AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

GIOVEDÌ 3 APRILE 1997


51a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BOCO

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Serri.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE
(1281) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Ministero della difesa della Repubblica italiana ed il Ministero della difesa e dell'aviazione del Regno dell'Arabia Saudita, fatto nella Città militare di Re Khalid il 17 febbraio 1993
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore D'URSO, il quale sottolinea il contesto storico in cui è stato stipulato l'accordo del 1993 con un paese che è stato direttamente coinvolto nella guerra del Golfo e perciò ha una forte esigenza di consolidare la sicurezza propria e dell'intera area. L'accordo bilaterale tra l'Italia e l'Arabia Saudita prevede un'intensificazione della cooperazione nel settore della ricerca tecnologica e nella produzione di materiali di armamento, nonchè per l'addestramento delle Forze armate.È altresì prevista l'istituzione di un comitato misto, con compiti consultivi, che comporterà un modesto onere limitato alle spese di missione di alcuni funzionari.
Il senatore D'Urso pone in risalto gli ottimi rapporti bilaterali, sia sotto il profilo politico sia nel settore commerciale. Basti pensare che l'interscambio tra i due paesi, dopo la flessione dovuta alla crisi economica del 1992-93, ha nuovamente superato il valore complessivo di 5.000 miliardi di lire, con un sostanziale pareggio tra importazioni ed esportazioni. Sul piano dei rapporti intergovernativi, segnala infine il viaggio effettuato dal ministro Dini alla fine dello scorso anno, che ha dato nuovo impulso alle già buone relazioni tra Italia e Arabia Saudita.

Il sottosegretario SERRI concorda con il relatore e sollecita una rapida approvazione del disegno di legge.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

(1561) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti per la creazione di servizi aerei fra i loro rispettivi territori ed al di fuori di essi, con allegato, fatto in Abu Dhabi il 3 aprile 1991, approvato dalla Camera dei deputati
(1562) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica araba di Siria ed il Governo della Repubblica italiana per i Servizi aerei tra i loro rispettivi territori, con annesso, fatto a Damasco il 29 marzo 1989, approvato dalla Camera dei deputati
(1564) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Slovenia sui servizi aerei di linea, con allegata Tabella delle rotte, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame congiunto)

Il presidente BOCO, in considerazione del contenuto quasi identico dei tre disegni di legge in titolo, propone che si svolga un esame congiunto, fermo restando che il mandato ai relatori sarà sottoposto a distinte votazioni.

Concorda la Commissione.

