IGIENE E SANITA' (12ª)

MERCOLEDI’ 3 MARZO 1999
222ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.

La seduta inizia alle ore 15,10.


IN SEDE REFERENTE

(55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B). - Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione, con modificazioni, del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Provera; Napoli Roberto ed altri; Di Orio ed altri; Martelli; Salvato; Bernasconi ed altri; Centaro ed altri e di un disegno di legge di iniziativa popolare; del disegno di legge già approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei senatori Napoli Roberto ed altri e Di Orio ed altri; dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caveri; Balocchi; Delfino Teresio; Mussolini; Polenta ed altri; Saia ed altri; Bono; Saia ed altri; del disegno di legge d’iniziativa del Consiglio regionale della Valle D’Aosta; del disegno di legge d’iniziativa del Consiglio regionale dell’Abruzzo; del disegno di legge d’iniziativa del Consiglio regionale delle Marche e di un disegno di legge d’iniziativa popolare.
(Seguito e conclusione dell’esame)

Riprende l’esame, sospeso nella seduta del 25 febbraio scorso.

Il presidente CARELLA ricorda che era stata conclusa la discussione generale ed erano state svolte le repliche del relatore e del rappresentante del Governo.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti presentati.

Il senatore CAMPUS fa propri gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 e rinuncia ad illustrarli.

Il relatore, senatore DI ORIO, dichiara in via preliminare che, pur giudicando apprezzabili nel merito alcuni degli emendamenti presentati, l’esigenza prioritaria è quella di consentire la rapida approvazione del disegno di legge, il cui impianto complessivo deve essere giudicato positivo. Invita pertanto i presentatori a ritirare tutte le proposte emendative sottoscritte.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI si rimette alla Commissione in ordine agli emendamenti relativi ai primi sei articoli del disegno di legge, concernenti la dichiarazione di volontà; si associa invece all’invito formulato dal relatore al ritiro dei restanti emendamenti presentati, giacche l’interesse prioritario del Governo è il tempestivo varo del disegno di legge.

Posti ai voti, gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 sono respinti.

Il senatore TIRELLI rinuncia ad illustrare l’emendamento 2.1 ed i successivi emendamenti 3.1 e 3.2.

La Commissione respinge quindi gli emendamenti 2.1, 3.1 e 3.2.

Il senatore TIRELLI illustra gli emendamenti 4.1 e 4.2, che prevedono modalità più semplici per l’espressione della volontà in ordine alla donazione da parte dei cittadini. Nel rinunciare all’illustrazione degli emendamenti 4.4 e 4.6, sottolinea comunque l’opportunità di modificare il testo del comma 3 dell’articolo 4, il cui secondo periodo, in particolare, appare foriero di confusioni interpretative.

La senatrice BERNASCONI non accoglie l’invito al ritiro degli emendamenti avanzato dal relatore e rinuncia ad illustrare gli emendamenti 4.3, 4.5 e 4.7.

Il senatore ZILIO ritira l’emendamento 4.8.

Posti ai voti, gli emendamenti 4.1 e 4.2, sono respinti.

Intervenendo per dichiarazione di voto sull’emendamento 4.3, il senatore CAMPUS esprime la propria totale contrarietà alla soppressione del comma 2 che costituisce uno dei pochi punti fermi di tutela dei cittadini presenti nel disegno di legge, in quanto prevede che i soggetti cui non sia stata notificata la richiesta di manifestazione della volontà siano considerati non donatori.

Il senatore TIRELLI annuncia il suo voto contrario sull’emendamento 4.3, la cui approvazione potrebbe determinare una reazione negativa da parte dei cittadini tale da far diminuire il numero dei prelievi.

Dopo che la senatrice BERNASCONI ha sottolineato che la proposta di sopprimere il comma 2 dell’articolo 4 è motivata dalla concreta impraticabilità della norma da esso recata, l’emendamento 4.3 viene respinto.

Sono altresì respinti gli emendamenti 4.4, 4.5 e 4.6, quest’ultimo di contenuto identico all’emendamento 4.7.

La senatrice BERNASCONI rinuncia ad illustrare gli emendamenti 5.1, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

Il senatore TIRELLI illustra l’emendamento 5.2, mirante ad assicurare una maggiore garanzia per un’effettiva manifestazione della volontà in ordine alla donazione.

