TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE 1998

243a Seduta
Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE DELIBERANTE
(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione della discussione. Approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti all'articolo 4.

Il relatore POLIDORO si rimette al Governo sugli emendamenti 4.4, 4.5, 4.8, 4.9, 4.10, 4.67, 4.16, 4.18, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.30, 4.43, 4.60, 4.61, 4.62, 4.63 e 4.0.1; esprime parere favorevole sugli emendamenti 4.1, 4.20, 4.31, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.40, 4.41, 4.45, 4.46, 4.47, 4.48, 4.49, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54 e 4.55. Dopo aver invitato i proponenti a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 4.64, invita i senatori Carcarino e Specchia a riformulare gli emendamenti 4.68 e 4.69 in un unico testo ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il ministro RONCHI, espressosi favorevolmente sugli emendamenti 4.1, 4.16, 4.20, 4.50, 4.51, 4.52, 4.53, 4.54, 4.55, si rimette alla Commissione sugli emendamenti 4.8, 4.67 (di cui condivide la ratio), 4.45, 4.46, 4.47, 4.48 e 4.49. Non si esprime sugli emendamenti 4.9 e 4.10 in attesa del parere della 5a Commissione ed invita il senatore Carcarino a ritirare l'emendamento 4.18 ed il senatore Colla a trasformare in un ordine del giorno l'emendamento 4.25. Dopo aver chiesto al relatore Polidoro di riformulare l'emendamento 4.41 ed ai rispettivi proponenti degli emendamenti 4.60, 4.61 e 4.62, di identico contenuto, di individuare un'altra formulazione, fa presente ai proponenti dell'emendamento 4.43, che le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 non possono più riferirsi alla tariffa, per la quale l'emendamento approvato nell'ambito dell'articolo 2 ha previsto un meccanismo di graduale applicazione.

Il senatore CARCARINO accoglie l'invito del Relatore e, unitamente al senatore SPECCHIA, presenta l'emendamento 4.68 (nuovo testo).

La seduta sospesa alle ore 10, riprende alle ore 15,20.

La Commissione conviene sull'emendamento 4.1; è quindi respinto l'emendamento 4.4.

Posti congiuntamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.5 e 4.6, di contenuto identico.

Il senatore VELTRI ipotizza una riformulazione dell'emendamento 4.8, alla quale dichiarano il loro favore i senatori BORTOLOTTO, CARCARINO e LUBRANO DI RICCO.

Mentre il Relatore si dichiara favorevole all'ipotizzata riformulazione, il ministro RONCHI dissente. Segue un dibattito cui prendono parte i senatori MANFREDI, LAURO, BORTOLOTTO, LASAGNA, CARCARINO e VELTRI, nonché il ministro RONCHI ed il presidente GIOVANELLI.

Il senatore VELTRI presenta l'emendamento 4.8 (nuovo testo), sul quale il relatore POLIDORO si rimette al Governo, mentre il ministro RONCHI invita al ritiro (ricordando la competenza di altro Dicastero).

Previe dichiarazioni di astensione dei senatori LAURO e MAGGI, l'emendamento 4.8 (nuovo testo) è respinto dalla Commissione, risultando parità di voti.

Il presidente GIOVANELLI ed il senatore RESCAGLIO ritirano gli emendamenti 4.9 e 4.10.

Il senatore LAURO dichiara voto favorevole all'emendamento 4.11, che è poi respinto dalla Commissione.

Il senatore LAURO, nel ritirare l'emendamento 4.12, preannuncia la presentazione di un apposito ordine del giorno.

La Commissione respinge l'emendamento 4.13.

Dopo interventi del senatore VELTRI e del ministro RONCHI l'emendamento 4.67, previa dichiarazione di voto favorevole del senatore BORTOLOTTO, è respinto dalla Commissione.

Il relatore POLIDORO presenta l'emendamento 4.70 che, previo parere favorevole del ministro RONCHI, è approvato dalla Commissione.

La Commissione approva l'emendamento 4.16; è poi respinto l'emendamento 4.17.

Il senatore CARCARINO, ritirato l'emendamento 4.18, presenta il seguente ordine del giorno:

«La 13a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

premesso che:
- il comma 9 dell'articolo 4 del provvedimento prevede lo stanziamento di fondi per favorire «la sostituzione del parco veicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale»;
- lo stesso comma 9 prevede un'indicazione per l'acquisto di vetture dotate di trazione elettrica in misura non inferiore al 60 per cento;
- per universale convinzione del mondo scientifico l'alimentazione delle vetture a GPL costituisce uno dei metodi più rispettosi per l'ambiente tra quelli oggi disponibili;
- alcune regioni, in considerazione di quanto premesso, hanno già previsto con proprie leggi, interventi agevolativi per la sostituzione dei combustibili tradizionali con il GPL o il metano;
- per completare la metanizzazione in tali aree, essendo il gas meno inquinante e serve alle economie che in tali aree sono operative;

impegna il Governo

- a prendere in considerazione, tra i veicoli a minimo impatto ambientale, in sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale, oltre a quelli dotati di trazione elettrica o ibrida, anche quelli alimentati a gas naturale od a gas di petrolio liquefatto;
- a favorire il processo di metanizzazione nelle aree parco entro il 1999-2000.».
0/3499/16/13
Carcarino

Previo parere favorevole del relatore POLIDORO ed accoglimento del ministro RONCHI, l'ordine del giorno n. 16 è approvato dalla Commissione.

