«5-bsi. Per le attività previste dal presente articolo è fissato un tetto di spesa di lire 300 milioni annue».
11.100
12.1
«1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita fra soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 5, o senza aver raccolto il consenso secondo le modalità di cui all’articolo 6 o in strutture diverse da quelle di cui all’articolo 10, o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all’articolo 13, o realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l’importazione e l’esportazione di gameti o trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di una dei soggetti di cui all’articolo 5 è punito con la reclusione da 1 a 3 anni e con la multa da lire 50 milioni a 300 milioni e con l’interdizione per 5 anni dall’esercizio della professione. L’importazione di embrione è consentita a chi ha eseguito una fecondazione medicalmente assistita all’estero e vuole recuperare i propri embrioni congelati.
2. Sono proibite le procedure rivolte alla clonazione di un essere umano. La loro realizzazione è punita con la reclusione da 5 a 10 anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni e con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione».
12.2
«Sono vietate la commercializzazione degli embrioni e la surrogazione della maternità a fine di lucro. Gli organismi di controllo competenti in materia vigileranno alla corretta applicazione delle norme contenute nella presente legge, con particolare attenzione alla tutela delal salute della donna e del nascituro. Chiunque, a qualsiasi titolo, applichi tecniche di procreazione medicalmente assistita in contrasto con quanto disposto nel presente comma, sarà tenuto a ripristinare la correttezza delle procedure. In caso di mancato adeguamento alla norma, gli organismi competenti in materia ricorreranno alle misure ritenute necessarie, fino alla sospensione di un anno all’esercizio della professione».
12.3
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Sostituire il comma con il seguente:
«1. Sono vietate la commercializzazione degli embrioni e la surrogazione della maternità a fine di lucro. Gli organismi di controllo competenti in materia vigileranno alla corretta applicazione delle norme contenute nella presente legge, con particolare attenzione alla tutela delal salute della donna e del nascituro. Chiunque, a qualsiasi titolo, applichi tecniche di procreazione medicalmente assistita in contrasto con quanto disposto nel presente comma, sarà tenuto a ripristinare la correttezza delle procedure. In caso di mancato adeguamento alla norma, gli organismi competenti in materia ricorreranno alle misure ritenute necessarie, fino alla sospensione di un anno della professione».
12.4
«1. Chiunque effettua l’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro o trasferimento di gameti o embrioni fuori dai centri pubblici o privati autorizzati, in violazione delle norme di cui alla presente legge è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni e con l’interdizione dai pubblici uffici e dalla professione per un periodo non superiore a cinque anni».
12.5
«1. Chiunque a qualsiasi titolo applica tecniche di procreazione medicalmente assistita: a) vietate ai sensi dell’articolo 4, comma 3;
b) a coppie di soggetti omettendo di controllare il possesso dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 5 o di cui si conosca l’assenza dei requisiti soggettivi; c) senza avere raccolto il consenso secondo le modalità di cui all’articolo 6; d) in strutture diverse da quelle di cui all’articolo 10; e) in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all’articolo 13; f) realizza in qualsiasi forma la commercializzazione o l’importazione e l’esportazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità o il prelievo o il trasferimento in utero di un gamete dopo la morte di uno dei soggetti di cui all’articolo 5;
per ciascuno di questi atti è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni.
Riguardo al punto a) del presente comma, non può essere probante dell’avvenuta adozione della tecnica eterologa, il fatto che il concepito non risulti geneticamente figlio del partner maschile.
12.6
Al comma 1, sostituire la parola: «procreazione», con la parola: «fecondazione».
12.7
Al comma 1, dopo le parole: «medicalmente assistita», inserire le parole seguenti: «senza il rispetto dei criteri dei quali all’articolo 4, comma 2 oppure».
12.8
12.9
Al comma 1, sostituire la parola: «tecniche», con la seguente: «metodi».
12.10
Al comma 1, sostituire la parola: «vietate», con la seguente: «proibite».
12.11
Al comma 1, sopprimere le parole: «vietate ai sensi dell’articolo 4, comma 3, o fra soggetti diversi da quelli di cui all’articolo 5, o».
12.12
12.13
Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Al comma 1, sopprimere le parole: «o in violazione dei divieti e degli obblighi di cui all’articolo 13».
12.14
12.15
Al comma 1, sopprimere le parole: «dei divieti».
12.16
Al comma 1, sopprimere le parole: «di gameti o».
12.17
12.18
Al comma 1, sopprimere le parole: «la surrogazione di maternità».
12.19
12.20
12.21
Al comma 1, sopprimere le parole: «con la recluzione da trea dieci anni».
