116a Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 15,10.

Intervengono il ministro per la grazia e la giustizia Flick ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Ayala.

IN SEDE REFERENTE
(1247) Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio
(92) LISI. Modifica dell'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Incompatibilità di funzioni per i magistrati
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende con l'esame degli emendamenti 34.3, parte residua e 34.34 (nuovo testo) la discussione dell'articolo 34, interrotta nella seduta antimeridiana.
Il presidente ZECCHINO ricorda i passaggi della discussione che, nel corso della seduta antimeridiana, hanno condotto alla votazione separata dell'ultima parte dell'emendamento 34.3 ed alla riformulazione dell'emendamento governativo 34.34. In particolare, pone la questione
degli incarichi svolti dai magistrati anche nei settori amministrativi del Ministero di grazia e giustizia.

Il senatore BERTONI è dell'avviso che l'articolo 34, comma 1, del disegno di legge n. 1247 non si riferisca ai magistrati destinati a prestare il loro servizio presso il Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario, ma agli altri che il Ministro può conferire in aggiunta alle funzioni giurisdizionali da essi ordinariamente svolte, quali, fra gli altri, gli incarichi di commissario di concorso. Tale conclusione è avvalorata sia dalla circostanza che dei magistrati collocati fuori ruolo presso il Ministero di grazia e giustizia si occupa il successivo articolo 39 del disegno di legge all'esame; sia dal fatto che l'articolo 36, comma 1, del medesimo disegno di legge ribadisce una disposizione già dettata dal vigente articolo 15 della legge n.195 del 1958, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura; sia, infine, dalla circostanza che il comma 4 dello stesso articolo 36 prevede implicitamente il conferimento di incarichi a magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia.

Il ministro FLICK fa presente che la materia della pianta organica dei magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia è oggetto di un altro disegno di legge, in avanzata fase di esame presso la Camera dei deputati (Atto Camera n.2199), che riduce a cinquanta il numero di magistrati previsti nella medesima pianta organica.

Il senatore PREIONI chiede ragione del fatto che il disegno di legge n. 402, da lui presentato, concernente gli incarichi ai magistrati nella cooperazione internazionale, non sia oggetto di esame nella presente sede.

Il presidente ZECCHINO comunica al senatore Preioni che il disegno di legge in questione è stato assegnato alla 3a Commissione.

Il senatore CIRAMI rileva come l'articolo 34 in esame si riferisca sia agli incarichi svolti dai magistrati in aggiunta alle funzioni giurisdizionali, sia agli incarichi svolti in luogo delle predette funzioni. Dopo aver chiesto al Ministro informazioni circa i criteri di assegnazione dei magistrati al Ministero di grazia e giustizia, si sofferma sull'emendamento governativo 34.34, rilevando come lo stesso, nella riformulazione proposta dal Governo, da un lato sia più restrittivo, dall'altro possa produrre un ampliamento degli incarichi extragiudiziari dato il riferimento alla Presidenza del Consiglio e non più al solo ufficio legislativo della stessa. Sottolinea, inoltre, l'incongruenza derivante dalla circostanza che - ove fosse approvato l'emendamento 34.34, come riformulato - presso gli uffici legislativi di altri ministeri non potrebbero essere chiamati magistrati, considerato che il citato emendamento inttende sopprimere il riferimento a tali uffici legislativi.

Il relatore SENESE sottolinea che filosofia cui s'ispira il disegno di legge governativo all'esame sia nel senso di considerare incarichi extragiudiziari vuoi le attività svolte in aggiunta alle funzioni giurisdizionali, vuoi le attività svolte in sostituzione delle stesse, che presuppongono il collocamento fuori ruolo del magistrato. Infatti, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 34 prevede tra gli incarichi la destinazione alla Corte costituzionale che, per tradizione, comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato al quale l'incarico è stato conferito. Il disegno di legge, in conclusione, mira a preservare la possibilità di conferire incarichi relativamente a quelle funzioni per lo svolgimento delle quali la presenza del magistrato riveste un'indubbia utilità.
Il relatore, inoltre, dopo aver fatto riserva di procedere, in sede di coordinamento, alla soppressione del riferimento ai magistrati «ordinari» di cui al comma 1 dell'articolo 34, per adeguarlo all'emendamento 33.1, approvato nella seduta pomeridiana dell'8 aprile, prospetta la necessità di ribadire il divieto ai magistrati di esercitare il commercio, attualmente contenuto - insieme ad altri divieti - nell'articolo 16, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, che, però risulta espressamente abrogato dall'articolo 42 del disegno di legge all'esame.

