LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MARTEDÌ 25 FEBBRAIO 1997


87a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale MONTECCHI.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUL TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1452
(A007 000, C11a, 0039°)

Il presidente SMURAGLIA ricorda che la Commissione aveva già concluso il 13 febbraio scorso l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1452, recante «Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all'Inps», conferendo al relatore Pelella il mandato di riferire all'Assemblea in senso favorevole. Poichè vi sono difficoltà di ordine materiale ad inserire il disegno di legge nell'affollato calendario dell'Assemblea, sembra opportuno richiedere, ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento del Senato, il trasferimento alla sede deliberante, posto che la 1a e la 5a Commissione hanno espresso un parere non ostativo.
Chiede pertanto ai rappresentanti dei Gruppi di esprimere il proprio avviso al riguardo.

I senatori Michele DE LUCA, BEDIN, MANZI e DUVA, a nome, rispettivamente, dei Gruppi della Sinistra democratica-L'Ulivo, del Partito popolare italiano, di Rifondazione comunista-progressisti e misto assicurano il proprio assenso alla richiesta di trasferimento in sede deliberante del disegno di legge n. 1452.

I senatori MULAS e MUNDI si riservano di comunicare quanto prima l'avviso, rispettivamente, dei Gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia al riguardo.

IN SEDE REFERENTE
(449) FILOGRANA ed altri: Norme recanti l'attuazione del lavoro interinale
(1918) Norme in materia di promozione dell'occupazione
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo, sospeso il 13 febbraio 1997.

Interviene, da ultimo, in discussione generale, il senatore MULAS, il quale sottolinea anzitutto l'aspetto un pò enfatico del titolo del disegno di legge governativo rispetto al suo contenuto effettivo, rilevando anche la difficoltà ad individuare quel quadro complessivo di interventi a favore dell'occupazione di cui, a detta del ministro Treu, il disegno di legge in titolo dovrebbe rappresentare soltanto una tessera. Sarebbe stato più opportuno, inoltre, che il Governo si limitasse, con il provvedimento in esame, ad aggiornare l'ordinamento italiano, in grave ritardo nei confronti di tutti gli altri Paesi europei, con la disciplina del nuovo istituto del lavoro interinale, come fa il disegno di legge presentato dal senatore Filograna, il cui testo molto meno farraginoso, è sicuramente da preferire, poichè non si impegna nella impresa, estremamente difficile e bisognosa per sua natura di continui aggiornamenti, di elencare tutte le cose che possono essere fatte, limitandosi invece, più saggiamente, ad escludere le cose che non si possono fare.
In particolare il Gruppo di Alleanza nazionale manifesta dubbi ed avanza riserve sulla lettera a) del comma 4 dell'articolo 1, laddove si vieta la fornitura di lavoro temporaneo per le qualifiche di esiguo contenuto professionale individuate come tali dai contratti collettivi nazionali di categoria; nonchè sulla lettera d) dello stesso comma, poichè non si precisa che l'esclusione del lavoro interinale è disposta solo nel caso in cui il diritto di sciopero sia esercitato nel rispetto delle norme. In generale, rileva poi che molte questioni - in sostanza tutta l'applicazione della materia per quanto riguarda i settori dell'edilizia e dell'agricoltura - sono delegate, dal testo proposto dal Governo, ai contratti di lavoro, con la conseguenza che l'attuazione della legge è rinviata ad un futuro incerto, al momento cioè in cui saranno rinnovati i contratti nazionali. Altri dubbi, prosegue l'oratore, sono suscitati dalle norme proposte dal Governo in materia di formazione professionale, eccessivamente accentratrici, nonchè dall'isolata autorizzazione di spesa di 26 miliardi per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali, disposta dal comma 1 dell'articolo 18.
Il Gruppo di Alleanza nazionale, conclude il senatore Mulas, presenterà perciò proposte di modifica rispetto al testo governativo, con la volontà di contribuire a varare una disciplina quanto mai necessaria e nella speranza che il Governo di centro-sinistra voglia finalmente concentrare la propria azione su misure volte a favorire effettivamente l'aumento della occupazione.

