaria del 1999, nel medio termine (3-5 anni), una spesa pluriennale necessaria per l'insieme degli interventi di messa in sicurezza e manutenzione della rete fognaria e dei sottoservizi».
0/3352/1/13 (Nuovo testo)
Carcarino

Dopo un breve dibattito tra la senatrice FUMAGALLI CARULLI, il senatore MANFREDI, il sottosegretario MATTIOLI ed il relatore VELTRI, circa l'opportunità o meno di prevedere interventi di difesa del suolo prioritariamente per la città di Napoli, il presidente GIOVANELLI conclude ricordando che la 13a Commissione del Senato in proposito già espresse una precisa posizione politica nei documenti XVII, nn. 2 e 5, conclusivi delle indagini conoscitive sul sottosuolo di Napoli e sulla difesa del suolo.

Previa dichiarazione del sottosegretario MATTIOLI di accoglimento dell'ordine del giorno n. 1 (nuovo testo) laddove ripresentato in Assemblea, esso è accolto dalla Commissione.

Si riprende con gli emendamenti precedentemente accantonati e riferiti all'articolo 1.

Il presidente GIOVANELLI ravvisa negli emendamenti 1.36 e 1.37 un pericoloso squilibrio tra i diritti dei privati e la posizione della pubblica amministrazione, la cui discrezionalità appare ingiustificata se non alla luce di una visione lesiva dei cittadini e suscettibile di declaratoria di incostituzionalità. Invita pertanto i proponenti a ritirare gli emendamenti ovvero a trasformarli in ordini del giorno.

Il senatore BORTOLOTTO difende i contenuti dell'emendamento 1.36, dichiarando che è consentito dall'ordinamento costituzionale prevedere misure ablatorie, senza indennizzo, per chi attenta all'integrità dell'ambiente nella gestione di un'attività cavatoria.

La senatrice FUMAGALLI CARULLI lamenta la labilità del requisito dell'inefficace conduzione della cava, dal quale discenderebbe una così grave conseguenza come l'acquisizione al patrimonio indisponibile regionale. Concorda il senatore MANFREDI, secondo cui vi è una sproporzione tra fattispecie e sanzione, nonchè un affidamento eccessivo alla valutazione discrezionale del funzionario dell'amministrazione regionale.

Il senatore CONTE, alla luce della problematica sottesa all'attività economica di gestione delle cave ed al connesso abusivismo, auspica che siano applicate le misure sanzionatorie esistenti, prima di innovare ad un regime giuridico secondo criteri che potrebbero dar luogo a contenzioso.

Il relatore VELTRI si rimette al Governo sui due emendamenti, nei quali si coglie una venatura centralistica che ignora l'esistenza di misure di salvaguardia attivabili in casi del genere.

Il ministro RONCHI si dichiara contrario al testo degli emendamenti presentati, ricordando che da essi scaturirebbe l'effetto perverso di porre in capo alle regioni i costi del recupero.

Il senatore CARCARINO dichiara la disponibilità dei proponenti a riformulare gli emendamenti, nel senso di soddisfare le esigenze manifestate dal Governo.

Il presidente GIOVANELLI, stante il concomitante svolgimento delle votazioni nella seduta comune del Parlamento, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,20, riprende alle ore 17,20.

Il senatore CARCARINO presenta, unitamente al senatore BORTOLOTTO, l'emendamento 1.36-37 (nuovo testo), sul quale il relatore VELTRI ed il ministro RONCHI esprimono parere favorevole.

Il presidente GIOVANELLI esprime apprezzamento per il punto di mediazione raggiunto, mentre il senatore MAGGI annuncia l'astensione del suo Gruppo nei confronti di un testo comunque lesivo delle competenze regionali.

La Commissione conviene a maggioranza sull'emendamento 1.36-37 (nuovo testo).

Si riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti all'articolo 2.

Con il parere contrario di Relatore e Governo, gli emendamenti 2.4 e 2.13 - in separate votazioni - sono respinti a maggioranza dalla Commissione.

Il relatore VELTRI ritira l'emendamento 2.14 (nuovo testo), stante il parere contrario della 5a Commissione permanente. Illustra poi l'emendamento 2.51 che, previo parere favorevole del sottosegretario MATTIOLI, è accolto dalla Commissione.

Il relatore VELTRI illustra l'emendamento 2.50 che, previo parere favorevole del sottosegretario MATTIOLI, è accolto dalla Commissione.

Il relatore VELTRI, ritirato l'emendamento 2.15, illustra l'emendamento 2.52.

Il ministro RONCHI esprime parere contrario all'emendamento 2.52 - adducendo le priorità manifestategli dal Dipartimento per la funzione pubblica - sul quale, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore SPECCHIA, conviene la Commissione.

Il relatore VELTRI trasforma l'emendamento 2.30 nel seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3352,

preso atto delle frequenti dichiarazioni di emergenza per i movimenti franosi e altri gravi dissesti idrogeologici in seguito a calamità naturali di molte parti del territorio nazionale,

premesso:

che il nostro Paese vive ormai in una situazione di permanente stato di emergenza per frane, alluvioni, terremoti ed eruzioni vulcaniche;
che i dissesti idrogeologici in 45 anni hanno interessato 4.568 comuni (il 56 per cento del totale), i morti 3.488, per una spesa di 33.299 miliardi;
che sono stati colpiti da terremoti 1.686 comuni (21 per cento del totale) in 14 regioni, con 4.160 morti e 792.213 senzatetto, i cui costi erogati per un primo intervento sono stati quantificati in 106.527;
che è urgente e necessaria una adeguata e omogenea conoscenza geologica del territorio del nostro Paese, che si realizza tramite la produzione di una nuova e dettagliata cartografia geologica e di carte geotematiche derivate;
che la relativa attività di trasformazione del territorio ha accresciuto fortemente il livello di vulnerabilità e di rischio, in conseguenza della disomogeneità del livello conoscitivo del territorio nazionale; se ne è avuto parziale riscontro nei provvedimenti che hanno consentito l'avvio del rilevamento solo per il 20 per cento circa dei fogli geologici che coprono il territorio nazionale (136 su 652 totali); se tale rilevamento rimanesse fine a se stesso, risulterebbe amplificata la disomogeneità delle conoscenze geologiche del territorio nazionale, che è solo parzialmente coperto dalla Carta geologica realizzata negli anni '60, ma solo in scala 1:100.000;

considerato:

che per arrivare alla produzione della nuova Carta geologica d'Italia in scala 1:50.000 omogenea sull'intero territorio nazionale, quale prodotto di sintesi di nuovi rilevamenti a scala 1:10.000, è necessario finanziare i restanti 516 fogli e potenziare il coordinamento e le necessarie sinergie tra i soggetti preposti ovverossia il Servizio geologico nazionale, le regioni e la Comunità scientifica (CNR e Università);
che a costi attuali l'investimento complessivo è stimabile in circa 1.000 miliardi, di cui 600 per la cartografia geologica di base e l'informatizzazione e 400 da destinare alle cartografie a rischio, principalmente quello idrogeologico;
che tale investimento risulta essere pari al 5 per cento della stima dei soli danni causati dall'alluvione del Piemonte;
che, predisponendo un programma decennale di spesa dell'ordine di 80/100 miliardi annui, rilevante e ampio sarebbe il relativo riflesso occupazionale, stimabile con buona approssimazione ad un'occupazione media di circa 500-600 geologici e informatici all'anno, più altri 200-300 ricercatori, visto il necessario coinvolgimento del CNR e di gran parte delle Università italiane;
che la realizzazione del progetto, oltre a favorire nuova occupazione a livello locale e la crescita di strutture tecniche regionali, porterebbe nel breve-medio termine «economie di spesa», in relazione ad una più mirata e responsabile programmazione territoriale basata su nuovi strumenti conoscitivi, consentirebbe una migliore definizione locale della realtà a rischio geologico, creando una indispensabile e quanto mai necessaria opera di prevenzione dalle potenziali catastrofi e costituendo un ulteriore elemento di riallineamento del nostro Paese a livello europeo,

impegna il Governo:

ad attivare in tempi rapidi e risolutivi le opportune procedure legislative atte alla risoluzione del problema della conoscenza geologica in Italia e della sua applicazione, da esprimere attraverso strumenti e prodotti geologici e geotematici derivati, compresi quelli di pericolosità e di rischio a scala locale, a partire dalla prossima legge finanziaria;
a promuovere tutte le iniziative utili ad avviare, concretamente, interventi che possano, mai come oggi, scongiurare il verificarsi di eventi catastrofici».
0/3352/7/13
Il Relatore

Il ministro RONCHI dichiara che, laddove ripresentato in Assemblea, l'ordine del giorno n. 7 incontrerebbe l'accoglimento del Governo.

La Commissione conviene sull'ordine del giorno n. 7; indi è respinto l'emendamento 2.0.1.

Si riprende l'esame degli emendamenti precedentemente accantonati, riferiti all'articolo 3.

Il relatore VELTRI dichiara parere contrario sugli emendamenti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7, così come il sottosegretario BARBERI: il rappresentante del Governo ricorda le difficoltà in cui versa la Pubblica amministrazione - in special modo la Presidenza del Consiglio, soggetta a tre pignoramenti nell'ultimo anno - a causa delle condanne che le derivano da arbitrati su opere pubbliche successive a calamità naturali; l'assenza di rigore procedurale nella gestione di tali opere si ritorce ora contro le amministrazioni interessate, che sono sistematicamente condannate nei lodi arbitrali, per un ammontare di circa 4.000 miliardi all'anno. Esigenze di economia di spesa, nonchè di riconduzione alla giurisdizione ordinaria di una così delicata materia, sono a fondamento dell'articolo 3, comma 2, e della necessità del suo mantenimento.

Il senatore CARCARINO invita il Presidente, che sugli emendamenti all'articolo 1 dimostrava estrema sollecitudine a favore dei diritti dei cittadini, a pronunciarsi su un caso non meno lesivo degli stessi, quale quello dei lodi arbitrali. Dalla Presidenza potrebbe giungere quella consulenza tecnico-giuridica che già ha consentito di superare altre problematiche, mediante un equo contemperamento di esigenze, tutte legittime e tutte tutelabili, secondo le direttrici delineate nel parere espresso dalla 2a Commissione permanente.

Il presidente GIOVANELLI - dichiarata prioritariamente la sua personale convinzione che la norma produrrà un contenzioso tale da assurgere a rango di giurisprudenza costituzionale - giudica fondate le considerazioni espresse dal senatore Senese, estensore del parere della Commissione giustizia, ma si dichiara impressionato dalle cifre addotte dal Governo come conseguenza del contenzioso arbitrale in atto; accoglie comunque l'invito a propiziare una riformulazione del comma 2, suggerendo ai proponenti di emendamenti di limitarsi a richiedere la riduzione dell'ambito di operatività della norma, escludendo le controversie già in atto.

Il senatore CARCARINO accoglie l'invito del Presidente e riformula l'emendamento 3.6 in un nuovo testo. Conseguentemente, i senatori RESCAGLIO (a nome del firmatario Polidoro) e MAGGI ritirano rispettivamente gli emendamenti 3.4 e 3.5.

Dopo che il Presidente ha dichiarato decaduto, per assenza del proponente, l'emendamento 3.7, la Commissione conviene sull'emendamento 3.6 (nuovo testo), previo parere favorevole del relatore VELTRI e del sottosegretario BARBERI.

Si riprende l'esame dell'emendamento 4.20, precedentemente accantonato.

Con parere favorevole del sottosegretario BARBERI, l'emendamento 4.20 è accolto dalla Commissione.

Si riprende l'esame dell'emendamento 6.0.3, precedentemente accantonato.

Con il parere favorevole del Governo, l'emendamento 6.0.3 è accolto dalla Commissione.

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8, precedentemente accantonati.

Stante il nulla osta della 5a Commissione permanente, l'emendamento 8.10, con il parere favorevole del sottosegretario BARBERI, è accolto dalla Commissione.

Analogamente, la Commissione conviene sull'emendamento 8.0.5 (nuovo testo), con parere favorevole del Governo.

Stante il nulla osta della 5a Commissione permanente, il sottosegretario BARBERI esprime parere favorevole sull'emendamento 8.0.4, alla stessa stregua del relatore VELTRI.

Dopo un breve dibattito tra il presidente GIOVANELLI ed i senatori RESCAGLIO e BORTOLOTTO, il senatore IULIANO riformula l'emendamento 8.0.4 in un nuovo testo che, su invito del ministro RONCHI, contempli anche il concerto con il Ministero dell'ambiente.

L'emendamento 8.0.4 (nuovo testo) è accolto dalla Commissione.

Il senatore CONTE illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato della Repubblica,

in sede di esame del disegno di legge n. 3352,

premesso che:

con il disegno di legge citato vengono esplicitamente affidati al Comitato di ministri di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989 impegnativi compiti di coordinamento e di indirizzo;
i disastri che si sono susseguiti in questi ultimi anni - dal Piemonte alla Versilia, dalla Calabria alla Campania - dimostrano che la questione della difesa del suolo nel nostro paese è all'ordine del giorno da troppo tempo e che, non potendosi e non dovendosi aspettare oltre, occorre attivarsi subito ed unitariamente per varare la più importante opera pubblica di cui ha bisogno il nostro paese: il riequilibrio idrogeologico;
il Documento XVII, n. 5, conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo, evidenzia diffusi ritardi ed inadempienze nell'applicazione della legge n. 183 del 1989 e propone adeguati interventi di riqualificazione e rilancio della politica per la difesa del suolo;

impegna il Governo

ad attuare ed a far attuare senza ulteriori ritardi i complessivi adempimenti previsti dalla legge n. 183 del 1989, fissando tra l'altro termini, scadenze ed obiettivi, soprattutto di revisione legislativa in materia;
a comprendere nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge n. 3352 la definizione:

a) dei criteri per l'individuazione delle aree a rischio passivo, cioè quelle in cui siano riscontrabili pericoli per le persone, le cose ed i valori ambientali;
b) dei criteri per l'individuazione delle aree a rischio attivo, cioè quelle in cui l'uso del suolo, unito alle condizioni idrologiche e geomorfologiche contribuisce a creare le condizioni di vulnerabilità delle aree a rischio passivo di cui al punto a);
c) dei criteri per la classificazione delle aree di cui ai punti a) e b) in base alla rilevanza del rischio (e dei fenomeni riscontrabili);
d) dei criteri per la definizione delle misure di salvaguardia e delle prescrizioni d'uso da applicarsi alle aree di cui ai punti a) e b);
e) dei criteri per la standardizzazione e la centralizzazione dell'informazione di cui al comma 7 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 3352;
f) dei criteri relativi al piano e all'applicazione degli incentivi di cui al comma 5.

