AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDI' 19 GENNAIO 1999
172ª Seduta


Presidenza del Presidente
MIGONE


Intervengono il Ministro per le politiche comunitarie Letta e il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.

La seduta inizia alle ore 15.20.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C03a, 0030°)


Il presidente MIGONE informa di aver preso contatti con il sottosegretario Ranieri al fine di organizzare una seduta di comunicazioni sui recenti avvenimenti in Kossovo per giovedì prossimo alle ore 8,30.

Il senatore JACCHIA segnala che la Camera dei deputati ha convocato, sugli stessi argomenti, per domani pomeriggio, i Ministri degli esteri e della difesa dinanzi alle Commissioni 3a e 4a riunite, il che relega il Senato su un piano secondario di fronte a problemi così gravi che meriterebbero un dibattito addirittura con il Presidente del Consiglio.

Il presidente MIGONE precisa che si sta progettando una convocazione congiunta delle Commissioni esteri e difesa dei due rami del Parlamento, ma ribadisce l'utilità di ascoltare le comunicazioni del sottosegretario Ranieri che si trova in questi giorni a Belgrado.

Il senatore SERVELLO si dichiara favorevole ad ambedue le convocazioni e segnala che il problema è di dimensioni ancor più vaste, toccando anche la questione dell'emigrazione e dei profughi che si riverseranno in Italia.


IN SEDE DELIBERANTE

(3342) Istituzione dei Consigli degli italiani all'estero, approvato dalla Camera dei deputati, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Dameri ed altri; Tremaglia ed altri
(Discussione e rinvio)

Il relatore LAURICELLA, nell'illustrare il disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, osserva che esso si riferisce alla creazione di organi di rappresentanza diretta delle comunità italiane all'estero, che in tutti questi anni hanno subìto significative trasformazioni ponendo via via il problema di un riconoscimento alle espressioni dirette di queste formazioni nate storicamente sotto il segno della spontaneità. Ricorda prevemente che si istituirono dapprima i COEMIT, associazioni di tipo privatistico, passati nel 1990 a trasformarsi in organismi elettivi con il nome di COMITES. Una volta consolidata questa esperienza, l'istanza proveniente da varie parti ha portato tutte le forze politiche alla Camera dei deputati a concordare la creazione di nuovi organismi, i CONSITES, di stampo elettivo costituiti come veri interlocutori degli organismi consolari, sulla base anche del contributo dato allo studio del problema dal Consiglio generale degli italiani all'estero.
Passa quindi ad esaminare gli articoli, sottolineando le innovazioni in gran parte condivisibili, ma per altro verso migliorabili, in quanto taluni aspetti necessitano di altri chiarimenti. Illustra quindi gli emendamenti che perseguono questo scopo e in particolare, il 2.1 necessario a dare certezza di continuità con i precedenti COMITES e il 3.1 volto a precisare con maggiore efficacia i rapporti tra autorità consolare e patronati. L'emendamento 6.1 propone di ridurre i membri dei Consigli per evitare organismi pletorici che danneggino la propria funzionalità, mentre l'emendamento 6.3 vuol porre il problema della composizione delle liste elettorali in modo da garantire la partecipazione delle donne ed anche dei giovani, problema qust'ultimo particolarmente cogente nel mondo degli emigrati che rischia di restare asfittico nelle mani delle generazioni precedenti. L'emendamento 6.4 tende ad evitare le situazioni che comportino conflitti di interesse con persone che gestiscono attività nell'ambito del consolato, in modo da evitare crisi di litigiosità spesso verificatesi. Inoltre l'emendamento 6.6 si preoccupa di assicurare la pubblicità alle delibere dei CONSITES e ritiene si debba correggere il quorum per la presentazione e votazione delle mozioni di sfiducia abbassandole a percentuale più democratiche, scopo cui sono volti gli emendamenti all'articolo 11. Infine l'emendamento 8.1 è volto ad aumentare l'influenza delle cooptazioni, dato l'interesse di mantenere vivo il collegamento con le risorse umane presenti sul territorio.

Si apre la discussione generale.

La senatrice SALVATO avanza forti dubbi sul contenuto dell'emendamento 6.3 su cui attende l'espressione del parere della Commissione affari costituzionali prima di poter discutere su una materia così delicata come quella dell'equilibrio di genere nelle liste elettorali.