Posti ai voti, tutti gli emendamenti presentati all’articolo 5 sono respinti.

La senatrice BERNASCONI illustra gli emendamenti da lei presentati all’articolo 8, nel complesso diretti ad eliminare l’attribuzione al Centro nazionale per i trapianti di funzioni operative che, nelle attuali condizioni organizzative, non potrebbero essere svolte in maniera adeguata.

Posti ai voti, tutti gli emendamenti presentati all’articolo 8 sono respinti.

Il senatore TIRELLI illustra gli emendamenti 9.1 e 9.2, che sono poi respinti dalla Commissione.

Gli emendamenti 12.1 e 12.2, dopo che la senatrice BERNASCONI ha rinunciato ad illustrarli, sono ugualmente respinti.

La senatrice BERNASCONI illustra l’emendamento 13.1, volto a precisare che l’attività di prelievo di tessuti esercitabile anche nelle strutture sanitarie non dotate di reparti di rianimazione, si riferisce solo ai soggetti di cui sia stata accertata la morte cardiaca.

La senatrice Carla CASTELLANI annuncia il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull’emendamento 13.1.

Posto ai voti, l’emendamento 13.1 è respinto.

Il senatore TIRELLI illustra gli emendamenti 14.1 e 14.3.

La senatrice BERNASCONI ritira l’emendamento 14.2.

La Commissione respinge gli emendamenti 14.1 e 14.3.

La senatrice BERNASCONI illustra l’emendamento 15.1 e sottolinea l’esigenza di disciplinare in maniera adeguata, attraverso l’istituzione di appositi registri e la previsione di un controllo pubblico nelle banche dei tessuti e centri di prelievo e di trapianto, l’organizzazione di tale settore: al riguardo vi è l’indiscutibile esigenza di approntare procedure di allocazione e di controllo in grado di evitare la creazione di un mercato selvaggio.

Il senatore CAMPUS evidenzia come l’articolo 15, attribuendo competenze alle regioni, si ponga in contrasto con la vigente disciplina dei prelievi di tessuti che prevede l’autorizzazione a livello centrale per l’istituzione delle relative banche. In materia vi è certo la necessità di una normativa che renda meno pesanti le procedure di autorizzazione, garantendo nello stesso tempo adeguati controlli; tuttavia, tenendo presente che i prelievi di tessuti presentano problematiche assai diverse rispetto ai prelievi di organi vascolarizzati, è legittimo il dubbio che la norma contenuta nell’articolo 15, non necessaria nell’impianto del disegno di legge in esame, possa creare confusioni e difficoltà applicative nel settore del prelievo dei tessuti, compromettendone la funzionalità. Al riguardo il senatore Campus chiede un chiarimento al Governo.

Il sottosegretario BETTONI BRANDANI, nel condividere la valutazione espressa dalla senatrice Bernasconi circa l’importanza del settore del prelievo dei tessuti e l’esigenza di approntare una disciplina più soddisfacente rispetto a quella in vigore, non ritiene fondato il rischio paventato dal senatore Campus e richiama la positiva esperienza che in questo campo stanno facendo alcune regioni, tra le quali in particolare la Toscana, diretta da un lato ad ampliare, in condizioni di sicurezza e di trasparenza, la platea degli utilizzatori e dall’altro ad individuare specifici centri di controllo.

Posto ai voti, l’emendamento 15.1 è respinto.

Il senatore TIRELLI illustra gli emendamenti 16.1 e 16.2, volti ad attribuire alle regioni la competenza in materia di fissazione e verifica degli standards di qualità e di adeguatezza delle strutture deputate al trapianto di organi e di tessuti.

Gli emendamenti 16.1 e 16.2 sono respinti.

Il senatore TIRELLI rinuncia ad illustrare l’emendamento 17.1, che successivamente la Commissione respinge.

La Commissione respinge altresì gli emendamenti 20.1 e 21.0.1 che il senatore Tirelli aveva rinunciato ad illustrare.

Il senatore TIRELLI illustra gli emendamenti 23.1 e 23.2, sottolineando criticamente che i primi tre commi dell’articolo 23 introducono, fino alla scadenza di un termine incerto qual è quello relativo all’attivazione del sistema informativo dei trapianti di cui all’articolo 7, un periodo nel quale avrà vigore il principio del silenzio-assenso, poiché del tutto insufficiente risulta sotto un profilo garantista, la previsione che i parenti del soggetto possano presentare un’opposizione al prelievo. In particolare la norma appare carente perché manca di specificare il soggetto pubblico che ha l’obbligo di informare i parenti della possibilità di presentare l’opposizione.