a mettere in atto tutte le misure atte a garantire una piena funzionalità del predetto Comitato dei ministri che dovrà operare, sino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, sotto la responsabilità della Presidenza del consiglio, anche al fine di assicurare un effettivo coordinamento tra i Ministeri rappresentati nel medesimo Comitato, nonchè, attraverso opportune direttive, per gli enti e le amministrazioni chiamati a collaborare nelle fasi istruttorie e di elaborazione tecnica».
0/3352/9/13
Capaldi, Conte, Parola

Previo parere favorevole del relatore VELTRI, l'ordine del giorno n. 9 è accolto dalla Commissione; il sottosegretario MATTIOLI aveva dichiarato che esso, laddove ripresentato in Assemblea, avrebbe incontrato l'accettazione del Governo.

La Commissione conferisce infine mandato al senatore Veltri a riferire in Assemblea sul disegno di legge in titolo, con gli emendamenti accolti, nonchè a richiedere l'autorizzazione alla relazione orale e ad apportare le modifiche di coordinamento formale che si rendessero necessarie.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che, essendo stato esaurito l'argomento all'ordine del giorno, non avranno più luogo la seduta notturna di oggi nonchè le tre sedute convocate per domani.

La seduta termina alle ore 18,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3352
al testo del decreto-legge

Art. 1.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è aggiunto il seguente comma: “Quando dalla coltivazione di cave e torbiere, sia per violazione di legge o di prescrizioni amministrative, sia per inefficiente conduzione tecnica, derivi danno o pericolo di danni al territorio o pericolo per la sicurezza delle persone, o dissesto idrogeologico o pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività estrattiva nella cava stessa o nelle aree contigue, la regione può disporre l'acquisizione della cava o torbiera al suo patrimonio indisponibile. L'ufficio competente dovrà preventivamente contestare l'addebito, con termine adeguato per eventuali controdeduzioni, e provvederà con atto congruamente motivato”».
1.36
Ripamonti, Bortolotto, Pieroni, Boco, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è aggiunto il seguente comma: “Quando dalla coltivazione di cave e torbiere, sia per violazione di legge o di prescrizioni amministrative, sia per inefficiente conduzione tecnica, derivi danno o pericolo di danni al territorio o pericolo per la sicurezza delle persone, o dissesto idrogeologico o pregiudizio per il regolare svolgimento dell'attività estrattiva nella cava stessa o nelle aree contigue, la regione può disporre l'acquisizione della cava o torbiera al suo patrimonio indisponibile. L'ufficio competente dovrà preventivamente contestare l'addebito, con termine adeguato per eventuali controdeduzioni, e provvederà con atto congruamente motivato”».
1.37
Marchetti, Carcarino

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, è aggiunto il seguente comma: “Quando dalla coltivazione di cave e torbiere derivi grave pericolo di dissesto idrogeologico, tale da comportare rischio per la sicurezza delle persone e degli insediamenti umani, la regione, salvo diversa disposizione regionale in materia, può prescrivere, con ordinanza del Presidente indicante un termine, interventi di messa in sicurezza a carico del conduttore. In caso di non ottemperanza alle prescrizioni, la regione può, con deliberazione motivata della giunta, disporre la revoca immediata della concessione e, nei casi più gravi, l'acquisizione del territorio di cava al patrimonio indisponibile della regione”».
1.36-37 (Nuovo testo)
Bortolotto, Marchetti, Carcarino

Art. 2.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. - 1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora non abbiano già provveduto, le regioni e le province autonome costituiscono e rendono operativi i comitati per i bacini di rilievo regionale ai sensi delle lettere a) ed h) del comma 1 dell'articolo 10 della legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le regioni competenti, per i bacini interregionali procedono entro tre mesi ai medesimi adempimenti. Le regioni nel cui territorio ricadano bacini idrografici definiti di rilievo interregionale ai sensi dell'articolo 15 della citata legge n. 183 del 1989, previa intesa con le regioni confinanti, possono aggregarli ai bacini di rilievo regionale residuali, costituendo un'unica autorità di bacino interregionale o regionale. Fino al riordino delle amministrazioni statali previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, ed alla revisione della legge n. 183 del 1989, la composizione dei Comitati istituzionali delle autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui all'articolo 12, comma 3 della medesima legge n. 183 del 1989, è integrata dal Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile. Lo Stato assicura un finanziamento straordinario per la costituzione ed il funzionamento delle autorità di bacino interregionali e regionali.
2. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 nell'ammontare massimo di lire 70 miliardi, le regioni, le province autonome e le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo ed al precedente articolo 1. L'assegnazione dei finanziamenti è stabilita entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti far lo Stato, le regioni e le province autonome, con priorità per le autorità di bacino interregionali e regionali di nuova istituzione.
3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e regionale sono autorizzate a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche di cui all'articolo 16 comma 2, della legge 7 agosto 1990 n. 253, ivi compresi quelli sino alla VI qualifica funzionale, al netto del numero di unità inquadrate, secondo le procedure previste dall'articolo 12 comma 8-quater del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, dando applicazione a quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Alla copertura dei posti vacanti può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle autorità di bacino del personale, in servizio alla data del presente decreto, operante presso le medesime autorità in posizione di comando.
4. Per lo svolgimento delle funzioni d'indagine monitoraggio pianificazione, progettazione e gestione ai fini della prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e gli organi nazionali competenti sono autorizzati ad assumere in deroga ai propri ordinamenti e con procedure di urgenza personale tecnico nel limite massimo di 2.500 unità la cui ripartizione sarà definita contestualmente al riordino organizzativo di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 112 del 1998. Nella ripartizione del personale tecnico sarà data priorità agli adempimenti di cui al comma 1 con deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e regioni e le province autonome su proposta del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.
5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato dei ministri di cui al comma 1 dell'articolo 1, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio meteo-idro-pluviometrico, mirato alla realizzazione di una copertura omogenea del territorio nazionale. Il programma è predisposto, sulla base del censimento degli strumenti e delle reti esistenti, dalle regioni e province autonome d'intesa con il Dipartimento dei Servizi tecnici nazionali e della protezione civile sentite le autorità di bacino di rilievo nazionale e interregionale e il gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio nazionale delle ricerche. Il programma, che potrà essere attuato con procedura d'urgenza di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, contiene un piano finanziario triennale, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 3, con l'indicazione analitica dei soggetti attuatori e gestori nonchè dei costi di realizzazione e di gestione delle reti. Queste ultime assicurano l'unitarietà, a livello di bacino idrografico, dell'elaborazione in tempo reale dei dati rilevati dai sistemi di monitoraggio, nonchè un sistema atto a garantire a livello regionale, le funzioni di pre-allarme e allarme ai fini di protezione civile.
6. Le regioni e province autonome di Trento e Bolzano provvedono sulla base dei programmi predisposti entro novanta giorni dal Comitato geologico nazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 agosto 1995, alla realizzazione della cartografia geologica e geotematica rilevata di norma alla scala 1:10000 e pubblicata alla scala di 1:50000, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 8, comma 4-bis del presente decreto. Al fine di accelerare la conclusione della realizzazione delle cartografie geologiche e geotematiche attualmente in corso di predisposizione, le relative risorse finanziarie comunque stanziate dal bilancio statale sono trasferite con procedura di urgenza alle regioni, alle università e al Consiglio nazionale delle ricerche quali soggetti attuatori di dette cartografie».
2.4
Lasagna, Lauro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Nel limite della disponibilità finanziaria di cui al comma 1 dell'articolo 8 nell'ammontare massimo di lire 70 miliardi, le regioni, le province autonome e le autorità di bacino di rilievo nazionale ed interregionale possono assumere, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo ed al precedente articolo 1. L'assegnazione dei finanziamenti è stabilita entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome, con priorità per le autorità di bacino interregionali e regionali di nuova istituzione».
2.13
Cozzolino, Demasi, Maggi, Specchia, Pontone, Reccia, Florino

