TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 6 LUGLIO 1999

329ª Seduta

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,50.

IN SEDE REFERENTE

(4124) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati

- e petizione n. 622 ad esso attinente
(Seguito e conclusione dell’esame congiunto)

Riprende l’esame congiunto, sospeso nella seduta del 30 giugno scorso.

Il senatore COLLA rinuncia ad illustrare i seguenti ordini del giorno:

“Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 4124;
premesso che:

gli interventi di ripristino dell’officiosità dei corsi d’acqua prevedono, nel rapporto con gli appaltatori, la compensazione dell’onere per la sistemazione dei tronchi fluviali con il valore del materiale estratto, da valutarsi sulla base dei canoni demaniali vigenti, ai sensi dell’articolo 4, comma 10-bis del decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 31 dicembre 1996, n. 677. Si tratta di una norma sperimentale, che ha trovato positive applicazioni, ma anche alcune difficoltà applicative, che, se rimosse, potrebbero dare ulteriore slancio e applicabilità agli interventi di messa in sicurezza dei corsi d’acqua;
per quanto riguarda la prima difficoltà, non avendo la norma affrontato il problema dell’applicazione dell’I.V.A., né esistendo una direttiva in tal senso del Ministero delle finanze, gli enti che intervengono sui corsi d’acqua con il criterio della compensazione sono costretti a versare l’I.V.A. su tutti i lavori da eseguirsi, e perciò anche sulla parte che va in compensazione. A causa di ciò, aumenta del 20 per cento, e cioè un quinto, l’onere finanziario da sostenere per la realizzazione di ciascun intervento. Tale effetto contrasta con la ratio della norma, che invece voleva favorire questo tipo di interventi;
un altro problema operativo nella fase di applicazione della norma deriva dalla necessità di allargare la possibilità di collocazione delle ghiaie estratte su aree territoriali più vaste possibili, per facilitarne “l’assorbimento” da parte del mercato. Un ostacolo a tale possibilità di collocazione ampia consiste negli elevati costi di trasporto tramite ferrovia, che incidono in maniera rilevante sulle offerte economiche degli appaltatori. Sarebbe pertanto necessario giungere ad una diminuzione dei costi di trasporto a distanza, riducendo le tariffe o intervenendo sull’I.V.A. delle tariffe medesime;
impegna il Governo
ad adoperarsi per risolvere i due problemi in premessa, al fine di rendere ancora più efficaci e positive le iniziative sin qui intraprese per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua mediante il ripristino dell’officiosità degli stessi con la compensazione del valore delle ghiaie estratte.”

0/4124/3/13 COLLA


“ Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 4124;
premesso che:
il comma 4, dell’articolo 4-quinquies, della legge n. 228/1997, prevede, per i soggetti che accedono ai finanziamenti previsti dal comma 1 della stessa legge, che l’eventuale precedente finanziamento ottenuto ai sensi della legge n. 35 del 1995 venga estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al succitato comma 1;
l’attuazione di questa legge è praticamente bloccata in quanto viene erroneamente interpretato che la quota residua del vecchio finanziamento, ottenuto ai sensi della legge n. 35 del 1995 ed estinto per effetto della legge n. 228 del 1997, deve comparire nei bilanci delle aziende quale sopravvenienza attiva;
questa arbitraria interpretazione sta bloccando le aziende che intendevano procedere nella rilocalizzazione dei loro siti produttivi, in quanto gli oneri fiscali derivanti da questo “residuo improprio”, pagabili oltretutto in un unico esercizio finanziario, sarebbero troppo gravosi per le imprese interessate;
il mancato chiarimento di questa parte della legge vanifica lo spirito della legge stessa che mirava ad investire nella prevenzione dei danni provocati da calamità naturali, eliminando costruzioni ingombranti realizzate dall’uomo in aree fluviali a rischio di esondazione:
impegna il Governo:
a non considerare come sopravvenienza attiva la quota residua dei finanziamenti estinti per effetto del comma 4-quinquies della legge n. 228 del 1997”.