Il presidente SMURAGLIA, dichiarata chiusa la discussione generale, interviene in replica, nella sua qualità di relatore, sottolineando l'interesse del dibattito avvenuto in Commissione e il rilievo assunto dall'intervento del Ministro, il quale ha fornito un quadro complessivo degli interventi che il Governo ha già avviato o ha in animo di intraprendere a favore dell'occupazione, quadro nel cui ambito si colloca il disegno di legge n. 1918; a proposito del quale rileva l'attenzione sproporzionata dedicata al lavoro interinale, rispetto agli altri pure importanti punti da esso disciplinati.
Tre sono gli elementi di fondo tenuti presenti da tutti gli interventi: l'autonomia del Parlamento, che non può svolgere soltanto una funzione notarile; l'elevato consenso di cui è espressione l'Accordo del Governo con le parti sociali, Accordo del quale non è possibile dunque non tener conto; la posizione autonoma assunta dal Governo per le parti non contenute nell'Accordo, ma collocate in premessa, sulle quali, evidentemente, un'intesa non è stata raggiunta ed il Parlamento può dunque esercitare una valutazione più libera. Ciò vale, in particolare, per tre questioni: la proroga di un terzo anno del contratto di formazione e lavoro per le aree del Sud; l'orientamento relativo al nuovo orario di lavoro, condotto a 40 ore settimanali; il nuovo modello sanzionatorio riguardo al lavoro a tempo determinato. Per quanto riguarda il primo punto, va registrato il fatto che non vi sono obiezioni per la proroga di un ulteriore, terzo anno del contratto di formazione e lavoro, limitatamente ai casi di stabilizzazione del rapporto alla scadenza del secondo anno; mentre qualche perplessità emerge per ciò che attiene il mantenimento delle condizioni contrattuali, con la classificazione a livello inferiore. Quanto all'orario di lavoro, nulla sembrerebbe ostare a che si fissassero fin d'ora le 40 ore settimanali, naturalmente con riserva di diverse e migliori determinazioni derivanti dalla contrattazione collettiva. L'articolo 13 prevede inoltre incentivi per la riduzione e la rimodulazione degli orari e per il lavoro a tempo parziale: si tratta di un aspetto molto importante, che alcuni hanno espresso l'intenzione di irrobustire ulteriormente.
Perplessità sono emerse, prosegue il relatore, per quanto riguarda la disciplina sanzionatoria del contratto a tempo determinato: sembra avere riscosso maggiori consensi la parte prevista dal secondo comma dell'articolo 12, rispetto al primo comma, soprattutto nella convinzione che se è giusto sanzionare in modo mite gli errori e le deviazioni formali rispetto al modello, potrebbe essere, invece, rischioso indebolire le sanzioni quando si tratta di violazioni che implicano una fuoriuscita dai limiti del modello tipico legale.
Per quanto riguarda invece le parti previste dal corpo dell'Intesa del 24 settembre 1996, il relatore si sofferma anzitutto sul lavoro interinale. Su tale questione, alla cui disciplina il disegno di legge governativo riserva i primi undici articoli, alcuni si sono dichiarati del tutto favorevoli, trovando, semmai, che il testo proposto dal Governo è troppo limitato rispetto al disegno di legge n. 449; altri invece, la maggior parte degli intervenuti, accolgono la proposta di fondo, soprattutto per la sua possibilità non tanto di creare nuova occupazione, quanto di fare emergere un pò del lavoro sommerso. Non pochi tuttavia raccomandano cautela e si riservano, in via emendativa, di provvedere a delimitare meglio i confini di questo istituto che, essendo nuovo ed adottato in qualche modo in via sperimentale, dovrebbe essere sperimentato con attenzione e cura prima di generalizzarlo ulteriormente, come prevede il comma 6 dell'articolo 11, che fissa un periodo di due anni per una prima verifica.
