138a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE
(3207) Attivazione delle risorse preordinate della legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana.

Si passa alla votazione degli emendamenti.

Il senatore VEGAS ritira l'emendamento 1.9.

Il senatore TAROLLI presenta una nuova formulazione dell'emendamento 1.7, che, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, viene posto ai voti e approvato.
Vengono successivamente posti ai voti e approvati con distinte votazioni e previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo gli emendamenti 1.1, 1.8 (di analogo contenuto) e 1.2.

Il sottosegretario MACCIOTTA precisa, quindi, che appare superflua l'approvazione dell'emendamento 1.6 essendo già state definite le modalità di attuazione degli articoli 4 e 5 della legge n. 449 del 1997.

Il senatore FERRANTE fa proprio l'emendamento 1.6 e lo ritira.

Viene poi posto ai voti l'emendamento 1.10 (nuovo testo) che, previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, viene approvato.
Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo viene respinto l'emendamento 1.3.

Il senatore VEGAS chiede ulteriori chiarimenti in ordine alle implicazioni derivanti dall'eventuale approvazione dell'emendamento 1.4.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea l'opportunità di utilizzare la Tabella C della legge finanziaria per modulare le risorse del fondo delle aree depresse: ciò consentirà una programmazione triennale delle risorse e l'annullamento tendenziale del divario tra gli stanziamenti di competenza e di cassa in tale settore di spesa.

L'emendamento 1.4 viene quindi posto ai voti e, previo parere favorevole del relatore, è approvato.
Con il parere favorevole del relatore è anche approvato l'emendamento 1.5

Il senatore VEGAS illustra i subemendamenti 1.0.1/nuovo testo/3 e 1.0.1/nuovo testo/12, precisando che essi sono finalizzati a concentrare in un unico fondo rotativo le disponibilità finanziarie delle società di promozione e a prevedere che ad esso possano ricorrere anche soggetti finanziari privati.

Il senatore GRILLO illustra i subemendamenti 1.0.1./nuovo testo/4, 1.0.1/nuovo testo/5, 1.0.1/nuovo testo/6, 1.0.1/nuovo testo/7, 1.0.1/nuovo testo/8 e 1.0.1/nuovo testo/9, precisando che la predisposizione da parte delle regioni, d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani di sviluppo, la utilizzazione delle disponibilità liquide non ancora impegnate da parte degli enti di promozione esistenti, nonchè la possibilità di prestare garanzie alle banche attraverso le risorse del Fondo costituiscono strumenti utili di intervento che potrebbero rimuovere alcuni ostacoli che si frappongono alla realizzazione di nuove attività imprenditoriali nelle aree del Mezzogiorno.

Il senatore FERRANTE ritira il subemendamento 1.0.1/nuovo testo/2.

Il relatore, presidente COVIELLO, illustra un ulteriore nuovo testo dell'emendamento 1.0.1, che tiene conto di alcuni dei subemendamenti presentati. Precisa che i restanti subemendamenti sono riferiti a tale nuovo testo.

Sono conseguentemente ritirati i subemendamenti 1.0.1/nuovo testo/4, 1.0.1/nuovo testo/1, 1.0.1/nuovo testo/8.

Con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo viene posto ai voti e respinto il subemendamento 1.0.1/nuovo testo/3.

Il sottosegretario MACCIOTTA esprime il proprio avviso favorevole sul subemendamento 1.0.1/nuovo testo/12 a condizione che esso sia integrativo e non sostitutivo del testo proposto dal relatore.

Il senatore VEGAS presenta quindi una riformulazione di tale subemendamento (1.0.1/nuovo testo/12/bis).

Il senatore MARINO dichiara la propria contrarietà sulla proposta di subemendamento formulata dal senatore VEGAS, in quanto con essa si anticipa una normativa di carattere generale che richiederebbe un attento approfondimento e su cui sarebbe opportuno che vi fosse una iniziativa del Governo.

Il senatore TAROLLI considera migliorativo il subemendamento testè riformulato dal senatore Vegas, anche se riterrebbe opportuno un ulteriore rafforzamento del ruolo della Conferenza Stato-Regioni ed in generale dell'autonomia delle sedi decentrate.

Il sottosegretario MACCIOTTA sottolinea che nel testo si tiene conto in modo equilibrato delle esigenze di coordinamento e di quelle di valorizzazione delle autonomie. Occorre, peraltro, evitare ogni rischio di creazione di sedi di programmazione centrale di carattere amministrativo.

