IGIENE E SANITA' (12ª)

MARTEDI’ 22 FEBBRAIO 2000

305ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA


Interviene il sottosegretario di Stato per la sanità Di Capua.

La seduta inizia alle ore 14,10.

In apertura di seduta il presidente CARELLA, a nome dell’intera Commissione, rivolge un saluto al sottosegretario Di Capua, esprimendo l’auspicio di un proficuo lavoro comune.

IN SEDE REFERENTE


(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme a tutela dell'embrione umano
(217) SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni
(546) PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita
(742) LAVAGNINI. - Norme a tutela dell'embrione umano
(743) LAVAGNINI. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
(783) MAZZUCA. - Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa
(1154) BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita (1570) PERUZZOTTI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(2067) TOMASSINI ed altri. - Norme in materia di procreazione assistita
(2210) FOLLONI ed altri. - Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano
(2350) SERENA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani
(2433) ASCIUTTI ed altri. - Tutela degli embrioni
(2963) Lino DIANA ed altri. - Fecondazione medicalmente assistita
(3276) SERENA. - Norme per la procreazione medicalmente assistita
(3381) DI ORIO ed altri. - Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita
(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita
(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri.
(Seguito dell'esame congiunto e sospensione)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 febbraio 2000.

Il presidente CARELLA, relatore, ricorda che era in corso l’illustrazione degli emendamenti all’articolo 11 del disegno di legge n. 4048, assunto a testo base.
Illustra quindi l’emendamento 11.100 che riprende le indicazioni formulate, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nel parere espresso dalla 5a Commissione permanente.

Si passa all’illustrazione degli emendamenti presentati all’articolo 12.

La senatrice SALVATO fa propri gli emendamenti presentati dal senatore Co’ e rinuncia ad illustrarli. Fa altresì propri, pur non condividendoli tutti nel merito, gli emendamenti sottoscritti dal senatore Boco ed altri.

Il senatore CAMERINI illustra l’emendamento 12.2, volto a sostituire i primi due commi dell’articolo, che dettano sanzioni che risultano di incredibile severità, soprattutto con riferimento ad alcune ipotesi; appare inoltre assai poco condivisibile la proibizione in ogni caso della importazione di embrioni, che renderebbe impossibile ad un cittadino italiano che si sottoponga ad un trattamento di procreazione medicalmente assistita in un Paese estero procedere al recupero dei propri embrioni.

La senatrice SALVATO illustra l’emendamento 12.5 ed auspica che il legislatore assuma un atteggiamento di maggior equilibrio per quanto concerne la politica delle pene: è ben noto, infatti, che pene eccessivamente severe, che si pongono in profondo contrasto con il senso comune, finiscono spesso per restare sostanzialmente inapplicate. Senza dubbio è questo il rischio evocato da disposizioni come quelle contenute nell’articolo 13, le quali ancora una volta sembrano essere l’espressione di un pregiudizio moralistico di segno negativo nei confronti della maternità medicalmente assistita.

La senatrice BERNASCONI illustra l’emendamento 12.13, correlato all’intento di sopprimere il divieto di fecondazione eterologa, nonchè l’emendamento 12.32 volto a sostituire in materia di clonazione umana il comma 2 che, recando una formulazione macchinosa ed imprecisa, rischia di aprire, al di là delle intenzioni, pericolosi varchi.

Il relatore CARELLA illustra gli emendamenti 12.20, 12.31 e 12.40, il primo dei quali è diretto a moderare le sanzioni previste e a rimettere, per quanto specificamente concerne l’interdizione dall’esercizio della professione, ai singoli ordini professionali la definizione della durata di tale sanzione accessoria. Il secondo emendamento si riferisce invece al divieto di clonazione e reca una formulazione più chiara e precisa rispetto a quella del testo approvato dalla Camera dei deputati. L’emendamento 12.40, infine, è diretto a prevedere le opportune sanzioni per i casi di maternità surrogata.

Il presidente CARELLA sospende quindi l’esame dei disegni di legge in titolo per passare al successivo punto all’ordine del giorno.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: “Attuazione della direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini” (n. 628)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 aprile 1998, n. 128. Esame e rinvio).