Il senatore CAMPUS rileva come la formulazione dei primi tre commi dell’articolo 23 sia espressiva della scarsa sensibilità nei confronti del ruolo dei parenti che caratterizza il disegno di legge in esame: non si dispone infatti che essi debbano essere obbligatoriamente contattati per acquisirne il parere, ma al contrario si prevede che possano soltanto opporsi al prelievo. Una simile formulazione, evidentemente infelice, non solo creerà problemi, nel caso, per esempio, del verificarsi di un incidente in un luogo lontano dalla residenza del soggetto e dei suoi parenti, ma quel che è più grave alimenterà nei cittadini sentimenti di sospetto e diffidenza nei confronti della volontà del legislatore e ciò non potrà che avere effetti deleteri sulla disponibilità alle donazioni.

Posti ai voti gli emendamenti 23.1 e 23.2 sono respinti.

E’ altresì respinto l’emendamento 23.0.1 dopo che il senatore TIRELLI ha rinunciato ad illustrarlo.

Si passa alle dichiarazioni di voto finale.

Il senatore MONTELEONE annuncia che il Gruppo di Alleanza Nazionale, come nelle precedenti occasioni di voto sulle norme relative ai trapianti, lascerà libertà di determinazione ai propri rappresentanti. Dichiara poi che personalmente esprimerà un convinto voto favorevole, giudicando assolutamente apprezzabili alcune delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati. Non può tuttavia non rammaricarsi per il fatto che, nelle more della definitiva approvazione del disegno di legge, non si sia fatto abbastanza per attivare efficaci campagne di informazione in grado di innescare nell’opinione pubblica quel vero e proprio salto culturale che è necessario per diffondere un orientamento favorevole alla donazione, basato sul meccanismo del silenzio-assenso informato inteso nel suo significato più pregnante. Si tratta senza dubbio di una grave lacuna che purtroppo non manca di essere posta in evidenza da certe discutibili opinioni che ancora trovano spazio nel dibattito che si sta svolgendo nel Paese.

Il senatore CAMPUS annuncia la propria astensione e si riserva di presentare in Aula emendamenti volti a migliorare un testo che, nonostante il lungo iter parlamentare, non può che essere giudicato insufficiente. In particolare criticabili appaiono la scarsa attenzione che viene riservata ai diritti dei parenti - i quali non vengono considerati, come pure sarebbe opportuno, depositari di importanti conoscenze circa la volontà del soggetto - l’insufficiente tutela dei medici che effettuano i prelievi - sui quali incombe la concreta possibilità di vedersi attribuire responsabilità anche penali per profili meramente burocratici della procedura - nonché la scelta di trattare congiuntamente i trapianti di organi e quelli di tessuti, che sarebbe invece stato preferibile tenere distinti. Contrarietà deve poi essere espressa anche per quanto concerne le norme transitorie, gravemente insufficienti sotto il profilo garantista e tali da ingenerare nei cittadini sospetti e timori.

Il senatore DE ANNA esprime, a nome del Gruppo Forza Italia, un convinto consenso al disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Si tratta di una riforma, lungamente attesa dai cittadini ed anche dalla comunità scientifica, la cui approvazione non può essere ulteriormente rinviata ove si abbia soltanto presente che in Italia il numero degli organi disponibili per milione di abitanti è di 11-14, a fronte dei 30 disponibili in Spagna. Il testo normativo, nella cui elaborazione la sua parte politica ha svolto un importante ruolo propositivo, si ispira a quello in vigore in Spagna, paese che nel settore dei trapianti ha ultimamente compiuto importanti progressi e, al di là di alcuni aspetti forse un poco forzati, risulta nel complesso assai positivo.

Il senatore BRUNI annuncia il suo voto favorevole ed esprime apprezzamento per alcuni miglioramenti introdotti dalla Camera dei deputati in un disegno di legge che si caratterizza per la scelta del meccanismo da giudicare sufficientemente garantista, del silenzio-assenso informato. Se le osservazioni illustrate dal senatore Campus non possono certamente dirsi infondate, occorre tuttavia privilegiare l’approvazione di una riforma sicuramente urgente, tanto più se si considera che proprio sulla base della nuova legge sarà possibile condurre la battaglia decisiva che è quella concernente lo svolgimento di campagne di informazione finalmente in grado di diffondere una cultura solidarista nel Paese.

