IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDI’ 27 GENNAIO 1999

209ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il Ministro della sanità Bindi.

La seduta inizia alle ore 15.40

IN SEDE REFERENTE

(3724) Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000.
(Seguito e conclusione dell’esame)


Riprende l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CARELLA ricorda che sono stati illustrati tutti gli emendamenti al decreto legge presentati (pubblicati in allegato al resoconto della seduta di ieri), sui quali il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il loro parere. Avverte che si passerà quindi alla votazione degli emendamenti.

Posto ai voti, l’emendamento 1.1 è approvato.

Il relatore, senatore DI ORIO, invita il senatore Bruni a ritirare l’emendamento 1.50 e a trasformarne in un ordine del giorno la seconda parte, la quale reca indicazioni senza dubbio utili nella fase applicativa del decreto in esame.

Il senatore BRUNI si rammarica della scarsa sensibilità con la quale sono stati accolti dalla Commissione gli emendamenti 1.50 e 1.51, da lui presentati allo scopo di rendere più chiara ed organica la formulazione dell’articolo 1 del decreto-legge che allo stato attuale non appare del tutto soddisfacente. In particolare sembra opportuno esplicitare con maggiore chiarezza l’esigenza di integrare nel programma su base nazionale di cui al comma 1 le azioni volte a potenziare l’assistenza sanitaria domiciliare e quella di realizzare le nuove strutture nell’ambito di aziende ospedaliere già esistenti.

Il senatore CAMPUS annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull’emendamento 1.50, che detta una più chiara e rigorosa definizione dell’ambito di applicazione del decreto, peraltro in linea con le indicazioni fornite dal relatore e dal Governo. Ritiene tuttavia opportuna una modifica della prima parte dell’emendamento, che tenga conto, per quanto concerne la localizzazione delle nuove strutture, della soluzione individuata nell’emendamento 1.100.

Dopo che il relatore ha ribadito l’invito a trasformare in un ordine del giorno la seconda parte dell’emendamento 1.50, nel merito condivisibile ma non idonea ad essere inserita nel testo del decreto, il senatore TOMASSINI dichiara che Forza Italia voterà a favore dell’emendamento, che non solo definisce meglio l’ambito di applicazione del provvedimento ma appare utile anche nella prospettiva del disegno di legge parlamentare che regolerà in generale l’assistenza ai pazienti terminali.

Il senatore TIRELLI annuncia il suo voto contrario sull’emendamento 1.50 che, a suo giudizio, allarga eccessivamente la platea dei soggetti interessati e rischia quindi di rendere non fruibili le nuove strutture per chi ne ha maggiore bisogno: a tale riguardo suggerisce di fare esplicito riferimento, come fruitori delle nuove strutture, ai pazienti affetti da patologie neoplastiche.

Il senatore CAMERINI, dopo aver osservato che l’esigenza di rendere le nuove strutture agevolmente accessibili da parte dei pazienti e delle loro famiglie appare soddisfatta dall’emendamento 1.100, rileva come non sia del tutto condivisibile una connotazione strettamente ospedaliera di tali strutture; allo stesso modo, la terapia palliativa del dolore rappresenta una componente importante ma non indispensabile in tutti i casi dell’assistenza ai malati terminali: si pensi, al riguardo, ai pazienti in stato di cachessia. Pertanto la formulazione del comma 1, con l’accoglimento degli emendamenti presentati dal relatore, risulta complessivamente condivisibile.

Posto ai voti, l’emendamento 1.50 è respinto.

E’ altresì respinto l’emendamento 1.4.

Dopo che il senatore TOMASSINI ha ritirato l’emendamento 1.5, sono approvati gli emendamenti 1.100, nel testo modificato dal relatore, e 1.6.

Il senatore BRUNI, accogliendo l’invito del relatore, ritira l’emendamento 1.51, riservandosi di presentare un apposito ordine del giorno.

In relazione all’emendamento 1.7, il senatore CAMPUS rileva che nella relazione tecnica del disegno di legge in esame si prevede un numero complessivo di 2.200 posti letto, pari a circa 4 posti letto per 100.000 abitanti per l’assistenza ai pazienti terminali, mentre nella relazione tecnica del precedente disegno di legge governativo in materia (A.S. 3627) tale previsione era di 2.900 posti letto, 5 per ogni 100.000 abitanti; chiede quindi al Governo di precisare se i posti letto in questione sono o meno aggiuntivi rispetto al tetto normativamente previsto per ogni regione.