Il senatore GASPERINI sottolinea l'opportunità che i magistrati siano chiamati a svolgere per la maggior parte funzioni giurisdizionali loro proprie: a questa regola generale il conferimento di incarichi dovrebbe costituire una rara eccezione. Dichiara, pertanto, la propria contrarietà al conferimento di tutti gli incarichi non strettamente collegati all'esercizio delle funzioni giurisdizionali e di tutti quelli previsti dal comma 1 dell'articolo 34, con l'eccezione della partecipazione agli organi della giustizia sportiva.

Concorda con quanto dichiarato dai senatori Gasperini e Cirami il senatore CALLEGARO, il quale è contrario a che i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia siano sottratti all'esercizio delle funzioni giurisdizionali per essere destinati allo svolgimento di funzioni amministrative.

Il senatore FOLLIERI esprime preoccupazione circa i condizionamenti che i magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia potrebbero svolgere sull'ordinaria attività dello stesso. Rileva come anche all'esterno della magistratura sarebbe possibile reclutare personale in grado di svolgere molte delle funzioni in questione. È favorevole al conferimento di incarichi ai magistrati soltanto per quanto concerne la partecipazione agli organi della giustizia sportiva.

Il senatore CENTARO sottolinea come i magistrati fuori ruolo siano un numero esiguo rispetto alla complessiva pianta organica della magistratura. Rileva, peraltro, che alcune funzioni, anche di carattere amministrativo, all'interno del Ministero di grazia e giustizia, soprattutto ai livelli apicali, non possono non essere affidate ai magistrati, in ragione dell'esperienza e professionalità richieste, e che gli stessi non sono facilmente sostituibili da funzionari amministrativi. Non condivide il timore di condizionamenti sull'attività ordinaria del Ministero, sottolineando come le decisioni organizzative e gestionali del Ministero siano prese dai vertici politici. Concludendo si dichiara favorevole alla riduzione dell'organico di magistrati in servizio presso il Ministero di grazia e giustizia ed alla rotazione nello svolgimento degli incarichi ma a condizione che si preveda comunque la presenza in tale organico di un congruo numero di magistrati.

La senatrice SCOPELLITI, associandosi alle considerazioni dei senatori Gasperini e Follieri, ritiene che l'articolo 34 sia contrario allo spirito del referendum. A tal proposito ricorda come ha presentato proposte emendative intese alla soppressione delle lettere a), b), c) e) e g) del comma 1 dell'articolo 34. Nell'espletamento degli incarichi in esse previsti, infatti, i magistrati non appaiono insostituibili, nel mentre particolarmente forte è la necessità di assicurare una piena operatività dell'organico destinato allo svolgimento di funzioni giurisdizionali.

Il senatore RUSSO afferma che il disegno di legge all'esame si ispiri alla finalità di restringere l'area degli incarichi extragiudiziari per destinare nella misura maggiore possibile i magistrati all'esercizio di funzioni giurisdizionali. Sarebbe, tuttavia, un errore sottrarre totalmente i magistrati allo svolgimento di funzioni presso il Ministero di grazia e giustizia, tenuto anche conto del fatto che la materia delle piante organiche del Ministero è oggetto del disegno di legge all'esame della Camera dei deputati (A.C. 2199). Gli incarichi individuati dal disegno di legge rappresentano, in questo contesto, un giusto contemperamento tra la necessità del pieno esercizio delle funzioni giurisdizionali e l'esigenza che altri incarichi di pubblica rilevanza siano svolti da soggetti dotati di adeguata professionalità. Si dichiara, infine, contrario anche ad una specificazione, nel provvedimento in esame, del tipo di incarichi che possono essere conferiti ai magistrati all'interno del Ministero di grazia e giustizia.

Il senatore MELONI condivide le osservazioni del senatore Russo e si dichiara favorevole all'emendamento governativo 34.34 (nuovo testo).