Il senatore TIRELLI dichiara che la Lega Nord lascia libertà di voto ai suoi rappresentanti, libertà che peraltro riguarda i principi del disegno di legge giacché sulle norme in cui tali principi si concretano non può non esprimersi un giudizio critico. Al di là della scelta di non adottare il meccanismo del consenso-assenso informato - così come proposto dalla sua parte politica - ci si deve aspettare che il disegno di legge, nella sua concreta operatività, non migliorerà l’attuale situazione se non verrà superato il gap culturale che separa l’Italia dai Paesi europei più avanzati. Al riguardo non può non sottolinearsi l’importanza decisiva che riveste l’esigenza di garantire una corretta informazione ai cittadini sulla donazione, la quale deve essere intesa come atto di solidarietà da assumersi responsabilmente sulla base di adeguate conoscenze: tuttavia è più che lecito nutrire profonde riserve in ordine alla capacità dello Stato italiano, così come attualmente strutturato, ad assolvere tale compito. Inoltre alcune disposizioni del disegno di legge, con particolare riferimento all’articolo 23, appaiono non soltanto poco rispettose del ruolo dei parenti, ma addirittura si prestano ad essere interpretate in modo da alimentare sospetti e diffidenze assolutamente controproducenti. In conclusione il senatore TIRELLI annuncia la propria astensione .

Nell’annunciare il voto favorevole del Gruppo UDR, il senatore Baldassare LAURIA esprime un giudizio positivo sul disegno di legge e si dichiara fiducioso sulla capacità degli apparati pubblici di attuarlo in maniera efficiente. Circa il ritardo che attualmente caratterizza il Sud del Paese rispetto al livello medio europeo, tale situazione non ha, a suo giudizio, una ragione di carattere culturale, giacché la disponibilità e la generosità sotto il profilo umano sono da sempre state considerate caratteristiche peculiari dei cittadini meridionali; è vero invece che il Mezzogiorno soffre, per quanto riguarda il settore dei prelievi e dei trapianti, di una grave insufficienza strutturale, con particolare riferimento al ridotto numero di centri di rianimazione. Il disegno di legge va comunque nella giusta direzione per quanto concerne l’esigenza di colmare tale ritardo, mentre non può ovviamente che esprimersi consenso sulla necessità di una capillare informazione volta a sensibilizzare l’opinione pubblica in ordine all’espressione di volontà di donazione, nonché a diffondere conoscenze di carattere scientifico in materia, con particolare riferimento all’accertamento della morte cerebrale.

Il senatore MIGNONE annuncia il voto favorevole del Gruppo dei Democratici di Sinistra - che lascia comunque libertà di determinazione ai suoi rappresentanti - su un disegno di legge certamente perfettibile, ma nel complesso senz’altro utile ed il cui varo non può essere ulteriormente dilazionato. Il gap strutturale ed organizzativo che in materia di prelievi e trapianti certamente caratterizza il sud del Paese trova nella normativa in esame adeguati strumenti di intervento, ed al riguardo è motivo di soddisfazione che siano state integralmente recepite le indicazioni formulate dalla Commissione in sede di prima lettura. E’ comunque da sottolineare la necessità di compiere uno sforzo diretto a diffondere cognizioni scientifiche ormai assolutamente incontrovertibili e che purtroppo vengono ancora messe in discussione nel dibattito in corso sui mezzi di informazione.

La senatrice BERNASCONI annuncia il proprio voto contrario, determinato anche dalla scelta dell’altro ramo del Parlamento di accorpare in un unico testo i due disegni di legge approvati dal Senato, concernenti rispettivamente la dichiarazione di volontà e l’organizzazione dei prelievi e dei trapianti. Se infatti gli articoli concernenti la seconda parte devono senza esitazione essere giudicati positivamente, in quanto diretti ad adeguare l’Italia al livello europeo, non ci si può esimere dal formulare riserve e critiche sulla normativa concernente la dichiarazione di volontà: il procedimento che viene istituito è di tale pesantezza e complessità burocratica da risultare concretamente impraticabile, con il conseguente rischio di rendere più difficoltoso il prelievo degli organi.

