I N D U S T R I A (10^)

GIOVEDI' 26 MARZO 1998

136^ Seduta

Presidenza del Presidente
CAPONI



Intervengono i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato CARPI e per le finanze CASTELLANI.

La seduta inizia alle ore 15,20.



IN SEDE REFERENTE

(377) PAPPALARDO ed altri. Istituzione dell'Agenzia italiana per il turismo

(391) MICELE ed altri. Riforma della legislazione nazionale sul turismo e norme quadro per lo sviluppo e la riqualificazione delle imprese turistiche

(435) WILDE e CECCATO. Disciplina per il rilancio del turismo

(1112) COSTA ed altri. Modifiche alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica, e norme sull'accesso a talune professioni del turismo

(1655) GAMBINI ed altri. Riforma della legislazione nazionale del turismo

(1882) POLIDORO ed altri. Revisione della legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro sul turismo

(1973) DE LUCA Athos. Carta dei diritti del turista

(2090) DEMASI ed altri. Istituzione del Fondo di rotazione a sostegno dell'innovazione tecnologica e la riqualificazione del patrimonio ricettivo e delle attività economiche relative alla produzione ed alla commercializzazione dei servizi turistici

(2143) LAURO ed altri. Modifica all'articolo 10 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a sostegno dei servizi turistici

(2198) TURINI ed altri. Legge quadro sul turismo

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO. Disposizioni tributarie per favorire gli investimenti nel settore delle imprese turistiche
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Si riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 26 febbraio, dopo che si era chiusa la discussione generale.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 1, riferiti al testo unificato elaborato dal comitato ristretto.

Il senatore NAVA illustra gli emendamenti 1.32, 1.33, 1.6, 1.7, 1.34, 1.35, 1.10, 1.11, 1.36 e 1.13.

Il senatore TRAVAGLIA illustra gli emendamenti 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.27, 1.28, 1.29 e 1.30.

Il senatore MUNGARI illustra l'emendamento 1.31, teso a una migliore formulazione testuale, lasciando immutato il senso della norma.

Il senatore TURINI illustra gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.

Il senatore WILDE dà per illustrati gli emendamenti 1.19 e 1.18 .

Il senatore MUNGARI fa proprio e dà per illustrato l'emendamento 1.37, cui aggiungono firma i senatori COLLINO, DEMASI, PONTONE e TURINI.

Il relatore GAMBINI dà per illustrati gli emendamenti 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17; presenta ed illustra gli emendamenti 1.100 e 1.101.

L'emendamento 1.20 è dichiarato decaduto per assenza dei proponenti.

Sull'emendamento 1.100 del relatore si apre un breve dibattito in cui intervengono la senatrice FIORILLO e i senatori TRAVAGLIA, WILDE e TURINI, (che chiedono l'eliminazione del riferimento alle aree depresse); il senatore MUNGARI (che chiede, invece, il mantenimento di tale riferimento, con l'aggiunta della dizione "a vocazione turistica", nonchè con una migliore formulazione del concetto della valorizzazione delle persone e delle relazioni umane); il senatore NAVA (che esprime apprezzamento per la riformulazione del relatore, ma insiste per l'inserimento del riferimento alle articolazioni istituzionali della Repubblica, oltre che per il mantenimento di quello alle aree depresse); il senatore TRAVAGLIA (che insiste per la formulazione contenuta nell'emendamento 1.23 - a sua firma - e sul riferimento alle "aree depresse turisticamente qualificate" in esso contenuto).

Il relatore GAMBINI, accogliendo parte dei suggerimenti emersi dal dibattito, riformula l'emendamento 1.100 in un nuovo testo.

Interviene, quindi, il senatore NAVA, il quale, con riguardo all'emendamento 1.101 del relatore, insiste perchè sia inserito il riferimento al profilo religioso, come previsto dal suo emendamento 1.6.

Si passa all'espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il relatore GAMBINI esprime parere contrario sugli emendamenti 1.21, 1.32, 1.22, 1.23, 1.24, 1.7, 1.2, 1.27, 1.28, 1.18, 1.35, 1.10, 1.11, 1.29, 1.30, 1.3, 1.13; esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.36, 1.37 e 1.34; invita al ritiro degli emendamenti 1.1, 1.6, 1.19, nonchè degli emendamenti 1.33 e 1.31, da lui sostanzialmente accolti nell'emendamento 1.100, integralmente sostitutivo del comma 1.
Il sottosegretario CARPI si adegua ai pareri espressi dal relatore, salvo che per l'emendamento 1.32, sul quale esprime parere favorevole, e per gli emendamenti 1.35 e 1.3 sui quali si rimette alla Commissione; il parere del Governo è altresì favorevole sull'emendamento 1.100 del relatore, mentre sull'emendamento 1.101 si rimette alla Commissione.

