GIUSTIZIA (2a)

MARTEDÌ 18 MARZO 1997


103a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

La seduta inizia alle ore 11,50.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE REFERENTE
(1920) ZECCHINO ed altri. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 13 marzo scorso.

Interviene il senatore GRECO che, richiamando gli interventi già svolti nella precedente seduta, sottolinea l'esigenza di modificare il testo del disegno di legge. È infatti condivisibile - ad avviso dell'oratore - l'esigenza di rivedere la normativa sui poteri del procuratore nazionale antimafia per trovare delle misure, di carattere reale, efficaci al fine di combattere la criminalità mafiosa; occorre, tuttavia, avere una visione completa del quadro di riferimento in cui il Procuratore agirebbe. Sono infatti ampiamente condivisibili - aggiunge il senatore Greco - le perplessità espresse da alcuni membri della Commissione circa i possibili conflitti che i nuovi poteri che il disegno di legge intenderebbe attribuire al procuratore nazionale antimafia potrebbero provocare nei rapporti con le altre autorità che operano sul territorio e le perplessità relative al concentramento di tanti poteri in capo ad un solo soggetto. Così come altrettanto condivisibile appare all'oratore la proposta avanzata dal senatore Fassone sulla possibilità di intervenire con una disciplina autonoma sulle misure volte a colpire i patrimoni illeciti. D'altra parte, soprattutto relativamente al rapporto tra procuratore nazionale antimafia e le procure che operano sul territorio, molti sono i problemi già sorti per le ingerenze di questa figura nel lavoro degli altri magistrati, così come gli esiti non sempre positivi che la sua istituzione ha comportato. Pur condividendo le necessità sottolineate dal provvedimento, ritiene tuttavia necessario un intervento parzialmente diverso da quello in esso indicato che potrebbe invece più opportunamente seguire la falsa riga indicata dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale che potrebbe rappresentare un punto intermedio rispetto al disegno di legge n. 1920.

Il senatore VALENTINO ricorda che nel dibattito a suo tempo svoltosi sui poteri della procura nazionale antimafia, fu proprio l'allora procuratore di Firenze che espresse posizioni fortemente critiche sulla concentrazione di poteri di cui avrebbe goduto una figura di carattere monocratico: i timori espressi allora dall'attuale procuratore antimafia restano - a suo avviso - attuali. Al fine di fugare il disagio che nasce dalla proposta di conferire maggiori funzioni in capo ad un solo soggetto potrebbero tuttavia configurarsi soluzioni intermedie da precisare in sede di presentazione e illustrazione di emendamenti al provvedimento. In ogni caso, l'oratore ritiene che al procuratore generale antimafia si potrebbero dare poteri di impulso che vadano oltre la mera segnalazione, fissando per i soggetti cui l'impulso è rivolto un termine entro il quale essi debbono agire: in questo senso si potrebbero infatti attenuare le perplessità fin qui espresse.

Prende quindi la parola la senatrice SALVATO che esprime a sua volta preoccupazioni per la concentrazione di poteri cui ha testè fatto riferimento il senatore Valentino ricordando, peraltro, di avere espresso già in altre occasioni perplessità di carattere più generale sulla figura del procuratore generale antimafia quale frutto di una scelta emergenziale, scelta che ha contribuito a ingenerare nell'opinione pubblica l'idea che soltanto attraverso l'intervento giudiziario può essere sconfitto il fenomeno mafioso. Ritiene pertanto necessario che il provvedimento sia modificato nel senso di un'accentuazione dei poteri di coordinamento o, al più, secondo la proposta avanzata dal senatore Valentino.

La senatrice SCOPELLITI dichiara di avere difficoltà a comprendere la necessità del provvedimento in esame in quanto esso non pare volto nè a colmare un vuoto di competenze, nè a meglio definire la figura del procuratore nazionale antimafia o le sue diramazioni territoriali. Non è pertanto comprensibile - a giudizio dell'oratrice - il motivo per il quale si vorrebbero potenziare le funzioni di questo soggetto, anche in considerazione del ruolo di grande rilievo che esso già svolge nella lotta al fenomeno mafioso. La senatrice Scopelliti dichiara inoltre di condividere le perplessità di chi teme un conflitto tra questo soggetto e gli organi presenti sul territorio, atteso che esso può avere come effetto aberrante l'inattività di tutti gli organi nell'indecisione di chi deve agire per primo. Ritiene inoltre che se la proposta avanzata dal senatore Valentino può rappresentare una mediazione accettabile rispetto a quanto proposto dal provvedimento, tuttavia il Governo deve farsi carico di dare risposte più precise sulla necessità di questa disciplina affinchè si possa compiutamente decidere sull'eventuale proseguimento dell'iter.

Il PRESIDENTE dichiara conclusa la discussione generale.

Intervenendo in sede di replica il relatore CIRAMI, dopo aver ricordato quali furono le esigenze che portarono alla istituzione della procura nazionale antimafia, dichiara di non comprendere alcune delle perplessità emerse dal dibattito. Ritiene infatti necessario sottolineare come le misure di prevenzione possano sfuggire alla capacità conoscitiva dei procuratori su fenomeni dai confini più ampi. È pertanto necessario che il procuratore generale antimafia sia messo in grado di gestire un potere autonomo di condurre indagini. Non è inoltre chiaro - prosegue il relatore - il motivo per cui dovrebbe verificarsi un conflitto tra il procuratore nazionale antimafia e le procure territoriali una volta che sia stato correttamente azionato il potere di coordinamento di cui tale organo dispone. Osservato, quindi, che il potere di indagine attribuito a questa figura sarebbe finalizzato soltanto a meglio azionare i poteri che il procuratore ha già a disposizione, dichiara di condividere la richiamata esigenza di un raccordo tra i poteri della procura nazionale antimafia sul territorio e quelli del procuratore distrettuale antimafia. Conclude ricordando che la struttura operativa delle associazioni mafiose è tale per cui il procuratore nazionale antimafia si rivela lo strumento più utile a colpire, anche sul piano patrimoniale e nel modo più efficace tali organizzazioni.

