GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI' 27 GIUGNO 2000

601ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO


La seduta inizia alle ore 15,20.


IN SEDE REFERENTE

(3915-B) Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica, approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)


Si riprende l'esame del disegno di legge sospeso nella seduta del 20 giugno.

Si passa all'esame delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e degli emendamenti presentati, a partire dalla soppressione dell'articolo 3 del testo licenziato dal Senato, deliberata dall'altro ramo del Parlamento.

Interviene il senatore GRECO, che si dichiara favorevole alla soppressione dell'articolo 3 contenuto nel testo già approvato dal Senato.

Il senatore RUSSO esprime perplessità sulla soppressione dell'articolo dal momento che la disposizione colma, a suo avviso, una lacuna, e agevola la repressione dei reati commessi da cittadini italiani, ovvero da stranieri, in territorio estero. Invita, nondimeno, la Commissione a valutare l'opportunità del ripristino dell'articolo, in considerazione del fatto che, ove ciò avvenisse, il testo dovrebbe ritornare all'esame della Camera, allungando ulteriormente l'iter dell'approvazione del disegno di legge.

Posta ai voti, dopo che è stata verificata la sussistenza del numero legale, è approvata la soppressione dell'articolo 3 del testo del disegno di legge approvato dal Senato, deliberata dalla Camera dei deputati.

E' quindi posto ai voti ed approvato l'articolo 3 del disegno di legge - corrispondente all'articolo 4 del testo licenziato dal Senato - come modificato dalla Camera dei deputati.

Non essendo state apportate modificazioni agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, corrispondenti agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del testo già licenziato da questo ramo del Parlamento, si passa all'esame dell'articolo 11, corrispondente all'articolo 12 del testo precedente, come modificato dalla Camera, e degli emendamenti ad esso presentati.

Il presidente PINTO dichiara inammissibile l'emendamento 11.3, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento.

Il relatore PETTINATO illustra l'emendamento 11.1, da lui presentato, sottolineando che esso, recependo alcune indicazioni emerse in tal senso nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati, reca un'elencazione puntuale delle disposizioni in relazione alle quali il Governo è delegato a prevedere la responsabilità delle persone giuridiche e degli altri enti non aventi personalità giuridica in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, dell'incolumità pubblica, dell'igiene e della salute sul lavoro, nonché in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Interviene il senatore GRECO, che dichiara la propria contrarietà all'emendamento 11.1, in quanto ritiene la materia estranea all'oggetto del disegno di legge.

Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti 11.2 e 11.4, di cui è presentatore, sottolineando che essi perseguono congiuntamente la finalità di assicurare una maggiore protezione del socio minoritario pregiudicato dal depauperamento del patrimonio societario a seguito dell'applicazione delle sanzioni conseguenti alla commissione dei reati individuati dall'articolo in esame. A tal riguardo rileva in via preliminare di non condividere alcune perplessità di fondo espresse nel corso del dibattito presso la Camera dei deputati al riguardo della lettera q) dell'articolo, in quanto ritenuta lesiva del principio della par condicio creditorum, con particolare riferimento, tra l'altro, ai crediti derivanti da lavoro dipendente.
Fa presente inoltre che la prima parte dell'emendamento 11.2 intende semplicemente puntualizzare che l'azione di recesso può essere esercitata dal socio anche in concorso con l'azione di risarcimento del danno di cui alla successiva lettera s); la seconda parte dell'emendamento intende invece chiarire, in via di interpretazione autentica, che la liquidazione della quota al momento del recesso deve essere fatta in base al suo valore "di mercato". Anche il successivo emendamento 11.4 persegue una finalità di bilanciamento in favore dei soci di minoranza danneggiati dalla comminazione delle sanzioni nei confronti della persona giuridica. Esso, infatti, estende la possibilità di esperire l'azione di risarcimento del danno prevista dalla lettera s) anche nei confronti dell'azionista, del socio o dell'associato alle persone giuridiche o agli enti privi di personalità giuridica, che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente stesso.

Il relatore PETTINATO rileva preliminarmente che l'articolo all'esame introduce nell'ordinamento l'istituto della responsabilità delle persone giuridiche e che tale disposizione rappresenta una rilevante novità sistematica, adottata in adempimento di precise disposizioni contenute nelle Convenzioni oggetto di ratifica e in altri atti internazionali. In questo contesto la previsione della responsabilità delle persone giuridiche anche in relazione ai reati menzionati nell'emendamento 11.1 recepisce anch'essa una serie di indicazioni formulate sul piano internazionale, che appare del tutto inopportuno trascurare in questa sede, considerato altresì che presso l'altro ramo del Parlamento non vi sono state obiezioni sul merito di un'iniziativa in questo senso, ma sono state sollevate perplessità solo circa la genericità della originaria disposizione di delega.
Dichiara poi di concordare in via preliminare con l'intento del senatore Antonino Caruso di introdurre disposizioni per un riequilibrio complessivo della posizione dei soci di minoranza rispetto alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati e si dichiara pertanto favorevole all'emendamento 11.2; si rimette invece al giudizio della Commissione sull'emendamento 11.4.

Il senatore FASSONE dichiara la propria astensione sull'emendamento 11.1, il cui contenuto ritiene estraneo all'oggetto del disegno di legge.

Posto ai voti l'emendamento 11.1, è respinto.

