IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDI' 13 FEBBRAIO 2001
379ª Seduta


Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Rocchi.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale concernente "Regolamento recante i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza ai diplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento" (n. 843)
(Parere al Ministro della sanità, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione la senatrice DANIELE GALDI.
Lo schema di decreto interministeriale in titolo trova la sua origine nel disposto dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni, che reca al comma 3 la nuova disciplina della formazione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione, nonché nel comma 2 dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, che prevede l'adozione di un regolamento che disciplini le modalità per riconoscere come equivalenti ai diplomi universitari, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base, titoli conseguiti in base all'ordinamento che vigeva anteriormente all'emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali.
La relatrice illustra l'articolato soffermandosi sull'articolo 1, che definisce i campi di applicazione del provvedimento, sull'articolo 2, che disciplina le modalità di adozione dell'atto di riconoscimento, sull'articolo 3, che istituisce la commissione di valutazione delle richieste di riconoscimento, sull'articolo 4, che determina le forme della domanda di riconoscimento e sull'articolo 5, che disciplina i criteri per la valutazione delle richieste di equivalenza, criteri che vengono quantificati secondo i parametri indicati dalle tabelle che costituiscono l'allegato B del provvedimento.
Con riferimento a quanto stabilito dagli ultimi due articoli, la relatrice segnala che il Consiglio di Stato ha correttamente rilevato l'opportunità di prevedere la valutazione di equipollenza anche per titoli rilasciati da enti privati, italiani o stranieri, in particolare in relazione ad alcune specialità, come gli psicomotricisti, che sono di recentissima introduzione in Italia.
L'articolo 6 definisce le attribuzioni dei punteggi per la valutazione del titolo, mentre l'articolo 7 indica le misure compensative, in particolare la prova attitudinale o il corso di formazione non inferiore a 750 ore, che possono essere utilizzate per integrare un punteggio non sufficiente.
L'articolo 8 specifica che il riconoscimento dell'equivalenza di un titolo ad un diploma universitario non determina la modifica della posizione funzionale nei rapporti di lavoro dipendente pregressi, mentre l'articolo 9 disciplina gli effetti del mancato riconoscimento.
L'articolo 10 si riferisce ai profili di nuova istituzione, mentre l'articolo 11 consente ai soggetti che hanno inoltrato domanda di riconoscimento di proseguire ad esercitare l'attività professionale consentita dal titolo in possesso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE
(123-252-1145-2246-2653-B). - Disciplina della professione di odontoiatra, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Caccavari ed altri; Mussolini; Gambale; Saia ed altri, modificato dal Senato ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Di Orio ed altri; Mazzuca Poggiolini; Bettamio ed altri e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.
(Seguito dell'esame e rinvio)

Su richiesta del relatore Roberto NAPOLI e del senatore TOMASSINI, il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per le ore 14 di oggi, è rinviato alle ore 20.

(4833) MONTELEONE ed altri. - Definizione e modalità di utilizzo del defibrillatore cardiaco esterno.
(4873) GAMBINI ed altri. - Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) da parte di personale non sanitario.
(Esame congiunto e rinvio)

Su proposta del presidente CARELLA la Commissione delibera di esaminare congiuntamente i disegni di legge nn. 4833 e 4873.

Riferisce alla Commissione la senatrice BETTONI BRANDANI.
I disegni di legge in titolo sono diretti a disciplinare l'utilizzazione del defibrillatore cardiaco esterno, che come è noto è un dispositivo medico idoneo ad impedire la morte per arresto cardiocircolatorio, purché utilizzato entro un lasso di tempo estremamente ridotto dal verificarsi dell'evento.
E' quindi evidente la necessità di favorire la massima diffusione di questi dispositivi e della possibilità di utilizzarli, in particolare in situazioni o ambienti dove si verifica un'elevata concentrazione di persone o una presumibile alta incidenza di soggetti cardiopatici. I due disegni di legge in esame, pertanto, intendono favorire tale diffusione, estendendo, anche in considerazione della relativa semplicità della manovra di defibrillazione, la platea dei soggetti abilitati all'utilizzazione del defibrillatore: in particolare il disegno di legge n. 4833 intende disciplinare le situazioni in cui è consentita l'utilizzazione dell'apparecchio al personale infermieristico, mentre il disegno di legge n. 4873 è diretto anche a consentire l'utilizzazione da parte di personale non sanitario che collabora con il sistema di emergenza 118, in coerenza con le iniziative assunte già da molte Regioni per incrementare la diffusione e la possibilità di diffusione di questa apparecchiatura medica. E' evidente peraltro che la condizione necessaria per l'ammissione all'utilizzazione del defibrillatore è quella di aver frequentato e superato uno specifico corso di formazione, da attivare anche nell'ambito di quelli previsti dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

Si apre la discussione generale.

Il senatore MARTELLI, pur avendo firmato il disegno di legge n. 4833, fa presente che, confrontandosi con numerosi operatori sanitari, ha maturato qualche dubbio circa la sua opportunità. Mentre infatti appare pericolosamente pleonastica la formulazione dell'articolo 2 - che sembra voler introdurre un'autorizzazione per i medici all'uso del defibrillatore esterno, che in realtà essi possono ovviamente utilizzare in quanto apparecchiatura medica - all'articolo 3 si stabiliscono condizioni per l'utilizzazione del defibrillatore da parte del personale infermieristico che, in realtà, sarebbe opportuno disciplinare con atti normativi di secondo grado.