Riferisce alla Commissione il senatore ZILIO. Lo schema di decreto in esame recepisce la direttiva 1999/39/CE, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e sugli altri alimenti ai lattanti e ai bambini, attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1999, n. 128. Il testo - sul quale hanno espresso parere favorevole la Conferenza Stato Regioni ed il Consiglio di Stato - si compone di quattro articoli: l’articolo 1, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 1999/39, aggiunge la definizione di “residuo di antiparassitario”, richiamando l’articolo 2 del decreto legislativo n. 194 del 1995. L’articolo 2, in attuazione dell’articolo 1, paragrafo 2.2 della direttiva, inserisce nel testo dell’articolo 3 del citato decreto n. 128 la parola “singoli” al fine di chiarire che la percentuale di antiparassitari vietati va calcolata per ogni singolo residuo di prodotto. L’articolo 3 prevede che con decreto del Ministero della sanità vengano recepite le disposizioni comunitarie in materia di livelli di antiparassitari e di divieto di antiparassitari negli alimenti. L’articolo 4, infine, fissa la data del 30 giugno 2000 come ultimo termine per il consumo di prodotti non conformi, limitatamente ai residui di singoli antiparassitari; a quest’ultimo riguardo occorre precisare che la direttiva comunitaria fissa al 30 giugno 2000 il termine per il commercio dei prodotti conformi alla direttiva stessa, mentre vieta il commercio dei prodotti non conformi a decorrere dal 1° luglio 2002, e pertanto la disposizione contenuta nel decreto di recepimento ha caratteristiche di maggiore rigore.
Il senatore Zilio dà poi conto delle osservazioni favorevoli espresse dalla Giunta per gli affari delle comunità europee, la quale ha peraltro rilevato “lo scostamento fra la decorrenza del divieto per la circolazione dei prodotti non conformi di cui all’articolo 4 del provvedimento in titolo ed il termine di cui all’articolo 2, lettera b), della direttiva 1999/39/CE” condividendo tuttavia “l’obiettivo di applicare disposizioni più rigorose rispetto alle indicazioni comunitarie” e sottolineando comunque “l’esigenza di un più efficace intervento dell’Italia in sede di elaborazione delle direttive comunitarie”.
Il relatore propone quindi di esprimere un parere favorevole in cui si sottolinei positivamente il maggior rigore che caratterizza la normativa di recepimento rispetto al testo della direttiva in ragione della finalità di tutelare adeguatamente la salute dei bambini.

Il presidente CARELLA dichiara aperta la discussione.

Il senatore DI ORIO dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal senatore Zilio.

Si associa il senatore TOMASSINI.

Il senatore CAMPUS, riferendosi all’articolo 2 dello schema di decreto, che recepisce puntualmente l’articolo 1, paragrafo 2.2 della direttiva 1999/39/CE, ritiene che l’aggiunta della parola “singoli” all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, sortisca l’effetto non di abbassare, a maggior tutela dei consumatori, la quantità di antiparassitari consentita, bensì di elevarla: il citato decreto, infatti, dispone che i prodotti in questione non devono contenere residui di antiparassitari superiori a 0,01 mg/Kg, mentre la modifica proposta sembra doversi interpretare nel senso che detta soglia si riferisca non al complesso dei residui di antiparassitari ma a ciascun residuo.
Sul punto il senatore Campus chiede chiarimenti al Governo, anticipando peraltro la sua contrarietà allo schema di decreto nel caso in cui l’interpretazione prospettata si riveli fondata.

Il presidente CARELLA, nel condividere pienamente le preoccupazioni testè formulate dal senatore Campus, sottolinea come in realtà la direttiva comunitaria recepita dallo schema di decreto allarghi le maglie della tutela sulla salubrità degli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini: egli pertanto proporrà di esprimere un parere contrario, a meno che il Governo non fughi in maniera convincente le perplessità emerse.

Dopo un breve intervento del senatore DI ORIO - il quale dichiara di non condividere la posizione del presidente Carella - prende la parola il sottosegretario DI CAPUA il quale osserva che, in linea generale, la direttiva in questione è orientata verso un regime di maggior tutela e che peraltro si deve riconoscere all’Italia una grande sensibilità sul tema della salubrità dei cibi, tanto che la legislazione nazionale in molti casi è più avanzata di quella a livello comunitario. A conferma di ciò basti ricordare che all’Italia sono state rivolte osservazioni in sede di Commissione europea perché si è ritenuta troppo restrittiva la disposizione, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1999, che vieta che gli alimenti destinati a lattanti e a bambini contengano prodotti geneticamente modificati. Quanto al punto sollevato dal senatore Campus e dal presidente Carella, il rappresentante del Governo ritiene che non sia in discussione la soglia complessiva di residui antiparassitari consentita, ma che l’aggiunta del termine “singoli” si proponga uno scopo di ulteriore specificazione.