Il senatore ZILIO, giudicando eccessive le perplessità manifestate dalla senatrice Bernasconi, sottolinea l’esigenza di approvare senza ritardo un disegno di legge lungamente atteso dai cittadini, ed annuncia pertanto il voto favorevole del Gruppo PPI. Senza dubbio il problema fondamentale evocato dall’applicazione del provvedimento è quello di assicurare un’adeguata informazione sulle problematiche attinenti ai prelievi e ai trapianti, ed al riguardo auspica che gli sforzi maggiori siano opportunamente mirati a sensibilizzare le fasce più giovani della popolazione.

Il senatore CARELLA annuncia, a titolo personale, che, pur condividendo le critiche espresse dal senatore Campus e dalla senatrice Bernasconi, voterà a favore del disegno di legge che comunque costituisce un importante passo in avanti e rappresenta uno stimolo di carattere sia organizzativo che culturale per conseguire un significativo incremento del numero dei prelievi e dei trapianti in Italia.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore di redigere la relazione scritta per l’Assemblea nei termini emersi nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 55-67-237-274-798-982-1288-1443-65-238-B



Art. 1

Al comma 1, sopprimere le parole: “e di tessuti”.
Conseguentemente sopprimere le suddette parole ovunque ricorrano.
1.1 MANARA ,TIRELLI

Al comma 1, dopo le parole: “sia stata accertata la morte”, aggiungere la seguente: “cerebrale”.
1.2 MANARA, TIRELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
“1-bis). Le attività di prelievo di organi sono sotto la responsabilità del Servizio sanitario nazionale che garantisce il rispetto delle leggi, la trasparenza della documentazione della cessazione irreversibile di tutte le funzioni dell’encefalo, nonchè le pari opportunità tra i malati praticando sui malati ventilati quelle terapie innovative che i progressi della scienza internazionale mettono a disposizione per salvare la vita ai traumatizzati cranici e di coloro che hanno lesioni cerebrali”
1.3 MANARA, TIRELLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
“1-bis). Il Servizio sanitario nazionale garantisce a tutti i cittadini traumatizzati cranici o con lesioni cerebrali l’applicazione delle terapie innovative disponibili che i progressi della scienza internazionale mettono a loro disposizione.”
1.4 MANARA, TIRELLI
Art. 2

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
“1-bis) Le iniziative di informazione di cui al precedente comma sono rese in maniera totalmente gratuita dai soggetti ivi indicati”.
2.1 MANARA, TIRELLI
Art. 3

Al comma 2, sostituire le parole: “sulla natura e sulle circostanze del prelievo” con le seguenti: “sulle condizioni in cui si trova il malato, documentando diagnosi e prognosi, l’intenzione di accertare la morte cerebrale, l’inizio dell’accertamento, le condizioni in cui avviene il prelievo, se a cuore battente o in arresto cardiaco,”
3.1 MANARA, TIRELLI

Al comma 2, sostituire le parole: “al rappresentante legale” con le seguenti: “in mancanza di questi ultimi, ai fratelli o sorelle, ovvero al rappresentante legale o a persona delegata per coloro che non hanno parenti”.
3.2 MANARA, TIRELLI
Art. 4

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:
“Art. 4

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, al fine di informare sulla nuova struttura organizzativa di cui alla presente legge nonché al fine di informare l’opinione pubblica in riferimento al tema dei trapianti e delle donazioni di organi e tessuti invia, al mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate nonché invita gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie locali - Ufficio donazioni o al proprio Comune di residenza, entro i 120 giorni successivi, a dichiarare la propria volontà favorevole o contraria in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità sono definiti i termini e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni accolgono le dichiarazioni dei cittadini di cui al comma precedente e le trasmettono al sistema informatico dei trapianti di cui all’articolo 6 nonché i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa.
3. I cittadini donatori saranno forniti dall’azienda sanitaria locale di una tessera di donazione che deve essere abbinata ai documenti personali. Gli uffici del Comune all’atto di rinnovo del documento di identità provvedono ad annotare sul documento stesso l’annotazione della manifestazione di volontà mediante l’apposizione della dicitura D (donatore) o ND (non donatore). L’espressione di volontà, favorevole o contraria, è requisito per il rilascio del documento stesso.
4. Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento di morte, di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle, o persona delegata ovvero il rappresentante legale possono presentare una dichiarazione di volontà contraria al prelievo del soggetto cui sia accertata la morte di cui siano in possesso. La stessa è ritenuta valida se comprovante di essere la volontà del soggetto, cui sia accertata la morte, posteriore alla dichiarazione di volontà favorevole che risulta dal sistema informatico di cui all’articolo 6.
5. La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso alla donazione.
4.1 TIRELLI, MANARA

