GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 25 MAGGIO 2000

584ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,40.


IN SEDE REFERENTE

(3813) PINTO ed altri. - Misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del "termine ragionevole" del processo

- e petizioni nn. 17, 437 e 532 ad esso attinenti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 22 marzo scorso.

Il relatore FOLLIERI prospetta l'opportunità di una ricognizione preliminare sul contenuto degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, ricognizione che potrebbe svolgersi sulla base di una serie di contatti informali con tutti i componenti della Commissione e che servirebbe a verificare la possibilità di una ampia convergenza sulle soluzioni da adottare in concreto, tale eventualmente da portare alla predisposizione da parte sua di un testo da sottoporre alla Commissione.

Il senatore CENTARO condivide la prospettiva delineata dal relatore Follieri e ritiene che, in sede informale, sarà possibile pervenire ad un accordo di massima che potrà rendere superflua anche la predisposizione di un testo da parte del relatore. Sostiene peraltro che la linea secondo la quale verrà a svilupparsi l'intervento di cui al disegno di legge non dovrà ampliarsi fino a dar luogo ad una vera e propria revisione dei codici di procedura penale e di procedura civile, ma piuttosto limitarsi, oltre ad affrontare la materia dell'equa riparazione, ad introdurre alcune misure di carattere correttivo e di contenuto circoscritto.

Il presidente PINTO ricorda che già nella seduta del 22 marzo scorso si era delineata l'impostazione alla quale ha testé fatto riferimento il senatore Centaro.
Rinvia infine il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

(1931) AGOSTINI e LAVAGNINI. - Riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari, amministrativi e militari nonché del personale equiparato.

- e petizione n. 565 ad esso attinente

(Esame e rinvio)

Riferisce la senatrice DENTAMARO la quale ricorda che l'articolo 11 della legge n. 392 del 1951 stabilì che il trattamento di pensione, derivante dall'applicazione della stessa legge relativa al trattamento economico della magistratura e del personale equiparato, doveva essere esteso anche ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi. Successivamente il decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 adeguò il trattamento economico dei magistrati a quello dei dirigenti dello Stato, ma non previde la riliquidazione delle pensioni dei magistrati e dei dirigenti dello Stato collocati in quiescenza dopo il primo dicembre 1972, determinando così rilevanti sperequazioni economiche nell'ambito della stessa categoria dei magistrati che poi, con la legge n. 97 del 1979, avrebbero riacquistato un trattamento economico diverso da quello dei dirigenti dello Stato. Il decreto-legge n. 379 del 1987, convertito dalla legge n. 468 del 1987, dispose bensì la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili dello Stato ma non la riliquidazione delle pensioni dei magistrati ordinari ed amministrativi nonché del personale ad essi equiparato. Si è così verificata una evidente disparità di trattamento in quanto i dirigenti dello Stato collocati in pensione dopo il primo gennaio 1979 percepiscono un trattamento economico di gran lunga superiore a quello percepito dai più alti gradi della magistratura collocati in pensione sino al 1981. Oltre che nella legge n. 97 del 1979, anche nelle successive leggi n. 27 del 1981 e n. 425 del 1994 - che hanno stabilito nuovi trattamenti economici della magistratura- è stata omessa la previsione relativa all'estensione dei nuovi trattamenti economici ai magistrati cessati dal servizio prima della data di decorrenza dei nuovi stipendi, in contraddizione con quanto previsto dalla già citata legge n. 392 del 1951. In seguito la Corte costituzionale con la sentenza n.501 del 1988 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 3, comma 1, e 6 della legge n. 141 del 1985 nella parte in cui non dispongono a favore dei magistrati ordinari collocati a riposo anteriormente al 1° luglio 1983 la riliquidazione della pensione sulla base dei nuovi trattamenti economici. Con la stessa legge sono poi stati esclusi da qualsiasi incremento del trattamento pensionistico i magistrati collocati in pensione dopo il 1° gennaio 1979, per cui si è verificato l'assurdo che i magistrati aventi la stessa qualifica di anzianità collocati in pensione dopo il 1° gennaio 1979 e fino al 19 febbraio 1981 percepiscono un trattamento economico inferiore ai magistrati collocati in pensione anteriormente alla data del 1° gennaio 1979 e a quello dei magistrati collocati in pensione dopo il 19 febbraio 1981.
Va altresì ricordato che la Corte costituzionale, nella citata sentenza n. 501 del 1988, ha ribadito che dal carattere retributivo delle pensioni deriva che il trattamento di quiescenza deve essere proporzionato alla durata del lavoro prestato e richiede che sia assicurato al personale o alla sua famiglia, come agli impiegati in servizio attivo, un'esistenza libera e dignitosa. La stessa Corte ha precisato inoltre che la proporzionalità e adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere di acquisto della moneta.
Il disegno di legge in esame si inserisce in questa prospettiva e dispone pertanto con l'articolo 1 la riliquidazione delle pensioni dei magistrati in conformità a quanto a suo tempo previsto dalla legge n. 392 del 1951, non riproponendo peraltro, come desumibile dalla predetta sentenza n. 501 del 1988 della Corte costituzionale, l'inciso del "considerato in diritto" il quale chiarisce che, poiché la legge n. 141 del 1987 ha esaurito la sua funzione perequatrice al 31 dicembre 1987, gli effetti della decisione che, dichiarando la parziale incostituzionalità della legge suddetta, ne integra il contenuto normativo limitatamente alla perequazione delle pensioni del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, hanno inizio dal 1° gennaio 1988. L'articolo 2 contiene invece la norma di copertura.