L'istituto del lavoro interinale è risultato, dalla discussione generale, ridimensionato. Esso può riguardare solo un segmento dell'occupazione, oltretutto non rilevante. Lo hanno accettato le parti sociali, lo si sta sperimentando in altri Paesi europei; quindi, le cautele sono comprensibili, ma non sono tali da giustificare, in un contesto complessivo, il rifiuto di introdurre in Italia tale istituto. Esso ha sicuramente colpito l'immaginario collettivo per i suoi aspetti di novità ed anche, presso alcuni organi di informazione, per l'attesa scandalistica di possibili contrasti. Ma una volta stabilito che esso nè va enfatizzato nè demonizzato, dovrebbe essere possibile continuare un pacifico e approfondito confronto in sede di esame degli emendamenti. Dubbi o contrarietà sono in particolare emersi nel dibattito, a proposito di alcuni aspetti più rilevanti: i soggetti legittimati alla fornitura di lavoro temporaneo; i divieti e le relative sanzioni; l'entità e la tipologia delle società che possono essere autorizzate a svolgere ruolo di fornitrici; i diritti sindacali.
Altre discipline importanti del provvedimento governativo, sottolinea il relatore, sono state evidenziate nel dibattito, che ha colto il rilievo dello sforzo di disciplinare meglio apprendistato e formazione. La previsione di iniziative di formazione «esterne» alle imprese, di tirocini formativi e di orientamento e di stages, ha richiamato attenzione ed interesse. Questa è la parte in qualche modo preponderante, perchè è quella che investe di più il futuro: se è vero, come sottolinea Delors, che bisogna investire nel capitale umano e che il segreto della competitività, in futuro, sarà affidato alla formazione di base e continua dei lavoratori, è chiaro che ogni sforzo in questa direzione deve coinvolgere tutti ed essere favorito, se del caso, anche con ulteriori ampliamenti. In alcune materie, si fissano solo criteri generali e si prevedono poi deleghe o regolamenti, ma al riguardo sembra aver ragione chi opina che non si può caricare troppo un provvedimento singolo, che in materia ci sono già altre iniziative in corso e che altre non possono essere adottate se non con il concorso del Ministro della pubblica istruzione. Comunque, l'avvio verso un riordino complessivo della materia dei contratti a causa mista, nella direzione di una potenziale unificazione di tutti gli strumenti (contratti di formazione e lavoro, apprendistato, tirocini, stages, ecc.) rappresenta un passo avanti rispetto a strategie puramente difensive dell'esistente, adottate in passato. Allo stesso modo, l'avvio verso un completo riordino della formazione professionale, sulla base di criteri predeterminati, della unificazione degli sforzi e degli istituti, della istituzione di agenzie formative, è innovativo e di grande importanza.
Infine, per i lavori socialmente utili, è facile cogliere il significato che emerge dall'articolo 18. Resta, tuttavia, l'esigenza di uscire dagli interventi di emergenza e dalla fase in cui questo istituto ha corrisposto più a criteri tipici degli ammortizzatori sociali che non ad aspetti davvero innovativi; è inoltre indispensabile pervenire a quella legge-quadro cui si fa riferimento anche nell'Intesa, legge che favorisca, nel senso già auspicato più volte dalla Commissione, la creazione di nuove opportunità di lavoro e di nuove professionalità, sulla base di criteri e definizioni certe. Probabilmente è possibile avviare questo percorso anche in questa sede, completando ed arricchendo le previsioni già contenute nell'articolo 18.
Nel valutare complessivamente il provvedimento, conclude il relatore, non sarebbe giusto coglierne solo alcuni aspetti; esso va visto, come è emerso anche dalla discussione, nel suo contesto complessivo ed anche nel quadro degli altri interventi governativi: riordino degli incentivi, fiscalizzazione contributiva, riforma del governo del mercato del lavoro. Rilevato inoltre che il Ministro si è dichiarato disponibile a prendere in considerazione eventuali integrazioni che possano arricchire e migliorare il provvedimento, ed auspicato che in tale direzione si svolga lo sforzo emendativo, sottolinea, in conclusione, la positività della discussione svolta, manifestando la speranza che si possa procedere all'esame ed al voto degli emendamenti in tempi brevi, in modo da trasmettere il provvedimento all'Assemblea entro la prima decade di marzo.