Interviene il senatore RUSSO il quale, alla luce della reiezione dell'emendamento 11.1 del relatore, rivolge al senatore Caruso l'invito a valutare l'opportunità di ritirare l'emendamento 11.2, in relazione alla necessità di accelerare al massimo l'iter di approvazione del disegno di legge.
Nell'ipotesi in cui il senatore Antonino Caruso intendesse mantenere tale emendamento, propone di riformulare la prima parte dello stesso - che propone l'inserimento, nella lettera q) dell'articolo 11, delle parole: ", ferma restando l'azione di risarcimento di cui alla lettera s)" dopo le parole: "con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere" - spostando tale parte dopo le parole: "modalità di liquidazione della quota posseduta". Esprime, invece, forti perplessità sul mantenimento della seconda parte dell'emendamento, che prevede l'inserimento, nella medesima lettera q), delle parole: "di mercato" dopo le parole: "sia fatta in base al suo valore".

Il senatore Antonino CARUSO modifica l'emendamento 11.2 accogliendo il primo dei suggerimenti avanzati dal senatore Russo e riformulandolo nell'emendamento 11.2 (Nuovo testo). Sottolinea poi l'estrema delicatezza della materia sulla quale incidono le proposte emendative da lui presentate, osservando come il tema della tutela del socio di minoranza – che si trova a dover subire le conseguenze di decisioni assunte da altri soci che egli non è in grado di condizionare – risultava del tutto trascurato nell'impostazione di partenza della disposizione di delega in esame. Si tratta, come appare evidente, di una problematica di notevole importanza rispetto alla quale un intervento che riequilibri, sebbene su un altro versante, le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati è, a suo avviso, opportuno. Da questo punto di vista ritiene però di maggior rilievo la proposta contenuta nell'emendamento 11.4 e pertanto, anche al fine di poter meglio valutare se accogliere l'invito al ritiro rivoltogli dal senatore Russo circa l'emendamento 11.2, considererebbe preferibile che venisse anteposta alla votazione di quest'ultimo quella dell'emendamento 11.4.

Il presidente PINTO, non facendosi osservazioni in senso contrario, dispone che la votazione dell'emendamento 11.4 sia anteposta alla votazione dell'emendamento 11. 2 (Nuovo testo).

Posto ai voti è approvato l'emendamento 11.4.

Non facendosi osservazioni in senso contrario, il presidente PINTO dispone poi che si proceda alla votazione per parti separate dell'emendamento 11.2 (Nuovo testo) nel senso di porre prima in votazione la parte fino alle parole "ferma restando l'azione di risarcimento di cui alla lettera s)" e, quindi, la restante parte dell'emendamento.

Posti separatamente ai voti, sono approvati la prima e la seconda parte dell'emendamento 11.2 (Nuovo testo), nonché l'emendamento nel suo complesso.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 11 come emendato.

Il PRESIDENTE avverte che non sono state apportate modificazioni agli articoli 12 e 13 del disegno di legge, corrispondenti agli articoli 13 e 14 del testo approvato dal Senato.

Sono quindi posti separatamente ai voti ed approvati gli articoli 14 e 15 - corrispondenti agli articoli 15 e 16 del testo licenziato dal Senato - nella formulazione approvata dall'altro ramo del Parlamento.

Non essendo stato modificato l'articolo 16 – corrispondente all'articolo 17 del testo licenziato dal Senato – la Commissione conferisce infine mandato al relatore PETTINATO a riferire in senso favorevole sul disegno di legge in titolo nel testo risultante dalle modifiche ad esso apportate e ad effettuare gli interventi di coordinamento formale che si renderanno eventualmente necessari, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16.


Emendamenti al disegno di legge n. 3915-B

Art. 11

Dopo la lettera a) inserire le seguenti:

a-bis) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati relativi alla tutela dell'incolumità pubblica previsti dal titolo sesto del libro secondo del codice penale;
a-ter) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati previsti dagli articoli 589 e 590 del codice penale che siano stati commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative alla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro;
a-quater) prevedere la responsabilità in relazione alla commissione dei reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria, previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (Impiego pacifico dell'energia nucleare), dalla legge 14 luglio 1965, n. 963 (Disciplina della pesca marittima), dalla legge 28 febbraio 1985, n.47, e successive modificazioni (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito dalla legge 8 agosto 1985, n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale), dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 (Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 94/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli inquinanti industriali), dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 (Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura), dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), dalla legge 31 dicembre 1992, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari), dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti), dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modificazioni; dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n.152 (Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole), dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n.372 (Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento), e dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n.352).

11.1 IL RELATORE


Al comma 1, alla lettera q), dopo le parole: "con cui tale diritto può essere esercitato e prevedere" inserire le altre: ", ferma restando l'azione di risarcimento di cui alla lettera s)" e dopo le parole: "sia fatta in base al suo valore" inserire le altre: "di mercato".

11.2 Antonino CARUSO


Al comma 1, alla lettera q), dopo le parole: "con particolare modalità di liquidazione della quota posseduta" inserire le altre: ", ferma restando l'azione di risarcimento di cui alla lettera s)" e dopo le parole: "sia fatta in base al suo valore" inserire le altre: "di mercato".

11. 2 (Nuovo testo) Antonino CARUSO


Al comma 1, alla lettera r) dopo la parola "prevedere" inserire le altre ", nell'ipotesi di cui alla lettera q)," e sostituire le parole "un ventesimo" e "un quarantesimo" rispettivamente con le altre "un quarantesimo" e "un ottantesimo".

11.3 Antonino CARUSO


Al comma 1, dopo la lettera s) inserire la seguente:

s-bis). Prevedere che le disposizioni di cui alla lettera s) si applicano anche nell'ipotesi in cui l'azione di risarcimento del danno è proposta contro l'azionista, il socio o l'associato ai soggetti di cui all'alinea del presente comma che sia stato consenziente o abbia svolto, anche indirettamente o di fatto, funzioni di gestione, di controllo o di amministrazione, anteriormente alla commissione del fatto che ha determinato l'accertamento della responsabilità dell'ente;"

11.4 Antonino CARUSO