0/4124/4/13 COLLA


Il senatore MANFREDI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno:

“ Il Senato della Repubblica,
in sede di esame del disegno di legge n. 4124;
impegna il Governo
a fornire informazioni, presso le competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, recante “Misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania”, in particolare l’attuazione:
a) dell’articolo 1, comma 2, che prevede, entro il 30 settembre 1998, la definizione di programmi di interventi urgenti per la tutela del rischio idrogeologico;
b) dell’articolo 1, comma 3, che prevede, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione, a ciascuna regione, dei dati storici e conoscitivi del territorio e dell’ambiente;
c) dell’articolo 2, comma 1, che prevede, entro 2 mesi dalla data di entrta in vigore del presente decreto, che le regioni costituiscano e rendano operativi i comitati per i bacini;
dell’articolo 2, comma 7, che prevede, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che il comitati dei Ministri adotti un programma per il potenziamento delle reti di monitoraggio metro-idropluviometrico. ”.

0/4124/5/13 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA


Il relatore IULIANO esprime parere favorevole sugli ordini del giorno nn. 1, 3 e 5, mentre si rimette al Governo sull’ordine del giorno n. 4.

Il sottosegretario BARBERI dichiara che accoglierà gli ordini del giorno nn. 1, 3 e 5, qualora ripresentati in Assemblea e accetta come raccomandazione l’ordine del giorno n. 4.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha accertato la presenza del numero legale, gli ordini del giorno nn. 1 e 3, con separate votazioni, vengono approvati dalla Commissione.

Il senatore COLLA non insiste per la votazione dell’ordine del giorno n. 4.

L’ordine del giorno n. 5 viene quindi approvato dalla Commissione.


Si passa all’esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge e precisamente all’articolo 3.

Il senatore MANFREDI rinuncia ad illustrare l’emendamento 3.1, mentre il senatore COLLA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3.2 e 3.3.

Il relatore IULIANO, anche in considerazione del parere contrario della Commissione bilancio, esprime parere contrario sugli emendamenti 3.1 e 3.2 ed invita il senatore Colla a ritirare l’emendamento 3.3, sul quale, comunque, esprimerebbe parere contrario.

Il sottosegretario BARBERI invita i presentatori a ritirare tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge sui quali, comunque, il parere del Governo sarebbe contrario.

Con separate votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 3-quinquies.

Il senatore COLLA rinuncia ad illustrare gli emendamenti 3-quinquies.1, 3-quinquies.2 e 3-quinquies.3.

Il relatore IULIANO invita il senatore Colla a ritirare tali emendamenti, sui quali, comunque, esprimerebbe parere contrario.

Con separate votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 3-quinquies.1, 3-quinquies.2 e 3-quinquies.3: su di essi il senatore COLLA aveva insistito per la votazione ed il Governo era contrario.

Si passa all’emendamento riferito all’articolo 5.

Il senatore COLLA illustra l’emendamento 5.1 che, previ pareri contrari del relatore IULIANO e del sottosegretario BARBERI, risulta respinto dalla Commissione.

Il relatore IULIANO illustra il seguente ordine del giorno, riferito all’articolo 6 del decreto-legge:

“ Il Senato della Repubblica,
in sede di esame dell’articolo 6 del disegno di legge n. 4124,
rilevato che per i comuni della Campania colpiti dalle calamità del 5 e 6 maggio 1998 l’articolo 6 comma 1 dispone un assai opportuno rinvio alle provvidenze per i privati previsto dal decreto-legge 30 gennaio 1988, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 6 e successive modificazioni, in considerazioni della specificità dell’evento rispetto alle usuali caratteristiche dei fenomeni idrogeologici e tenendo conto dell’elevata sismicità dei territori interessati,

impegna il Governo

a chiarire con ordinanza di protezione civile che in tale complessivo rinvio si ricomprende anche la concessione, con le stesse modalità, di contributi sul costo delle rifiniture e degli impianti interni a favore delle categorie meno abbienti.”

0/4124/2/13 IL RELATORE

Il sottosegretario BARBERI annuncia che, laddove ripresentato in Assemblea, l’ordine del giorno n. 2 sarebbe accolto dal Governo.

La Commissione conviene sull’ordine del giorno n. 2.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 7.

Il senatore COLLA illustra gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.

Previ pareri contrari del Relatore e del Governo, gli emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 8.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

Previ pareri contrari del Relatore e del Governo, gli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

Il presidente GIOVANELLI dichiara improponibile l’emendamento 8.0.1, del quale il senatore MANFREDI preannuncia una riformulazione che presenterà in Assemblea.

Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 9.

Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 9.1 e 9.2.

Previ pareri contrari del Relatore e del Governo, gli emendamenti 9.1 e 9.2, posti separatamente ai voti, sono respinti dalla Commissione.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore Iuliano a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo approvato dalla Camera dei deputati; gli conferisce altresì mandato a richiedere l’autorizzazione alla relazione orale. Con ciò si intende esaurito anche l’esame della petizione n. 622.

La seduta termina alle ore 16,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4124
al testo del decreto-legge

Art. 3.

Al comma 1, sostituire le parole da: «e» ad: «articolo 1» con le seguenti: «si applicano fino al 31 dicembre 2002 per i territori di cui all'articolo 1 e nei limiti delle relative disponibilità finanziarie».
3.1
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Al comma 5, aggiungere il seguente periodo: «La quota residua dei finanziamenti estinti per effetto del comma 4 dell'articolo 4-quinquies del citato decreto-legge n. 130 del 1997, è equiparata ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-quater.1, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
3.2
Colla

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

«5-ter. Al comma 4 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: “ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1.
5-quater. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 5-sexies del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla corresponsione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione e delle eventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e riferite alle somme loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso per le rate scadute fino alla data di estinzione del finanziamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, lettera a) e 3, limitatamente per la parte riguardante l'estinzione anticipata, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente comma sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5-quinquies. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 5-quater del presente articolo, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previto dall'articolo 6, comma 16-quater.1 e comma 16-quinquies del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
5-sexies. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 5-quater del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizate con le modalità sopra previste».
3.3
Colla

Sostituire l'articolo 3-quinquies con il seguente:

«Art. 3-quinquies.
(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali
della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole da: “, nel limite massimo” fino alla fine del periodo, sono soppresse e le parole: “pari al 30 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “pari al 50 per cento”. All'onere relativo al presente comma si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994.
2. Al comma 16-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, dopo le parole: “i contributi in conto capitale” sono aggiunte le seguenti: “, compreso il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni,”. Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o della conversione dei mutui di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzu 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il terrnine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizate con le modalità sopra previste.
4. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: “o cessazione sono restituiti” sono inserite le seguenti: “per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione”.
5. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-bis del decretolegge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, owero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
6. All'articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa”.

7. Al comma 5-novies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “dall'Autorità di bacino del Po” sono aggiunte le seguenti: “o al fine degli interventi di recupero urbanistico dei comuni volti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996”;
b) le parole: “entro e non oltre il 30 aprile 1996” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2005”;
c) al secondo periodo, le parole da: “e delle disponibilità” fino alla fine del periodo, sono sostituite con il seguente periodo: “Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 1, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni e con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 dello stesso decreto-legge.”.

8. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicurezza delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996, e favorire la ricostruzione di unità immobiliari, destinate a qualsiasi uso, site nei territori delle fasce fluviali A e B individuate ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 26 dell'l l dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali, nonché l'acquisto di unità immobiliari, allo scopo di rilocalizzare le unità stesse in condizioni di sicurezza al di fuori delle citate fasce fluviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni contermini, i soggetti interessati possono accedere, per gli immobili destinati ad uso di residenza, ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, inoltrando apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005. Per gli immobili destinati ad uso diverso da quello di residenza, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla spesa necessaria per la ricostruzione o per l'acquisto di un immobile di pari superficie. Le aree relitte sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni. All'onere relativo al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Al comma 4 dell'articolo 2 e al comma 4 dell'articolo 3, del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «pari al 3 per cento nominale» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 1,5 per cento nominale». All'onere relativo al presente comma si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994».
3-quinquies.1
Colla

Sostituire l'articolo 3-quinquies con il seguente:

«Art. 3-quinquies.
(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali
della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 5-sexies del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla corresponsione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione e delle eventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e riferite alle somme loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2.L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 5-quater del presente articolo, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3- bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previto dall'articolo 6, comma 16-quater.1 e comrna 16-quinquies del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Al comma 16-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”, dopo le parole: “i contributi in conto capitale” sono aggiunte le seguenti: “, compreso il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni,”. Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.
4. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 5-quater del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto dei Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il aedito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento, gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizate con le modalità sopra previste.
5. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: “o cessazione sono restituiti” sono inserite le seguenti: “per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione”.
6. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-bis del decretolegge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, owero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobre 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
7. All'articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa”.
8. Al comma 4, dell'articolo 4-quinquies, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla letgge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: “ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1”.
9. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
10. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'Imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo, dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una sopratassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giomi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
11. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 19 dicembe 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbrai 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del preente decreto, ove per il danno subito non sia stata richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e del citato decreto-legge n. 691 del 1994, è concesso un credito d'imposta, da far valere, sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'Irap, dell'Iva, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti ai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazine del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito d'imposta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo dele somme assegnate ai Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, covnertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni».
3-quinquies.2
Colla

Sostituire l'articolo 3-quinquies con il seguente:

«Art. 3-quinquies.
(Interventi a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali
della prima decade del mese di novembre 1994)

1. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto i finanziamenti agevolati previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, o la conversione dei mutui di cui all'articolo 4-quinquies del decreto-legge 28 agosto 1995, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 438, che non siano inadempienti nel rimborso dei finanziamenti o che abbiano regolarizzato, con le modalità previste dal comma 6 del presente articolo, omessi versamenti delle rate di rimborso dei finanziamenti stessi, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, ciascuno per le proprie competenze, a valere rispettivamente sui Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994, provvedono alla estinzione anticipata dei finanziamenti e dei mutui sopra indicati contestualmente alla corresponsione, alle banche finanziatrici, del residuo debito per capitale risultante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso alla data di estinzione del finanziamento giustificato da fatture o altra idonea documentazione di spesa, degli interessi maturati fino alla data dell'estinzione, delle commissioni per anticipata estinzione e delle ventuali spese ed accessori dovuti. Ai fini del presente comma, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, sono autorizzati ad utilizzare altresì le residue disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1998 e riferite alle somme loro assegnate ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 691 del 1994. I contributi già erogati in base al piano di ammortamento originario dei finanziamenti sono dovuti per le rate scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in ogni caso per le rate scadute fino alla data di estinzione del finanziamento, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, lettera a) e 3, limitatamente per la parte riguardante l'estinzione anticipata, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995.
2. Nel caso in cui non sia ancora trascorso il periodo di preammortamento del finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge l9 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti danneggiati di cui al comma 1 possono chiedere, fino al termine del suddetto periodo di preammortamento, l'estinzione della parte residua dei finanziamenti ricevuti, previa presentazione al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. L'Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, della documentazione di spesa.
3. Nel caso in cui i soggetti danneggiati di cui al comma 1, entro il periodo di preamortamento del finanziamento agevolato di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, non documentino, o che non abbiano documentato nei termini previsti dal comma 7 del presente articolo, di aver utilizzato, in tutto o in parte, le somme erogate dalle banche, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, commi 1 e 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995.
4. L'ammontare del residuo debito per capitale, relativo ai finanziamenti estinti per effetto del comma 1, è equiparato ai contributi di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, ai fini dell'applicazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 16-quater e comma 16-quinquies del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.
5. Al comma 16-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: “22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni” sono aggiunte le seguenti: “e al disposto dell'articolo 28, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”; dopo le parole: “i contributi in conto capitale” sono aggiunte le seguenti: “, compresi i contributi di cui agli articoli 2, 3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni,”. Per i soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, gli anni 1994, 1995, 1996, 1997 e 1998 non rilevano ai fini degli accertamenti tributari di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 1994 che hanno beneficiato dei finanziamenti e dei mutui richiamati nel comma 1 del presente articolo, inadempienti nel rimborso delle relative rate, o nel caso in cui sia stato già notificato ricorso per decreto ingiuntivo, nelle ipotesi diverse da quelle previste dall'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, o nel caso di cessazione dell'attività dei soggetti danneggiati, purché sia stata presentata al Mediocredito centrale S.p.A. o alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa, per il tramite delle banche finanziatrici, la documentazione della spesa sostenuta, è concesso di regolarizzare, con applicazione di interessi calcolati al tasso fisso nominale annuo dell'1 per cento gli omessi versamenti delle rate a tasso agevolato di rimborso dei rispettivi finanziamenti e mutui, risultanti dai relativi piani di ammortamento originari. La richiesta di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione, compreso l'intervento dei Fondi centrali di garanzia, sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I contributi determinati in base al piano di ammortamento originario dei rispettivi finanziamenti e mutui sono in ogni caso dovuti, per le rate scadute non pagate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto se regolarizzate con le modalità sopra previste.
7. All'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 marzo l995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, dopo le parole: “o cessazione sono restituiti” sono inserite le seguenti: “per la parte che decorre dalla data dell'evento che ha dato luogo alla revoca o alla cessazione”.
8. Le domande rivolte ad ottenere i benefici di cui agli articoli 1, 2, 3 e 3-bis del decretolegge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, nonché la relativa documentazione, ovvero fatture di spesa, documenti probatori, perizie integrative o correttive di quelle già consegnate, presentate rispettivamente con un ritardo non superiore a sessanta giorni per le domande ed entro il 31 ottobro 1999 per la suddetta documentazione, non sono da considerarsi tardive ai fini dell'ammissione, della concessione e dell'erogazione dei contributi previsti a favore dei soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994.
9. All'articolo 3-ter del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“«2-bis. Ai fini della dimostrazione della spesa sostenuta, è ammessa e considerata idonea documentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, e dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, la presentazione di certificazioni sottoscritte da soggetti percettori di somme o dallo stesso soggetto danneggiato, per quest'ultimo per una quota pari al 20 per cento dell'ammontare della spesa stessa, rese ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalle quali risulti l'utilizzo del finanziamento ottenuto, ivi compreso l'importo del contributo assegnato ai sensi dell'articolo 3-bis. La banca trasmette la documentazione ricevuta al Mediocredito centrale S.p.A. e alla Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa.».