La senatrice BERNASCONI, ritenuti non esaurienti i chiarimenti forniti dal Governo, propone il rinvio dell’espressione del parere alla seduta di domani allo scopo di acquisire una più precisa interpretazione della disposizione richiamata.

La senatrice SALVATO fa presente la imprenscindibile esigenza di risolvere un’ambiguità non accettabile sull’effettiva portata del testo normativo in esame, preannunciando il suo voto contrario all’espressione di un parere favorevole nel caso in cui questo venga posto ai voti nella seduta odierna.

Anche il senatore CAMPUS dichiara di condividere la proposta di rinvio finalizzata all’acquisizione di più precisi chiarimenti da parte del Governo.

Concordano i senatori TOMASSINI, CAMERINI e MASCIONI.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE


(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. - Norme a tutela dell'embrione umano
(217) SALVATO. - Norme sull'inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni
(546) PEDRIZZI ed altri. - Norme per la tutela dell'embrione e la dignità della procreazione assistita
(742) LAVAGNINI. - Norme a tutela dell'embrione umano
(743) LAVAGNINI. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita.
(783) MAZZUCA. - Introduzione dell'articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa
(1154) BUCCIARELLI ed altri. - Modifiche all'articolo 235 e dell'articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita.
(1570) PERUZZOTTI ed altri. - Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(2067) TOMASSINI ed altri. - Norme in materia di procreazione assistita
(2210) FOLLONI ed altri. - Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica sull'embrione umano
(2350) SERENA. - Irrevocabilità del consenso per l'inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l'impianto uterino di embrioni umani
(2433) ASCIUTTI ed altri. - Tutela degli embrioni
(2963) Lino DIANA ed altri. - Fecondazione medicalmente assistita
(3276) SERENA. - Norme per la procreazione medicalmente assistita
(3381) DI ORIO ed altri. - Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita
(3891) CORSI ZEFFIRELLI ed altri. - Nuove norme in materia di tutela dell'embrione e di procreazione medicalmente assistita
(4048) Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri.
(Ripresa del seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, in precedenza sospeso.

Il presidente CARELLA avverte che si passerà all’illustrazione degli emendamenti all’articolo 13 del disegno di legge n. 4048.

La senatrice SALVATO, nel far propri gli emendamenti a firma del senatore Co’ nonché quelli a firma del senatore Boco ed altri, sui quali ultimi peraltro nutre alcune perplessità di merito, illustra l’emendamento 13.2, nei contenuti sostanzialmente identico all’emendamento 13.0.1, da lei presentato, ancorchè il primo sia diretto a sostituire l’intero articolo 13, mentre il secondo sia volto ad inserire un articolo aggiuntivo. La conservazione degli embrioni è materia assai complessa, in relazione alla quale è tecnicamente difficile individuare la soluzione migliore; gli emendamenti in questione fanno propria pertanto l’indicazione prevalente degli operatori che fissa un termine massimo per la conservazione di cinque anni. Entro questo periodo, la donna o la coppia, che non desideri utilizzare gli embrioni per una gravidanza, può consentire la distruzione, l’utilizzazione per rendere possibile la gravidanza di un’altra donna oppure può finalizzare il loro uso alle ricerche scientifiche. Occorre comunque evitare - sottolinea la senatrice Salvato - di dettare disposizioni prescrittive eccessivamente dettagliate, come è invece in molti punti il caso del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati, come ad esempio al comma 5 dell’articolo 13, ove si vieta l’aborto selettivo di gravidanze plurigemellari, dimenticando del tutto la circostanza che in simili casi l’aborto selettivo costituisce l’unico modo per consentire che almeno uno dei feti abbia possibilità di vita.