Il subemendamento 1.0.1/nuovo testo/12/bis viene quindi posto ai voti e, previo parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, è approvato.

Il presidente COVIELLO dichiara la propria contrarietà sul subemendamento 1.0.1/nuovo testo/9, in quanto appare indispensabile un approfondimento sulla scelta di attribuire al Fondo anche un ruolo di garanzia finanziaria.

Concorda il sottosegretario MACCIOTTA.

Con distinte votazioni e con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo sono respinti i subemendamenti 1.0.1/nuovo testo/5, 1.0.1/nuovo testo/6, 1.0.1/nuovo testo/7, 1.0.1/nuovo testo/9, 1.0.1/nuovo testo/10 e 1.0.1/nuovo testo/11.

Il senatore MARINO preannuncia, quindi, a nome del Gruppo di Rifondazione Comunista, il voto contrario sull'emendamento 1.0.1/ulteriore nuovo testo, in quanto, anche se in esso si tiene conto di alcune perplessità che erano state sollevate nel corso della discussione, particolarmente sulla utilizzazione di plusvalenze provenienti dalle privatizzazioni, non sembrano risolti i problemi di carattere generale già illustrati. Sottolinea, infatti, che in attuazione degli impegni politici assunti in occasione della discussione parlamentare dell'ottobre dello scorso anno, il Governo avrebbe dovuto assumere una iniziativa complessiva per avviare una effettiva svolta nella politica a favore delle aree depresse. Non è sufficiente, a tale scopo, prevedere la costituzione di una nuova Agenzia con compiti di riordino degli enti di promozione e istituire un Fondo con funzioni non ben individuate.

L'emendamento 1.0.1 ulteriore nuovo testo, come integrato dal subemendamento 1.0.1/nuovo testo/12/bis, viene quindi posto ai voti e, previo parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato.

Il sottosegretario MACCIOTTA si esprime in senso contrario sull'emendamento 1.100, osservando che l'inserimento di una norma di carattere specifico in un provvedimento che ha un valore generale, rischierebbe di determinare ritardi nella approvazione definitiva.

Il senatore FERRANTE fa proprio l'emendamento 1.100 e lo ritira.
Illustra successivamente, in sostituzione del senatore Viviani, il seguente ordine del giorno:

La Commissione Bilancio e Programmazione del Senato

premesso

a) che la Commissione ha in esame, in sede deliberante, l'A.S. n.3207 che attiva risorse finanziarie destinate agli interventi per le aree depresse;
b) che la stessa Commissione ha in corso d'esame alcuni disegni di legge, presentati già dal novembre 1997, concernenti disciplina e finanziamento agli enti di promozione operanti per lo sviluppo imprenditoriale delle aree depresse, tra i quali figurano la SPI - Promozione e sviluppo imprenditoriale e la Società per l'imprenditoria giovanile (IG);
c) che la stessa Commissione ha approvato, insieme alla Commissione Industria, nella seduta dell'8.4.98, una risoluzione che impegna il Governo a riordinare e rilanciare l'impegno degli enti di promozione per le aree depresse e che il Governo sta predisponendo i provvedimenti conformi agli indirizzi ricevuti ma che, per la loro complessità, appaiono proiettarsi, quanto alla loro efficacia, in tempi non brevi;
d) che, pur nel protrarsi, da oltre 7 mesi, dell'esame della materia in sede parlamentare e governativa ciò non ha comportato - ed opportunamente - per alcuni enti rallentamento dei programmi già affidati per legge, che sono stati regolarmente istruiti anche in base alle domande presentate, secondo le normative vigenti e, a seconda dei casi, dai soggetti istituzionali ovvero dai soggetti imprenditoriali aventi diritto, e che in tale situazione si trovano programmi facenti capo alle predette società SPI e IG;
e) che è necessario assicurare le risorse corrispondenti a detti programmi o alle istruttorie positive svolte sulle domande di finanziamento degli operatori e che per esse può farsi ricorso agli stanziamenti attivati dal disegno di legge in esame/A.S. 3207, previa delibera del CIPE, rischiandosi altrimenti di non corrispondere ad aspettative e proposte definite di carattere imprenditoriale a beneficio delle aree depresse;

impegna il Governo:

a) a proseguire nell'azione di predisposizione degli atti necessari al riordino degli enti di promozione dello sviluppo imprenditoriale conformemente agli indirizzi della risoluzione del Senato dell'8.4.98;
b) a prendere nella considerazione più immediata, attraverso il CIPE, le esigenze finanziarie manifestate dalle Società SPI - Promozione e sviluppo imprenditoriale e per l'Imprenditoria Giovanile, relative, rispettivamente, al completamento del programma di installazione dei centri per lo sviluppo dell'imprenditorialità di cui all'articolo 15, comma 13, della legge 12.3.1998, n. 67, e successive modificazioni, ed al fabbisogno finanziario espresso dalle domande presentate e istruite ai sensi delle leggi per l'imprenditorialità giovanile (leggi n. 95/1995, articolo 1; n. 236/1993, articolo 1 bis; n. 608/1996, articolo 9 septies), nella fondata considerazione che assicurare la realizzazione dei predetti interventi si iscrive coerentemente nelle finalità di riordino degli enti di promozione da avviarsi ai sensi del punto precedente;
c) a richiedere ai Ministri competenti, rispettivamente il Ministro per l'Industria, il Commercio e l'Artigianato e il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione, di quantificare il fabbisogno finanziario per gli impegni assumibili dalle predette società nei prossimi 12 mesi e di proporre al CIPE di deliberare i relativi importi a carico delle risorse disponibili o in corso di affluenza sul fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3.4.1993 n. 96.
0/3207/1/5
Viviani

Il senatore MARINO dichiara di astenersi su tale ordine del giorno.

Con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo l'ordine del giorno è approvato.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore VEGAS dichiara, a nome del gruppo di Forza Italia, di astenersi sul disegno di legge in titolo. Pur non condividendo l'impostazione generale del provvedimento, ritiene che in esso siano stati introdotte utili correzioni, specie relativamente alla istituzione del Fondo rotativo per gli interventi a favore delle aree depresse.

Il senatore MARINO preannuncia l'astensione in sede di votazione finale, a nome del gruppo di Rifondazione comunista, in considerazione dell'urgenza di sbloccare gli stanziamenti per le aree depresse. Ribadisce le perplessità già formulate durante la discussione, anche se riconosce che le ultime modificazioni apportate hanno migliorato la formulazione dell'emendamento proposto dal relatore sul Fondo per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno.

Il senatore FERRANTE dichiara il voto favorevole della propria parte politica, sottolineando che il disegno di legge, come emendato, è coerente con l'impostazione contenuta nella risoluzione approvata dalle Commissioni 5a e 10a del Senato in materia di interventi per il Mezzogiorno.

Il senatore TAROLLI evidenzia che le forze di opposizione hanno contribuito in modo fattivo alla approvazione di misure che potranno costituire utili strumenti per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno. Ciò dimostra che, su questioni puntuali e concrete, quando il Governo e la maggioranza mostrano la propria disponibilità al dialogo, le forze di opposizione non fanno mancare il loro apporto di idee e di proposte.

L'articolo unico del disegno di legge, come modificato ed integrato dagli emendamenti accolti, viene infine approvato, con riserva di coordinamento formale.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVIELLO comunica che la seduta della Commissione, già convocata per domani, mercoledì 3 giugno alle ore 15,30, è sconvocata.

La seduta termina alle ore 17.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3207

Art. 1.

Al comma 1 sostituire le parole: «dando priorità, nella destinazione delle medesime, al completamento delle opere» con le seguenti: «sentite le indicazioni di priorità della Conferenza Stato-Regioni, tenuto conto, nella destinazione delle medesime, della necessità di completare le opere».
1.7 (Nuovo testo)
Tarolli, Vegas

L'emendamento 1.0.1 è sostituito dal seguente:

«3-bis. Allo scopo di incrementare l'efficienza e l'efficacia degli interventi nelle aree depresse del Mezzogiorno e del Centro-Nord, in quelle di crisi e nelle aree di declino industriale, è istituito presso il Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica il Fondo di rotazione per lo sviluppo dell'imprenditoria nelle aree depresse. A tale fondo possono accedere per il finanziamento di progetti di investimento: la Società per l'imprenditoria giovanile (IG), le società SPI, ITAINVEST, AGITECH, ENISUD, INSUD, IPI, RIBS, e le altre società ed agenzie di promozione, il Mediocredito centrale e sue partecipate, le società finanziarie regionali, i soggetti intermediari di contratti d'area, le società di promozione locali, i soggetti titolari di sovvenzione globale, nonchè altri soggetti operanti nel settore delle banche d'affari e delle società di investimento e finanziarie e del capitale di rischio che intendano assumere partecipazioni minoritarie nel capitale di rischio o sottoscrivere prestiti obbligazionari in collegamento con un fondo per la prestazione di garanzie anche reali, definiti con decreto del Minsitro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I progetti devono essere immediatamente realizzabili, esporre adeguati indicatori di convenienza economica e finanziaria e sono soggetti a varifica nel corso della loro realizzazione.
2. Il CIPE definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri di utilizzo e di rimborso dei finanziamenti utilizzabili ai fini della partecipazione nel capitale di rischio di piccole e medie imprese.
3. Il Fondo è costituito entro i sessanta giorni successivi ed è alimentato con le disponibilità liquide non ancora impegnate di IG, SPI, ITAINVEST, AGITECH, ENISUD, INSUD e RIBS, nonchè con le risorse disponibili a carico delle unità previsionali di base del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato, nonchè con i cofinanziamenti dell'Unione europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree depresse».
1.0.1 (Nuovo testo)/3
Vegas, Mantica

Al primo periodo dopo la parola: «Fondo» aggiungere la seguente: «rotativo».
1.0.1 (Nuovo testo)/4
Grillo, Mantica, Tarolli, Azzolini, Vegas

All'emendamento 1.0.1 premettere, al quinto periodo, le parole: «A tale fondo possono accedere le società e le agenzie di promozione, anche regionali, le società finanziarie regionali, le banche e le altre società finanziarie che presentano progetti, anche di carattere generale, e svolgono istruttorie con le modalità di cui alla legge n. 488 del 1992» conseguentemente sopprimere le parole da: «su proposta del Ministro» alla fine del periodo».
1.0.1 (Nuovo testo)/12
Vegas, Mantica, Grillo, Tarolli, Azzolini

All'emendamento 1.0.1, dopo il quinto periodo, inserire il seguente: «A tale fondo possono accedere le società e le agenzie di promozione e le altre società che presentano progetti, anche di carattere generale. Le istruttorie sono svolte dai soggetti e con le modalità corrispondenti a quelli previsti per l'attuazione della legge n. 488 del 1992».
1.0.1 (Nuovo testo)/12-bis
Vegas, Mantica, Grillo, Tarolli, Azzollini

Al quinto periodo sostituire le parole: «su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» con le seguenti: «sulla base di appositi piani regionali di sviluppo predisposti dalle regioni, d'intesa con i comuni interessati, nei quali debbono essere indicati gli obblighi, i parametri e le priorità da soddisfare con gli interventi, secondo le modalità stabilite dal CIPE».
1.0.1 (Nuovo testo)/5
Grillo, Mantica, Tarolli, Azzollini, Vegas

Al quinto periodo sostituire le parole: «tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricata del predetto riordino e per l'attività delle agenzie nazionali, regionali e locali».
1.0.1 (Nuovo testo)/6
Grillo, Mantica, Tarolli, Azzollini, Vegas

Al quinto periodo sostituire le parole: «tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricata del predetto riordino e per l'attività delle agenzie nazionali, regionali e locali» con le seguenti: «tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricate del predetto riordino e che partecipi al capitale di società per azioni regionali che operano per la promozione e lo sviluppo delle aree depresse, a prevalente capitale privato con la partecipazione delle regioni e degli enti locali interessati».
1.0.1 (Nuovo testo)/7
Grillo, Mantica, Tarolli, Azzollini, Vegas

Al quinto periodo, sostituire le parole da: «per il riordino del sistema» fino alla fine del periodo con le seguenti: «a tale fondo confluiscono le disponibilità liquide con ancora impegnata di IG, SPI, ITAINVEST, AGITECH, ENISUD, INSUD, IPI, e RIBS e gli ulteriori stanziamenti statali destinati da disposizioni di legge e da delibere CIPE».
1.0.1 (Nuovo testo)/8
Grillo, Mantica, Tarolli, Azzollini, Vegas

Dopo il quinto periodo inserire il seguente: «Il fondo potrà prestare garanzie alle banche che erogano finanziamenti destinati ad attività imprenditoriali nelle aree depresse».
1.0.1 (Nuovo testo)/9
Grillo, Mantica, Tarolli, Azzollini, Vegas