12.22
12.23
Al comma 1, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».
12.24
Al comma 1, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».
12.25
Boco, Bortolotto, Carella, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Meluzzi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
Al comma 1, sopprimere le parole: «100 milioni a lire».
12.26
Al comma 1, sostituire le cifre: «100 e 300» con: «300 e 500 nell’ordine».
12.27
Al comma 1, sopprimere le parole: «... e con l’interdizione per cinque anni dall’esercizio della professione».
12.28
Al comma 1, sostituire: «cinque anni» con: «dieci anni».
12.29
Sopprimere il comma.
12.30
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. Chiunque realizza un processo di clonazione volto ad ottenere un essere umano è punito con la reclusione da dieci a venti anni e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni, e con l’interdizione perpetua dall’esercizio della professione».
12.31
«2. La clonazione umana è proibita».
12.32
Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Bruno Ganeri, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Al comma 2, dopo la parola: «processo» aggiungere le parole: «di manipolazione genetica».
12.34
Al comma 2, sopprimere le parole: «e con la multa da lire 100 milioni a lire 300 milioni».
12.35
Al comma 3, alla riga tre, sostituire: «ai commi 1 e 2» con: «al comma 1».
12.36
Al comma 3, sostituire le parole: «ai comma 1 e 2» con le parole: «ai commi 1».
12.37
12.38
12.39
Dopo il comma 4 inserire il seguente:
«4-bis. Chiunque alteri lo stato civile di un neonato a seguito di procedure di fecondazione medicalmente assistita in modo che sia ritenuto figlio di una donna diversa da colei che lo ha partorito, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 50 milioni. La donna che, a seguito di una procedura di procreazione medicalmente assistita, porta a termine una gestazione in sostituzione di un’altra, al fine di consentire che il neonato sia ritenuto figlio di quest’ultima, è punita con la multa da lire 10 milioni a lire 20 milioni».
12.40
12.41
12.42
Al comma 5, sostituire le parole: «per un anno» con le parole: «definitivamente».
12.43
Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
12.44
«1. La conservazione degli embrioni è consentita per un massimo di cinque anni. Entro questo periodo, la donna, o la coppia, che non desideri utilizzarli per una gravidanza può: a) consentirne la distruzione;
b) consentirne l’utilizzazione, al fine di rendere possibile la gravidanza di un’altra donna; c) autorizzare il loro uso per ricerche scientifiche.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), viene assicurata la riservatezza in ordine all’identità della donna, o coppia, donatrice non può rivendicare alcun diritto nei confronti dell’embrione donato.
3. La conservazione degli embrioni deve avvenire secondo le più aggiornate conoscenze tecnico-scientifiche, presso le strutture pubbliche e private autorizzate in cui si applicano le tecniche».
13.1
Sostituire l’articolo con il seguente:
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), viene assicurata la riservatezza in ordine all’identità della donna, o coppia, donatrice e di quella ricevente. La donna, o coppia, donatrice non può rivendicare alcun diritto nei confronti dell’embrione donato.
13.2
«1. La ricerca clinica e sperimentale su ciascun embrione umano è consentita solo quando la procedura di procreazione medicalmente assistita sia stata realizzata per finalità di prevenzione o cura di gravi malattie genetiche o trasmissibili per via ereditaria di cui al comma 1-bis dell’articolo 4, ovvero al fine di prevenire il ricorso all ’interruzione volontaria della gravidanza ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, e in ogni caso in cui sia diretta alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso».
13.3
13.4
13.5
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. È fatto divieto di sperimentazione sugli embrioni umani».
13.6
Sopprimere il comma 2.
13.7
«2. Eccezioni al comma 1 sono consentite esclusivamente per finalità terapeutiche e diagnostiche ad esse collegate, volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione, quando non siano disponibili metodiche alternative».
13.8
Al comma 2, sopprimere le parole: «e sperimentale».
13.9
Al comma 2, sopprimere le parole: «e diagnostiche».
13.10
Al comma 2, dopo la parola: «diagnostiche» sopprimere le altre: «ad esse collegate».
13.11
Sopprimere le parole: «volte alla tutela della salute e allo sviluppo dell’embrione stesso».
13.12
13.14
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ovvero al fine di prevenire il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza ai sensi dell’articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194».
13.15
13.16
Al comma 3, sostituire la parola: «comunque» con le seguenti: «in ogni caso».
13.17
Al comma 3, sopprimere la lettera a).
13.18
Al comma 3, lettera a), sopprimere la frase: «a fini di ricerca o di sperimentazione o comunque».
13.19
Al comma 3, sopprimere la lettera b).
