GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 28 Febbraio 2001
715ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
PINTO
        Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.
        La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
        Il PRESIDENTE propone alla Commissione di integrare l’ordine del giorno con l’esame della petizione n. 861, assegnata il 6 febbraio scorso.
        Il senatore PREIONI si dichiara favorevole ed esprime soddisfazione perché convinto che la Commissione più che legiferare incessantemente dovrebbe piuttosto garantire la corretta applicazione delle leggi esistenti.
        La Commissione conviene quindi sulla proposta del Presidente.

IN SEDE CONSULTIVA
(130-bis-160-bis-445-bis-852-1697-bis-1895-3128-3228-4648-B) Modifiche alla legge 4 maggio, 1983, n. 184, recante: «Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile, approvato dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri; Bruno Ganieri ed altri; Bucciero ed altri; Salvato ed altri; Mazzuca Poggiolini; Antonino Caruso ed altri; Serena; del disegno di legge di iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere alla Commissione speciale in materia d’infanzia: Esame. Parere di nulla osta)
        Il relatore PETTINATO riferisce alla Commissione per la parte relativa agli aspetti sanzionatori dei disegni di legge in titolo e propone di rendere un parere di nulla osta.
        Il senatore CENTARO – cui il RELATORE fornisce alcuni chiarimenti – ritiene comunque eccessivo il livello sanzionatorio delle pene previste.
        La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Pettinato a predisporre un parere di nulla osta alla Commissione di merito.

IN SEDE DELIBERANTE
(2670) MANCONI. – Nuove norme in tema di difesa d’ufficio e di patrocinio a spese dello Stato
(2728)
CIONI. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante norme per l’istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti
(4180)
RUSSO SPENA ed altri. – Nuove norme in tema di difesa d’ufficio e di patrocinio a spese dello Stato
(4552)
MONTAGNINO. – Nuovi limiti di reddito per l’accesso al gratuito patrocinio nel processo del lavoro
(4923)
PINTO ed altri. – Nuove norme sul patrocinio a carico dello Stato
(4954)
Deputato PECORELLA. – Modifiche alla legge 30 luglio 1990, n. 217, recante istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)
        Riprende il seguito della discussione congiunta, sospesa nella seduta pomeridiana del 15 febbraio 2001.
        Il presidente PINTO dà lettura di alcuni passaggi del resoconto sommario della seduta della Sottocommissione per i pareri della Commissione bilancio di ieri. Riportate le precisazioni rese dal sottosegretario Corleone e dal presidente della Commissione bilancio, il Presidente comunica che la Sottocommissione stessa ha espresso un parere di nulla osta sul testo del disegno di legge n. 4954 e sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 3.1, 4.1, 13.1, 13.5, 13.6, 13.8, 13.11 e 13.12 per i quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
        La senatrice SCOPELLITI sottolinea che le appare inusuale fare riferimento al resoconto sommario in luogo di produrre il testo scritto del parere.
        Si passa, quindi all’esame e alla votazione degli articoli riferiti al disegno di legge n. 4954.
        Il presidente PINTO verifica la sussistenza del numero legale.
        Senza discussione è approvato l’articolo 1.
        Si passa all’articolo 2.
        La senatrice SCOPELLITI preannuncia il voto favorevole all’articolo 2 mettendo peraltro in rilievo che l’articolo in questione è in contraddizione con l’articolo 152 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Medesime considerazioni valgono per il nuovo comma 9-
ter introdotto nell’articolo 1 della legge n. 217 del 1990 dallo stesso articolo 2 del disegno di legge n. 4954.
        Prende atto il relatore FOLLIERI.
        Messo in votazione, l’articolo 2 è quindi approvato.
        Si passa all’articolo 3.
        La senatrice SCOPELLITI illustra l’emendamento 3.1.
        Il relatore FOLLIERI e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario.
        Messo in votazione l’emendamento 3.1 è respinto.
        Messo in votazione, senza discussione, è approvato l’articolo 3.
        Il senatore MILIO illustra l’emendamento 4.1, mettendo in rilievo che esso si propone di garantire l’effettivo esercizio della difesa.
        Il relatore FOLLIERI e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario.
        Messo in votazione l’emendamento 4.1 è respinto.
        L’articolo 4, messo in votazione, è approvato.
        Si passa all’articolo 5.
        La senatrice SCOPELLITI illustra gli emendamenti 5.1 e 5.2. Mentre preannuncia di essere disponibile a trasformarli in ordine del giorno, ella sottolinea che le questioni ad essi sottese sono di particolare rilevanza in quanto intendono superare i gravi problemi che si sono creati a seguito di una sentenza della Corte costituzionale che ha evidenziato il differente trattamento fra cittadini italiani – che per avvalersi del gratuito patrocinio debbono presentare una certa documentazione – e lo straniero per il quale i redditi all’estero vengono certificati dal console. Attualmente i consolati – che sarebbero costretti a pagare le spese legali in caso di non veridicità delle dichiarazioni – non si assumono più nessuna responsabilità di sottoscrivere dichiarazioni. Ciò determina, in fatto, la mancanza di assistenza legale per gli stranieri.
        Il senatore RUSSO ritiene che il problema sollevato abbia effettiva consistenza e che, pur a fronte dell’esigenza di una approvazione senza modiche del provvedimento, occorrerebbe tentare di darvi risposta. Peraltro, il testo in discussione appresterebbe una via d’uscita, laddove esso contempla la possibilità di far subentrare la autocertificazione nel caso in cui risulti impossibile produrre la documentazione. La questione non sarebbe tuttavia interamente risolta perché tale possibilità appare prevista per la difesa penale, mentre non è testualmente contemplata per la difesa civile.