Riferisce alla Commissione sui disegni di legge in titolo il senatore PORCARI, il quale premette che i disegni di legge nn. 1561, 1562 e 1564 - già approvati con voto quasi unanime dalla Camera dei deputati - recano la ratifica di accordi sottoscritti da parecchi anni: quello con la Siria risale addirittura al 1989, mentre l'accordo con gli Emirati Arabi Uniti è stato stipulato nel 1991 e quello con la Slovenia nel 1993. Il ritardo con cui l'Italia si accinge alla ratifica dei tre accordi è in parte spiegabile con lo scioglimento anticipato delle Camere, che determinò l'interruzione dell'iter dei relativi disegni di legge. In particolare, i disegni di legge riguardanti l'accordo con la Siria e quello con gli Emirati Arabi Uniti erano stati approvati dal Senato e dalla Commissione esteri della Camera, allorchè intervenne lo scioglimento anticipato; l'altro disegno di legge venne invece presentato direttamente alla Camera dei deputati, ove era stato approvato dalla Commissione ma non ancora dall'Assemblea.
I tre accordi si richiamano esplicitamente alla Convenzione internazionale per l'aviazione civile fatta a Chicago il 7 dicembre 1944: è infatti previsto che le loro disposizioni siano soggette a quelle della Convenzione, in quanto applicabili ai servizi aerei internazionali. Gli Stati contraenti concedono alle imprese da essi designate il diritto di sorvolo del proprio territorio, di scalo tecnico in esso e soprattutto di attività commerciale. Inoltre è prevista la facoltà di revocare l'autorizzazione concessa all'impresa aerea dell'altra Parte, qualora tale impresa non ottemperi alle disposizioni dell'accordo o qualora il suo controllo non risulti chiaramente nelle mani di una maggioranza di cittadini dello Stato cui appartiene la compagnia. Sono poi regolamentati gli aspetti doganali, con la totale esenzione fiscale dei materiali e delle attrezzature necessarie all'attività di volo, e il trasferimento degli utili delle compagnie, che è previsto su base di reciprocità.
Tutti gli accordi stabiliscono le cosiddette regole di compatibilità nell'attività delle compagnie designate dalle due Parti: essa deve tener conto delle esigenze pubbliche e, inoltre, non deve danneggiare, con ingiustificati aumenti della capacità operativa, le possibilità di sviluppo nell'offerta di servizi dell'altra impresa.
In materia di tariffe, i tre accordi prevedono che siano fissate dalle imprese designate dalle Parti, nonchè approvate dalle autorità aeronautiche degli stessi Stati, le quali potranno anche determinare le tariffe in mancanza di accordo tra le compagnie. In ciascun accordo è previsto che le disposizioni legislative o regolamentari vigenti sul territorio di uno degli Stati si applichino anche alla conduzione degli aeromobili dell'impresa dell'altra Parte, così come ai passeggeri, merci ed equipaggi trasportati, finchè si trovino nel territorio del primo Stato. Vi sono poi dettagliate disposizioni circa il riconoscimento dei certificati e delle licenze di navigabilità, nonchè sulle procedure per la modifica dell'accordo o per la sua estinzione e per la risoluzione di controversie mediante arbitrati.
Il relatore Porcari segnala poi che gli accordi stipulati con gli Emirati Arabi Uniti e con la Slovenia prevedono anche disposizioni in tema di sicurezza, con particolare riguardo alle misure di prevenzione e alla reciproca assistenza in caso di atti di pirateria aerea, mentre disposizioni analoghe non sono contenute nell'accordo stipulato con la Siria. Rileva altresì che gli accordi in esame non comportano oneri finanziari a carico dello Stato, come è stato più volte riconosciuto dalle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento, in quanto le minori entrate fiscali sono puramente virtuali, oltre che di impossibile quantificazione.
Infine il relatore sottolinea l'utilità dei tre accordi e ne auspica la ratifica in tempi brevi.

Il senatore BASINI chiede per quale ragioni la Siria non ha voluto che fosse inserita nell'accordo la clausola che si riferisce alla pirateria aerea. In ogni caso il Governo italiano non deve sempre cedere su questioni di principio, pur di poter concludere il negoziato di un accordo internazionale con la firma dei paesi contraenti.

Il senatore ANDREOTTI ricorda che negli anni Ottanta la Siria dette prova di voler collaborare con l'Italia in occasione di gravi episodi di terrorismo internazionale: durante il sequestro della nave «Achille Lauro» il Governo di Damasco ne autorizzò l'attracco ad un porto siriano, su richiesta del Governo italiano, che poi dovette rinunziare a tale opzione per l'atteggiamento contrario di altri Stati.

Il sottosegretario SERRI dichiara di condividere le considerazioni del relatore e, con riferimento al quesito del senatore Basini, si impegna a riferire le ragioni per le quali non vi è la clausola antiterrorismo nell'accordo con la Siria, nel corso dell'esame del disegno di legge da parte dell'Assemblea.

Il relatore PORCARI si associa alle affermazioni del senatore Basini, ma ritiene che sussistano sufficienti ragioni per approvare il disegno di legge. Ribadisce poi che gli accordi internazionali sottoscritti devono essere ratificati in tempi più brevi.

Il presidente BOCO avverte che si passerà al conferimento dei mandati al relatore.

Con separate votazioni la Commissione dà mandato al senatore Porcari di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione dei disegni di legge nn. 1561, 1562 e 1564.