Il senatore LAURO presenta ed illustra il seguente ordine del giorno (riproduttivo del contenuto dell'emendamento 4.12):

«La 13a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

premesso che le associazioni ambientaliste sono intervenute sia per le spiagge di Maronti sia per richiedere interventi finalizzati alla bonifica e al ripristino ambientale di boschi e selvosi anche per evitare i frequenti incendi estivi e per conservare la funzione del verde da parte dei cittadini e dei turisti;

impegna il Governo

ad intervenire finanziariamente attraverso il Ministero dell'ambiente ad operare a favore del comune di Barano d'Ischia per la salvaguardia delle spiagge di Maronti della bonifica dei boschi selvosi con un piano triennale».
0/3499/18/13
Lauro

Il senatore LUBRANO DI RICCO dichiara di aggiungere firma all'ordine del giorno n. 18 che, previo parere favorevole del relatore POLIDORO ed accoglimento del ministro RONCHI, è approvato dalla Commissione.

La Commissione, respinto l'emendamento 4.19, approva l'emendamento 4.20.

La Commissione respinge l'emendamento 4.21; indi, con unica votazione, sono respinti gli emendamenti 4.22, 4.23 e 4.24, di contenuto identico.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore SPECCHIA, l'emendamento 4.25 è approvato dalla Commissione.

La Commissione respinge l'emendamento 4.26.

Il ministro RONCHI reitera la propria contrarietà agli emendamenti 4.27, 4.28 e 4.29, sui quali il senatore CARCARINO dichiara voto contrario.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 4.27, 4.28 e 4.29 (di contenuto identico) sono respinti dalla Commissione; risulta altresì respinto l'emendamento 4.30.

Il relatore POLIDORO giustifica il parere favorevole sugli emendamenti 4.31, 4.32, 4.33, 4.34 e 4.35, i quali (dopo che il ministro RONCHI si è rimesso alla Commissione) sono posti congiuntamente ai voti essendo di contenuto identico: con l'astensione del senatore CARCARINO, essi risultano approvati.

Il relatore POLIDORO difende il parere favorevole espresso sugli emendamenti 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 e 4.40, ai quali il ministro RONCHI ribadisce la propria contrarietà.

Dopo interventi del presidente GIOVANELLI e del senatore BORTOLOTTO, la seduta è sospesa.

La seduta, sospesa alle ore 16,40, riprende alle ore 16,45.

Il ministro RONCHI ed il presidente GIOVANELLI dialogano circa possibili modifiche agli emendamenti in votazione, ma al termine il Ministro sconsiglia modifiche a suo modo di vedere peggiorative; in un intervento del senatore STANISCIA si ricorda che il decreto legislativo n. 22 del 1997 rischia ulteriori difficoltà applicative dal continuo succedersi di modifiche.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 4.36, 4.37, 4.38, 4.39 e 4.40 (di contenuto identico) sono approvati dalla Commissione. Risulta pertanto assorbito l'emendamento 4.41.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha dichiarato accantonato l'emendamento 4.43, la Commissione respinge l'emendamento 4.44.

Su invito del Relatore e con il parere favorevole del Governo, i proponenti riformulano gli emendamenti 4.45, 4.46, 4.47, 4.48 e 4.49 in un nuovo testo: tali emendamenti, posti congiuntamente ai voti (essendo di contenuto identico), sono approvati dalla Commissione.

L'emendamento 4.50 è approvato dalla Commissione. Posti congiuntamente ai voti, sono altresì approvati gli emendamenti 4.51, 4.52, 4.53 e 4.54, di contenuto identico; risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 4.55, mentre sono preclusi gli emendamenti 4.56, 4.57, 4.58 e 4.59.

Su invito del ministro RONCHI e dopo un primo intervento di dissenso, il senatore MANFREDI accetta la richiesta del Presidente di riformulare l'emendamento 4.61 in un nuovo testo; analogo invito accoglie il senatore SPECCHIA circa l'emendamento 4.60.

Posti congiuntamente ai voti, gli emendamenti 4.60 (nuovo testo) e 4.61 (nuovo testo) - di contenuto identico - sono approvati dalla Commissione; risulta assorbito l'emendamento 4.62.

Il senatore VELTRI invita il proponente a riformulare l'emendamento 4.63 in un nuovo testo: quest'ultimo, effettivamente presentato dal senatore MANFREDI, riceve il parere favorevole del relatore POLIDORO, mentre il ministro RONCHI si rimette alla Commissione.

La Commissione conviene sull'emendamento 4.63 (nuovo testo).

Il senatore MANFREDI ritira l'emendamento 4.64 e presenta il seguente ordine del giorno:

«La 13a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

affinché definisca che:

- per acque di scarico si intendano le acque reflue liquide e semiliquide o comunque convogliabili tramite condotta, provenienti da ciclo produttivo, da agglomerati o da pubblica fognatura, comunque immesse, anche previa depurazione, nelle acque superficiali, sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, nonché in pubblica fognatura, con carattere di permanenza, anche se discontinua, escluse le emissioni occasionali;
- per rifiuti allo stato liquido si intendano le acque reflue di cui il detentore si disfaccia avviandole a smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo trasporto su strada o comunque non canalizzato;
- le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti allo stato liquido sopra definiti debbano conformarsi alle disposizioni di cui al presente decreto entro il 31 ottobre 1999.»
0/3499/19/13
Manfredi, Lasagna

Il ministro RONCHI dichiara di accogliere l'ordine del giorno n. 19 come raccomandazione.

Il senatore LASAGNA si dichiara soddisfatto e non insiste per la votazione.