Ha, quindi, la parola il ministro FLICK, il quale - nel concordare con le considerazioni svolte dal relatore Senese e dai senatori Russo e Centaro - sottolinea che l'intento del disegno di legge è quello di definire il concetto di incarico extragiudiziario, comprensivo sia del collocamento fuori ruolo che dello svolgimento dell'incarico stesso senza uscita dai ruoli organici della magistratura. Per quanto attiene, in particolare, agli incarichi che comportano il collocamento fuori ruolo, l'intendimento del governo è stato di limitarne il più possibile il numero, riservandoli soltanto allo svolgimento di funzioni connesse in maniera specifica alla funzione giurisdizionale, come accade, ad esempio - oltre che per gli incarichi svolti presso il Consiglio superiore della magistratura, la Corte costituzionale e il Parlamento - anche per quelli presso la Presidenza della Repubblica, in particolare presso gli uffici che coadiuvano il Presidente nel procedimento di concessione della grazia. Per quanto attiene agli incarichi presso gli uffici legislativi, anche della Presidenza del Consiglio, si dichiara disposto a limitare il più possibile tale possibilità.
Con riferimento agli incarichi presso il Ministero di grazia e giustizia, il Ministro fa presente di avere già invitato i magistrati in servizio presso lo stesso da più di sette anni e mezzo a rientrare nel ruolo organico della magistratura, tornando all'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Sussistono, tuttavia, buone ragioni per mantenere la previsione di un ruolo di magistrati presso il Ministero di grazia e giustizia, sia in considerazione dell'esperienza da questi maturata, sia in considerazione del collegamento tra lo svolgimento di alcune funzioni amministrative e l'esercizio delle funzioni giurisdizionali. Per quanto attiene al numero complessivo di tali magistrati collocati fuori ruolo, esso è materia affrontata dal disegno di legge, già menzionato, sul decentramento e la riorganizzazione del Ministero di grazia e giustizia, all'esame della Camera. Non è intendimento del Governo di svuotare il referendum del proprio significato, considerando che i menzionati disegni di legge sono stati presentati prima dell'ammissione del referendum stesso. Si dichiara disposto anche a riesaminare la possibilità del conferimento di una serie di incarichi non direttamente connessi all'esercizio delle funzioni giurisdizionali come, ad esempio, quelli di insegnamento universitario, considerato che i magistrati potranno utilmente svolgere tale servizio presso la scuola della magistratura, la cui istituzione è prevista da disegni di legge già all'esame della Commissione.

Dichiarano il proprio voto favorevole all'emendamento 34.3, parte residua, la senatrice SCOPELLITI, la quale sottolinea come troppo spesso i magistrati cooperino, attraverso gli incarichi svolti presso gli uffici legislativi, alla formazione della stessa legge che sono chiamati ad applicare, ed i senatori GASPERINI e PELLICINI.

Dichiara la propria astensione il presidente ZECCHINO, rilevando da un lato che la linea guida ai fini della previsione del conferimento di incarichi extragiudiziari deve essere il collegamento con l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e, dall'altro, che occorre porre mano alla riorganizzazione del Ministero di grazia e giustizia in maniera da garantire la formazione e lo sviluppo di adeguate professionalità tra i ranghi dei funzionari amministrativi.

Posto ai voti con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 34.3, parte residua, non è approvato.

Si passa alla votazione dell'emendamento 34.34

Il relatore SENESE preannuncia il proprio voto favorevole nel testo risultante dalle modificazioni già illustrate.

Il ministro FLICK accede, quindi, ad una proposta del senatore CIRAMI, riformulando l'emendamento 34.34 con l'inserimento di una modifica volta a stabilire che sono consentiti gli incarichi presso l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presidente ZECCHINO, con riferimento alla prima riga del comma 1 dell'articolo 34 ritiene che prima di votare l'emendamento 34.34, come sostitutivo della lettera a) del medesimo comma, occorra formalizzare la proposta, illustrata nella seduta antimeridiana, dal relatore Senese e finalizzata a sopprimere la parola «ordinari» dopo l'altra «magistrati»: ciò nella prospettiva della realizzazione dell'unicità della giurisdizione per coordinare il testo con l'emendamento 33.1 approvato ieri.

Il RELATORE formalizza quindi una proposta in tal senso.