Interviene successivamente il sottosegretario MONTECCHI che osserva che la ricchezza del confronto e della discussione ha offerto un contributo prezioso al Governo, la cui azione a favore dell'occupazione non si esaurisce con il disegno di legge all'esame, trattandosi di un tema così vasto e complesso da non lasciare la speranza che esso possa trovare una unica ed isolata soluzione, e tale da dover essere invece affidato a molteplici politiche, che non competono esclusivamente ai soggetti istituzionali. Si possono addebitare al Governo innegabili ritardi, come quello che si è costretti a registrare in tema di velocizzazione delle procedure di spesa per interventi innovativi sul piano delle infrastrutture, ma sarebbe ingeneroso, oltre che scorretto, imputargli la mancanza di una strategia a favore della occupazione, strategia che investe la politica economica in senso lato e che ha già consentito risultati rilevanti, in tema ad esempio di stabilizzazione dell'inflazione e di riduzione del costo del denaro, condizioni indispensabili per un rinnovato sviluppo dell'assetto produttivo del Paese, sottoposto a grandi mutazioni. Tutto ciò non è secondario ai fini dello sviluppo dell'occupazione, come non è secondario il modo in cui le pubbliche amministrazioni potranno fare la loro parte al fine di non imporre più freni ed ostacoli allo sviluppo economico. A tale riguardo, ricorda le importanti innovazioni procedurali introdotte, per volontà del ministro Bersani, nel disegno di legge n. 1124-B, di decentramento e semplificazione amministrativa.
Un altro tema emerso dal dibattito, osserva, riguarda i modi con cui l'economia italiana saprà rispondere alle sfide poste dalla globalizzazione: molto dipenderà dalla capacità di innovazione delle imprese, che non dovranno e non potranno fare affidamento su una flessibilità del lavoro intesa nel senso di un uso illegale della forza lavoro: su tale punto si deve essere molto chiari, perchè non è nel reale interesse delle imprese stesse consentire che il loro sviluppo si basi sulla possibilità di gestire in modo selvaggio il lavoro. Grande fiducia il Governo continua ad attribuire al metodo della concertazione tra le parti sociali, che ha già condotto a due risultati di assoluto rilievo, come l'Accordo del luglio 1993 e quello del settembre 1996, intese che responsabilizzano le parti contraenti senza emarginare il ruolo del Governo e del Parlamento nel formulare e nel migliorare modifiche ordinamentali.
Osserva successivamente che dalla discussione non è emerso come tutta la seconda parte del provvedimento governativo riguardi i giovani, essendosi l'attenzione concentrata sul lavoro interinale, che è sicuramente uno strumento nuovo all'ordinamento, ma non nuovo rispetto a quanto già previsto nell'Accordo del 1993, e non nuovo rispetto ad iniziative parlamentari e governative. Tale attenzione è peraltro giustificata dalla forte innovazione che un tale istituto introdurrà nella normativa e nella evoluzione del mercato del lavoro italiano. La corposità e il numero degli articoli dedicati nel disegno di legge n. 1918 alla fornitura di lavoro temporaneo si devono, inoltre, alla volontà del Governo di disciplinare dettagliatamente il nuovo istituto, in funzione delle garanzie da assicurare ai lavoratori e delle regole di attuazione: si tratta di un impianto che il Governo, pure aperto alle correzioni e ai miglioramenti, non intende mettere in discussione, soprattutto per quanto riguarda l'autonomia delle parti sociali e il ruolo riservato alla contrattazione. Da salvaguardare inoltre sono la grande cautela e il carattere sperimentale con cui si propone di inserire il lavoro interinale nei settori della edilizia e dell'agricoltura, dove più diffusa è l'illegalità o la presenza di interferenze malavitose. Il Sottosegretario prende poi atto con soddisfazione delle osservazioni formulate dal relatore circa il carattere fondamentalmente sperimentale della nuova disciplina ed il Governo, facendo tesoro della esperienza anche recentissima realizzata negli altri paesi europei come, da ultimo, la Spagna, si impegna a fornire al Parlamento tutte le informazioni necessarie per verificare i risultati della prima applicazione del nuovo istituto, soprattutto in tema di effetti sull'occupazione per singoli settori, di fasce di età coinvolte e di punti di crisi.
Quanto alla seconda parte del provvedimento, ideata pensando particolarmente ai giovani, alle donne e al part-time, il Sottosegretario rileva che, relativamente all'apprendistato, è stato rispettato l'impianto strategico adottato con l'Accordo del 24 settembre 1996, tenendo conto delle mutazioni profonde che si sono realizzate, rispetto ai tempi in cui la normativa in vigore è stata adottata, in tema di processi di formazione e di istruzione. L'innalzamento di età previsto per il Mezzogiorno non è stato deciso sulla base della mera considerazione del costo del lavoro, ma in coerenza con una serie di norme già adottate, come ad esempio quella sulle agevolazioni fiscali per le imprese, e per tener conto delle specifiche esigenze dell'artigianato: se si vuole, in altri termini, che le norme sulla cessione di imprese abbiano una reale efficacia, occorre favorire il più possibile processi formativi dei giovani all'interno dell'impresa.
In materia di contratti di formazione e lavoro, l'allungamento di dodici mesi nelle regioni meridionali dei contratti, previa stabilizzazione dei posti di lavoro, attua una previsione contenuta nell'Accordo del 24 settembre 1996 e si propone inoltre come una compensazione rispetto al fatto che la maggioranza delle incentivazioni ordinarie per le assunzioni si concentra nel Centro-Nord. Annunciato poi che il Governo intende presentare un emendamento in materia di orario di lavoro - con l'obiettivo, tra gli altri, di portare un chiarimento su alcuni punti dell'articolo 13, in particolare quello riguardante le somme messe cumulativamente a disposizione degli incentivi per la sperimentazione della riduzione e la rimodulazione degli orari di lavoro e del part-time - si sofferma sugli incentivi previsti per il lavoro a tempo parziale, finalizzati soprattutto a ridurre la disoccupazione tra i giovani disoccupati del Sud e a favorire il rientro delle lavoratrici fuoriuscite dal circuito lavorativo da più di due anni. Annuncia inoltre altre proposte emendative del Governo sui lavori socialmente utili, in particolare in tema di società miste e di sbocchi di uscita; sui soci lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro; sui contratti di emersione, in particolare per quanto riguarda il settore tessile, uno dei più esposti ai processi di ristrutturazione; e infine, un emendamento proposto dal Ministro dell'Università e della ricerca scientifica per favorire il distacco temporaneo di personale particolarmente qualificato di provenienza universitaria presso le piccole e medie imprese, coinvolte in processi di ristrutturazione e che operano in settori nuovissimi a tecnologia avanzata.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro (n. 57)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 33 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 e dell'articolo 6, comma 1, della legge 6 febbraio 1996, n. 52: parere favorevole con osservazioni)
(R144 003, C11a, 0005°)