Il senatore CO’, nell’illustrare gli emendamenti da lui presentati all’articolo 13, sottolinea l’importanza di consentire la maternità surrogata con l’unica eccezione del caso in cui essa venga realizzata a fini di lucro. Dopo aver ricordato di aver presentato un emendamento in tema di sanzioni in linea con tale orientamento, illustra le soluzioni adottate negli ordinamenti di vari Paesi in materia di maternità surrogata, soluzioni che graduano in modo diverso la valutazione del contratto tra la coppia committente e la donna che si assume l’obbligo di condurre la gravidanza, passando dall’assoluta nullità del contratto ad una piena validità che consenta ai committenti di chiedere l’esecuzione del contratto, ottenendo la consegna del nato anche contro la volontà della madre surrogata. Nel complesso sembra prevalente e condivisibile l’orientamento volto a consentire la disponibilità del corpo - in questo caso senza scopo di lucro - disponibilità che del resto trova nell’ordinamento precedenti significativi, tra i quali vale la pena di ricordare il contratto di baliatico. Per quanto specificamente riguarda l’articolo 13 - continua il senatore Cò - non possono non essere sottolineate le numerose incongruenze tecnico-scientifiche che lo caratterizzano: il divieto di congelamento degli embrioni anche solo allo stadio primitivo di sviluppo, prima ancora che sia formato il patrimonio genetico, la limitazione a tre degli embrioni che possono essere prodotti, nonché il divieto di uso di gameti di provenienza eterologa costituiscono un complesso di scelte tutte dirette a diminuire sensibilmente le possibilità di successo dei singoli trattamenti di procreazione medicalmente assistita, e di conseguenza ad indurre la donna a sottoporsi ad ulteriori trattamenti, con rischi non indifferenti per la sua salute, oppure a recarsi presso centri esteri. Non è un caso che la limitazione del numero degli embrioni producibili non è prevista in nessuna legislazione in materia, tranne che in quella svizzera dove peraltro è consentito il congelamento dell’embrione in uno stadio presingamico di sviluppo.

Il presidente CARELLA rinvia quindi il seguito dell’esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 15,20.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4048
Art. 11.

        Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

        «5-bsi. Per le attività previste dal presente articolo è fissato un tetto di spesa di lire 300 milioni annue».

11.100


Il Relatore
Art. 12.

        Sostituire il titolo con il seguente: «Divieti e sanzioni».

12.1


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

        «1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita fra soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 5, o senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di cui all’articolo 6 o in strutture diverse da quelle di cui all’articolo 10, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all’articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l’importazione e l’esportazione di gameti o trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di una dei soggetti di cui all’articolo 5 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da lire 50 milioni a 300 milioni e con l’interdizione per 5 anni dall’esercizio della professione. L’importazione di embrione è consentita a chi ha eseguito una fecondazione medicalmente assistita all’estero e vuole recuperare i propri embrioni congelati.

        2. Sono proibite le procedure rivolte alla clonazione di un essere umano. La loro realizzazione è punita con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni e con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione».

12.2


Camerini, Bernasconi, Di Orio, Mignone, Daniele Galdi

        Sostituire l’intero comma con il seguente:

        «Sono vietate la commercializzazione degli embrioni e la surrogazione della maternità a fine di lucro. Gli organismi di controllo competenti in materia vigileranno alla corretta applicazione delle norme contenute nella presente legge, con particolare attenzione alla tutela delal salute della donna e del nascituro. Chiunque, a qualsiasi titolo, applichi tecniche di procreazione medicalmente assistita in contrasto con quanto disposto nel presente comma, sarà tenuto a ripristinare la correttezza delle procedure. In caso di mancato adeguamento alla norma, gli organismi competenti in materia ricorreranno alle misure ritenute necessarie, fino alla sospensione di un anno all’esercizio della professione».

12.3

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma con il seguente:

        «1. Sono vietate la commercializzazione degli embrioni e la surrogazione della maternità a fine di lucro. Gli organismi di controllo competenti in materia vigileranno alla corretta applicazione delle norme contenute nella presente legge, con particolare attenzione alla tutela delal salute della donna e del nascituro. Chiunque, a qualsiasi titolo, applichi tecniche di procreazione medicalmente assistita in contrasto con quanto disposto nel presente comma, sarà tenuto a ripristinare la correttezza delle procedure. In caso di mancato adeguamento alla norma, gli organismi competenti in materia ricorreranno alle misure ritenute necessarie, fino alla sospensione di un anno della professione».

12.4


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Chiunque effettua l’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro o trasferimento di gameti o embrioni fuori dai centri pubblici o privati autorizzati, in violazione delle norme di cui alla presente legge è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni e con l’interdizione dai pubblici uffici e dalla professione per un periodo non superiore a cinque anni».