Il ministro FLICK si rimette alla Commissione e, con il voto contrario del senatore BERTONI, la Commissione accoglie la proposta del relatore e quindi l'emendamento 34.34 (nuovo testo) con tale modifica e nell'ulteriore riformulazione proposta dal ministro Flick.

L'emendamento 34.4 risulta assorbito dall'approvazione del precedente emendamento.

L'emendamento 34.5 è respinto dalla Commissione, contrari il GOVERNO e il RELATORE.

Senza discussione è accolto l'emendamento 34.29, identico agli emendamenti 34.6, 34.7 e 34.8.

In sede di esame dell'emendamento 34.9 il senatore SENESE si dichiara contrario considerando che darà, invece, parere favorevole sull'emendamento del Governo 34.35, volto a meglio specificare e a circoscrivere gli enti e gli organismi internazionali o sovranazionali presso i quali è consentito ai magistrati svolgere funzioni.

Il senatore BERTONI è contrario all'emendamento 34.9 e favorevole alla delimitazione della natura degli organismi in questione: osserva che vi sono organismi di natura sovranazionale, come il tribunale di prima istanza dell'Unione europea, nei quali è prevista di diritto la presenza di un magistrato di nazionalità italiana.

Il senatore CENTARO è contrario all'emendamento 34.9.

Il senatore VALENTINO, considerato il tenore dell'emendamento 34.35 ritira l'emendamento 34.9.

La senatrice SCOPELLITI, cofirmataria, concorda con il senatore Valentino ma vuole essere certa della effettiva portata dell'emendamento 34.35 rispetto al testo della lettera c) del comma 1 dell'articolo 34.

Il relatore SENESE da allora conto emendamento 34.35 (nuovo testo) che riformula l'emendamento 34.35 in una versione interamente sostitutiva dell'articolo 34, comma 1, lettera c) del comma 1, facendo propria anche una modifica proposta dal senatore RUSSO.

Il ministro FLICK condivide la riformulazione chiarendo che in tal modo la proposta ricomprende tanto il tribunale internazionale dell'Aja, in quanto organismo giurisdizionale internazionale, quanto l'ufficio per la lotta contro la droga delle Nazioni Unite, come organismo avente diretta attinenza con la giustizia.

Il senatore PREIONI non condivide l'emendamento 34.35 (nuovo testo) che gli appare suscettibile di interpretazioni estensive che egli non può condividere, in quanto potrebbero consentire ai magistrati di svolgere funzioni anche presso organismi non strettamente attinenti allo svolgimento delle funzioni giurisdizionali andando contro lo spirito del provvedimento in esame. Dichiara di far proprio l'emendamento 34.9 e sollecita l'accantonamento dell'emendamento 34.35 (nuovo testo) finchè la Commissione non potrà disporne del testo scritto.

La Commissione preso atto che non si procede all'accantonamento, respinge, quindi l'emendamento 34.9 (e l'identico emendamento 34.10) che il senatore PREIONI aveva fatto proprio.

Gli emendamenti 34.11 e 34.12 sono accantonati e poi ritirati dai presentatori a seguito del successivo accoglimento dell'emendamento 34.35 (nuovo testo).

L'emendamento 34.13 è accantonato.

In sede di esame dell'emendamento 34.36 il relatore SENESE da conto di un emendamento che si aggiunge al testo dell'emendamento stesso (34.36/1).

Con riferimento all'emendamento 34.36, il senatore CENTARO chiede al Governo quali motivi lo abbiano indotto a circoscrivere ulteriormente le possibilità di incarichi di insegnamento universitario o post-universitario rispetto a quanto contemplato dal comma 1, lettera d), dell'articolo 34. Sottolinea l'importanza di non limitare in modo indiscriminato la ricerca e la docenza che rappresentano un importante fattore di crescita professionale e di diffusione dell'esperienza del magistrato. Tale aspetto gli appare ancora più importante nella prospettiva dell'unificazione delle giurisdizioni.

Il ministro FLICK chiarisce che il Governo ha dovuto adottare una decisione sofferta ma coerente con l'indirizzo assunto di riportare l'attività dei magistrati all'esercizio della funzione giurisdizionale.