La Commissione conviene poi di fissare a mercoledì 31 maggio 2000, alle ore 13, il termine per la presentazione degli emendamenti. Il seguito dell'esame è quindi rinviato.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PREIONI esprime forti perplessità in merito ai criteri di assegnazione dei disegni di legge, in applicazione dei quali, mentre la Commissione si trova ad essere competente sul disegno di legge appena affrontato (A.S. 1931) che riguarda le pensioni dei magistrati e del personale equiparato, numerosi disegni di legge, in materia di previdenza forense sono invece assegnati alla Commissione lavoro (A.S. 400 e connessi).

Il presidente PINTO assicura che i provvedimenti sulla previdenza forense sono da parte sua seguiti con costante attenzione e informa la Commissione che attualmente sul testo unificato predisposto per i disegni di legge medesimi la Commissione bilancio ha richiesto la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 76-bis del Regolamento.

Il senatore Antonino CARUSO sollecita il rappresentante del Governo ad attivarsi per quanto riguarda la corresponsione dei compensi forfettizzati agli ufficiali giudiziari, relativamente alle questioni lasciate insolute dopo l'approvazione del disegno di legge n.4336-bis sulla stessa materia.

Il sottosegretario MAGGI assicura che sono in corso i necessari contatti con il Ministero delle finanze.

Il presidente PINTO fornisce assicurazioni sulla attenzione con la quale egli continua a seguire la questione sollevata nella seduta di ieri dal senatore Antonino Caruso circa il possibile ritiro del disegno di legge sul danno biologico recentemente presentato dal Governo alla Camera dei deputati (A.C. 6994) al fine di una sua ripresentazione presso il Senato, per poterlo connettere con i provvedimenti già assegnati in materia alla Commissione giustizia. Al riguardo, è in attesa di una risposta del Ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il senatore RUSSO, anche con riferimento alle considerazioni svolte nella seduta pomeridiana di ieri dal senatore Antonino Caruso in merito al disegno di legge n.4339, riterrebbe opportuno che il sottosegretario Maggi rappresentasse agli altri membri del Governo che si sono attivati sui diversi versanti sulla questione del danno biologico l'esigenza di un certo coordinamento, per definire quali potrebbero essere gli sviluppi successivi della trattazione di tale materia.

Il senatore Antonino CARUSO annuncia di aver inviato una lettera al Presidente del Senato nella quale, avuto riguardo al disegno di legge n. 4339, recante "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati" gli sottopone con urgenza l'esigenza di procedere allo stralcio delle disposizioni non presenti nel testo originario e successivamente introdotte nel corso dell'esame da parte della Commissione di merito, che – a suo avviso – palesemente oltrepassano il limite di pertinenza imposto dal Regolamento ai disegni di legge collegati alla manovra finanziaria come il disegno di legge n. 4339. Solleva, inoltre, serie perplessità per quanto riguarda la presentazione al provvedimento medesimo di un emendamento del Governo in materia di danno biologico che, non solo non gli appare proponibile con riferimento agli stessi criteri di pertinenza, ma altresì risulta redatto in una forma chiaramente insoddisfacente rispetto alle problematiche ad esso sottese e che ben altrimenti vengono affrontate nei disegni di legge in materia di danno biologico, attualmente pendenti presso la Commissione giustizia. Ulteriori perplessità nella lettera da lui inviata al Presidente del Senato il senatore Caruso prospetta per quanto attiene ad altro profilo del medesimo disegno di legge n.4339, il quale contiene disposizioni in materia sanzionatoria di notevole rilievo sulle quali la Commissione giustizia non è stata messa in condizione di pronunziarsi, anche per poterle inserire nel più complessivo disegno strutturale perseguito dalla stessa Commissione con la riforma della depenalizzazione dei reati minori attuata con la legge n. 205 del 1999 e con il decreto legislativo n. 507 del 1999.

Il senatore FASSONE, prendendo spunto dall'inserimento all'ordine del giorno, avvenuto nella seduta antimeridiana di ieri, del disegno di legge n.246, recante "Infermità di mente: riforma del codice civile", mentre esprime l'avviso che si tratti di un testo di grande interesse per la completezza con la quale affronta la materia e che, pertanto, potrebbe costituire un interessante spunto di riflessione nell'ambito della discussione dei disegni di legge in materia di amministrazione di sostegno (A.S. 4298 e connessi), richiama tuttavia l'attenzione della Commissione sugli effetti che la scelta di un eventuale abbinamento del provvedimento in questione con gli altri, già in fase avanzata di trattazione, potrebbe avere.

Il presidente PINTO assicura che ha già fatto presente al competente relatore l'esigenza di verificare tale aspetto.

La seduta termina alle ore 9,20.