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Le autorità di bacino di rilevanza nazionale, nel limite della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 12, comma 8-quater del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, le regioni, le province autonome e le autorità di bacino di rilevanza interregionale, nel limite delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 8, comma 1, del presente decreto e nell'ammontare massimo di lire 20.000 milioni, possono assumere, per l'attuazione dei compiti di cui al presente articolo e al precedente articolo 1, anche in deroga ai propri ordinamenti e con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato. La ripartizione dei finanziamenti è effettuata, con priorità per le autorità di bacino interregionali e regionali di nuova istituzione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, dal Comitato dei ministri di cui all'articolo 1, comma 1, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Le regioni e le province autonome possono altresì destinare ai compiti di cui al presente articolo e al precedente articolo 1 unità di personale tecnico trasferito in attuazione del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998».
2.14 (Nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «, per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma» con le seguenti: «, da destinare con priorità alle autorità di bacino interregionali e regionali, per l'attuazione dei compiti di cui al presente comma e di cui al comma 1».
2.51
Il Relatore

Al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Nel limite della disponibilità finanziaria e nell'ammontare massimo di lire 1.500 milioni le autorità di bacino nazionale sono autorizzate ad assumere, con procedure d'urgenza, personale tecnico con contratto di diritto a tempo determinato nel limite massimo complessivo di 30 unità».
2.50
Il Relatore

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Le autorità di bacino di rilievo nazionale sono autorizzate a provvedere alla totale copertura dei posti vacanti nelle piante organiche di cui all'articolo 16, comma 2 della legge n. 253 del 1990, ivi compresi quelli sino alla VI qualifica funzionale, al netto del numero di unità inquadrate, secondo le procedure previste dall'articolo 12, comma 8-quater del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge n. 493 del 1993, dando applicazione a quanto disposto dall'articolo 36 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 22 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80. Alla copertura dei posti vacanti può farsi altresì luogo mediante passaggio diretto nei ruoli delle Autorità di bacino del personale in servizio alla data del presente decreto presso le medesime Autorità in posizione di comando. Tale autorizzazione riguarda altresì la copertura totale delle piante organiche relative ai bacini interregionali e regionali istituite entro la data di entrata in vigore del presente decreto».
2.15
Il Relatore

Al comma 3 sostituire la parola: «comandato» con le seguenti: «inquadrato,».
2.52
Il Relatore

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-ter. Al fine di completare la realizzazione della Carta geologica nazionale, avviata ai sensi delle leggi n. 67 del 1988 e n. 305 del 1989, e al fine altresì di redigere la Carta delle aree esondabili, la Carta della copertura forestale, la Carta della propensione al dissesto e la Carta dei censimenti dei movimenti franosi, è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per il 1998, 50.000 milioni per il 1999, 50.000 milioni per il 2000. La realizzazione della Cartografia geologica alle scale 1:10.000 e 1:50.000, da parte delle regioni e delle province autonome, sarà coordinata dal Servizio geologico nazionale. La spesa triennale prevista è finalizzata alla formazione, agli aggiornamenti, ai rilevamenti, alle attività strumentali e ad ogni altra attività funzionale al completamento della Carta geologica nazionale. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato di cui all'articolo 4 della legge n. 183 del 1989, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, stabilisce il programma delle attività, contenente il coordinamento, le fasi temporali ed operative, la collaborazione delle università, degli istituti di ricerca e del G.N.D.C.I.. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo scopo parzialmente utilizzando, e suddivisi in egual misura, gli accantonamenti relativi ai Ministeri dei lavori pubblici, dell'ambiente, dei trasporti e della navigazione, e dell'industria del commercio e dell'artigianato. Le risorse finanziarie sono trasferite con procedura d'urgenza alle regioni, alle università e al CNR quali soggetti attuatori della Cartografia».
2.30
Il Relatore

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Al fine di completare la realizzazione della carta geologica d'Italia, alla scala 1:50.000, il Servizio geologico d'Italia - Dipartimenti dei servizi tecnici nazionali - entro il 31 dicembre 2004, dovrà acquisire ed adeguare alla normativa nazionale del servizio medesimo, i rilevamenti già effettuati ed allo scopo utilizzabili dalle regioni e province autonome, dai Dipartimenti e Istituti universitari, dal Consiglio nazionale delle ricerche. Il Servizio geologico nazionale si avvarrà, per l'espletamento delle operazioni suddette, della collaborazione del comitato di coordinamento nazionale di cartologia geologica e geotecnica.
2. Per l'attuazione del comma 1 è stanziata la somma di 300 miliardi e si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando, quanto a lire 28 miliardi per il 1998 e lire 35 miliardi per il 1999 l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire 35 miliardi per il 1999 l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
3. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
2.0.1
Lauro

Art. 3.

Sopprimere il comma 2.
3.4
Polidoro

Sopprimere il comma 2.
3.5
Maggi, Specchia, Cozzolino

Al comma 2, sopprimere i primi due periodi.
3.6
Carcarino

Al comma 2, sopprimere i primi due periodi.
3.7
Lauro

Al comma 2, dopo le parole: «già emessi» inserire le seguenti: «e le controversie per le quali sia stata già notificata la domanda di arbitrato».
3.6 (Nuovo testo)
Carcarino

Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attività produttive ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza» con le seguenti: «le aree in condizioni di sicurezza destinate agli insediamenti produttivi e sanitari, ai fini della rilocalizzazione in queste ultime aree delle attività produttive e di quelle che operano nel settore sanitario ubicate nelle zone a rischio di cui all'articolo 1, comma 2, della stessa ordinanza».