Il PRESIDENTE fa presente che la legge n. 146 del 22 febbraio 1994 recepiva, all'articolo 33, la direttiva 91/533/CEE del 14 ottobre 1991, fissando, all'articolo 1, il termine per l'esercizio della delega ad un anno dall'entrata in vigore della legge stessa. Successivamente, la legge n. 52 del 6 febbraio 1996 ha prorogato il termine ad un anno dalla sua entrata in vigore, quindi 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 10 febbraio 1996; il termine per l'esercizio della delega veniva in tal modo spostato al 25 febbraio 1997. Lo schema di decreto legislativo in titolo è stato trasmesso dal Governo al Senato il 30 gennaio1997, e assegnato il 4 febbraio 1997 alla Commissione, chiamata ad esprimere il parere entro 40 giorni, quindi entro il 16 marzo 1997. Ciò nel presupposto, rivelatosi infondato, che si potesse far valere anche per il decreto legislativo in esame quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge n. 52 del 1996 per le sole direttive comprese nell'allegato B di tale legge, e cioè che: «qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1 o al comma 2, o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.» Le Commissioni parlamentari hanno dovuto pertanto esprimere il loro parere entro un termine ridotto (21 giorni) rispetto a quello (40 giorni) previsto dalla legge. In particolare, la Commissione lavoro del Senato ha avuto a disposizione poco più di una decina di giorni, considerato che la settimana scorsa le attività del Senato sono state sospese. È questo il motivo per cui la Commissione è chiamata oggi ad avviare e concludere l'esame dello schema di decreto legislativo n. 57.