12.5


Salvato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita:
            
a) vietate ai sensi dell’articolo 4, comma 3;

            b) a coppie di soggetti omettendo di controllare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 o di cui si conosca l’assenza dei requisiti soggettivi;
            
c) senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all’articolo 6;
            
d) in strutture diverse da quelle di cui all’articolo 10;
            
e) in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all’articolo 13;
            
f) realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l’importazione e l’esportazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all’articolo 5;

        per ciascuno di questi atti è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni.

        Riguardo al punto a) del presente comma, non può essere probante dell’avvenuta adozione della tecnica eterologa, il fatto che il concepito non risulti geneticamente figlio del partner maschile.

12.6

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione», con la parola: «fecondazione».

12.7

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, dopo le parole: «medicalmente assistita», inserire le parole seguenti: «senza il rispetto dei criteri dei quali all’articolo 4, comma 2 oppure».

12.8


Gubert

        Al comma 1, sostituire la parola: «applica», con le seguenti: «si avvale».

12.9

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «tecniche», con la seguente: «metodi».

12.10

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «vietate», con la seguente: «proibite».

12.11

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere le parole: «vietate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 5, o».

12.12


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, sopprimere le parole: «vietate ai sensi dell’articolo 4, comma 3».

12.13

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Al comma 1, sopprimere le parole: «o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all’articolo 13».

12.14


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, sostituire la parola: «violazione», con la seguente: «contrasto».

12.15

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere le parole: «dei divieti».

12.16

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere le parole: «di gameti o».

12.17


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, dopo le parole: «di gameti», aggiungere le seguente: «di zigoti».

12.18

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere le parole: «la surrogazione di maternità».

12.19


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, sostituire le parole: «da tre a dieci anni», con le altre: «da tre mesi a tre anni»; sostituire altresì le parole: «da lire 100 milioni a lire 300 milioni», con le altre: «da lire 5 milioni a lire 100 milioni»; sostituire infine le parole: «e con l’interdizione per cinque anni», con le altre: «e con l’interdizione temporanea».

12.20


Il Relatore

        Al comma 1, sostituire la parola: «tre», con la seguente: «contrasto».

12.21

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere le parole: «con la recluzione da trea dieci anni».

12.22


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 1, sostituire la parola: «tre» con la seguente: «quattro».

12.23

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

12.24

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».

12.25

Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere le parole: «100 milioni a lire».

12.26

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire le cifre: «100 e 300» con: «300 e 500 nell’ordine».

12.27

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sopprimere le parole: «... e con l’interdizione per cinque anni dall’esercizio della professione».

12.28

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 1, sostituire: «cinque anni» con: «dieci anni».

12.29

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il comma.

12.30

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Chiunque realizza un processo di clonazione volto ad ottenere un essere umano è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni, e con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione».

12.31


Il Relatore

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. La clonazione umana è proibita».

12.32

Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Al comma 2, dopo la parola: «processo» aggiungere le parole: «di manipolazione genetica».

12.34

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sopprimere le parole: «e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni».

12.35

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, alla riga tre, sostituire: «ai commi 1 e 2» con: «al comma 1».

12.36

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire le parole: «ai comma 1 e 2» con le parole: «ai commi 1».

12.37


Co’, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere il comma 4.

12.38


Co’, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere il comma 4.

12.39

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Dopo il comma 4 inserire il seguente:

        «4-bis. Chiunque alteri lo stato civile di un neonato a seguito di procedure di fecondazione medicalmente assistita in modo che sia ritenuto figlio di una donna diversa da colei che lo ha partorito, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni. La donna che, a seguito di una procedura di procreazione medicalmente assistita, porta a termine una gestazione in sostituzione di un’altra, al fine di consentire che il neonato sia ritenuto figlio di quest’ultima, è punita con la multa da lire 10 milioni a lire 20 milioni».

12.40


Il Relatore

        Al comma 5, sostituire le parole: «è eseguita» con le parole: «sono eseguite».

12.41


Co’, Crippa, Russo Spena

        Al comma 5, sostituire le parole: «è eseguita una delle» con le seguenti: «sono eseguite».

12.42

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 5, sostituire le parole: «per un anno» con le parole: «definitivamente».

12.43

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.

12.44

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato


Art. 13.

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «1. La conservazione degli embrioni è consentita per un massimo di cinque anni. Entro questo periodo, la donna, o la coppia, che non desideri utilizzarli per una gravidanza può:
            
a)  consentirne la distruzione;

            b)  consentirne l’utilizzazione, al fine di rendere possibile la gravidanza di un’altra donna;
            
c)  autorizzare il loro uso per ricerche scientifiche.