Conseguentemente al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:

«c-bis) insediamenti sanitari».
4.20
Il Relatore

Art. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: «il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» con le seguenti: «la regione Campania».
5.1
Manfredi

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'inserimento di cui al comma 1 è operato d'ufficio per le istanze già avanzate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, qualora non siano state già oggetto di un provvedimento di esclusione».
5.2
Iuliano

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per i patti territoriali e i contratti d'area che comprendono i comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2787 del 21 maggio 1998, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e il CIPE in sede di esame, di approvazione e di finanziamento, assicurano agli stessi un iter amministrativo preferenziale».
5.3
Iuliano

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle imprese agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, situate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che abbiano subìto un danno per diminuzione dell'attività produttiva e di commercializzazione dei prodotti aziendali, è concesso un contributo fino al 50 per cento del mancato introito, calcolato sulla media degli ultimi due anni, precedenti a quello in cui si è verificato il danno. La valutazione del mancato introito deve risultare dalla documentazione fiscale o, per i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità, da un prospetto di conto economico, autocertificato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15».
5.4
Iuliano, Polidoro, Capaldi

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Alle imprese agricole, iscritte nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, situate nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, che abbiano subìto un danno per diminuzione dell'attività produttiva e di commercializzazione dei prodotti aziendali, è concesso un contributo fino al 50 per cento del mancato introito, calcolato sulla media degli ultimi due anni, precedenti a quello in cui si è verificato il danno. La valutazione del mancato introito deve risultare dalla documentazione fiscale o, per i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità, da un prospetto di conto economico, autocertificato ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15».
5.5
Zecchino

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Misure a favore della proprietà coltivatrice)

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone contermini.
2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.
3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».
5.0.1
Iuliano, Polidoro, Capaldi

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Misure a favore della proprietà coltivatrice)

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone contermini.
2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.
3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».
5.0.1 (Nuovo testo)
Iuliano, Polidoro, Capaldi

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Misure a favore della proprietà coltivatrice)

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone contermini.
2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.
3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».
5.0.2
Zecchino

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.
(Misure a favore della proprietà coltivatrice)

1. La Cassa per la formazione della proprietà contadina è autorizzata fino al 31 dicembre 1999 a compiere operazioni di acquisto e di rivendita, anche relative a terreni di ridotte dimensioni, con tasso di interesse del 2 per cento, in favore di coltivatori diretti, affittuari, mezzadri, compartecipanti e braccianti, singoli ed associati, anche in cooperativa, residenti nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, i quali intendano ampliare ovvero costituire imprese nelle zone colpite o in zone contermini.
2. Per gli stessi acquirenti le spese inerenti al ripristino o alla realizzazione delle indispensabili opere di miglioramento fondiario a servizio dei terreni acquistati potranno essere dalla Cassa stessa conglobate nel debito contratto per l'acquisizione dei terreni.
3. Nel caso in cui gli assegnatari intendano avvalersi per l'esecuzione delle stesse opere di mutui a tasso agevolato, la Cassa è autorizzata a prestare fidejussioni agli istituti di credito concedenti il mutuo fino alla concorrenza del relativo importo di spesa ritenuta ammissibile dagli organi tecnici regionali».
5.0.2 (Nuovo testo)
Zecchino

Art. 6.

Al comma 2, sostituire le parole: «Per l'anno 1998» con le seguenti: «Dall'anno 1998».

Conseguentemente, al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
6.1
Iuliano

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per i mutui contratti dai comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 con la Cassa depositi e prestiti, gli interessi sono ridotti del 30 per cento».
6.2
Iuliano

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Per i mutui contratti dai comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 con la Cassa depositi e prestiti, gli interessi sono ridotti del 30 per cento».
6.4
Cozzolino, Demasi, Maggi, Specchia, Pontone, Reccia, Florino

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Ai comuni di cui al comma 1 e alle comunità montane delle quali i medesimi sono parte, si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, e successive modificazioni e integrazioni. Il disposto di cui al comma 7 del richiamato articolo 15 deve intendersi esteso alle comunità montane delle quali i comuni stessi fanno parte».
6.3
Capaldi, Polidoro, Iuliano, Carcarino, Conte, Staniscia

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis
(Provvedimenti a favore delle associazioni di volontariato di protezione civile)

1. Entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, il Governo predispone una riformulazione organica del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 613, per quanto riguarda, in particolare, la concessione dei contributi a favore delle associazioni e lo snellimento delle relative procedure, con i seguenti criteri:

a) ampio ricorso all'autocertificazione per quanto riguarda le richieste di contributi;
b) eliminazione di pareri da acquisire a cura delle organizzazioni di volontariato;
c) individuazione di misure legislative per un trattamento fiscale agevolato per mezzi, autoveicoli, beni e servizi aventi finalità esclusive di protezione civile.

2. Il comma 3, dell'articolo 14, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito in legge dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è soppresso».
6.0.1
Manfredi

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Ai cittadini rimasti invalidi, deceduti o dispersi a seguito di calamità naturali avvenute nei comuni individuati ai sensi della normativa vigente, è riconosciuta la qualifica di infortunato sul lavoro.
2. Ai cittadini riconosciuti permanentemente inabili da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni viene immediatamente corrisposta, qualunque sia il grado di invalidità riportato, una rendita provvisoria, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industria e ragguagliata ad una inabilità del 50 per cento. Entro un anno dalla costituzione della rendita, i singoli beneficiari saranno sottoposti ad accertamenti medico-legali da parte dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'esatta individuazione del grado di inabilità permanente. Ove, in sede di tali accertamenti, si riscontri, ai sensi delle norme di cui al titolo 1 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, un grado di inabilità permanente inferiore al 50 per cento, le somme eccedenti l'accertato grado di inabilità, corrisposte in data successiva all'accertamento, saranno recuperate dall'Istituto erogatore mediante rateazione, che comunque non potrà superare le sessanta rate.
3. Ai superstiti di cittadini deceduti o dispersi in conseguenza degli eventi di cui alla presente legge vengono immediatamente corrisposti l'assegno di morte, le rendite e le altre prestazioni previste dal testo unico di cui al comma 2 per i requisiti dei lavoratori deceduti per infortunio sul lavoro o malattia professionale; le rendite ai superstiti sono calcolate sulla base del minimale retributivo del settore industriale di cui al titolo I del medesimo testo unico.
4. Ai cittadini riconosciuti temporaneamente inabili in conseguenza degli eventi di cui alla presente legge da medici dipendenti da pubbliche amministrazioni è corrisposta immediatamente l'indennità giornaliera per inabilità temporanea per un periodo non superiore a sei mesi, calcolata sulla base del minimale retributivo del settore industriale, prorogabile per altri sei mesi.
5. Ai cittadini che prestano attività di volontariato nei comuni individuati ai sensi del comma 1, a decorrere dalla data del 1o gennaio 1998, nei casi di incidente o di infortunio per cause inerenti la loro attività a favore delle popolazioni colpite dall'alluvione, è riconosciuto il trattamento infortunistico previsto per i lavoratori dipendenti dell'industria. . fatto obbligo a coloro che prestano opera di volontariato di comunicare la loro presenza al sindaco del comune in cui intendono prestare la loro attività.
6. Le prestazioni di cui ai commi da 1 a 5 sono anticipate dall'INAIL, con il sistema della gestione per conto, disciplinata dal decreto del Ministro del tesoro in data 10 ottobre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 25 febbraio 1986, e rimborsate dalle regioni e province autonome alle quali è concesso, a carico del fondo per la protezione civile, un contributo valutato sulla base dell'onere occorrente per riscattare, ad estinzione di ogni onere futuro, il valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'articolo 39 del testo unico di cui al comma 2, delle rendite costituite dall'INAIL ai sensi del presente articolo».
6.0.2
Napoli Roberto, Cozzolino, Iuliano

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All'articolo 15-sexies, comma 3, del decreto-legge n. 560 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, dopo le parole: “delle indennità di espropriazione” sono aggiunte le seguenti: “o per il subìto detrimento”».
6.0.3
Il Relatore

Art. 7.