Il senatore CARCARINO, in considerazione del parere contrario pervenuto dalla 5a Commissione permanente, annuncia di aver riformulato l'emendamento 4.68 in un secondo nuovo testo, tempestivamente trasmesso alla Commissione bilancio per il parere. Non facendosi osservazioni, si intende accantonato tale emendamento.

Il senatore LAURO dichiara voto favorevole all'emendamento 4.65, ma il relatore POLIDORO difende il parere contrario mentre il presidente GIOVANELLI ed il senatore SPECCHIA consigliano al proponente di ripiegare sull'ordine del giorno.

Posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 4.65, 4.66 e 4.0.1.

Il senatore LAURO presenta il seguente ordine del giorno:

«La 13a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo
a prevedere una normativa urbanistica specifica per le isole minori.»
0/3499/17/13
Lauro

Con il parere favorevole del relatore POLIDORO e la dichiarazione di accoglimento del ministro RONCHI, l'ordine del giorno n. 17 è approvato dalla Commissione.

Si riprende l'esame degli emendamenti accantonati.

Con il parere favorevole del relatore POLIDORO e dopo che il ministro RONCHI si è rimesso alla Commissione, sono posti ai voti congiuntamente ed approvati gli emendamenti 1.30 ed 1.31.

Il presidente GIOVANELLI, acquisito il consenso del senatore Staniscia, presenta l'emendamento 1.53 (nuovo testo), che riformula unificandoli gli emendamenti 1.53 e 4.43.

Previo parere favorevole del relatore POLIDORO e del ministro RONCHI, l'emendamento 1.53 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione.

Non essendovi altri emendamenti accantonati all'articolo 1, il presidente GIOVANELLI lo pone ai voti: esso risulta approvato nel testo emendato.

Il relatore POLIDORO esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.4, 2.25 e 2.26, mentre il ministro RONCHI si esprime in senso contrario sugli emendamenti 2.14 e 2.25, in ordine ai quali dichiara che è comunque stata già svolta l'istruttoria relativa al parco nazionale della costa teatina; quanto all'emendamento 2.26, egli si dichiara non contrario in linea di principio all'individuazione di un'area naturalistica che sia anche di interesse archeologico ma, non essendo in possesso dei necessari elementi di valutazione, si rimette alla Commissione.

Il senatore STANISCIA, dopo aver ricordato che già nell'ambito della legge n. 344 del 1997 era prevista l'istituzione di un parco nazionale per la costa teatina, prende atto delle dichiarazioni del Ministro e ritira i tre emendamenti presentando contestualmente un ordine del giorno del seguente tenore:

«La 13a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo
- a procedere all'istituzione del parco nazionale della costa teatina ed a reperire nella prossima manovra economica finanziaria le risorse necessarie;
- a verificare se nell'area naturalistica dell'antica Frentania vi sono valori naturalistici tali da giustificare l'inserimento nelle aree di reperimento di cui all'articolo 34, comma 6, della legge n. 394 del 1991, ai fini dell'istituzione di un parco nazionale archeologico-naturalistico.»
0/3499/20/13
Staniscia, Biscardi

Tale ordine del giorno è posto ai voti ed approvato, con il parere favorevole del Relatore e previa dichiarazione di accoglimento da parte del Governo.

Posto ai voti e respinto l'emendamento 2.30, è posto ai voti ed accolto l'emendamento 2.101, presentato dal relatore POLIDORO a seguito del coordinamento conseguente al parere della 5a Commissione sul testo.

Dopo che il Relatore ha espresso parere contrario, su invito del Governo il senatore BORTOLOTTO ritira gli emendamenti 2.48 e 2.49.

Il relatore POLIDORO presenta l'emendamento 2.60 (secondo nuovo testo) che, con il parere favorevole del ministro RONCHI, è posto ai voti ed approvato.

Non essendovi altri emendamenti accantonati all'articolo 2, il presidente GIOVANELLI lo pone ai voti: esso risulta approvato nel testo emendato.

Il senatore CARCARINO, preso atto del parere contrario della 5a Commissione, ritira l'emendamento 3.3 (nuovo testo).

Per gli stessi motivi il senatore LASAGNA ritira l'emendamento 3.11.

Non essendovi altri emendamenti accantonati all'articolo 3, il presidente GIOVANELLI lo pone ai voti: esso risulta approvato nel testo emendato.

Il presidente GIOVANELLI fa presente che sull'emendamento 4.68 (secondo nuovo testo) non è ancora pervenuto il parere richiesta alla 5a Commissione permanente.

Il senatore CARCARINO esprime il suo disappunto, mentre il ministro RONCHI dichiara che la verifica effettuata con il Ministero del tesoro vede risultanti disponibilità finanziarie solo fino al 1998.

Il presidente GIOVANELLI, dato mandato al Relatore di acquisire informazioni presso la Commissione bilancio, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 18, riprende alle ore 18,05.

Il relatore POLIDORO riferisce delle dichiarazioni resegli dal presidente Coviello, secondo cui la Commissione bilancio giudica inadeguata la copertura finanziaria anche sul secondo nuovo testo sottopostole. Invita pertanto i proponenti a trasformare l'emendamento in un ordine del giorno.

Il ministro RONCHI concorda con il relatore, suggerendo di considerare la possibilità di atti impegnativi sulle finalizzazioni di spesa da stanziare nella legge finanziaria.

Il presidente GIOVANELLI ipotizza la formulazione di un ordine del giorno sul quale confluiscano i proponenti dell'emendamento.