        2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), viene assicurata la riservatezza in ordine all’identità della donna, o coppia, donatrice non può rivendicare alcun diritto nei confronti dell’embrione donato.

        3. La conservazione degli embrioni deve avvenire secondo le più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche, presso le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si applicano le tecniche».

13.1

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire l’articolo con il seguente:

        «1. La conservazione degli embrioni è consentita per un massimo di cinque anni. Entro questo periodo, la donna, o la coppia, che non desideri utilizzarli per una gravidanza può:
            
a)  consentirne la distruzione;

            b)  consentirne l’utilizzazione, al fine di rendere possibile la gravidanza di un’altra donna;
            
c)  autorizzare il loro uso per ricerche scientifiche.

        2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), viene assicurata la riservatezza in ordine all’identità della donna, o coppia, donatrice e di quella ricevente. La donna, o coppia, donatrice non può rivendicare alcun diritto nei confronti dell’embrione donato.

        3. La conservazione degli embrioni deve avvenire secondo le più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche, presso le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si applicano le tecniche».

13.2


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:

        «1. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita solo quando la procedura di procreazione medicalmente assistita sia stata realizzata per finalità di prevenzione o cura di gravi malattie genetiche o trasmissibili per via ereditaria di cui al comma 1-bis dell’articolo 4, ovvero al fine di prevenire il ricorso all ’interruzione volontaria della gravidanza ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e in ogni caso in cui sia diretta alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso».

13.3


Il Relatore

        Sopprimere il comma 1.

13.4


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere il comma 1.

13.5

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 1 con il seguente:

        «1. È fatto divieto di sperimentazione sugli embrioni umani».

13.6

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il comma 2.

13.7

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 2 con il seguente:

        «2. Eccezioni al comma 1 sono consentite esclusivamente per finalità terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate, volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione, quando non siano disponibili metodiche alternative».

13.8

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sopprimere le parole: «e sperimentale».

13.9

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, sopprimere le parole: «e diagnostiche».

13.10

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, dopo la parola: «diagnostiche» sopprimere le altre: «ad esse collegate».

13.11

Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Sopprimere le parole: «volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso».

13.12


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 2, sopprimere le parole: «e allo sviluppo».

13.14

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero al fine di prevenire il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194».

13.15


Il Relatore

        Sopprimere il comma 3.

13.16

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sostituire la parola: «comunque» con le seguenti: «in ogni caso».

13.17

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sopprimere la lettera a).

13.18

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, lettera a), sopprimere la frase: «a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque».

13.19

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sopprimere la lettera b).

13.20

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Al comma 3, sopprimere la lettera b).

13.21

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, lettera b), sopprimere la frase: «, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo.

13.22

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, lettera b), sopprimere nelle ultime due righe le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo».

13.23


Di Orio, Bernasconi, Camerini, Mignone, Daniele Galdi

        Al comma 3, sopprimere la lettera c).

13.24

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sopprimere la lettera d).

13.25

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sopprimere la lettera e).

13.26

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, sopprimere la lettera e).

13.27


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 3, sopprimere la lettera e).

13.28


Il Relatore

        Al comma 3, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «successivamente alla singamia, salvo che il quadro clinico della ricevente renda impossibile l’impianto immediato».

13.29


Il Relatore

        Al comma 3, sostituire le parole: «la crioconservazione, salvo casi nei quali per cause di forza maggiore o per ragioni mediche l’impianto è impossibile o controindicato».

13.30


Camerini, Bernasconi, Di Orio, Mignone, Daniele Galdi

        Al comma 3, alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il quadro clinico della ricevente renda impossibile l’impianto immediato».

13.31


Il Relatore

        Al comma 3, lettera e), sopprimere le parole: «la crioconservazione».

13.32

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 3, aggiungere i seguenti:

        «3-bis. La crioconservazione di embrioni è consentita nel caso in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano l’immediato trasferimento in utero.

        3-ter. In caso di decesso della donna, l’embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione».

13.33

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il comma.

13.34


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere il comma 4.

13.35

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma con il seguente:

        «Gli embrioni eccedenti possono essere crioconservati nelle strutture pubbliche e private autorizzate in cui si applicano gli interventi di procreazione medicalmente assistita».