Sopprimere l'articolo.
7.1
Manfredi

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

«1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunità montane possono predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con le aree di cui all'articolo 3 comma 1, con priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici progetti agro-forestali di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento.
2. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è affidata prioritariamente a giovani di età inferiore ai 40 anni, che alla data del 31 dicembre 1997 risultino associati in società di persone, ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di età e siano residenti nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1».
7.2
Iuliano

Sostituire i primi due commi con i seguenti:

«1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, la regione Campania e le comunità montane possono predisporre nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, con le aree di cui all'articolo 3 comma 1, con priorità per le zone colpite dai disastri idrogeologici del 5 e 6 maggio 1998, specifici progetti agro-forestali di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento.
2. La realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione, ove prevista, è affidata prioritariamente a giovani di età inferiore ai 40 anni, i quali alla data del 31 dicembre 1997 risultino associati in società di persone ovvero in forma cooperativa, a condizione che almeno due terzi dei soci siano in possesso del suddetto requisito di età e siano residenti nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, ovvero ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli, alle società semplici, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580».
7.2 (Nuovo testo)
Iuliano

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Ai fini della salvaguardia e del ripristino delle condizioni di equilibrio del sistema idrogeologico e forestale, le autorità di bacino di rilievo nazionale, interregionale e le regioni per i restanti bacini, possono avviare nelle aree di cui all'articolo 1, specifici programmi di tutela del territorio, individuando prioritariamente i settori e le zone di intervento, i criteri generali per la predisposizione di specifici progetti agro-silvo-pastorali e di lavori di forestazione, sistemazione e manutenzione dei territori montani, nonchè le procedure per la presentazione e l'approvazione degli stessi sulla base di parametri tecnico-economici oggettivi.
2. La predisposizione e la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e la gestione della successiva manutenzione è affidata prioritariamente a coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nelle zone montane incluse o connesse, sotto il profilo idrogeologico, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di appalto».
7.3
Ripamonti, Bortolotto, Pieroni, Boco, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Sarto, Semenzato

Al comma 1, dopo le parole: «comunità montane» aggiungere le seguenti: «e le isole minori» conseguentemente dopo le parole: «zone montane incluse» aggiungere le seguenti: «o verso le coste».
7.4
Lauro

Sopprimere il comma 2.
7.5
Cozzolino, Maggi, Specchia, Demasi

Al comma 2, sostituire le parole: «è affidata prioritariamente ai giovani» con le seguenti: «è affidata prioritariamente a giovani coltivatori diretti, imprenditori agricoli».
7.6
Polidoro

Al comma 2, dopo le parole: «è affidata prioritariamente» inserire le seguenti: «ai coltivatori diretti, agli imprenditori agricoli, alle società semplici, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonchè».
7.7
Zecchino

Al comma 2, sostituire le parole: «40 anni» con le seguenti: «35 anni».
7.9
Lasagna

Al comma 2, sopprimere le parole da: «associati» a: «di età».
7.8
Lasagna

Al comma 2, sostituire le parole: «, ovvero in forma» con le seguneti: «oppure in forma».
7.8 (Nuovo testo)
Lasagna

Al comma 3, in fine, aggiungere le seguenti parole: «effettuate da comunità montane, consorzi di bonifica e cooperative agricole e forestali costituite alla data del 31 dicembre 1997».
7.10
Iuliano

All'emendamento 7.0.1 aggiungere il seguente comma:

«2. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 21 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è soppresso».
7.0.1/1
Manfredi

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.
(Misure a favore del volontariato di protezione civile)

1. Per concorrere alle spese straordinarie sostenute in occasione degli interventi connessi alle recenti emergenze di carattere nazionale, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad erogare, nel 1998, alle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell'apposito elenco, contributi straordinari nei limiti delle disponibilità esistenti sul pertinente capitolo di bilancio dell'unità previsionale di base «gruppi, associazioni, enti ed organismi di volontariato» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'assegnazione dei contributi si provvede con decreto del Sottosegretario di Stato delegato al coordinamento della protezione civile, sulla base di apposita istruttoria predisposta dai competenti uffici del Dipartimento che tiene conto dei mezzi e delle persone effettivamente impegnate nelle operazioni di soccorso».
7.0.1
Iuliano

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

1. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonchè da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonchè da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per gli stessi eventi alluvionali».
7.0.2
Iuliano

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-quater.

1. Ai soggetti danneggiati per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, è concesso, fino al 31 dicembre 1999, un contributo corrispondente all'ammontare dell'IVA pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi, anche professionali, ricevuti per la riparazione o la ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche infrastrutturali distrutti o danneggiati. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. La distruzione o il danneggiamento dell'edificio o dell'opera, nonchè l'effettiva utilizzazione dei beni e dei servizi acquistati o importati nella riparazione o ricostruzione dell'immobile sinistrato, devono risultare da attestazione rilasciata dal comune competente».
7.0.3
Iuliano

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-quinquies.

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le imprese site nei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, aventi i requisiti e le condizioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, hanno facoltà di presentare la dichiarazione, di cui all'articolo 6 del citato decreto, di disponibilità ad accogliere presso le proprie sedi giovani per svolgere borse di lavoro. L'INPS è autorizzato, nei limiti delle risorse esistenti, ad individuare le imprese ammesse all'attivazione delle borse di lavoro, inserendole con priorità nelle graduatorie provinciali esistenti. Le imprese, entro trenta giorni dalla comunicazione loro rivolta dall'INPS, attivano le borse di lavoro secondo le modalità di cui all'articolo 6 del citato decreto».
7.0.4
Iuliano

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, sono sostituiti dai seguenti:
«1. Fermo il disposto dell'articolo 3, sono tenuti alla dichiarazione, mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, i fabbricanti che:

a) esercitino attività industriali che comportino o possano comportare l'uso di una o più sostanze o preparati pericolosi identificati con i criteri e nelle quantità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario n. 27 alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, e successive modificazioni, come:

1) sostanze immagazzinate o utilizzate in relazione con l'attività industriale interessata;
2) prodotti della fabbricazione;
3) sottoprodotti;
4) residui;
5) prodotti di reazioni accidentali;

b) immagazzinino una o più sostanze o preparati pericolosi riportati nell'allegato II nelle quantità ivi indicate nella prima colonna.

2. Sono altresì soggetti all'obbligo della dichiarazione mediante autocertificazione con le modalità e gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 1988, n. 15, i fabbricanti che intraprendono attività industriali rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1.
3. Il fabbricante indica altresì se e quali misure integrative di assicurazione e di garanzia per i rischi di danni a persone, cose e ambiente abbia adottato in relazione alla attività esercitata».
7.0.5
Napoli Roberto, Cozzolino, Iuliano

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-ter.

