98a Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,20.

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

IN SEDE DELIBERANTE
(320) DE LUCA Michele. Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di stanza di vendita dell'immobile pignorato
(401) PREIONI. Modifiche al Capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare
(840) DIANA Lino e COVIELLO. Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato
(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai
(Seguito della discussione congiunta e rimessione all'Assemblea)

Riprende la discussione, rinviata nella seduta del 6 marzo scorso.

Il senatore BUCCIERO chiede la rimessione all'Assemblea dei provvedimenti in titolo. Motiva la richiesta osservando che, mentre la Commissione non ha mancato di dimostrare uno standard di produzione normativa di alto profilo, varando provvedimenti importanti, da lui partitamente menzionati, tali provvedimenti sono ancora in attesa di essere esaminati dall'Assemblea.
Di converso - prosegue l'oratore - la scelta di assegnare in sede deliberante i provvedimenti all'ordine del giorno ha prodotto - a suo avviso - una situazione non favorevole ad una disamina adeguatamente approfondita.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver accertato che la richiesta del senatore Bucciero è appoggiata dal prescritto numero di senatori, comunica che i lavori proseguiranno nella sede referente.

IN SEDE REFERENTE
(320) DE LUCA Michele. Modifica dell'articolo 567 del codice di procedura civile, in tema di stanza di vendita dell'immobile pignorato
(401) PREIONI. Modifiche al Capo IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile sull'espropriazione forzata immobiliare
(840) DIANA Lino e COVIELLO. Interpretazione autentica degli articoli 574 e 576 del codice di procedura civile, in materia di vendita dell'immobile pignorato
(1800) Norme in tema di espropriazione forzata immobiliare e di atti affidabili ai notai
(Esame congiunto e rinvio)

La Commissione riprende, in sede referente, l'esame dei provvedimenti rimessi all'Assemblea e conviene, di procedere al loro esame congiunto, dando per acquisita la relazione già svolta dal senatore Centaro.

In sede di discussione generale, prende la parola il senatore PELLICINI il quale sottolinea che le esigenze di approfondimento che lo hanno portato a sottoscrivere la richiesta di rimessione in Assemblea dei disegni di legge in esame, si ricollegano ad alcune perplessità legate alla scelta di individuare nei soli notai la categoria suscettibile di agire come delegato del giudice dell'esecuzione. L'oratore prosegue mettendo in luce come gli appaia incerta la ratio della disposizione di cui all'articolo 5 del disegno di legge n. 1800, laddove essa gli sembra effettuare attraverso l'elenco dei notai che provvedono all'operazione di vendita con incanto una operazione di mera pubblicizzazione della categoria notarile e considerato che il notaio delegato dal giudice non potrebbe comunque rifiutare l'incarico a lui affidato. Il senatore Pellicini osserva altresì come altre categorie di professionisti quali gli avvocati o i commercialisti potrebbero essere chiamati a svolgere le medesime funzioni. Conclude, poi, rilevando - con riferimento al disegno di legge d'iniziativa governativa - come gli appaiano fondate le osservazioni già esposte dal relatore circa la scarsa chiarezza della configurazione del rapporto fra il giudice e il notaio da lui delegato, per quanto riguarda la disposizione di cui all'articolo 3 del provvedimento in parola in merito al regime dei reclami al giudice dell'esecuzione, anche con riferimento agli articoli 615 e 617 del codice di procedura civile.

Interviene il senatore PASTORE il quale, dopo aver dato atto che i requisiti di affidabilità in ordine allo svolgimento delle funzioni prefigurate nei provvedimenti in titolo non siano esclusivi della categoria dei notai, tiene tuttavia a sottolineare come i medesimi abbiano una impostazione ordinamentale che li connota in maniera primaria rispetto allo svolgimento alle funzioni pubbliche richiamate. Proseguendo nel proprio intervento l'oratore non esclude la possibilità di aggiungere alla categoria notarile altre professionalità, purchè equiparabili sotto il profilo delle garanzie che esse offrono.
Avviandosi alla conclusione, il senatore Pastore formula ulteriori osservazioni volte a mettere in luce come alcune fondate considerazioni del relatore possano in realtà essere superate. In tale ottica menziona i rapporti fra dichiarazione di assegnazione predisposta dal notaio per facilitare il lavoro del giudice e adozione del decreto, che resterebbe di spettanza del magistrato. Per quanto riguarda l'imputazione delle spese, l'oratore osserva che l'aggiudicatario è comunque ad essa sottoposto e conclude osservando che l'attività del notaio delegato potrebbe essere utile per superare talune non indifferenti carenze che si riscontrano negli atti predisposti istituzionalmente dagli uffici competenti.