Si passa alle votazioni degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

L'emendamento 1.21, posto ai voti, è respinto dalla Commissione.

L'emendamento 1.100 (nuovo testo) è accolto, risultandone conseguentemente preclusi gli emendamenti 1.32, 1.22, 1.33, 1.23, 1.31, 1.14 e 1.15.

Dato il concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea, il presidente CAPONI rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 16,30.



EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL COMITATO RISTRETTO PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 377, 391, 435, 1112, 1655, 1882, 1973, 2090, 2143, 2198 E 2932

Art. 1.

Al comma 1, premettere il seguente periodo:

«La ricchezza turistica si esprime fondamentalmente nell'offerta di clima, ambiente naturale, beni culturali (articolati in musei, biblioteche, monumenti civili e religiosi, testimonianze urbane), teatri e gastronomia, nel quadro di una ricettività adeguata, sostenuta da una diffusa cultura dell'ospitalità».
1.21
Travaglia, Demasi, Pontone, Turini, Collino

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale del Paese, in particolare per l'attuazione delle politiche di sostegno a favore delle aree depresse e ne riconosce la funzione per la valorizzazione delle persone e delle relazioni umane nel contesto dell'ospitalità e dell'accoglienza».
1.100
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni istituzionali, riconosce al turismo un ruolo strategico per lo sviluppo economico, per la crescita culturale e sociale del Paese, anche per l'attuazione delle politiche di sostegno a favore delle aree depresse e ne riconosce la funzione per la valorizzazione delle persone e delle relazioni umane nel contesto dell'ospitalità e dell'accoglienza».
1.100 (Nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «La Repubblica» aggiungere le altre: «in tutte le sue articolazioni istituzionali».
1.32
Nava, Travaglia

Al comma 1, dopo la parola: «turismo» inserire le parole: «, come realtà di dominante significato internazionale,».
1.22
Travaglia, Demasi, Pontone, Turini, Collino

Al comma 1, dopo le parole: «ruolo strategico fondamentale» aggiungere le altre: «per la valorizzazione della persona e delle relazioni umane nel contesto dell'ospitalità e dell'accoglienza».
1.33
Nava, Travaglia

Al comma 1, dopo la parola: «fondamentale» sostituire le parole successive con le seguenti: «per lo sviluppo economico, generato dall'armoniosa valorizzazione dell'offerta, atto a favorire la crescita culturale e sociale del Paese e a stimolare le aree depresse turisticamente qualificate».
1.23
Travaglia, Demasi, Pontone, Turini, Collino

Al comma 1, sostituire dalle parole: «per la crescita» fino alla fine del comma con le seguenti parole: «per lo sviluppo economico, atto a favorire la crescita culturale e sociale del Paese e, in particolare, l'attuazione delle politiche di sostegno a favore delle aree depresse a vocazione turistica».
1.31
Mungari, Travaglia

Al comma 1, dopo le parole: «per la crescita» aggiungere la seguente: «civile».
1.14
Il Relatore

Al comma 1, dopo le parole: «per lo sviluppo economico» aggiungere le seguenti: «nel contesto europeo».
1.15
Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge ha lo scopo di definire gli organi, le procedure, gli strumenti della politica turistica nazionale con la ripartizione razionale dei compiti della promozione e sviluppo delle attività turistiche in attuazione agli articoli 117 e 118 della Costituzione a seguito del referendum abrogativo del Ministero del Turismo».
1.1
Demasi, Pontone, Turini, Collino, Travaglia

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. La presente legge ha lo scopo di definire i principi fondamentali in materia di turismo, gli organi, le procedure, gli strumenti della politica turistica in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59. Tale definizione è volta a garantire nel contesto europeo l'equilibrato sviluppo della attività turistiche nazionali e di quelle connesse, considerato la rilevanza delle stesse sotto il profilo sociale culturale, economico ed occupazionale».
1.101
Il Relatore

Al comma 2, dopo le parole: «sotto il profilo» aggiungere le altre: «culturale, religioso».
1.6
Nava