1. Le successioni dei soggetti deceduti per effetto degli eventi di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2787 del 21 maggio 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 120 del 26 maggio 1998, sono esenti dalle imposte di successione, di trascrizione e catastale, dall'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonchè da ogni altra tassa o diritto. Sono, altresì, esenti dalla imposta erariale di trascrizione prevista dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, dalla imposta di bollo, nonchè da ogni compenso, emolumento o diritto, per le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico relativamente all'acquisto, per causa di morte, di veicoli a motore e loro rimorchi se il dante causa è deceduto per gli stessi eventi alluvionali».
7.0.6
Cozzolino, Demasi, Maggi, Specchia, Pontone, Reccia, Florino

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.
(Mantenimento in bilancio di fondi)

1. Le disponibilità iscritte nel capitolo 7587 del bilancio dello Stato nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri, concernente «Interventi in favore dei comuni della Valtellina, della Val Formazza, della Val Brembana, della Val Camonica e delle altre zone dell'Italia settentrionale e centrale colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto del 1987», possono essere utilizzate nell'esercizio 1999 al fine di proseguire interventi in corso di attuazione».
7.0.7
Cortiana

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

1. Per favorire il superamento della grave crisi abitativa determinatasi a seguito dell'evento calamitoso che ha colpito alcuni comuni della Campania nei giorni 5 e 6 maggio 1998 e per assicurare il coordinamento, dalla scala di bacino idrografico, degli interventi di ripristino e manutenzione dei sistemi idraulici, il Commissario delegato, nominato ai sensi dell'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della Protezione civile n. 2787 del 21 maggio 1998, provvede al completamento della costruzione di alloggi realizzati nel comune di Striano ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1989, n. 219, dell'impianto di depurazione a servizio degli alloggi stessi e delle opere connesse alla sistemazione dell'asta valliva dei Regi Lagni , di cui all'articolo 22 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, avvalendosi delle disponibilità della medesima ordinanza.
2. Il Commissario, per gli interventi di cui al comma 1, subentra nei rapporti contrattuali in corso, utilizzando le deroghe stabilite dall'ordinanza di cui al comma 1 nonchè le risorse previste dall'articolo 22 della citata legge n. 341 del 1995.
3. All'assegnazione degli alloggi nel comune di Striano provvede il Commissario delegato secondo criteri stabiliti con propria ordinanza.
4. La titolarità dei beni e delle opere di cui ai commi 1, 2 e 3 è trasferita alla regione Campania, ferma restando la gestione del contenzioso ed i relativi oneri a carico dei soggetti individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1998. La regione Campania è autorizzata ad individuare gli enti pubblici competenti cui trasferire la titolarità e la gestione dei beni e delle opere.«
7.0.10
Il Relatore

Art. 8.

Al comma 3, dopo le parole: «tecnici nazionali» aggiungere le seguenti: «ed alle regioni sulla base del programma di cui all'articolo 2, comma 7».
8.1
Lasagna, Lauro

Al comma 4, sostituire le parole: «, quanto a lire 110.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 320.000 milioni annui a ciascuno degli anni 1999 e 2000», con le seguenti: «quanto a lire 280.000 milioni per l'anno 1998 e a lire 515 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000»; conseguentemente, sopprimere il periodo da: «quanto a lire 170.000 milioni per l'anno 1998» a: «dalla legge 27 dicembre 1997, n. 450».
8.2
Specchia

Al comma 4, sostituire le parole da: «mediante riduzione degli stanziamenti inseriti nell'ambito delle unità previsionali di base» fino alla fine del comma con le seguenti: «mediante una variazione delle strutture dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76, sulla base di quanto disposto dalla direttiva 95/59/CE del Consiglio del 27 novembre 1995, in misura tale da assicurare maggiori entrate di importi corrispondenti».
8.3
Specchia

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 2 comma 8 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 30.000 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 da iscriversi su apposita unità previsionale di base del bilancio dello Stato. La ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è effettuata con deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sulla base del programma predisposto dal Comitato geologico nazionale.
8.4
Lasagna, Lauro

Al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «, nonchè per i maggiori oneri sostenuti in occasione della crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle regioni Marche e Umbria».

Conseguentemente, al comma 7, sopprimere le seguenti parole: «, e l'importo di lire 27 miliardi è assegnato al Commissario delegato di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n. 2669 del 1o ottobre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1997, per la prosecuzione degli interventi urgenti sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dalla medesima ordinanza».
8.5
Iuliano

Al comma 6, sostituire le parole: «100 miliardi» con le seguenti: «130 miliardi».

Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6 si provvede, quanto a lire 100 miliardi, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'8 per mille dell'IRPEF, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e quanto a lire 30 miliardi mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale »Fondo speciale« dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, utilizzando allo scopo l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri».
8.10
Il Relatore

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«6-bis. Per fronteggiare i maggiori oneri determinati dalla prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili nelle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi di lire da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998».

Conseguentemente al primo periodo del comma 6 abolire le parole da: «nonchè per i maggiori oneri» fino a: «delle regioni Marche e Umbria».
8.6
Magnalbò, Cozzolino, Maggi, Specchia

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«6-bis. Per fronteggiare i maggiori oneri determinati dalla prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili nelle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 è autorizzata la spesa di lire 80 miliardi di lire da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998».

Conseguentemente al primo periodo del comma 6 abolire le parole da: «nonchè per i maggiori oneri» fino a: «delle regioni Marche e Umbria».
8.7
Magnalbò, Cozzolino, Maggi, Specchia

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«6-bis. Per fronteggiare i maggiori oneri determinati dalla prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili nelle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi di lire da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998».

Conseguentemente al primo periodo del comma 6 abolire le parole da: «nonchè per i maggiori oneri» fino a: «delle regioni Marche e Umbria».
8.8
Magnalbò, Cozzolino, Maggi, Specchia

Al comma 6, in fine, aggiungere il seguente periodo:

«6-bis. Per fronteggiare i maggiori oneri determinati dalla prosecuzione degli interventi urgenti ed indifferibili nelle regioni Marche e Umbria colpite dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi di lire da iscriversi sul capitolo 7615 dell'unità previsionale di base «Fondo della protezione civile» dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1998».

Conseguentemente al primo periodo del comma 6 abolire le parole da: «nonchè per i maggiori oneri» fino a: «delle regioni Marche e Umbria».
8.9
Magnalbò, Cozzolino, Maggi, Specchia

Al comma 6, aggiungere il seguente articolo:

«Art. 8-bis.