Dopo che il relatore ha osservato che comunque il numero dei posti letto previsti dal decreto in esame è assai limitato rispetto a quello complessivo, il ministro BINDI precisa che i posti letto previsti per il programma di assistenza ai pazienti terminali non sono ricompresi nel tetto globale, in quanto non vengono considerati come ospedalieri.

A seguito dei chiarimenti forniti dal Governo, il senatore CAMPUS ritira l’emendamento 1.7 e modifica l’emendamento 1.8 sostituendo la cifra “196.616” con l’altra “100.616”.

L’emendamento 1.8, nel testo modificato, è quindi respinto, come pure l’emendamento 1.9.

Gli emendamenti 1.10 e 1.11 sono ritirati.

Il ministro BINDI, rispondendo a una richiesta di chiarimenti del senatore Campus, precisa che i finanziamenti di cui al decreto-legge non possono essere utilizzati per la riconversione di strutture private accreditate. Peraltro il successivo decreto governativo preciserà i requisiti che dovranno essere soddisfatti dalle strutture deputate all’assistenza dei pazienti terminali e, su tale base, le regioni valuteranno nella loro autonomia l’opportunità di far ricorso a strutture accreditate.

Il senatore CAMPUS ritira quindi l’emendamento 1.12.

L’emendamento 1.13 è respinto. Gli emendamenti 1.14 e 1.15 sono ritirati, quest’ultimo dopo che il ministro BINDI ha dichiarato la propria disponibilità a verificare la possibilità di presentare in Aula, con il consenso del Ministero delle finanze, una proposta emendativa volta al medesimo scopo.

L’emendamento 1.16 è altresì ritirato.

La Commissione respinge quindi l’emendamento 1.17, mentre l’emendamento 1.18 è dichiarato decaduto.

Il senatore TOMASSINI raccomanda l’approvazione dell’emendamento 1.19, che opportunamente attribuisce alle regioni il compito di provvedere alla formazione del personale da destinare all’assistenza dei pazienti terminali.

Il ministro BINDI - dopo aver ricordato che i 150 miliardi utilizzati dal decreto-legge in esame per il 1998 sono stati resi disponibili dalla mancata approvazione del disegno di legge sulla specializzazione, con l’intesa che il Fondo Sanitario Nazionale, e quindi le regioni, provvederà comunque al finanziamento del citato provvedimento una volta approvato - fa presente che, con una diversa formulazione in grado di superare eventuali riserve della 5a Commissione permanente, l’emendamento 1.19 potrebbe essere accolto.

Alla luce delle osservazioni del Ministro, il senatore TOMASSINI ritira l’emendamento 1.19 riservandosi di riformularlo in Aula.
Accogliendo l’invito del relatore, il senatore Tomassini ritira poi l’emendamento 2.2.

Il relatore, senatore DI ORIO modifica l’emendamento 2.101 sopprimendo le parole “, in modo che a partire dal 1° marzo dello stesso anno la tessera sanitaria sia realizzata in tutte le regioni” e presenta il seguente ordine del giorno:

“Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 450, recante disposizioni per assicurare interventi urgenti di attuazione del Piano sanitario nazionale 1998-2000,
sottolineando l’esigenza che la fase di sperimentazione della tessera sanitaria di cui all’articolo 2 del suddetto decreto-legge si svolga e si concluda in tempi certi e rapidi,
impegna il Governo a far sì che la tessera sanitaria sia pienamente operativa in tutte le regioni a partire dal 1° marzo 2000”.


0/3724/1/12 IL RELATORE


Su richiesta del ministro BINDI, il RELATORE modifica quindi ulteriormente l’emendamento sostituendo le parole “28 febbraio 2000” con le altre “30 giugno 2000”.

Con il parere favorevole del Governo, l’emendamento 2.101, nel testo ulteriormente modificato, è approvato.

L’ordine del giorno n. 1, modificato dal relatore nel senso di sostituire le parole “1° marzo 2000” con le altre “1° luglio 2000”, è quindi accolto dal Governo.

L’emendamento 2.3 è ritirato.

L’emendamento 2.4, dopo che il presentatore non ha accolto l’invito al ritiro formulato dal relatore, è respinto, come pure l’emendamento 3.1.

L’emendamento 3.2 è approvato.

Sono poi respinti gli emendamenti 5.1, 5.2 e 5.3.

La Commissione conferisce infine al relatore il mandato di riferire all’Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito, autorizzandolo nel contempo a chiedere di poter svolgere la relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.