Il presidente ZECCHINO, premesso di aver sempre preso posizione nel corso del dibattito a favore della limitazione degli incarichi dei magistrati ai casi strettamente necessari, dichiara di essere contrario all'emendamento poichè nel caso dell'insegnamento universitario, in particolare, la cessazione dell'apporto di professionalità e di esperienza dei magistrati sarebbe penalizzante per le università. La limitazione proposta dal Governo non si giustifica anche alla luce delle molte tipologie di insegnamento che l'ordinamento universitario consente, in particolare attraverso il ricorso a contratti, anche non annuali.

Il senatore FASSONE è contrario all'emendamento e nota -tra l'altro - che vi è una forte esigenza di formazione nelle materie giuridiche per quanto riguarda le categorie ausiliarie del giudice le quali potrebbero grandemente giovarsi del suo apporto scientifico.

Il senatore BERTONI condivide le esigenze rappresentate nei precedenti interventi ma purtroppo è costretto a ricordare che, anche nella forma del contratto, i rapporti fra il magistrato e l'università possono prestarsi a forme di condizionamento che lo costringono a votare a favore dell'emendamento 34.36.

Il senatore CALVI condivide la sostanza delle osservazioni dei precedenti oratori e a sua volta mette in luce l'importanza del ruolo dei magistrati nei corsi di formazione per avvocati. Tuttavia accede alle osservazioni del senatore BERTONI e preannuncia voto favorevole all'emendamento.

Il presidente ZECCHINO ribadisce che il contratto può non essere retribuito, nello stesso modo in cui in precedenza non lo era l'incarico.

Il senatore BERTONI insiste sulle osservazioni già da lui formulate.

Il senatore GASPERINI è favorevole all'emendamento.

Posto ai voti l'emendamento 34.36 è quindi accolto dalla Commissione.

Il senatore CIRAMI ritira, quindi, l'emendamento 34.13.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(320) DE LUCA Michele. Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema istanza di vendita dell'immobile pignorato
(401) PREIONI. Modifiche al capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare
(840) DIANA Lino e COVIELLO. Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato
(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai
(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su richiesta della senatrice SCOPELLITI il presidente ZECCHINO propone di prorogare a giovedì 10 aprile alle ore 19 il termine per la presentazione degli emendamenti ai disegni di legge n. 320, 401, 840 e 1800.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 17.


EMENDAMENTI AL TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1247


Art. 33.

Al comma 4, dopo la parola: «ambientali» aggiungere «determini il rischio di diminuire la produttività del magistrato o comunque».
33.6
Bucciero
Al comma 5, in fine, le parole: «il numero complessivo dei magistrati ordinari utilizzati da altre amministrazioni, la qualità degli incarichi espletati dal magistrato interessato nel corso dell'ultimo quinquennio, compresi quelli in corso di svolgimento» sono sostituite dalle altre: «la qualità degli incarichi eventualmente già espletati dal magistrato interessato».
33.7
Il Governo
Al comma 5, dopo la parola: «la qualità» aggiungere le parole: «e quantità».
33.8
Centaro, Greco, Cirami, Battaglia

Art. 34.

Al comma 1, dopo le parole: «Sono consentiti ai magistrati ordinari» aggiungere le seguenti: «salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3».
34.37
Il Governo
Al comma 1, sopprimere il punto «a)».
34.1
Scopelliti, Valentino
Al comma 1, sopprimere la previsione della lettera «a)».
34.2
Greco
Sostituire, al comma 1, la lettera a) con la seguente:

«a) gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Commissioni parlamentari concernenti la giustizia ovvero operanti con i poteri delle autorità giudiziaria, la Corte Costituzionale, il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio superiore della magistratura».
34.34
Il Governo
Sostituire, al comma 1, la lettera a) con la seguente:

«a) gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Commissioni parlamentari operanti con i poteri delle autorità giudiziaria, la Corte Costituzionale, il Ministero di grazia e giustizia, il Consiglio superiore della magistratura».
34.34 (Nuovo testo)
Il Governo
Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «la Presidenza della Repubblica, il Parlamento» «il Ministero di Grazia e Giustizia» «altri organi di rilevanza costituzionale».
34.3
Bucciero
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei Ministeri» aggiungere le seguenti: «Consiglio superiore della magistratura».
34.4
Centaro, Cirami
Al comma 1 lettera a) aggiungere il seguente periodo: «Sono consentiti presso il Ministero di grazia e giustizia i soli incarichi di Capo del gabinetto del Ministro, di Capo dell'ufficio legislativo, di direttore generale dell'organizzazione generale e degli affari generali, degli affari penali, degli affari civili e libere professioni, dell'Amministrazione penitenziaria».
34.5
Bucciero
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
34.29
Il Governo
Al comma 1, sopprimere il punto b).
34.6
Scopelliti, Valentino
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
34.7
Cirami
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
34.8
Bucciero
Al comma 1, sopprimere il punto c).
34.9
Scopelliti, Valentino
All'articolo 34, comma 1, lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «presso organismi giurisdizionali internazionali, comunque denominati, o presso quelli che abbiano diretta attinenza con la giustizia e per i quali venga deliberato il collocamento fuori ruolo dalla legge 27 luglio 1962, n. 1114».
34.35
Il Governo
All'articolo 34, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) gli incarichi presso organismi giurisdizionali internazionali o sovranazionali, comunque denominati, o presso organismi internazionali o sovranazionali che abbiano diretta attinenza con la giustizia e per i quali venga deliberato il collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114».
34.35 (Nuovo testo)
Il Governo
Al comma 1, lettera c) aggiungere le parole: «che svolgono attività nei campi giuridico, sociale, culturale, economico e finanziario».
34.11
Centaro
Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le parole: «che svolgono attività in campo giuridico o in materie ad esso strettamente attinenti».
34.12
Cirami
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
34.13
Cirami
Al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) gli incarichi di insegnamento conferiti dal Consiglio superiore della magistratura, anche attraverso i Consigli giudiziari, e dal Ministero di grazia e giustizia e gli incarichi presso le Commissioni elettorali».
34.36
Il Governo
All'emendamento 34.36 dopo le parole «commissioni elettorali» aggiungere le seguenti: «; gli incarichi di componenti di commissioni di esami di concorso per le varie magistrature, il notariato, l'avvocatura dello Stato, i ruoli del personale ex direttivo e dirigenziale del Ministero di grazia e giustizia nonchè di componenti delle commissioni di esami di abilitazione o di concorso per l'esercizio di professione forense».
34.36/1
Il Relatore

Art. 42.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«2. Sono in particolare abrogate le seguenti norme o parti di norme che prevedono la possibilità di conferire incarichi a magistrati:

a) nell'articolo 23 del regio decreto 9 dicembre 1906, n. 715, sono soppresse le parole: e di un magistrato nominato dal presidente della corte di appello;
b) nell'articolo 5, comma 1, del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito con la legge 21 dicembre 1929, n. 2238, la lettera b) è soppressa;
c) nell'articolo 54, comma 1, n. 1, del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, come modificato, da ultimo, dalla legge 5 marzo 1963, n. 590, la parola: magistrati è soppressa;
d) nell'articolo 22, comma 3, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, le parole: magistrati dello stesso distretto con qualifica non inferiore a quella di consigliere di corte di appello sono soppresse;
e) nell'articolo 15, comma 1, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, le parole: nonchè da un magistrato della corte di cassazione sono soppresse;
f) nell'articolo 8, comma 1, della legge 9 gennaio 1951, n. 10 le parole: da un magistrato dell'ordine giudiziario di grado non inferiore al 4o sono soppresse;
g) nell'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le parole: presidente del tribunale o da un magistrato sono soppresse;
h) nell'articolo 20, comma 2, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le parole: da un magistrato ordinario, con qualifica non inferiore a quella di magistrato di cassazione presidente del tribunale o da un magistrato e quella: magistrati sono soppresse;
i) nell'articolo 21, comma 1, della legge 27 dicembre 1953, n. 968, le parole: magistrato di grado non inferiore a consigliere di appello sono soppresse;
l) nell'articolo 9, comma 2 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693, dopo le parole: da un magistrato sono inserite le seguenti: limitatamente ai concorsi relativi a personale appartenente ai ruoli del Ministero di grazia e giustizia,;
m) nell'articolo 6, comma 6, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, la lettera a) è soppressa;
n) nell'articolo 8, comma 4, della legge 10 febbraio 1962, n. 57. la lettera a) è soppressa;
o) nell'articolo 2, comma 2, della legge 21 aprile 1962, n. 161, la lettera a) è soppressa;
p) nell'articolo 2, comma 4 della legge 21 aprile 1962, n. 161, la parola magistrato è sostituita da quelle: componente di qualifica più elevata;
q) nell'articolo 3, comma 2, le parole: magistrato che eserciti funzioni più elevate od, a parità di funzioni sono sostituite da quelle componente di qualifica più elevata od a parità di qualifica;
r) nell'articolo 5, comma 1, della legge 12 giugno 1962, n. 567, le parole: da un presidente di sezione della suprema corte di cassazione, sono soppresse;
s) nell'articolo 45, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, la lettera b) è soppressa;
t) nell'articolo 32, comma 2, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, le parole: Gli altri due membri saranno nominati dal presidente della corte di appello di Roma, scelti l'uno tra i magistrati di tribunale e l'altro tra i magistrati di appello; questo ultimo assumerà le funzioni di presidente della commissione di esame sono soppresse;
u) nell'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, le parole presidente del tribunale e quelle o da un magistrato da lui delegato con qualifica non inferiore a consigliere di appello sono soppresse;
v) nell'articolo 20, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, il n. 1) è soppresso;
z) nell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, la lettera a) è soppressa;
aa) nell'articolo 43, comma 2, della legge 14 agosto 1967, n. 800, la lettera a) è soppressa;
ab) nell'articolo 10, comma 3, della legge 12 marzo 1968, n. 478, la lettera a) è soppressa;
ac) nell'articolo 17, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: tra i magistrati dell'ordine giudiziario in servizio o a riposo e sono soppresse;
ad) nell'articolo 19, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: fra i magistrati dell'ordine giudiziario, in servizio o a riposo e sono soppresse;
ae) nell'articolo 24, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, la lettera c) è soppressa;
af) nell'articolo 4, comma 1, della legge 15 dicembre 1972, n. 772, le parole: da un magistrato di cassazione con funzioni direttive, designato dal Consiglio superiore della magistratura sono soppresse;
ag) nell'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, le parole: un magistrato con qualifica non inferiore a magistrato di appello sono soppresse;
ah) nell'articolo 166, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, le parole: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di consigliere di appello o equiparate, sono soppresse;
ai) nell'articolo 166, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, le parole: tra i magistrati della Corte di cassazione e, sono soppresse;
al) nell'articolo 7, comma 1, della legge 4 aprile 1977, n. 135, le parole: un magistrato di cassazione scelto tra i membri di una terna indicata dal consiglio giudiziario competente, sono soppresse;
am) nell'articolo 2, comma 6, della legge 5 agosto 1978, n. 469, le parole: dal procuratore della Repubblica o da altro magistrato da lui delegato sono soppresse;
an) nell'articolo 102, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: magistrati dell'ordine giudiziario con funzioni non inferiori a quelle di magistrato della corte di appello o equiparati, sono soppresse;
ao) nell'articolo 102, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, le parole: della corte di cassazione, sono soppresse;
ap) nell'articolo 10, comma 2, della legge 24 aprile 1980, n. 146, le parole: e tra il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, con qualifica non inferiore a magistrato di appello o equiparata sono soppresse;
aq) nell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1981, n. 1058, le parole: i magistrati e, sono soppresse;
ar) nell'articolo 16, comma 1, lettera b), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, le parole: ordinari o sono soppresse;
as) nell'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, le parole: ordinario o, sono soppresse;
at) nell'articolo 6, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, le parole: ricoprano od sono soppresse;
au) nell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 29 ottobre 1991, n. 358, le parole: magistrati ordinari sono soppresse;
av) nell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85, le parole: da un magistrato ordinario avente qualifica di presidente di sezione della corte di cassazione sono soppresse;
az) nell'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 marzo 1993, n. 85, le parole: ordinario o e ordinaria o sono soppresse;
ba) nell'articolo 30, comma 5, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, le parole: o magistrati in attività di servizio sono soppresse.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, ciascun Ministro è autorizzato, nelle materie di rispettiva competenza, ad emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, appositi regolamenti per disciplinare la composizione di organi, collegi, comitati e commissioni in conseguenza della abrogazione di norme relative alla partecipazione agli stessi di magistrati ordinari.
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Il Governo