Il senatore CARCARINO stigmatizza il fatto che da quattro anni il personale dell'ente nazionale per la cellulosa e la carta sia in attesa di provvedimenti governativi senza alcun riscontro: il rinvio a disposizioni della legge finanziaria non deve configurare un ulteriore alibi per la mancata definizione di una problematica di stringente urgenza. Comunque, ritira l'emendamento 4.68 (secondo nuovo testo) e accetta di presentare il seguente ordine del giorno:

«La 13a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo
- a trasformare le aziende di proprietà della liquidazione dell'ente nazionale per la cellulosa e la carta in centri di ricerca, sviluppo e promozione della biodiversità e per la tutela della flora ai fini degli interventi di conservazione del patrimonio biologico vegetale in situ ed ex situ, di restauro ecologico, di rinaturazione e di ingegneria naturalistica, nonché a trasferire a tali centri il personale dell'ente e quello delle società collegate, posto in liquidazione ai sensi della legge 28 ottobre 1994, n. 595, e non inquadrato secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344;
- a prevedere nella manovra di bilancio per il 1999 misure adeguate per la copertura finanziaria di quanto sopra.»
0/3499/21/13
Carcarino, Specchia

Previo parere favorevole del relatore POLIDORO e del ministro RONCHI (che suggerisce ai Gruppi di presentare un disegno di legge per destinare tempestivamente la spesa che si impegna il Governo di prevedere nella prossima legge finanziaria), la Commissione approva l'ordine del giorno n. 21.

Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CARCARINO (che consente anche al disegno di legge nel suo complesso), la Commissione approva l'articolo 4 nel testo emendato.

Dopo che la Commissione ha approvato l'articolo 5, sono poste separatamente ai voti ed approvate le proposte di coordinamento nn. 1 e 2, illustrate dal relatore POLIDORO e sulle quali il ministro RONCHI si è dichiarato favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto finali.

Il senatore LASAGNA annuncia la propria astensione, mentre il senatore SPECCHIA si dichiara contrario.

Il senatore BORTOLOTTO dichiara voto favorevole.

Il senatore LAURO, in dissenso dal proprio Gruppo, dichiara che abbandonerà l'aula per non far constare la sua presenza al momento della votazione finale; sull'ipotesi, da lui avanzata nel corso dell'intervento, di un riscontro del numero legale, intervengono brevemente i senatori CARCARINO e POLIDORO.

Il presidente GIOVANELLI richiede al senatore Lauro se intenda abbandonare l'aula oppure richiedere la verifica del numero legale, ricordandogli che in tale eventualità egli dovrà essere considerato presente.

Il senatore LAURO abbandona l'aula.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha ricordato le parti del testo che ottemperano a molti degli inviti formulati in sede consultiva dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali, la Commissione approva a maggioranza il disegno di legge n. 3499, nel testo emendato, conferendo altresì mandato al relatore ad apportare le modifiche formali e di coordinamento che si rendessero necessarie.

La seduta termina alle ore 18,40.


EMENDAMENTI PROPOSTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3499

Art. 4.

Prima del comma 1 anteporre i seguenti:

«0.1. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «le variazioni del luogo di custodia» sono inserite le seguenti: «e l'avvenuto decesso»;
b) dopo il comma 5, inserire il seguente 5-bis:

“5-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di concreto con il Ministero per le politiche agricole è istituito il registro di detenzione delle specie animali e vegetali in cui all'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2”;

c) al comma 6, sostituire le parole: “di cui ai commi 1, 2 e 3” con le parole: “di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis”.

0.2. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 5-bis, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, come introdotto dal comma 0.1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
4.1
Bortolotto

Sopprimere il comma 2.
4.4
Lasagna, Rizzi, Manfredi, Lauro

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«1. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: “di pubblico spettacolo”, sono aggiunte le seguenti: “e nei locali dotati di strumenti elettronici di diffusione sonora con potenzialità ai 95 dB”».
4.5
Rescaglio, Lavagnini

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 3, comma 1, lettera h), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, dopo le parole: “di pubblico spettacolo”, sono aggiunte le seguenti: “e nei locali dotati di strumenti elettronici di diffusione sonora con potenzialità ai 95 dB”».
4.6
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Sopprimere il comma 3.
4.7
Colla, Avogadro

Dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. A decorrere dal 30 gennaio 1999, salvi i casi di emergenza per calamità, sono vietati i movimenti aerei su tutti gli aeroporti civili dalle ore 23 alle ore 6 locali, ad esclusione di quelli effettuati nelle circoscrizioni degli aeroporti intercontinentali di Roma Fiumicino e Milano Malpensa, limitatamente ai voli intercontinentali per i quali è previsto il mantenimento delle procedure standard antirumore.
4-ter. In deroga a quanto stabilito al comma 4-bis, l'Ente nazionale per l'aviazione civile, d'intesa con le regioni interessate, sentito il Ministero dell'ambiente può autorizzare ulteriori voli notturni a condizione che:

a) siano effettuati con aeromobili che soddisfino i requisiti acustici previsti dal capitolo 3, parte seconda, volume primo, dell'allegato 16 alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, approvata e resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561;
b) il valore Lvan di cui al decreto interministeriale previsto dall'articolo 3 comma 1 lettera m) della legge 26 ottobre 1995, n. 447, allegato A, punto 5, non superi il valore di 60 dB(A) in corrispondenza degli edifici posti nella zona A di cui allo stesso decreto, articolo 6, comma 1 conseguito con il rispetto delle procedure standard antirumore».
4.8 (Nuovo testo)
Veltri

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I mutui a totale carico dello Stato di cui all'articolo 17, commi 18 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonchè quelli di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, possono essere concessi fino ad esaurimento dei relativi fondi».
4.9
Capaldi, Giovanelli

Dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I mutui a totale carico dello Stato di cui all'articolo 17, commi 18 e 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonchè quelli di cui all'articolo 8, comma 4 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, possono essere concessi fino ad esaurimento dei relativi fondi».
4.10
Rescaglio

Al comma 6, dopo la parola: «Genova» aggiungere le seguenti: «e del comune di Barano d'Ischia»;

di conseguenza: sostituire la parola: «6 miliardi» con le seguenti: «5 miliardi per Genova ed 1 miliardo per Barano».
4.11
Lauro

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Gli interventi finanziari per il comune di Barano sono finalizzati alla bonifica e al ripristino ambientale di boschi e selvosi, anche per evitare i frequenti incendi estivi e per consentire la funzione del verde da parte dei cittadini e dei turisti».
4.12
Lauro

Sopprimere i commi 7 e 8.
4.13
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 13 con i seguenti:

«13. Il comma 1 dell'articolo 12-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59, dopo le parole: “da un funzionario da lui delegato”, fino alla fine, è sostituito dai seguenti periodi: “Detta Commissione è composta da 14 membri, nominati per quattro anni, scelti tra persone di riconosciuta esperienza in campo zoologico, botanico, nel commercio internazionale di fauna e flora e nelle politiche comunitarie ed internazionali in materia, secondo la seguente composizione:

a) tre zoologi dei quali due scelti tra quelli designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e uno scelto tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);
b) due botanici dei quali uno scelto tra quelli designati dalla Società botanica italiana (SBI) e uno tra quelli designati dal CNR;
c) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);
e) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari;
f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (a), di cui uno designato dal World Wildlife Fund for Nature-Italia (WWF);
g) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquatici (UIZA);
h) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato”.

13-bis. L'Autorità scientifica di cui al comma 13 potrà avvalersi nelle sue funzioni di Istituzioni scientifiche o di Enti ed Organizzazioni competenti in materia. Oltre ai compiti previsti dalla presente legge, la Commissione, con parere vincolante, si esprime sui programmi e sui poteri riguardanti la materia di propria competenza, definiti dalle altre Autorità individuate ai sensi del suddetto regolamento comunitario».
4.67
Bortolotto

Al comma 13 sostituire le parole: «è integrata», con le seguenti: «può essere integrata».
4.70
Il Relatore

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

«13-bis. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, prima dell'ultimo periodo, sono inserite le seguenti parole: “L'accertamento delle relazioni parentali attraverso l'esame di campioni biologici viene effetuato a seguito della messa a disposizione, senza ritardo, dei campioni medesimi da parte del detentore che si potrà avvalere di professionisti da lui stesso incaricati. Tali prelievi avverranno sempre in presenza di personale del Corpo forestale dello Stato e, qualora ritenuto opportuno dalla Commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 2, di membri della stessa,”».
4.16
Bortolotto

Sopprimere il comma 15.
4.17
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole da: «In attuazione» fino a: «minimo impatto ambientale» con il seguente: «Per far fronte ai costi derivanti dalla sostituzione del parco autoveicoli a propulsione tradizionale con altre tipologie di autoveicoli a minimo impatto ambientale, quali i veicoli dotati di trazione elettrica o ibrida e quelli alimentati a gas naturale od a gas di petrolio liquefatto, ed anche in attuazione del protocollo di intenti del 1o marzo 1994 e del conseguente accordo di programma del 31 luglio 1996,».
4.18
Carcarino

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. I soggetti beneficiari delle somme erogate in virtù del precedente comma, sono tenuti all'espletamento di pubbliche gare e dovranno assicurare il massimo della concorrenza».
4.19
Manfredi, Rizzi, Lasagna, Lauro

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

«16-bis. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, dopo le parole: «concede all'impresa un termine non inferiore ai sei mesi» le parole: «e non superiore ai due anni» sono sostituite dalle seguenti: «e non superiore ai tre anni».
4.20
Capaldi, Giovanelli

Al comma 17, quarto e ottavo rigo, sopprimere la parola: «non» e al sesto rigo, le parole: «limitatamente a tale destinazione».
4.21
Bortolotto

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I materiali o scarti contenenti metalli preziosi inviati in conto lavorazione presso idonei impianti non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso».
4.22
Maggi, Specchia, Cozzolino

Il comma 17 è sostituito con il seguente:

«17. I materiali o scarti contenenti metalli preziosi, inviati in conto lavorazione presso idonei impianti, non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso».
4.23
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. I materiali o scarti contenenti metalli preziosi inviati in conto lavorazione presso idonei impianti non rientrano nella definizione di rifiuto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e pertanto non sono soggetti alle disposizioni del decreto stesso».
4.24
Rescaglio, Lavagnini

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel termine affinazione, di cui al presente comma, si intendono ricomprese tutte le operazioni effettuate sugli scarti dei metalli preziosi, che permettono di liberare i metalli preziosi dalle sostanze che ne alterano la purezza o ne precludono l'uso».
4.25
Colla, Avogadro

Sopprimere i commi 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
4.26
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Al comma 19, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 2, dopo le parole: “che non hanno più di tre dipendenti” aggiungere le seguenti: “Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno di rifiuti prodotti”».
4.27
Rescaglio, Lavagnini

Al comma 19, aggiungere il seguente periodo: «All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: “che non hanno più di tre dipendenti” aggiungere le seguenti: “Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno di rifiuti prodotti”».
4.28
Maggi, Specchia, Cozzolino

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

«19-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: “che non hanno più di tre dipendenti” aggiungere le seguenti: “Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno di rifiuti prodotti”».
4.29
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 11 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «che non hanno più di tre dipendenti» aggiungere le seguenti: «Sono altresì esonerate le imprese e gli enti che non eccedano le quantità di dieci chilogrammi al giorno di rifiuti prodotti”».
4.30
Capaldi, Giovanelli

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: “costituiscono il” sono sostituite dalle seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».
4.31
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: “costituiscono il” sono sostituite dalle seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».
4.32
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: “costituiscono il” sono sostituite dalle seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».
4.33
Rescaglio, Lavagnini

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: “costituiscono il” sono sostituite dalle seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».
4.34
Bortolotto

Sostituire il comma 20, con il seguente.