Prende quindi la parola il sottosegretario AYALA per sottolineare come la questione cui fa riferimento il provvedimento in esame si inserisce in un sistema così complesso che ha indotto il Governo alla costituzione di un gruppo di lavoro che ha il compito di approfondire tutti i temi che possano portare ad una revisione della normativa relativa alle misure volte a colpire il patrimonio delle organizzazioni mafiose e il riciclaggio, mirando a una risistemazione della normativa che superi i limiti legati al principio dell'emergenza che finora hanno connotato questa materia. Il rappresentante del Governo informa quindi che il gruppo di lavoro dovrebbe concludere la sua attività entro il 30 maggio prossimo e che dai primi approfondimenti sono state riscontrate numerose contraddizioni tra le quali può essere sicuramente annoverata la mancanza di un potere di proposta da parte del procuratore generale antimafia di misure preventive atte a colpire il patrimonio. Circa quanto ricordato dal senatore Valentino in merito alle posizioni del procuratore di Firenze all'atto dell'approvazione della legge del 1991 sulla procura nazionale antimafia - fortemente voluta dal giudice Falcone - il rappresentante del Governo ricorda anche un documento firmato da numerosi pubblici ministeri tra i quali il giudice Borsellino che contestava in radice questa figura e i suoi poteri: in questo momento tuttavia non ritiene opportuno riaprire il dibattito sul ruolo del procuratore nazionale antimafia, mentre preferibile appare sanare le disarmonie di cui soffre questa figura in quanto l'impossibilità di poter agire sulle misure preventive patrimoniali rappresenta una incongruità rispetto al potere ad esso attribuito di agire sulla proposta di irrogare misure di carattere personale. D'altro lato, la proposta avanzata dal senatore Valentino ha ancora un carattere emergenziale che il Governo ritiene debba essere superato anche dal Parlamento.

Sull'ultima affermazione del sottosegretario Ayala intervengono brevemente il senatore VALENTINO, per ribadire le ragioni della sua proposta che ritiene non connotata dal carattere dell'emergenza e il PRESIDENTE il quale illustra lo spirito del disegno di legge in esame che ha ad oggetto proprio la necessità di colmare le disarmonie cui faceva riferimento il Sottosegretario.

Prende quindi nuovamente la parola il SOTTOSEGRETARIO per sottolineare la necessità di una risistemazione complessiva della materia cui fa in parte riferimento anche il provvedimento, e più in generale quella di intervenire sulla questione assai sofferta delle misure di prevenzione. In conclusione, ritiene pertanto che il disegno di legge debba essere inserito in un più ampio disegno di revisione della materia suggerendo all'uopo di stabilire un congruo periodo di riflessione prima della presentazione di eventuali emendamenti.

Il presidente ZECCHINO, preso atto dell'esigenza di una riflessione più approfondita sulla materia, chiede quali siano le intenzioni del relatore in merito alla fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

Il relatore CIRAMI dichiara di non condividere la necessità di un lungo periodo di riflessione in quanto ritiene urgente l'intervento proposto dal provvedimento. D'altra parte il disegno di legge non pregiudica in nulla l'opera eventuale del Governo di revisione complessiva della materia relativa alle misure preventive. Si rimette quindi alla decisione che la Commissione vorrà prendere in relazione alla data di presentazione degli emendamenti.

Il presidente ZECCHINO propone di fissare la data per la presentazione di eventuali emendamenti al disegno di legge n. 1920 per il 16 aprile 1997.

Su tale proposta si apre un dibattito nel quale interviene per primo il RELATORE che annuncia la propria contrarietà a questo termine che ritiene eccessivamente ampio.

Interviene quindi il senatore GRECO che propone un termine anche più di ampio di quello proposto dal Presidente e che potrebbe avere come punto di riferimento quello della conclusione dei lavori del gruppo di lavoro ministeriale su questa materia.

La senatrice SALVATO, che dichiara di poter accedere alla proposta del Presidente, chiede tuttavia che per quella data il Governo presenti una scheda informativa sulla situazione attuale riguardante le misure di prevenzione.

Il sottosegretario AYALA si dichiara disponibile a fornire anche in tempi più rapidi il materiale richiesto dalla senatrice Salvato.

Prende quindi la parola il senatore PETTINATO che, dichiarando di condividere le riserve espresse dal relatore per la fissazione di un termine così ampio per la presentazione degli emendamenti, fa presenti i rischi che può comportare un intervento a tutto campo sulla legge n. 575 del 1965 e non solo sulla parte affrontata dal disegno di legge in titolo.

Interviene, infine, il senatore CALVI che, pur ritenendo condivisibili le osservazioni espresse dal relatore Cirami sulla necessità di una rapida approvazione del provvedimento, ritiene tuttavia che molti siano ancora gli equivoci da dissipare sulle norme procedurali che attengono alla materia. Ritiene pertanto che il periodo fissato per la presentazione degli emendamenti sia congruo e possa essere utilizzato per un approfondimento del tema da parte di tutti i membri della Commissione.

La Commissione conviene infine sulla proposta del Presidente di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al 16 aprile 1997 alle ore 19.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13.