        Ritiene comunque opportuna la predisposizione di un ordine del giorno di natura interpretativa.
        Il senatore PREIONI osserva invece che se si ammette l’autocertificazione nei casi indicati si crea una forma di privilegio per i cittadini extracomunitari, determinando una disparità di trattamento con i cittadini italiani.
        Il senatore GRECO non condivide le valutazioni del senatore Preioni. Anzi a suo avviso dal testo dell’articolo 5 si desume che l’obbligo di produrre la documentazione necessaria per accertare la veridicità delle dichiarazioni, ove il giudice lo richieda, sussiste per tutti gli interessati siano essi italiani o non cittadini.
        Il sottosegretario MAGGI – richiesto dalla senatrice SCOPELLITI – dichiara che l’orientamento del Governo è favorevole, in via di principio, alle esigenze sottese agli emendamenti 5.1 e 5.2.
        L’articolo 5 e gli emendamenti ad esso riferiti, vengono poi accantonati.
        Si passa all’esame dell’articolo 6.
        La senatrice SCOPELLITI illustra l’emendamento 6.1 e quindi lo ritira.
        Messo in votazione è poi approvato l’articolo 6.
        Senza discussione, con separate votazioni, sono poi approvati gli articoli 7, 8, 9 e 10.
        Si passa all’esame dell’articolo 11.
        Il senatore MILIO illustra l’emendamento 11.1 che intende specificare quali siano i criteri cui il giudice debba attenersi nella dichiarazione del compenso al difensore, altrimenti nella «giungla liquidatoria» potrebbe perpetuarsi una sostanziale violazione delle normative professionali che prevedono l’osservanza di una serie di tabelle.
        Il relatore FOLLIERI e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario.
        Messo ai voti l’emendamento 11.1 è respinto.
        Messo in votazione l’articolo 11 è approvato.
        L’articolo 12 è poi messo in votazione ed approvato senza discussione.
        Si passa all’articolo 13.
        Il senatore MILIO insiste per la votazione dei suoi emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11 e 13.12 e li dà per illustrati. Tiene comunque a precisare che gli stessi sono ostacolati nella loro approvazione non per questioni di merito ma in quanto manca la copertura e ribadisce che si viene ad approvare un provvedimento che non è funzionale al suo principio ispiratore.
        Il relatore FOLLIERI e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 13.
        Con separate votazione la Commissione respinge quindi gli emendamenti 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9, 13.10, 13.11 e 13.12.
        Il senatore FASSONE rileva un problema di raccordo fra la previsione contenuta nel vigente comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 217 del 1990 e l’articolo 15-
bis – con particolare riferimento al comma 3 – della stessa legge come introdotto dall’articolo 13 del disegno di legge n. 4954.
        Il senatore RUSSO ritiene che l’unica possibile lettura coordinata delle disposizioni di cui al vigente comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 217 del 1990 e quelle contenute nell’articolo 15-
bis della citata legge n. 217 come introdotto dall’articolo 13 sia nel senso di ritenere che per i soli giudizi civili e relativi all’esercizio dell’azione per il risarcimento del danno e per le restituzioni derivanti dal reato si applicheranno le disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi penali in luogo di quelle relative al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili e amministrativi.
        L’articolo 13 è poi messo in votazione ed approvato.
        Messi in votazione, senza discussione, con separate votazioni sono approvati gli articoli 14, 15 e 16.
        Si passa all’esame dell’articolo 17.
        Il senatore MILIO rinuncia ad illustrare gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4.
        La senatrice SCOPELLITI illustra l’emendamento 17.5 sottolineando come il disposto della lettera c) del comma 3 dell’articolo 17, rischi di sortire in concreto esclusivamente l’effetto di penalizzare i giovani avvocati.
        Il senatore PREIONI condivide la
ratio ispiratrice dell’emendamento 17.5.
        Il senatore PELLICINI sottolinea l’assenza di un coordinamento organico fra la previsione di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 17 e la normativa attualmente vigente.
        Il senatore RUSSO manifesta anch’egli delle perplessità con riferimento alla previsione di cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 17, evidenziando in particolare la mancanza di un raccordo fra il requisito dei sei anni e quello dei due anni richiesto dall’articolo 7 del disegno di legge n. 4948 in materia di difesa d’ufficio – già definitivamente approvato – per l’iscrizione negli albi dei difensori d’ufficio.
        Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 e 17.4.
        La senatrice SCOPELLITI ritira l’emendamento 17.5.
        Posto ai voti è approvato l’articolo 17.
        Il seguito della discussione congiunta è poi rinviato.
        
La seduta termina alle ore 9,30.