All'emendamento 1.0.1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Nel caso in cui, per avviare un'attività produttiva nelle aree depresse del Mezzogiorno o del Centro-Nord, siano richieste licenze o autorizzazioni, ivi comprese quelle per l'utilizzazione di immobili, la conferenza di servizio di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da istituire obbligatoriamente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, provvede ad acquisire i pareri e le autorizzazioni necessari di tutti i soggetti pubblici competenti, ed è tenuta a pronunciarsi o deliberare in via definitiva entro sessanta giorni dalla domanda. Entro i successivi trenta giorni comunica al richiedente l'autorizzazione, che può contenere specifiche prescrizioni, ovvero l'atto di diniego. In caso di mancata comunicazione entro novanta giorni dalla data della richiesta, l'attività è autorizzata e il richiedente può avviarne la realizzazione senza bisogno di ulteriori atti o deliberazioni da parte di soggetti statali, regionali, provinciali e comunali».
1.0.1 (Nuovo testo)/10
Vegas, Tarolli, Mantica, Grillo, Azzolini

Aggiungere, in fine, all'emendamento 1.0.1 i seguenti commi:

«1. Al fine di incrementare lo sviluppo economico e sociale e l'occupazione nelle aree depresse, di crisi e di declino industriale, in ogni regione possono essere istituite una o più zone pilota nelle quali, oltre ad applicarsi gli articoli 1 e 2, è sperimentalmente sospesa, per tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per le nuove iniziative imprenditoriali, la normativa statale in tema di collocamento, di durata della prestazione lavorativa, di retribuzione, di cassa integrazione guadagni e di licenziamento, dandosi luogo, in sostituzione di essa ad accordi tra le parti.
2. I redditi delle nuove imprese ubicate nelle zone pilota e delle nuove iniziative di ampliamento, riattivazione, ricostruzione ed ammodernamento di imprese esistenti, possono essere assoggettati, se distintamente contabilizzati dalle imprese che svolgono l'attività produttiva, ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche in misura pari al 5 per cento.
3. Gli utili dichiarati dalle società, dagli enti commerciali e dalle imprese in contabilità ordinaria, direttamente investiti nella costruzione, ampliamento, riattivazione o ammodernamento di impianti industriali nella zona pilota entro il terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge non concorrono a formare il reddito per la parte non eccedente il 25 per cento del loro ammontare e comunque fino a concorrenza del costo delle opere e degli impianti.
4. L'imposta regionale sulle attività produttive è, nelle medesime zone, ridotta alla metà nei confronti dei soggetti che vi hanno sede o che vi svolgono attività principale.
5. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in 200 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1998, all'uopo riducendo l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998 e gli anni successivi. Il predetto importo è iscritto ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze per il successivo riversamento agli appropriati capitoli dell'entrata. Con provvedimenti legislativi di variazione di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti negli anni 1998 e successivi dalle maggiori entrate accertate in connessione con le maggiori vendite realizzate per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione del predetto accantonamento. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1.0.1 (Nuovo testo)/11
Vegas, Tarolli, Mantica, Grillo, Azzolini

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. È istituito un Fondo rotativo per il finanziamento dei programmi di promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Per tale finalità è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi per il 1998. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a far confluire nel Fondo i cofinanziamenti dell'Unione europea relativi alla promozione imprenditoriale nelle aree depresse. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti e sentita la Conferenza Stato-Regioni-Città di cui all'articolo 8 del decreto legislativo del 28 agosto 1998, n. 281 sono definite le modalità di funzionamento del Fondo. Le disponibilità del Fondo sono assegnate con delibera del CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche per il riordino e l'attività del sistema nazionale di promozione imprenditoriale, tra cui le occorrenze relative alla costituzione di una società per azioni incaricata del predetto riordino, e per l'attività delle agenzie regionali e locali, sentita la Conferenza Stato-Regioni-Città. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione di lire 50 miliardi per il 1998 del Fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, considerando corrispondentemente ridotte le altre finalizzazioni».
1.0.1 (Ulteriore nuovo testo)
Il Relatore

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi in Campania e Basilicata, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, i comuni interessati possono, previa autorizzazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, contrarre mutui decennali con la Cassa depositi e prestiti e con altri istituti di credito con oneri a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di impegno decennali di 10 miliardi nel 1999, 30 miliardi a decorrere dal 2000. Al relativo onere pari a lire 10 miliardi per il 1999 e 30 miliardi a decorrere dal 2000 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno finanziario 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero».
1.100
Micele, Zecchino, Gruosso