Il senatore BUCCIERO, dopo aver messo in luce gli effetti - spesso dirompenti - della lentezza delle procedure espropriative e il loro non di rado diretto collegamento con i fenomeni dell'usura, constata che i provvedimenti in esame se certamente muovono verso l'esigenza - da lui fortemente condivisa - di snellimento delle procedure, si prestano al tempo stesso alla censura di sacrificare allo snellimento il momento delle garanzie. Dopo aver rilevato che tale riserva egli aveva già avuto modo di avanzare per quanto attiene ai provvedimenti istitutivi delle sezioni stralcio, l'oratore esprime l'avviso che occorra affrontare una volta per tutte il problema dello smaltimento dell'arretrato giudiziario creato da una magistratura che contemporaneamente si oppone ad aumenti dell'organico sull'assunto che ciò ne intaccherebbe l'omogeneità.
Conclude riservandosi di meglio motivare le proprie riserve in occasione dell'esame degli articoli.

Prende la parola il senatore FOLLIERI che esprime grande apprezzamento per la relazione svolta dal relatore Centaro. Di tale esposizione l'oratore non può fare a meno di condividere sia le motivazioni attinenti all'esigenza di recuperare i magistrati alla sostanza dello jus dicere, sia il fine di predisporre gli strumenti per smaltire l'ingente arretrato e restituire certezza ai privati coinvolti nelle procedure di espropriazione forzata. D'altra parte, aggiunge il senatore Follieri, l'assegnazione dei magistrati a funzioni più propriamente giurisdizionali, che ne consentano il migliore utilizzo nell'ambito del loro numero limitato, è criterio ispiratore dell'intero «pacchetto» per la giustizia.

Segue una breve interruzione del senatore BUCCIERO, il quale mette in evidenza come il disegno di legge n. 1247, pur rientrando nel «pacchetto» sembra andare in direzione opposta, laddove esso consente un numero - a suo avviso -eccessivo di incarichi extragiudiziali.

Riprendendo la parola, il senatore FOLLIERI dichiara altresì di condividere le osservazioni del senatore Pellicini in merito alla idoneità di altre categorie ad operare come delegati del giudice nella procedura espropriativa: egli ricorda - al riguardo - che nelle procedure fallimentari le delicate funzioni di curatore sono attribuite anche ad avvocati o commercialisti.
Dopo aver osservato come il punto di equilibrio della riforma proposta sia comunque rappresentato dal potere del giudice di sospendere la vendita se il prezzo risultasse superiore al dovuto, il senatore Follieri conclude esprimendo rammarico per la mancata utilizzazione della sede deliberante, che avrebbe consentito di varare una normativa che lo trova favorevole.

Prende la parola il presidente CIRAMI il quale non può fare a meno di esprimere un personale disagio rispetto alla filosofia cui gli appaiono ispirarsi i provvedimenti in esame. Essi, in sostanza, chiarisce l'oratore, prefigurano una forma di supplenza della funzione giurisdizionale che non può mandare assolto chi, avendo i compiti di direzione degli uffici giudiziari, non si è preoccupato adeguatamente degli aspetti necessitati dallo svolgimento dell'esecuzione civile.
Per quanto riguarda le categorie suscettibili di operare per coadiuvare il giudice dell'esecuzione non gli appare comprensibile la limitazione ai soli notai quasi che altre categorie - ricorda i cancellieri o i curatori fallimentari - non ne avessero la capacità intellettuale e le qualità morali.
Dopo aver espresso, altresì, perplessità in merito all'ammontare dei costi che il servizio reso dai notai potrà determinare, il presidente Cirami ribadisce che per accelerare le procedure esecutive la via maestra dovrebbe essere rappresentata dal ricorso a tutti i meccanismi fisiologici volti ad accelerare le procedure di espropriazione. In tale ottica - conclude l'oratore - intende rivolgere un severo richiamo nei confronti del rifiuto dei magistrati a trattare questa materia. Si riserva di presentare proposte di modifica nel corso del prosieguo dell'esame.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.