GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 16 APRILE 1997


29a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
TAPPARO

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA
(2280) Conversione in legge del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 recante disposizioni urgenti per favorire l'occupazione
(Parere alle Commissioni 5a e 8a riunite: favorevole con osservazioni)

Il relatore TAPPARO riferisce alla Giunta sul provvedimento in titolo il quale reca disposizioni volte a favorire ed incentivare il rilancio dell'occupazione in vari settori di attività economica quali le opere pubbliche, i lavori socialmente utili ed interventi di interesse culturale, ambientale e sanitario.
Per quanto concerne i profili di competenza della Giunta l'oratore rileva come per l'articolo 1 del decreto legge in esame, recante misure relative alla gestione del passaggio dagli interventi straordinari per il Mezzogiorno ad interventi di carattere ordinario, si ponga l'esigenza di un coordinamento con gli interventi previsti dai quadri comunitari di sostegno e dai Fondi strutturali della Comunità europea. L'articolo 2 prevede, in linea con le indicazioni dell'Unione europea, l'esclusione dalla retribuzione imponibile e pensionabile delle erogazioni contemplate dai contratti di secondo livello, concernenti la contrattazione aziendale e collegati ad obiettivi di produttività e di partecipazione agli utili delle imprese. Il comma 5 dell'articolo 3, concernente i lavori socialmente utili, prevede che i progetti speciali in materia di formazione professionale possano essere ammessi a finanziamento anche senza accedere al Fondo Sociale europeo, al fine di accelerare l'erogazione delle relative somme. Al riguardo si rende opportuna una verifica degli effetti delle variazioni concernenti i suddetti progetti speciali al fine di non perdere i finanziamenti comunitari ad essi collegati. In relazione ai lavori socialmente utili l'oratore rileva altresì come il comma 9 dello stesso articolo disponga interventi per l'imprenditoria giovanile nel settore agricolo, in applicazione della specifica normativa comunitaria, in particolare dei regolamenti comunitari 2328/91 e 2081/93, e ricorda che sulla stessa materia è all'esame della Giunta il disegno di legge n. 1549.
A proposito degli interventi per le infrastrutture aeroportuali, di cui all'articolo 5, il relatore sottolinea l'esigenza di precisare, al comma 2, che la realizzazione delle opere deve comunque avvenire nel rispetto della normativa comunitaria sugli appalti pubblici. In merito agli interventi per i sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue disposti dall'articolo 6 l'oratore esprime apprezzamento per le misure destinate a consentire un utilizzo più efficace dei cofinanziamenti comunitari previsti dai Fondi strutturali.
Il relatore Tapparo rileva altresì come l'articolo 12, recante disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri, prevedendo il prolungamento dei termini per regolarizzare la posizione delle imprese e il dimezzamento delle relative ammende, modifichi le disposizioni del decreto legislativo di attuazione della direttiva 92/57/CEE, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute nei cantieri temporanei o mobili.
In relazione all'articolo 13, concernente i commissari straordinari e l'esercizio di poteri sostitutivi per completare la realizzazione di opere già appaltate o la cui esecuzione risulti sospesa, l'oratore sottolinea l'esigenza di prevedere un coordinamento, per quanto attiene i lavori cofinanziati con risorse dell'Unione europea, con gli analoghi poteri sostitutivi contemplati dalla legge n. 96 del 1989, istitutiva della legge comunitaria. Al riguardo, considerando che lo stesso articolo prevede anche la possibilità di utilizzare per altri fini i fondi nazionali già destinati ad opere cofinanziate dalla Comunità europea, si rende altresì necessaria l'adozione di misure idonee ad evitare il rischio di perdere i finanziamenti comunitari.
Il relatore Tapparo si sofferma inoltre sull'articolo 14, il quale prevede interventi a cura della GEPI finalizzati alla ristrutturazione e riconversione dell'apparato produttivo anche al di fuori delle aree caratterizzate da ritardo di sviluppo o declino industriale, definite con riferimento agli obiettivi 1, 2 e 5b dei Fondi strutturali. A tale proposito è opportuno precisare se tali interventi riguardino esclusivamente le aree colpite da catastrofi naturali o meno e chiarire, in ogni caso, se l'applicazione di siffatte misure al di fuori delle aree svantaggiate indicate nella normativa comunitaria possa assumere la configurazione di un aiuto di Stato illecito.
Rilevando il carattere urgente delle disposizioni previste dal disegno di legge in esame, il relatore ribadisce, infine, come il dibattito debba attenersi ai profili che interessano più direttamente la Giunta.

Il senatore MANZI, dichiarando che il proprio Gruppo è intenzionato ad esprimere una serie di riserve sul provvedimento in titolo, per quanto concerne i profili comunitari sottolinea in particolare la contraddizione tra l'articolo 12 e la normativa comunitaria sulla salute nei cantieri e la sicurezza dei lavoratori e le relative disposizioni di attuazione, già esaminate dalla Giunta poche settimane orsono. La normativa vigente, peraltro, sembrerebbe assicurare alle aziende un termine sufficientemente congruo di sei mesi, ulteriormente prorogabile di altri sei mesi, per adeguarsi alle disposizioni sulla sicurezza nei cantieri. Non appare pertanto giustificabile elevare tale termine a due anni, come prevedono le disposizioni in esame, configurando una sostanziale violazione della direttiva europea.

Il senatore Athos DE LUCA conviene con le osservazioni del senatore Manzi sottolineando come, se è comprensibile l'applicazione di misure più flessibili per agevolare l'occupazione, non sia ammissibile estendere tale flessibilità anche ai parametri sulla salute dei lavoratori. Considerando, inoltre, che i controlli sono spesso inadeguati, l'adozione di disposizioni ancora meno rigorose configurerebbe un quadro normativo complessivamente carente rispetto alle esigenze di sicurezza dei lavoratori.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede chiarimenti in ordine ai motivi che hanno indotto il Governo a proporre le disposizioni in esame.

La senatrice DANIELE GALDI sottolinea come spetti alla Commissione competente assumere una decisione sul merito della questione e come, invece, spetti alla Giunta rilevare in modo specifico le violazioni dei provvedimenti in esame rispetto alla normativa comunitaria. Al riguardo, il parere sul disegno di legge in titolo potrebbe sottolineare le perplessità della Giunta sull'articolo concernente la sicurezza nei cantieri.

Il relatore TAPPARO, precisando come la direttiva sulla salute dei lavoratori lasci formalmente agli Stati membri libertà di scelta in ordine alle sanzioni da applicare, conviene sull'esigenza di sottolineare come il recepimento di una norma comunitaria che non si accompagni con adeguate sanzioni costituisca una sostanziale contraddizione. Tale problema riguarda in particolare i cantieri mobili che, se da un lato sono quelli che risentono maggiormente dei costi dell'applicazione delle misure di sicurezza, e pertanto sarebbero i maggiori beneficiari dell'adozione di misure più flessibili, dall'altro sono quelli statisticamente più interessati da incidenti sul lavoro.
Il relatore propone, pertanto, di formulare un parere favorevole con le osservazioni espresse nella relazione esposta e quelle emerse nel dibattito sottolineando, in particolare, le perplessità della Giunta sull'articolo concernente le disposizioni sulla sicurezza nei cantieri.
Conviene la Giunta conferendo mandato al relatore a redigere un parere nel termini emersi.

La seduta termina alle ore 9,30.