«20. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: “costituiscono il” sono sostituite dalle seguenti: “sono obbligati a partecipare al”».
4.35
Capaldi, Giovanelli

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio”».
4.36
Bortolotto

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio”».
4.37
Maggi, Specchia, Cozzolino

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio”».
4.38
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio”».
4.39
Rescaglio, Lavagnini

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto in fine il seguente periodo: “Per gli utilizzatori che partecipano al Consorzio nazionale degli imballaggi la comunicazione di cui all'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, viene presentata dal soggetto che effettua la gestione dei rifiuti da imballaggio”».
4.40
Capaldi, Giovanelli

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-ter. Entro il 31 dicembre 1998 gli utilizzatori sono tenuti a comunicare al servizio pubblico di raccolta, tramite le associazioni di categoria, una dichiarazione di adesione al CONAI».
4.41
Rescaglio, Lavagnini

Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

«20-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 6 febbraio 1995, n. 22, sostituire il comma 9 con il seguente: “Salvo diverso accordo fra ente locale e gestore del servizio, l'applicazione e la riscossione della tariffa, fermo restando quanto previsto dal successivo comma 15, sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”».
4.43
Capaldi, Giovanelli

Al comma 21, infine, sostituire le parole: «e 47, commi 11 e 12, e 48, comma 9» con le seguenti: «47, commi 11 e 12, e 48, comma 9, nonchè all'articolo 9-quinquies commi 6 e 10 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 1988, n. 475».
4.44
Giovanelli, Capaldi

Sostituire i commi 22 e 23, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: “I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata”».
4.45 (Nuovo testo)
D'Alì, Ventucci, Pastore, Azzollini

Sostituire i commi 22 e 23, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: “I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata”».
4.46 (Nuovo testo)
Bortolotto

Sostituire i commi 22 e 23, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: “I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata”».
4.47 (Nuovo testo)
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sostituire i commi 22 e 23, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: “I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata”».
4.48 (Nuovo testo)
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 22, con il seguente:

«22. All'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, premettere il seguente periodo: “I produttori e gli utilizzatori che non adempiono all'obbligo di cui all'articolo 38, comma 2, entro il 31 dicembre 1998, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria pari a sei volte le somme dovute per l'adesione al CONAI, fatto comunque salvo l'obbligo di corrispondere i contributi pregressi. Tale sanzione è ridotta della metà nel caso di adesioni effettuate entro il sessantesimo giorno dalla scadenza sopra indicata”».
4.49 (Nuovo testo)
Capaldi, Giovanelli

Al comma 24, sopprimere l'ultimo periodo del comma 7-quater.
4.50
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.
4.51
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.
4.52
Rescaglio, Lavagnini

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.
4.53
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Sopprimere i commi 25, 26, 27, 28 e 29.
4.54
Capaldi, Giovanelli

Sopprimere il comma 25.
4.55
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Sostituire il comma 25 e 26 con i seguenti:

«25. I produttori e gli importatori di birra destinata al consumo nei pubblici esercizi siti nel territorio nazionale incentivano la vendita di birra condizionata in imballaggi riutilizzabili a rendere a tali imprese in misura proporzionale alla riduzione dell'accisa stabilita nel comma seguente.
26. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata una riduzione non inferiore al 15 per cento dell'aliquota d'accisa di cui alla sezione III del capo III del titolo I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da applicare sui quantitativi di birra immessi al consumo dai produttori e dagli importatori in imballaggi riutilizzabili a rendere».

Di conseguenza sopprimere i commi 27, 28 e 29.
4.56
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Sostituire il comma 25 e 26 con i seguenti:

«25. I produttori e gli importatori di birra in lattina destinate al consumo nei pubblici esercizi siti nel territorio nazionale incentivano la vendita di bevande in lattina condizionate in imballaggi riutilizzabili a rendere a tali imprese in misura proporzionale alla riduzione dell'accisa stabilita nel comma seguente.
26. Con decreto del Ministro delle finanze è determinata una riduzione non inferiore al 15 per cento dell'aliquota d'accisa di cui alla sezione III del capo III del titolo I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da applicare sui quantitativi di bevande immessi al consumo dai produttori e dagli importatori in imballaggi riutilizzabili a rendere».

