GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI' 6 APRILE 1999

412a Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 20.40.

IN SEDE REFERENTE

(3594-bis) Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1988, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3, e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa.

(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore PETTINATO, il quale ricorda come il disegno di legge in esame risulti dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea del Senato il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge n. 3594 recante ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, nonché delega al Governo per l'attuazione dello Statuto medesimo.
Le disposizioni stralciate sono appunto quelle relative alla predetta delega al Governo e la decisione di procedere allo stralcio medesimo è stata adottata alla luce della necessità di un maggiore approfondimento della materia in questione che investe profili problematici di indubbia complessità.
L'articolo 1 del disegno di legge delega pertanto il Governo ad emanare entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni occorrenti per dare attuazione allo Statuto. Tali disposizioni dovranno prevedere le forme di collaborazione delle autorità nazionali per le sessioni della Corte su territorio italiano, individuare gli organi competenti nonché le forme degli atti e le modalità di trasmissione dei medesimi nei casi in cui lo Statuto prevede rapporti tra lo Stato e la Corte, introdurre le disposizioni penali occorrenti per la punibilità di tutti i fatti penalmente illeciti secondo lo Statuto e, in caso di previsione di nuovi reati, determinare le pene in modo che risultino proporzionate a quelle comminate per altri reati analoghi, stabilire le regole di giurisdizione e di competenza e le altre regole processuali applicabili, nonchè prevedere che, a norma dell'articolo 103 dello Statuto, l'esecuzione della pena detentiva possa avvenire nello Stato con applicazione delle norme dell'ordinamento penitenziario del medesimo in modo compatibile con le prerogative riconosciute alla Corte dallo Statuto.
Va sottolineato che l'ordinamento penale italiano già prevede alcune fattispecie criminose la cui condotta sembrerebbe assimilabile a taluni dei crimini descritti nello Statuto. Ciò accade, tra l'altro, per i delitti di devastazione, saccheggio e strage, riduzione in schiavitù, commercio di schiavi, alienazione e acquisto di schiavi, violenza sessuale semplice e aggravata, nonché per alcuni delitti previsti dal codice penale militare di guerra e per il crimine di genocidio previsto dalla legge n. 962 del 1967. La ratifica dello Statuto della Corte pone tuttavia al legislatore il problema sia di una organica sistemazione dei reati già previsti e che corrispondono a fattispecie contemplate dallo Statuto medesimo, sia di un completamento dell'ordinamento interno laddove lo Statuto preveda, come nel caso della gravidanza forzata, nuove ipotesi delittuose attualmente non previste dalla normativa italiana vigente.
Ulteriori problemi di coordinamento fra la normativa prevista dallo Statuto si pongono con riferimento specifico alla materia della pena e della sua esecuzione e con riferimento alle attività di indagine del procuratore presso la Corte penale internazionale.
Con riguardo al primo profilo va ricordato che la Corte può irrogare per i reati previsti dallo Statuto la pena della reclusione per un periodo di tempo determinato, non superiore comunque nel massimo a trenta anni, o la pena dell'ergastolo, se giustificata dall'estrema gravità del crimine e dalla situazione personale del condannato. Al riguardo, va ricordato che il Senato ha già approvato un disegno di legge (A.S. 211), ora all'esame della Camera dei deputati, che prevede l'abolizione della pena dell'ergastolo, anche se non è da ritenere che ciò implichi veri e propri problemi di coordinamento normativo, visto il disposto dell'articolo 80 dello stesso Statuto. Quest'ultimo contiene peraltro disposizioni in tema di reati contro l'amministrazione della giustizia - in particolare l'articolo 70 - per i quali la Corte, qualora questi reati venissero portati alla sua cognizione, può irrogare la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, mentre l'ordinamento italiano prevede, con riferimento a talune delle fattispecie considerate - quali gli articoli 319-bis, 319-ter e 372 -, pene anche superiori a tale limite. L'articolo 103 consente poi che le pene restrittive inflitte dalla Corte siano scontate in uno Stato designato dalla stessa all'interno di un elenco di Stati che hanno informato la Corte della loro disponibilità a ricevere persone condannate. In merito a tale previsione, il relatore sottolinea i profili problematici che potrebbero derivare dalla presenza sul territorio nazionale di detenuti in esecuzione di pena che si troverebbero soggetti a regole diverse da quelle previste dall'ordinamento penitenziario nazionale per tutti i detenuti in analoga condizione.
Gli articoli 53 e seguenti dello Statuto disciplinano l'attività di indagine e l'esercizio dell'azione penale da parte del procuratore presso la Corte e, a questo proposito, il relatore ritiene indispensabile un attento approfondimento degli aspetti legati alle eventuali interferenze fra le disposizioni in questione e quelle dell'ordinamento interno, con particolare riferimento alle ipotesi di sovrapposizione fra le iniziative del procuratore e quelle eventualmente assunte nell'ambito dello Stato parte. Sotto questo profilo richiama l'attenzione, tra l'altro, sul disposto di cui all'articolo 57 in base al quale la Camera dei giudizi preliminari della Corte può autorizzare il procuratore a prendere alcune misure in materia di inchiesta sul territorio dello Stato parte senza essersi assicurato la cooperazione di questo Stato, nel caso in cui la Camera preliminare abbia determinato che, nell'ipotesi di specie, tale Stato è manifestamente incapace di dare seguito ad una richiesta di cooperazione.
Conclude ribadendo l'esigenza che la Commissione approfondisca, nel corso della discussione, con particolare attenzione, gli aspetti connessi con il disegno di legge in esame, in considerazione dell'estrema delicatezza e complessità degli stessi.