1. La programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo previsti dal decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 è estesa a tutto il territorio delle Marche e dell'Umbria in cui si siano avuti danni a seguito del sisma del 26 marzo 1998 e successivi.
2. Il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203 della legge della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma riguarderà la connessione tra interventi straordinari, finalizzati alla ricostruzione, con particolare riguardo all'ampliamento e all'ammodernamento delle strutture viarie di collegamento tra Marche e Umbria, ed interventi riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili dell'attuazione.
3. I termini di cui all'articolo 2, comma 3, all'articolo 3, comma 1, all'articolo 5, comma 6, all'articolo 7, comma 1, all'articolo 8, comma 1, all'articolo 12, comma 5, del citato decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, sono prorogati al 31 dicembre 1998.
4. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, le regioni sono autorizzate a contrarre mutui con la Banca europea per gli investimenti, il Fondo di sviluppo sociale della Comunità europea, la Cassa depositi e prestiti ed altri enti creditizi nazionali od esteri, in deroga al limite di indebitamento stabilito dalla normativa vigente. Il Dipartimento per la protezione civile è autorizzato a concorrere con contributi ventennali, pari a lire 50 miliardi annui a decorrere dal 1999 e a lire 20 miliardi a decorrere dal 2000 fino al 2019. A tale onere, pari a lire 50 miliardi annui per gli anni 1999-2018 e a lire 20 miliardi annui a decorrere dall'anno 2000 fino al 2019, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 1997, n. 450, volta ad assicurare il finanziamento del Fondo della protezione civile. In sede di prima attuazione le regioni sono autorizzate a stipulare mutui ventennali nel limite del predetto contributo pluriennale, rispettivamente di lire 25 miliardi annui per le Marche e 35 miliardi per l'Umbria. Sulla base dell'accertamento definitivo dei danni da completarsi dalle regioni con criteri omogenei e d'intesa con il dipartimento della protezione civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla ripartizione definitiva delle rimanenti disponibilità di cui al presente comma.
5. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 concorrono anche le risorse derivanti dalla riprogrammazione dei fondi della Comunità europea di cui alla delibera della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome in data 20 novembre 1997, nel rispetto dei vincoli posti dalla disciplina comunitaria e delle correlative risorse provenienti dal cofinanziamento nazionale, ivi incluse quelle stanziate con i provvedimenti d'emergenza di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.
6. Per i territori delle Marche e dell'Umbria che abbiano subìto danni a causa della crisi sismica iniziata il 26 marzo 1998, il CIPE, in sede di esame, di approvazione e di finanziamento dei patti territoriali e dei contratti d'area previsti dalla legge 28 dicembre 1996, n. 662 e della delibera CIPE del 21 marzo 1997, assicura agli stessi un iter amministrativo preferenziale».
8.0.1
Magnalbò, Cozzolino, Maggi, Specchia

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le somme di cui all'articolo 8, comma 6 sono destinate, nell'ambito del territorio dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, agli interventi di soccorso alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì per la riparazione dei danni subìti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini nonchè da beni mobili o immobili dei privati cittadini e degli enti non commerciali. Le domande relative dovranno essere presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni».
8.0.2
Iuliano

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Le somme di cui all'articolo 8, comma 6 sono destinate, nell'ambito del territorio dei comuni di cui all'articolo 3, comma 1, agli interventi di soccorso, alle popolazioni, alle attività di assistenza, comprese quelle di accoglienza e refezione, agli interventi necessari alla salvaguardia della pubblica incolumità ed a quelli relativi al ripristino dei servizi di prima necessità. Le somme stesse sono utilizzate dalle amministrazioni competenti altresì per la riparazione dei danni subìti da beni immobili e da beni culturali vincolati dei privati cittadini nonchè da beni mobili o immobili dei privati cittadini e degli enti non commerciali. Le domande relative dovranno essere presentate al sindaco del comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto allegando perizia, redatta da tecnico iscritto in albi professionali, sull'esistenza ed entità dei danni».
8.0.8
Cozzolino, Demasi, Maggi, Specchia, Pontone, Reccia, Florino

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. A favore dei proprietari di immobili ad uso di residenza principale, da delocalizzare a seguito del dissesto idrogeologico verificatosi nel comune di Niscemi il 12 ottobre 1997, è assegnato un contributo a fondo perduto pari alla spesa per la ricostruzione o per l'acquisto di una unità abitativa con una superficie abitabile corrispondente a quella dell'immobile delocalizzato, e comunque non superiore, nel limite massimo a 200 metri quadri.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 18 miliardi, per l'esercizio finanziario 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito di unità previsionale di base di conto capitale «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo dicastero».
8.0.3
Iuliano

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 4-quinques del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
«6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce À e B' del piano-stralcio adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità previsionale di base 3.2.1.8 Sviluppo dell'esportazione e della domanda esterà, ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attività agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica ed adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione all'uopo riservata, all'avviamento dell'attività produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attività agricola deve assicurare idonea manutenzione
anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'ovvio del provvedimento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.-Artingiacasa, ove non già disciplinate con il decreto interministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il ministro dei lavori pubblici e con il ministro delegato al coordinamento della protezione civile».
8.0.4
Iuliano

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

All'articolo 4-quinques del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e successive modificazioni e integrazioni, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:

«6-ter. Nei casi di avvenuta delocalizzazione previsti dal presente articolo, i proprietari dei territori resi liberi, ricompresi nelle fasce À e B' del piano-stralcio adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po, possono accedere, nei limiti delle risorse disponibili, iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica all'unità previsionale di base 3.2.1.8 Sviluppo dell'esportazione e della domanda esterà, ai crediti agevolati di cui al presente articolo al fine di avviare sui medesimi terreni attività agricole, a condizione che il 5 per cento degli stessi venga destinato ad interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento ricomprende gli oneri relativi alla bonifica ed adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione. In questi casi il finanziamento comprende gli oneri relativi alla bonifica ed adeguamento ad uso agricolo del terreno, agli interventi di rinaturalizzazione della porzione all'uopo riservata, all'avviamento dell'attività produttiva ed all'acquisto di mezzi e scorte ad essa destinati, nei limiti stabiliti all'ultimo periodo del comma 2. I crediti agevolati possono essere concessi anche agli affittuari dei terreni medesimi. L'esercente l'attività agricola deve assicurare idonea manutenzione anche delle porzioni di terreno sulle quali ha attuato gli interventi di rinaturalizzazione, pena l'avvio del provvedimento di revoca del credito agevolato. Le condizioni e le modalità dell'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.a.-Artingiacassa, ove non già disciplinate con il decreto interministeriale emanato ai sensi del comma 5, vengono disciplinate con un ulteriore decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro per le politiche agricole, con il ministro dei lavori pubblici, con il ministro dell'ambiente e con il ministro delegato al coordinamento della protezione civile».
8.0.4 (Nuovo testo)
Iuliano

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I benefici di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono estesi agli immobili, oggetto di ordinanze di sgombero a seguito della frana del comune di Assisi in località Ivanchic».
8.0.5
Iuliano

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. Ai proprietari di immobili oggetto di ordinanze di sgombero a seguito delle frane verificatesi in località Ivanchic nel comune di Assisi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 e nel limite delle risorse di cui all'articolo 15 della medesima legge».
8.0.5 (Nuovo testo)
Iuliano

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. La disposizione dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 27 ottobre 1997 n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1997, n. 434, deve intendersi riferita al secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358».
8.0.6
Iuliano

Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

1. I beni di cui all'articolo 14 commi 1 e 2 della legge 26 febbraio 1996, n. 74, modificato dall'articolo 7 della legge 31 dicembre 1996, n. 677, e dall'articolo 12 comma 101 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere ceduti in proprietà a titolo gratuito, alle organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito elenco del Dipartimento della protezione civile, che ne abbiano fatto richiesta, sulla base di un piano di ripartizione predisposto periodicamente dalle Amministrazioni dello Stato, d'intesa con il suddetto Dipartimento».
8.0.7
Iuliano