Sostituire gli articoli 4 e 5 con il seguente:
“Art. 4

1. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, al fine di informare sulla nuova struttura organizzativa di cui alla presente legge nonché al fine di informare l’opinione pubblica in riferimento al tema dei trapianti e delle donazioni di organi e tessuti invia, a mezzo posta, ai cittadini informazioni dettagliate nonché invita gli stessi a recarsi presso le aziende sanitarie locali - Ufficio donazioni o al proprio Comune di residenza, entro i 120 giorni successivi, a dichiarare la eventuale propria volontà favorevole in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte.
2. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della sanità sono definiti i termini e le modalità attraverso i quali le aziende sanitarie locali e i comuni accolgono le dichiarazioni dei cittadini di cui al comma precedente e le trasmettono al sistema informatico dei trapianti di cui all’articolo 6 nonché i termini e le modalità attraverso i quali modificare la dichiarazione di volontà resa.
3. Entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini di accertamento di morte, di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582, il coniuge non separato o il convivente more uxorio o, in mancanza, i figli maggiori di età o, in mancanza di questi ultimi, i genitori, i fratelli, le sorelle, o persona delegata ovvero il rappresentante legale possono presentare una dichiarazione di volontà contraria al prelievo del soggetto cui sia accertata la morte di cui siano in possesso. La stessa è ritenuta valida se comprovante di essere la volontà del soggetto, cui sia accertata la morte, posteriore alla dichiarazione di volontà favorevole che risulta dal sistema informatico di cui all’articolo 6.
4. La mancata dichiarazione di volontà è considerata dissenso alla donazione.
4.2 TIRELLI, MANARA



Sopprimere il comma 2.
4.3 BERNASCONI

Al comma 3, dopo le parole: “esercenti la potestà”, aggiungere le seguenti: “o, in mancanza di questi ultimi, dai fratelli o sorelle maggiorenni”
4.4 MANARA, TIRELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:
“Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il prelievo di organi e tessuti successivamente alla dichiarazione di morte è consentito:

a) nel caso in cui risulti dai dati registrati o da documenti personali che il soggetto in vita abbia espresso volontà positiva;
b) quando il soggetto in vita non abbia voluto esprimere alcuna volontà.”
4.5 BERNASCONI

Al comma 4 sopprimere la lettera b).
4.6 MANARA, TIRELLI

Al comma 4 sopprimere la lettera b).
4.7 BERNASCONI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:
“5-bis) I sanitari procedono al prelievo dopo aver preso cognizione dei verbali di cui all’articolo 14, comma 1, relativi all’accertamento della morte e alle modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi”
Conseguentemente, all’articolo 14, comma 1, sostituire il secondo periodo con i seguenti: “Il direttore sanitario della struttura sanitaria in cui si effettua il prelievo è tenuto alla redazione di un verbale relativo alle modalità di accertamento della volontà espressa in vita dal soggetto in ordine al prelievo di organi. I sanitari che procedono al prelievo sono tenuti alla redazione di un verbale relativo alle modalità di svolgimento del prelievo stesso.”
4.8 LAVAGNINI, ZILIO
Art. 5

Al comma 1 sopprimere la lettera d).
5.1 BERNASCONI

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
d-bis) I termini e le modalità attraverso le quali accertare se la richiesta di cui alla lettera a) sia stata effettivamente notificata al cittadino, prevedendo che, qualora non sia documentata tale notifica il soggetto non può essere considerato donatore.”
5.2 MANARA, TIRELLI

Al comma 1 sopprimere la lettera e)
5.3 BERNASCONI

Al comma 1 sopprimere la lettera f)
5.4 BERNASCONI

Al comma 1 sopprimere la lettera g)
5.5 BERNASCONI

Al comma 1 sopprimere la lettera h)
5.6 BERNASCONI

Sopprimere il comma 3
5.7 BERNASCONI

Al comma 3 aggiungere in fine le seguenti parole: “, nonché degli stranieri presenti a qualsiasi titolo nel territorio nazionale.”
5.8 BERNASCONI