10. Al comma 4 dell'articolo 4-quinquies del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, sono soppresse le seguenti parole: “ed il precedente finanziamento viene contestualmente estinto con oneri a carico delle disponibilità finanziarie di cui al medesimo comma 1”.
11. Al comma 5-novies dell'articolo 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: “dall'Autorità di bacino del Po” sono aggiunte le seguenti: “o al fine degli interventi di recupero urbanistico dei comuni volti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e di quelle individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996”;
b) le parole: “entro e non oltre il 30 aprile 1996” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2005”;
c) al secondo periodo, le parole da: “e delle disponibilità” fino alla fine del periodo, sono sostituite con il seguente periodo: “Agli oneri relativi al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue relative all'autorizazione di spesa di cui al comma 4, dell'articolo 1, del dccreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni e con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 dello stesso decreto-legge.”.

12. Per assicurare gli interventi volti alla messa in sicureza delle zone colpite dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 e delle aree individuate dall'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2477, del 19 novembre 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1996, e favorire la ricostruzione di unità immobiliari, destinate a qualsiasi uso, site nei territori delle fasce fluviali A e B individuate ai sensi della deliberazione del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 26 dell'11 dicembre 1997, con la quale è stato adottato il piano stralcio delle fasce fluviali, nonché l'acquisto di unità immobiliari, allo scopo di rilocalizzare le unità stesse in condizioni di sicureza al di fuori delle citate fasce fiuviali, nell'ambito del territorio del medesimo comune o di altri comuni contermini i soggetti interessati possono accedere, per gli immobili destinati ad uso di residenza, ai contributi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, secondo le modalità e le condizioni da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile, inoltrando apposite domande ai sindaci dei comuni in cui sono ubicati gli immobili entro il 31 dicembre 2005. Per gli immobili destinati ad uso diverso da quello di residenza, è concesso un contributo a fondo perduto pari alla spesa necessaria per la ricostruzione o per l'acquisto di un immobile di pari superficie. Le aree relitte sono acquisite al patrimonio indisponibile dei comuni. All'onere relativo al presente comma si fa fronte con le disponibilità residue di cui all'articolo 10 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni.
13. Le condizioni e le modalità degli interventi agevolativi del Mediocredito centrale S.p.A. e della Cassa per il credito alle imprese artigiane S.p.A. - Artigiancassa previsti dal presente articolo sono stabilite, ove non già disciplinate, con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, con il Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
14. Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è concesso di regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi o tardivi versamenti tributari, di imposte sui redditi e di ritenute, di versamenti dell'Imposta sul valore aggiunto risultanti dalle dichiarazioni presentate e dalle liquidazioni periodiche, e i versamenti di somme iscritte a ruolo dovuti ai sensi dello stesso articolo 6 e di quelli di cui all'articolo 7 dello stesso decreto, mediante versamento delle somme omesse o tardivamente versate e di una sopratassa nella misura del 3,5 per cento. L'istanza di regolarizzazione deve essere prodotta dai soggetti interessati entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le condizioni e le modalità della regolarizzazione sono stabiliti con decreto del Ministro delle finanze.
15. Ai soggetti danneggiati dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994 che hanno ottenuto il contributo di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994 n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove per il danno subito non sia stato richiesto il finanziamento ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decretolegge n. 691 del 1994, è concesso un credito d'imposta, da far valere sul versamento unitario, ai fini del pagamento delle imposte sui redditi, delle ritenute, dell'IRAP, dell'IVA, dei contributi previdenziali e assistenziali, nella misura del 40 per cento del valore dei danni subiti ai beni immobili e mobili, individuato con i criteri di determinazione del danno di cui ai decreti del Ministro del tesoro 24 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 1995, e 5 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 25 settembre 1995. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, sono stabiliti i criteri e le modalità della concessione del credito d'imposta. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si fa fronte mediante l'utilizzo delle somme assegnate ai Fondi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni».
3-quinques.3
Colla