Al comma 3, sopprimere le parole: «e la salvaguardia» e dopo la parola: «culturali» aggiungere le seguenti: «ai fini della loro mirata e responsabile valorizzazione economica».
1.24
Travaglia, Demasi, Pontone, Turini, Collino

Al comma 3, dopo la parola: «salvaguardia», aggiungere le seguenti: «e la valorizzazione».
1.16
Il Relatore

Al comma 3, dopo le parole: «delle risorse ambientali» aggiungere: «delle culture e delle tradizioni».
1.19
Wilde, Lago

Al comma 4, dopo le parole: «riconosce il ruolo dei comuni a» aggiungere le altre: «realizzare compiutamente la loro».
1.7
Nava

Al comma 4, dopo le parole: «vocazione turistica» aggiungere le seguenti: «e ad economia prevalentemente turistica».
1.2
Demasi, Pontone, Turini, Collino, Travaglia

Al comma 4, dopo le parole: «interventi finalizzati.» aggiungere le seguenti: «Il riconoscimento del ruolo è subordinato al rispetto di parametri obiettivi stabiliti di concerto fra le Associazioni di categoria ed una rappresentanza delle sovraintendenze alle Bella Arti e delle Pro Loco. Condizione pregiudiziale per il riconoscimento è la certificazione, ad opera di accreditati istituti privati, della qualifica di comune pulito e non deturpato, nel rispetto dell'articolo 639 del codice penale, e di comune esente da vendite ambulanti di prodotti difformi dalla natura artistica del luogo».
1.27
Travaglia

Al comma 5, sostituire la parola: «turistiche» con le seguenti: «turistico-alberghiere e ricettive».
1.28
Travaglia, Demasi, Pontone, Turini, Collino

Al comma 5, dopo le parole: «media impresa» aggiungere le altre: «anche in coerenza al principio di conservazione e tutela del patrimonio turistico-ricettivo esistente in quanto rispondente a finalità di pubblico interesse e di utilità sociale».
1.37
Sella di Monteluce, Mungari, Collino, Demasi, Pontone, Turini

Al comma 6, sostituire la parola: «vacanza» con la seguente: «turismo».
1.34
Nava, Travaglia

Al comma 6, dopo le parole: «accesso alla vacanza» aggiungere le altre: «ed allo sviluppo culturale».
1.18
Wilde, Lago

Al comma 6, dopo le parole: «ai giovani» aggiungere le altre: «agli studenti».
1.35
Nava, Travaglia

Al comma 6, dopo le parole: «motorie e sensoriali» aggiungere le seguenti: «e valorizza nelle politiche dell'ospitalità il ruolo delle comunità locali, nelle loro diverse espressioni culturali, imprenditoriali e associative».
1.17
Il Relatore

Al comma 7, prima delle parole: «La tutela del turista» aggiungere le altre: «L'accoglienza, l'ospitalità e».
1.10
Nava

Al comma 7, dopo le parole: «La tutela del turista» aggiungere le altre: «e il rispetto della sua dignità costituiscono».
1.11
Nava

Al comma 7, sostituire le parole da: «primaria» a «privata» comprese, con le seguenti: «un elemento fondamentale di stimolo economico».
1.29
Travaglia, Demasi, Pontone, Turini, Collino

Al comma 7, dopo la parola: «formativi» inserire le seguenti: «, elaborati di concerto con le categorie imprenditoriali interessate,».
1.30
Travaglia, Demasi, Pontone, Turini, Collino

Al comma 8, sostituire le parole: «prodotto turistico» con le altre: «offerta turistica».
1.36
Nava, Travaglia

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Per attuare i princìpi contenuti nell'articolo 1 della presente legge, lo Stato provvede:

a) alla predisposizione delle risorse finanziarie idonee a supportare i programmi regionali per l'attuazione del piano turistico nazionale di cui al successivo articolo 2;
b) al coordinamento dell'attività legislativa delle regioni in materia di turismo».
1.3
Demasi, Pontone, Turini, Collino, Travaglia

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Lo stato e le regioni riconoscono l'insostituibile attività delle Associazioni Pro-Loco per la promozione e il sostegno delle iniziative e delle attività turistiche affidando all'UNPLI (Unione nazionale delle Pro-Loco d'Italia) i compiti di coordinamento, di qualificazione e di controllo delle stesse associazioni attive nel territorio».
1.13
Nava

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. «La presente legge non si applica alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nelle materie nelle quali le regioni e province dette hanno competenza primaria».
1.20
Pinggera, Thaler Ausserhofer