(1563) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovena sulla regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Lubiana il 29 marzo 1993, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Il relatore, senatore GAWRONSKI, fa presente che l'Accordo in esame mira a regolamentare i servizi di trasporto su strada tra i due paesi, nonchè quelli che comportino il transito nei rispettivi territori. Tale regolamentazione, che si basa sul principio della reciprocità di trattamento, riguarda sia il trasporto di persone sia quello delle merci ed è finalizzata soprattutto a favorire l'interscambio commerciale. L'accordo prevede che i servizi di trasporto siano soggetti ad autorizzazione preventiva, salvo alcune deroghe per il trasporto di merci e con l'eccezione di alcune forme di servizi occasionali per il trasporto di viaggiatori. Le autorizzazioni sono competenza di una commissione mista, per il cui funzionamento graveranno sul bilancio dello Stato oneri quasi irrisori, pari a soli otto milioni l'anno.

Il sottosegretario SERRI sottolinea che l'accordo in esame si inquadra in una politica volta a intensificare i rapporti politici ed economici con la Slovenia, per l'importanza che l'Italia attribuisce a tale paese ed anche in considerazione della sua posizione geografica, che ne fa una sorta di ponte verso l'Europa orientale.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

(1954) Ratifica ed esecuzione del Trattato sui rapporti di amicizia e di collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica slovacca, fatto a Roma il 7 giugno 1993, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame)

Riferisce alla Commissione il senatore GAWRONSKI, premettendo che il Trattato bilaterale di amicizia e collaborazione con la Repubblica slovacca sostituisce un analogo trattato, stipulato con la Cecoslovacchia, il cui iter di ratifica è stato interrotto in seguito alla scissione dello Stato cecoslovacco avvenuta il 1o gennaio 1993. Esso costituisce il quadro giuridico entro cui si svilupperanno le relazioni fra i due paesi, sulla base dei principi generali stabiliti dalla Carta delle Nazioni Unite e nell'Atto di Helsinki, cui gli articoli 1 e 2 del Trattato fanno riferimento. Nell'articolo 7 si auspica poi che l'associazione della Repubblica slovacca alle Comunità Europee costituisca uno sviluppo importante del processo di integrazione europea.
Sul piano politico le due parti si impegnano a consultazioni al più alto livello sui problemi internazionali e bilaterali di comune interesse; in campo economico è prevista la cooperazione in tutti i settori, anche attraverso la costituzione di società miste. Inoltre i due paesi si impegnano a collaborare anche in ambito scientifico e culturale prevedendo, tra l'altro, lo scambio di studenti e borsisti, facilitazioni per l'insegnamento delle rispettive lingue nazionali e iniziative comuni nel settore radiotelevisivo. Infine i due Stati si impegnano a sviluppare la cooperazione in campo giudiziario, soprattutto ai fini della lotta alla criminalità organizzata e al traffico degli stupefacenti.

Il senatore PORCARI auspica che, nell'ambito della politica estera italiana, si presti la massima attenzione all'area mitteleuropea, anche mediante un rilancio dell'Iniziativa centro-europea, che sembra aver perso buona parte dell'impulso iniziale. Per quanto riguarda l'accordo in esame, osserva che la divisione cecoslovacca - pur dolorosa, come tutte le secessioni - può costituire un'opportunità per una maggiore presenza politica ed economica in quell'area. In particolare, chiede se sia stato sottoscritto un trattato di amicizia e di collaborazione anche con la Repubblica ceca.

Il sottosegretario SERRI precisa che un accordo analogo a quello in esame è stato già stipulato con la Repubblica ceca ed è ora all'esame della Camera. Per quanto riguarda l'Iniziativa centro-europea, osserva che col passare degli anni essa ha modificato la sua originaria ragion d'essere, diventando uno strumento di cooperazione politica ed economica soprattutto con i paesi dell'area mitteleuropea. Tale iniziativa, che merita certamente un impegno rinnovato del Governo italiano, costituisce per tali Stati il primo approccio all'Europa, nella prospettiva di una più incisiva partecipazione al processo di integrazione del Continente.

La Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di riferire all'Assemblea a favore dell'approvazione del disegno di legge.

La seduta termina alle ore 15,55.