Dà quindi la parola al relatore.

Il relatore MANZI illustra succintamente il contenuto dello schema di decreto legislativo che riguarda l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro. L'intento della normativa comunitaria è quella di consentire al lavoratore la completa conoscenza delle diverse componenti che concorrono a definire natura e modalità della prestazione lavorativa, e al contempo, grazie alle caratteristiche di trasparenza così acquisite, di agevolare l'attività degli organi di controllo e vigilanza sulla corretta applicazione degli elementi del contratto. È evidente che l'intervento proposto si colloca in un'ottica di completamento e di miglioramento, rispetto alla disciplina italiana che per molteplici aspetti è già definita ed operante, prevedendo essa taluni istituti preordinati appositamente per assicurare al lavoratore una corretta informazione sulla sua condizione lavorativa. Il relatore osserva poi che il provvedimento in esame dovrebbe costituire un punto di arrivo di un percorso normativo da tempo avviato e diretto ad agevolare l'accesso alla conoscenza dell'attività lavorativa prestata e a sancirne la generale applicazione nel mondo del lavoro.
Reso noto successivamente che egli, in qualità di relatore anche presso la Giunta per gli affari delle Comunità europee, ha ricevuto il mandato di esprimere verbalmente in questa sede il parere favorevole di quella Giunta, propone di inoltrare al Governo il parere favorevole della Commissione lavoro, con le seguenti osservazioni:

- il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di ridurre il termine, fissato nel comma 1 dell'articolo 1, entro il quale il datore di lavoro è tenuto a fornire al lavoratore le informazioni successivamente specificate, da sessanta a dodici giorni, che è il termine previsto in molti contratti come periodo di prova;
- sarebbe inoltre opportuno che l'informativa venisse fornita al lavoratore inviato a svolgere la sua prestazione lavorativa all'estero anche per periodi inferiori a trenta giorni (articolo 2, comma 1);
- l'esclusione delle modifiche degli elementi del rapporto di lavoro derivanti dal contratto collettivo da quelle per le quali l'articolo 3 fa obbligo al datore di lavoro di effettuare una conseguente comunicazione al lavoratore non realizza a pieno lo spirito della direttiva, il cui fine è quello di informare dei suoi diritti il lavoratore;
- dubbi di efficacia suscita l'attribuzione all'Ispettorato del Lavoro del potere di intimazione nei confronti del datore di lavoro inadempiente, in considerazione della drammatica situazione in cui versano tali organi periferici del Ministero del Lavoro (articolo 4, comma 1);
- appare infine incongruo escludere gli obblighi di informazione nel caso in cui la durata del rapporto di lavoro non superi il mese o quando l'orario non superi le otto ore settimanali (articolo 5, comma 1, lettera a)): non si vede quale sia la ragione per cui si nega ad alcuni lavoratori, i più sfortunati, quanto si riconosce agli altri.

Manifestate dal senatore CORTELLONI forti perplessità sul contenuto della direttiva comunitaria e del decreto legislativo di recepimento, che non potrà non gravare con nuovi e pesanti adempimenti sulla attività degli imprenditori, anche i più piccoli, e riserve sulle osservazioni formulate dal relatore, in particolare quelle relative all'articolo 5, la Commissione approva il testo del parere proposto dal relatore.

La seduta termina alle ore 16,40.