Di conseguenza sopprimere i commi 27, 28 e 29.
4.57
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Nei commi 25 e 26, sostituire la parola: «birra» con la seguente: «bevande».
4.58
Staniscia

Al comma 25, le parole: «di birra destinata al consumo» sono sotituire dalle seguenti: «di birra o bevanda anche analcolica destinata al consumo».
4.59
Pinggera

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi: “Previa autorizzazione espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente, il Ministro dell'industria commercio e artigianato ed il Ministro della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui all'articolo 1 per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni, non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate nonchè determina le modalità operative confermandosi alle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 4».
4.60 (Nuovo testo)
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 1, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono aggiunti i seguenti periodi: “Previa autorizzazione espressa d'intesa tra il Ministro dell'ambiente, il Ministro dell'Industria commercio e artigianato ed il Ministro della sanità, è ammessa la deroga ai divieti di cui all'articolo 1 per una quantità massima di 800 chilogrammi e non oltre il 31 ottobre 2000, per amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni, non sostituibile con prodotti equivalenti disponibili. Le imprese interessate presentano istanza al Ministero dell'industria che dispone, con proprio provvedimento, la ripartizione pro-quota delle quantità sopra indicate nonchè determina le modalità operative confermandosi alle indicazioni della Commissione di cui all'articolo 4».
4.61 (Nuovo testo)
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
«30-bis. All'articolo 1, comma 2, della lege n. 257 del 1992, è aggiunto il seguente periodo: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge n. 257 del 1992, è ammessa l'importazione temporanea per il biennio 1999-2000 di Kg. 760 annui di amianto sotto forma di treccia o di materiale per guarnizioni da destinarsi ai processi produttivi del clorosoda e del polietilene ad alta pressione. Il Ministero dell'in-
dustria dispone con proprio provvedimento le modalità e la ripartizione delle quantità, conformandosi alle indicazioni della Commissione interministeriale amianto di cui all'articolo 4”».
4.62
Giovanelli, Capaldi

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Il comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, è sostituito dal seguente:

“3. Con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede a definire i materiali non utilizzati di cui al comma 2 e le modalità per la loro cessione gratuita alle associazioni di volontariato di cui al comma 2”.

30-ter. Il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, come sostituito dal comma 30-bis del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
4.63 (Nuovo testo)
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido: per acque di scarico si intendono le acque reflue liquide e semiliquide o comunque convogliabili tramite condotta, provenienti da un ciclo produttivo, da agglomerati o da pubblica fognatura, comunque immesse, anche previa depurazione, nelle acque superficiali, sotterranee, sul suolo, nel sottosuolo, nonchè in pubblica fognatura, con carattere di permanenza, anche se discontinua, escluse le emissioni occasionali; sono rifiuti allo stato liquido le acque reflue di cui il detentore si disfi avviandole a smaltimento, trattamento o depurazione a mezzo trasporto su strada o comunque non canalizzato. Le operazioni di smaltimento e di recupero dei rifiuti allo stato liquido sopra definiti devono conformarsi alle disposizioni di cui al presente decreto entro il 31 ottobre 1997”».
4.64
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. I comuni siti nelle Isole minori sono delegati ad adottare, equivalente all'approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale, piani regolatori, entro 180 giorni dall'approvazione della presente legge. I suddetti piani regolatori devono tener conto dei valori paesagistici ed ambientali della aree soggette alla tutela ambientale, ai sensi delle leggi nn. 1089 e 1497 del 1939. In tal caso i piani regolatori sono ritenuti equivalenti ai PUT ed ai PTP, di cui alla legge n. 431 del 1985. Ogni altra norma in contrasto è abrogata».
4.65
Lauro

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Per l'ampliamento degli edifici scolastici, siti nelle Isole Minori, viene autorizzato, in deroga alle attuali norme, l'utilizzo del 20 per cento di superificie in più».
4.66
Lauro

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le unità di personale provenienti dall'ex Ente Nazionale per la cellulosa e la carta (ENCC) e dalle società collegate, posti in liquidazione con la legge n. 595, del 28 ottobre 1994, non inquadrate secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono destinate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad un centro per la tuela della biodiversità da istituire a cura del Ministero per le politiche agricole».
4.68
Carcarino

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le aziende di proprietà della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta sono trasformate in centri di ricerca, sviluppo e promozione della biodiversità e per la tutela della flora ai fini degli interventi di conservazione del patrimonio biologico vegetale in situ ed ex situ, di restauro ecologico, di rinaturazione e di ingegneria naturalistica. Tali centri sono posti sotto la vigilanza ed il coordinamento del Ministero dell'ambiente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità per il conferimento ai centri del patrimonio della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta ivi compreso il personale dell'Ente e delle Società collegate posto in liquidazione ai sensi della legge 28 ottobre 1994, n. 595, e non inquadrato secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, ed è approvato il regolamento di organizzazione dei centri medesimi.».
4.68 (Nuovo testo)
Carcarino, Specchia

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le aziende di proprietà della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta sono trasformate in centri di ricerca, sviluppo e promozione della biodiversità e per la tutela della flora ai fini degli interventi di conservazione del patrimonio biologico vegetale in situ ed ex situ, di restauro ecologico, di rinaturazione e di ingegneria naturalistica. Tali centri sono posti sotto la vigilanza ed il coordinamento del Ministero dell'ambiente. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti delle disponibilità finanziarie, le modalità per il conferimento ai centri del patrimonio della liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta ivi compreso il personale dell'Ente e delle Società collegate posto in liquidazione ai sensi della legge 28 ottobre 1994, n. 595, e non inquadrato secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, ed è approvato il regolamento di organizzazione dei centri medesimi.».
4.68 (Secondo nuovo testo)
Caracarino, Specchia

Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le aziende di proprietà della liquidazione dell'Ente cellulosa e carta sono trasformate in centri di ricerca, sviluppo e promozione della biodiversità e per la tutela della flora ai fini degl interventi di conservazione del patrimonio biologico vegetale in situ ed ex situ, di restauro ecologico, di rinaturazione e di ingegneria naturalistica. Tali centri sono posti sotto la vigilanza del Ministero dell'ambiente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'ambiente di concerto con il Ministro del tesoro, sono definite entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le modalità per il conferimento ai centri del patrimonio della liquidazione dell'Ente cellulosa e carata ed è approvato il regolamento di organizzazione dei centri medesimi. Nel medesimo provvedimento sono definite le modalità di istituzione di un organismo nazionale di gestione e coordinamento vigilato dal Ministero dell'ambiente».
4.69
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.
(Restituzione dei fondi)