Art. 5.

Dopo il comma 4-bis inserire il seguente:

«4-ter. A valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7, comma 1-bis, il Provveditorato alle opere pubbliche per la regione Friuli-Venezia Giulia, anche avvalendosi delle funzioni di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prowede al completamento dei programmi di interventi di cui alle leggi 10 maggio 1983, n. 190, e 1o dicembre 1986, n. 879. Ai fini dell'accelerazione delle procedure autorizzative per l'attuazione degli interventi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed mtegrazloni».

Conseguentemente, all 'articolo 7, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 5, comma 4-bis, valutato in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002, si provvede, in parte mediante apposita riduzione delle residue disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.7 “Opere stradali”, cap. 7206 (spese per provvedere alla realizzazione del valico ... della regione Friuli-Venezia Giulia, compresa la ristrutturazione dei relativi edifici demaniali ...) dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici, ed in parte mediante riduzione delle proiezioni relative agli anni 2000 e 2001 dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 1999, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.1
Colla

Art. 7.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «e Toscana sono autorizzate» con le seguenti: «e Toscana, ed i rispettivi enti locali interessati, sono autorizzati».
7.1
Colla

Al comma 1, sostituire le parole: «a lire 7 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia» con le seguenti: «a lire 12 miliardi annui per la regione Friuli-Venezia Giulia».

Conseguentemente, al mesesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: «lire 29,5 miliardi» con le seguenti: «lire 34,5 miliardi» e le parole: «lire 33 miliardi» con le seguenti: «lire 38 miliardi»
7.2
Colla

Al comma 3-bis, dopo le parole: «in favore della regione Emilia-Romagna e», aggiungere le seguenti: «per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5 e all'articolo 6, comma 1, è autorizzata la spesa».
7.3
Colla

Art. 8.

Al comma 1, sopprimere le parole da: «Per interventi», fino alle parole: «boschivi e».
8.1
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La protezione civile è autorizzata a contrarre, nei limiti di spesa di cui sotto, mutui con la Cassa depositi e prestiti, per l'acquisto di apparecchi Canadair. Sono autorizzati limiti di impegno decennali di 5 miliardi per il 1999 e 30 miliardi per il 2000».
8.2
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sopprimere il comma 1-bis.
8.3
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Indagine conoscitiva sullo stato attale della protezione civile)

1. Le Commissioni competenti dei due rami del Parlamento dovranno predisporre un'indagine conoscitiva, secono i propri Regolamenti, al fine di acquisire gli elementi relativi allo stato attuale della protezione civile, ai ristori dei danni e gli elementi utili alla stesura di una legge quadro sulle calamità naturali, e dovrà essere conclusa entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».
8.0.1
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Art. 9.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di inadempienza da parte delle amministrazioni di cui al punto 1 e 1-bis, il Ministero dell'ambiente provvederà a predisporre i piani di stralcio di bacino, come previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 88, lettera u)».
9.1
Rizzi, Manfredi, Lasagna

Sopprimere il comma 6-bis.
9.2
Rizzi, Manfredi, Lasagna