Si apre il dibattito.

Il senatore Antonino CARUSO esprime riserve in ordine alla compatibilità dell'articolo 3 del provvedimento in esame rispetto ai principi costituzionali cui deve conformarsi la delega legislativa: gli appare infatti che con tale disposizione si proceda nella sostanza a conferire una delega al Governo rispetto a fattispecie ancora prive di concreta definizione.

Anche il senatore PERA preannunzia forti perplessità, atteso che le linee portanti del provvedimento in discussione già appaiono per alcuni aspetti in contraddizione con il nostro sistema costituzionale o, comunque, incompatibili con alcune scelte ordinamentali.

Il relatore PETTINATO rileva che tali profili metodologici sono stati da lui già messi in luce e ritiene che per tali motivi occorra procedere ad un esame attento e meditato del provvedimento.

Il senatore RUSSO ritiene opportuno acquisire chiarimenti dal Governo prima di passare alla discussione generale, al fine di poterla condurre avendo a disposizione tutti i necessari elementi di valutazione.

Dopo che il sottosegretario AYALA ha preannunziato la disponibilità del Governo in tale senso, il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PINTO, considerando che fino all'ultima decade di aprile l'ordine del giorno della Commissione risulterà meno carico in considerazione della decisione di porre a scadenza per la fine del mese il termine per la presentazione di emendamenti per i numerosi importanti provvedimenti attualmente in corso d'esame, propone di iniziare l'esame del disegno di legge n. 3813 in tema di misure per l'accelerazione dei giudizi e previsione di equa riparazione in caso di violazione del "termine ragionevole" del processo, che riveste aspetti di particolare importanza.

Il senatore PERA rileva che, proprio in ragione della importanza e delicatezza del provvedimento segnalato dal Presidente, non sia opportuno deciderne la programmazione in maniera estemporanea.

Il senatore PETTINATO ritiene che dovrebbe in tempi brevi procedersi a convocare un Ufficio di presidenza per programmare i lavori della Commissione.

Si conviene, quindi, di procedere, a partire dalla settimana prossima, all'esame del disegno di legge n. 3813.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI MERCOLEDI' 7 APRILE

Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per mercoledì 7 aprile alle ore 8,30 non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 21,15.