1. I soggetti, pubblici e privati, destinatari delle risorse previste dalla presente legge sono tenuti alla restituzione delle somme erogate nel caso in cui non provvedano alla loro utilizzazione entro il termine previsto per ciascun intervento, prorogabile non oltre la metà di quello iniziale».
4.0.1
Manfredi, Rizzi, Lasagna


EMENDAMENTI ACCANTONATI

Art. 1.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «altre operazioni finanziarie con», inserire le seguenti: «Cassa depositi e prestiti e altri», al secondo periodo, sostituire le parole: «di credito», con la seguente: «mutuanti».
1.30
Capaldi, Giovanelli

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «altre operazioni finanziarie con», inserire le seguenti: «Cassa depositi e prestiti e altri», al secondo periodo, sostituire le parole: «di credito», con la seguente: «mutuanti».
1.31
Rescaglio

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Salvo diverso accordo fra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono soppresse le disposizioni in contrato con la presente normativa».
1.53
Staniscia

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Fino al 1o gennaio 2000 e salvo diverso accordo fra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione del corrispettivo della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».
1.53 (Nuovo testo)
Giovanelli, Staniscia

Art. 2.

Al comma 5, sostituire le parole: «e della Val d'Agri e Lagonegrese» con le seguenti: «, della Val d'Agri e Lagonegrese e della costa teatina».
2.14
Staniscia

Al comma 9 dopo la parola: «Lagonegrese» aggiungere le parole: «e del Parco nazionale della costa teatina».
2.25
Staniscia

Dopo il comma 9 inserire i commi seguenti:

«9-bis. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991 n. 934 dopo la lettera l-bis) aggiungere la seguente:

“l-ter) Area naturalistica-archeologica del territorio dell'antica Frentania”.

9-ter. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999, provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione di cui al comma 9-bis.».
2.26
Staniscia

Al comma 13, dopo le parole: «aree protette marine» inserire le seguenti: «e lacuali».
2.30
Colla, Avogadro

Sostituire i commi 14, ultimo e penultimo periodo, e 15 con il seguente periodo: «In sede di prima applicazione della presente legge, cinque degli esperti sono trasferiti, a decorrere dal 1o gennaio 1999, dal contingente integrativo previsto dall'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344, intendendosi dalla predetta data conseguentemente ridotta, per un importo pari a 450 milioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 12, della legge 8 ottobre 1997, n. 344 che concorre alla parziale copertura finanziaria della predetta spesa di lire 900 milioni a decorrere dall'anno 1999».
2.101
Il Relatore

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «che ne verifica», inserire le seguenti: «anche la».
2.48
Bortolotto

Al comma 24, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «eventuali osservazioni», inserire le seguenti: «anche».
2.49
Bortolotto

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. Dopo l'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è inserito il seguente:

“Art. 11-bis.
(Tutela dei valori naturali, storici e ambientali
e iniziative per la promozione economica e sociale)

1. Il Consiglio direttivo del Parco e la Comunità del Parco elaborano contestualmente, e attraverso reciproche consultazioni di cui ai successivi articoli 12 e 14, il Piano del Parco e il Piano pluriennale economico sociale secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14”.

«28-ter. All'articolo 14 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: “A tal fine la comunità del parco” le parole: “entro un anno dalla sua costituzione, elabora” sono sostituite dalle seguenti: “avvia contestualmente all'elaborazione del piano parco” ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Tale piano, sul quale esprime la propria motivata valutazione il Consiglio direttivo, è approvato dalla regione o d'intesa, dalle regioni interessate”».
2.60 (Secondo nuovo testo)
Il Relatore

Art. 3.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente, una quota delle risorse finanziarie già autorizzata a legislazione vigente per l'anno 1999 e dell'autorizzazione di spesa recata dal medesimo comma per l'anno 2000, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000, è destinata all'istituzione di un centro permanente di coordinamento euro-Mediterraneo, anche in collegamento con i programmi delle Nazioni Unite UNEP-MAP e UNESCO-ROSTE, per le attività di informazione, educazione e formazione. Il centro dovrà essere finalizzato ad incrementare le azioni di cooperazione regionale in rete e contribuire allo sviluppo economico durevole e compatibile nel bacino del Mediterraneo».
3.3 (Nuovo testo)
Carcarino

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, verrà introdotta in tutte le scuole pubbliche e private, fino alle classi medie superiori, come materia di studio la tutela dell'ambiente».

Conseguentemente sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per la predisposizione di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di 400 milioni per l'anno 1998, di lire 450 milioni per l'anno 1999 e di lire 500 milioni a decorrere dall'anno 2000».

Sopprimere il comma 7.
3.11
Lasagna, Rizzi, Manfredi

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

All'articolo 1, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Il decreto del Ministro dell'ambiente di cui al comma 15-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dal comma 9 del presente articolo, è emanato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».
Coord. 1
Il Relatore

All'articolo 2, comma 25, capoverso 11, introdotto dall'emendamento 2.52, gli ultimi due periodi sono soppressi. È poi inserito il seguente comma:
«25-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, come sostituito dal comma 25 del presente articolo, e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto del Ministro dell'ambiente
14 aprile 1994».
Coord 2
Il Relatore