13.35a


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sostituire il comma 4, con il seguente:

        «4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica, non devono prevedere il trasferimento in utero di un numero di embrioni superiore a tre, tranne il caso che la donna abbia già effettuato tre tentativi senza esito di gravidanza. Gli embrioni eccedenti quelli trasferiti in utero, possono essere crioconservati allo stato di zigoti in fase presingamica previo consenso informato della coppia che ha richiesto il trattamento».

13.36


Il Relatore

        Sostituire il comma 4, con il seguente:

        «Le tecniche di produzione di embrioni non devono prevedere il trasferimento di un numero di embrioni superiore a tre, tranne il caso che la donna non abbia già effettuato almeno tre tentativi senza esito di gravidanza. Gli embrioni eccedenti quelli trasferibili in utero, possono essere crioconservati allo stadio di zigoti dietro consenso informato dei soggetti di cui all’articolo 5».

13.37

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4, sostituire la parola: «tecniche» con la seguente: «metodi».

13.38

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4, sopprimere la frase: «tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e si quanto previsto dall’articolo 7, al comma 3.

13.39

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4, sostituire la frase: «non devono creare» con: «non possono creare».

13.40

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4, sostituire le parole: «ad un unico impianto» con le seguenti: «all’impianto».

13.41

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4, sostituire le parole: «a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre» con le seguenti: «a quelli dei quali è previsto l’impianto, il cui numero risulta contestualmente all’espressione del consenso di cui al comma 3 dell’articolo 6».

13.42


Gubert

        Al comma 4, sopprimere le parole da: «comunque non superiore» fino alla fine del comma.

13.43


Il Relatore

        Al comma 4, sopprimere le parole da: «, comunque non superiore» fino alla fine del comma.

13.44

Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Ganeri Bruno, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Al comma 4, sopprimere le parole: «comunque non superiore a tre».

13.45

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4, sopprimere le parole: «non superiore a tre» con le seguenti: «non superiore a 7».

13.46

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.

13.47

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il secondo periodo.

13.48


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere il comma 5.

13.49

Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Ganieri Bruno, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli

        Sopprimere il comma 5.

13.50


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 5, sopprimere le parole: «ai fini della presente legge».

13.51


Gubert

        Al comma 5, sostituire le parole: «Ai fini» con le seguenti: «per gli scopi».

13.52

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 5, sostituire la parola: «vietato» con la seguente: «consentito».

13.53

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 6 della legge 22 maggio 1978, n.  194».

13.54


Il Relatore

        Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando le direttive della legge n.  194».

13.55


Valletta

        Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «tranne il caso in cui sia in pericolo la vita e la salute della madre».

13.56

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere il comma 6.

13.57


Cò, Crippa, Russo Spena

        Sopprimere il comma 6.

13.58

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sostituire il comma 6 con il seguente:

        «6. I soggetti di cui all’articolo 5, contestualmente all’espressione del consenso di cui al comma 3 dell’articolo 6, decidono circa il numero di figli che intendono procreare. Essi devono essere informati sul numero di embrioni prodotti, e conseguentemente trasferiti, i quali non possono superare il numero dei figli che i soggetti intendono procreare».

13.59


Gubert

        Al comma 6, sostituire la parola: «soggetti» con le seguenti: «le donne».

13.60

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere le parole: «e trasferire in utero».

13.61


Cò, Crippa, Russo Spena

        Al comma 6, sopprimere l’ultima frase.

13.62

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Al comma 6, sopprimere la parola: «i medesimi».

13.63

Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato

        Sopprimere le parole: «e conseguentemente trasferiti».

13.64


Cò, Crippa, Russo Spena

        Dopo l’articolo 13, aggiungere il seguente:

«Art. 13-bis.

        1. La conservazine degli embrioni è consentita per un massimo di cinque anni. Entro questo periodo la donna o la coppia che non desideri utilizzarli per una gravidenza può:

            a) consentirne la distruzione;

            b) consentire l’utilizzazione, al fine di rendere possibile la gravidanza di altra donna;
            
c) autorizzare il loro uso per ricerche scientifiche.

        2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), viene assicurata la riservatezza inordine all’identità della donna o della coppia donatrice che non può rivendicare alcun diritto nei confronti dell’embrione donato.

        3. La conservazione degli embrioni deve avvenire secondo le più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche, presso le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si applicano le tecniche».

13.0.1


Salvato