13.20
13.21
Al comma 3, lettera b), sopprimere la frase: «, ad eccezione degli interventi aventi finalità diagnostiche e terapeutiche, di cui al comma 2 del presente articolo.
13.22
Al comma 3, lettera b), sopprimere nelle ultime due righe le parole: «di cui al comma 2 del presente articolo».
13.23
13.24
Al comma 3, sopprimere la lettera d).
13.25
Al comma 3, sopprimere la lettera e).
13.26
13.27
13.28
13.29
13.30
13.31
13.32
Al comma 3, aggiungere i seguenti:
«3-bis. La crioconservazione di embrioni è consentita nel caso in cui le condizioni fisiche della madre non ne consentano l’immediato trasferimento in utero.
3-ter. In caso di decesso della donna, l’embrione crioconservato è dichiarato adottabile. Sono applicate le norme vigenti in materia di adozione».
13.33
13.34
13.35
Boco, Bortolotto, Cortiana, De Luca Athos, Lubrano di Ricco, Manconi, Pettinato, Pieroni, Ripamonti, Sarto, Semenzato
«Gli embrioni eccedenti possono essere crioconservati nelle strutture pubbliche e private autorizzate in cui si applicano gli interventi di procreazione medicalmente assistita».
13.35a
«4. Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica, non devono prevedere il trasferimento in utero di un numero di embrioni superiore a tre, tranne il caso che la donna abbia già effettuato tre tentativi senza esito di gravidanza. Gli embrioni eccedenti quelli trasferiti in utero, possono essere crioconservati allo stato di zigoti in fase presingamica previo consenso informato della coppia che ha richiesto il trattamento».
13.36
«Le tecniche di produzione di embrioni non devono prevedere il trasferimento di un numero di embrioni superiore a tre, tranne il caso che la donna non abbia già effettuato almeno tre tentativi senza esito di gravidanza. Gli embrioni eccedenti quelli trasferibili in utero, possono essere crioconservati allo stadio di zigoti dietro consenso informato dei soggetti di cui all’articolo 5».
13.37
Al comma 4, sostituire la parola: «tecniche» con la seguente: «metodi».
13.38
Al comma 4, sopprimere la frase: «tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e si quanto previsto dall’articolo 7, al comma 3.
13.39
Al comma 4, sostituire la frase: «non devono creare» con: «non possono creare».
13.40
Al comma 4, sostituire le parole: «ad un unico impianto» con le seguenti: «all’impianto».
13.41
Al comma 4, sostituire le parole: «a quello strettamente necessario ad un unico impianto, comunque non superiore a tre» con le seguenti: «a quelli dei quali è previsto l’impianto, il cui numero risulta contestualmente all’espressione del consenso di cui al comma 3 dell’articolo 6».
13.42
13.43
13.44
Bernasconi, Daniele Galdi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Ganeri Bruno, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Al comma 4, sopprimere le parole: «comunque non superiore a tre».
13.45
Al comma 4, sopprimere le parole: «non superiore a tre» con le seguenti: «non superiore a 7».
13.46
Al comma 4, sopprimere l’ultimo periodo.
13.47
Sopprimere il secondo periodo.
13.48
13.49
Daniele Galdi, Bernasconi, Prisco, Pagano, Bonfietti, Piloni, Ganieri Bruno, De Zulueta, Sartori, Squarcialupi, Salvato, Bucciarelli
Sopprimere il comma 5.
13.50
13.51
13.52
Al comma 5, sostituire la parola: «vietato» con la seguente: «consentito».
13.53
Al comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo quanto previsto dagli articoli 4 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194».
13.54
13.55
13.56
Sopprimere il comma 6.
13.57
13.58
Sostituire il comma 6 con il seguente:
«6. I soggetti di cui all’articolo 5, contestualmente all’espressione del consenso di cui al comma 3 dell’articolo 6, decidono circa il numero di figli che intendono procreare. Essi devono essere informati sul numero di embrioni prodotti, e conseguentemente trasferiti, i quali non possono superare il numero dei figli che i soggetti intendono procreare».
13.59
13.60
Sopprimere le parole: «e trasferire in utero».
13.61
13.62
Al comma 6, sopprimere la parola: «i medesimi».
13.63
Sopprimere le parole: «e conseguentemente trasferiti».
13.64
a) consentirne la distruzione;
b) consentire l’utilizzazione, al fine di rendere possibile la gravidanza di altra donna; c) autorizzare il loro uso per ricerche scientifiche.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera b), viene assicurata la riservatezza inordine all’identità della donna o della coppia donatrice che non può rivendicare alcun diritto nei confronti dell’embrione donato.
13.0.1