Art. 8

Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: “la tenuta” con le altre: “il registro”
8.1 BERNASCONI

Al comma 6, lettera a),sopprimere le parole da: “ovvero dalle strutture” fino alla fine del periodo.
8.2 BERNASCONI

Al comma 6 sopprimere la lettera f).
8.3 BERNASCONI

Al comma 6 sopprimere la lettera l)
8.4 BERNASCONI


Art. 9

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: “tre esperti delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni” con le seguenti: “due esperti delle associazioni che operano nel settore dei trapianti ed uno rappresentativo delle associazioni che rappresentano i non donatori.”
9.1 MANARA, TIRELLI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: “delle associazioni nazionali che operano nel settore dei trapianti e della promozione delle donazioni” con le altre: “rappresentativi rispettivamente della associazioni dei donatori, dei non donatori, e dei malati.”
9.2 MANARA, TIRELLI
Art. 12

Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: “e dal Centro nazionale, al fine della donazione dell’assegnazione degli organi”.
12.1 BERNASCONI

Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: “e vigilare sulla corretta esecuzione delle norme riguardanti l’atto del prelievo, con particolare attenzione alla manifestazione di volontà”
12.2 BERNASCONI

Art. 13

Al comma 1, sostituire le parole: “ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n.582”, con le altre: “ai sensi dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e dell’articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, 22 agosto 1994, n. 582”
13.1 BERNASCONI
Art. 14

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole. “relativo all’accertamento di morte” con le seguenti: “sul tipo di accertamento di morte, ovvero se a norma dell’articolo 1 oppure degli articoli 3 e 4 del decreto del ministro della sanità, 22 agosto 1994, n. 582 e dettagliata documentazione relativa i test clinici e strumentali firmati per ogni controllo dal collegio medico”
14.1 MANARA, TIRELLI

Al comma 2 sopprimere le parole” e dagli osservatori epidemiologici regionali”

14.2 BERNASCONI


Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: “Una copia della documentazione clinica è altresì fornita tempestivamente alla famiglia del donatore che ne faccia richiesta scritta.
14.3 MANARA, TIRELLI

Art. 15

Sostituire l’articolo 15 con il seguente
“Art. 15

Art. 16

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: “nonché gli standard minimi” fino alla fine del comma.
16.1 MANARA, TIRELLI

Sostituire il comma 2 con il seguente:
“2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano prevedono, ogni anno, utilizzando enti certificatori qualificati, la verifica dell’attività di trapianto di organi e tessuti svolta dalle strutture, revocando l’idoneità a quelle che non rispettano gli standard prefissati di qualità delle procedure e dei risultati”
16.2 MANARA, TIRELLI
Art. 17

Al comma 1, sopprimere le parole da: “nonché il rimborso delle spese aggiuntive” fino alla fine del comma.
17.1 MANARA, TIRELLI
Art. 20

Al comma 1, sopprimere le parole da: “per un periodo di tempo superiore” fino alla fine del comma.
20.1 MANARA, TIRELLI
Art. 21

Dopo l’articolo 21, aggiungere il seguente:
“Art. 21-bis

1. Il personale sanitario ed esercente le attività sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di accertamento di morte, all’interruzione delle misure rianimatorie di prelievo e di trapianto disciplinate dalla presente legge qualora sollevi obiezioni di coscienza, previa dichiarazione scritta resa al medico responsabile della struttura di appartenenza.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l’esonero dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l’applicazione delle tecniche disciplinate dalla presente legge.
21.0.1 TIRELLI, MANARA
Art. 23

Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
23.1 MANARA, TIRELLI

Sopprimere il comma 3.
23.2 MANARA, TIRELLI

Dopo l’articolo 23, aggiungere il seguente:
“Art. 23.....

1. Al decreto del Ministro della sanità 22 agosto 1994, n. 582 (Regolamento recante le modalità per l’accertamento e la certificazione della morte) sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 4, comma 2, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: “nonché prima di 48 ore dalla sospensione della somministrazione dei farmaci miorilassanti, anestetici, sedativi, ipnotici, analgesici al fine di escludere la presenza di eventuali metaboliti attivi dei predetti farmaci si attivano le opportune analisi prima di procedere all’accertamento della morte”;
b) l’ultimo periodo del punto 3) dell’allegato 1 è soppresso”
23.0.1 TIRELLI, MANARA