La senatrice BERNASCONI si sofferma in particolare sulla formulazione del disegno di legge n. 4873, presentato dal senatore Gambini, nel quale si estende la possibilità di utilizzazione del defibrillatore a personale non sanitario inserito nella rete dell'emergenza, evidentemente da identificare con il personale volontario.
Nel condividere l'opportunità che questo personale sia addestrato all'utilizzazione di questa apparecchiatura, ella ritiene che, anche in considerazione della rapidità dei progressi delle tecnologie mediche, sarebbe opportuno introdurre una norma di carattere generale diretta a consentire l'utilizzazione di semplici apparecchiature mediche d'urgenza a volontari opportunamente qualificati.

La senatrice Carla CASTELLANI ritiene che i due disegni di legge possano essere integrati in modo da favorire l'estensione di esperienze, come quella dell'Abruzzo dove ogni Comune possiede un defibrillatore cardiaco semiautomatico, che consente l'adozione di un intervento d'urgenza anche prima dell'effettiva possibilità di attivazione del servizio 118. Ella osserva peraltro che una più efficace promozione di una campagna diretta a ridurre le morti improvvise per arresto cardiaco potrebbe essere adottata solo sulla base di un provvedimento di più ampio respiro rispetto a quelli in titolo, che tenga conto anche della necessità di destinare risorse idonee a questo scopo.

Il senatore DE ANNA esprime una valutazione complessivamente favorevole sui disegni di legge in titolo, non tanto per il loro carattere innovativo rispetto ad una prassi che già oggi vede questi apparecchi utilizzati da personale infermieristico o addirittura da personale volontario, quanto perché, fornendo una copertura legislativa a questa prassi, risolvono un problema di responsabilità medico-legale.

Il senatore MANARA condivide le osservazioni del senatore De Anna circa la necessità di garantire gli interventi di urgenza con defibrillatore praticati da non medici dal rischio di un contenzioso medico-legale.
I disegni di legge in titolo, in effetti, appaiono ispirati ad una finalità ampiamente condivisibile, quale è quella di aumentare, similmente anche ad esperienze come quelle di Seattle e Rochester, la possibilità di effettuare interventi di defibrillazione realmente tempestivi, idonei cioè a garantire le massime possibilità di successo, che diminuiscono in una percentuale variabile tra il 7 e il 10 per cento per ogni minuto successivo all'arresto cardiaco.
A suo parere peraltro proprio la necessità che l'intervento sia svolto in tempi così ridotti induce a ritenere che un reale miglioramento della sopravvivenza agli attacchi cardiaci si possa garantire soltanto sviluppando la defibrillazione domestica, promuovendo cioè la presenza nelle case di ogni cardiopatico di un defibrillatore semiautomatico e di un familiare addestrato ad utilizzarlo.

Il senatore CAMERINI ritiene che i disegni di legge in titolo perseguano una finalità del tutto apprezzabile, laddove si consideri l'elevata incidenza, anche tra i giovani, delle morti improvvise derivanti da arresto cardiaco.
Egli esprime però perplessità sull'idoneità delle soluzioni proposte. Non vi è dubbio infatti che la diffusione dei defibrillatori cardiaci esterni, specialmente se collocati in situazioni strategiche - si pensi ad esempio ad uno stadio - possa favorire l'effettuazione di interventi tempestivi, ma solo se tale diffusione viene collocata in un contesto più ampio di sviluppo delle comuni conoscenze sugli interventi di urgenza.
Bisogna considerare infatti che dopo cinque minuti dal verificarsi di un arresto cardiaco si determinano, se non vengono adottate misure di urgenza per contrastare l'anossia celebrale, danni neurologici irreversibili, ed è evidente che in una situazione come quella di uno stadio affollato, anche se è presente un defibrillatore, risulta assai problematico poter raggiungere il soggetto colpito in tempo utile a praticare la manovra. Negli esempi citati di Seattle e Rochester, quindi, si è proceduto ad addestrare diverse migliaia di volontari a riconoscere un arresto cardiaco e a praticare la ventilazione forzata ed il massaggio cardiaco, così da non rendere inutile l'utilizzazione, dopo pochi minuti, del defibrillatore esterno.
Egli inoltre non condivide quanto affermato dai senatori De Anna e Manara circa la necessità di fornire una copertura medico-legale all'infermiere o al volontario che pratichi una defibrillazione d'urgenza, dal momento che lo stato di necessità è già sufficiente de iure condito ad escludere la responsabilità di questi soggetti per l'effettuazione di un atto medico.

Il senatore TOMASSINI concorda con le osservazioni del senatore Camerini sia per quanto riguarda la condivisibilità delle finalità dei disegni di legge in titolo, sia per quanto concerne la possibilità che esse siano effettivamente conseguite senza un intervento di più ampio respiro.
Nel ricordare come siano oggi in atto nel Paese numerose iniziative dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sulla problematica degli arresti cardiaci e della possibilità di ridurne le conseguenze mortali attraverso la diffusione di una cultura dell'intervento di urgenza, egli fa presente che un intervento normativo efficace deve mirare a garantire l'informazione del pubblico, la formazione di un gran numero di operatori volontari che siano in grado non solo di manovrare un defibrillatore, ma di riconoscere e fronteggiare un arresto cardiaco, e infine lo stanziamento di risorse adeguate a garantire una rete realmente diffusa di defibrillatori, che in realtà sono spesso difficili da ottenere anche per le strutture sanitarie.

Il presidente CARELLA dichiara chiusa la discussione generale e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 16,30.