Il senatore BASINI, rilevato che il problema delle collettività italiane all'estero è sentito e reale si esprime a favore del disegno di legge in esame ma, poichè il contenuto dell'emendamento 6.3 è talmente stravolgente, ritiene che, ove non fosse ritirato, porterebbe a respingere in blocco l'intero testo. Infatti questo tipo di norme rivela un modo liberticida di imporre le decisioni sotto vesti demagogiche, il che non lo porta a negare che sia auspicabile una maggior presenza femminile ma non ritiene accettabile nè il modo nè la sostanza di questa proposta.

Il senatore SERVELLO, nel condividere molte delle ragioni esposte dal relatore sulla validità del testo in esame, si dichiara perplesso su taluni emendamenti e attende il parere del Governo per pronunciarsi nel merito. Condivide in particolare la critica sulla quantificazione fra sessi nelle liste elettorali e ritiene quella sui giovani ancora meno comprensibile.

Il sottosegretario TOIA, riservandosi di intervenire più specificamente sui problemi reali dei rapporti esistenti fra gli organismi elettivi delle comunità italiane all'estero e gli uffici consolari, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che nelle intenzioni dei presentatori avrebbe dovuto essere varato prima delle elezioni degli ultimi COMITES nel giugno 1997, ma che, seppur con ritardo su quella scadenza, è comunque prioritario per poter intervenire quanto prima sui COMITES oggi in carica, per precisare alcuni rapporti con le autorità consolari e per sciogliere quelli che non funzionano, aprendo al contempo nuove sedi per le circoscrizioni molto vaste o popolate. E' utile infatti fissare al più presto le regole, riflettere sulle incompatibilità, riorganizzare la rete al fine di far nascere una nuova consapevolezza nella partecipazione delle comunità italiane all'estero. Si riserva di interpellare su alcuni punti il Consiglio generale e ritiene utile una pausa di riflessione sulle proposte contenute negli emendamenti presentati.

Il presidente MIGONE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.


(1280) Concessione di un contributo in favore dell'Associazione nazionale per l'informazione e la documentazione europea (ANIDE)
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta del 25 novembre 1998.

Il presidente MIGONE ricorda che nella seduta dello scorso novembre si svolse la discussione generale e che la relatrice de Zulueta presentò l'emendamento 1.1 interamente sostitutivo dell'articolo unico, il cui testo, ripubblicato in allegato, è stato trasmesso alla 1a e alla 5a Commissione. Successivamente la 1a Commissione ha espresso parere non ostativo, mentre la Commissione bilancio ha condizionato il parere favorevole ad alcune modifiche sulle quali riferirà la Relatrice.

La relatrice DE ZULUETA ricorda anzitutto l'ampio consenso sul contenuto dell'emendamento, emerso nella discussione generale; il nuovo testo consente infatti di superare i problemi che avevano ritardato l'iter del provvedimento, soprattutto in ordine alla natura giuridica dell'istituendo centro di documentazione europea, che avrà la forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE). Le modifiche suggerite dalla 5a Commissione possono essere accolte senza alcun problema, trattandosi di sopprimere la parola "paritariamente", al comma 2 dell'emendamento, e di sostituire al comma 6 le parole "pari a 1.500 milioni" con le altre "nel limite massimo di 1.500 milioni".
Fa poi presente che, per esigenze di coordinamento, va soppressa anche la parola "paritarie" alla lettera b) del comma 2 e lo stesso titolo del disegno di legge deve essere modificato, se l'emendamento sostitutivo dell'articolo 1 è approvato: non essendovi più disposizioni sull'ANIDE, bisognerà anche sopprimere nel titolo il riferimento a tale associazione. Pertanto presenta l'emendamento Tit.1.

Il senatore MAGGIORE ritiene che il testo sostitutivo proposto dalla Relatrice sconvolga l'impianto del disegno di legge presentato dal Governo, poiché non è più riconosciuto alcun ruolo all'ANIDE.

Il senatore SERVELLO giudica positivamente l'emendamento 1.1, nella parte in cui definisce chiaramente la natura giuridica del centro di documentazione europea, nonché per la previsione che il Ministro per le politiche comunitarie presenti annualmente una relazione in Parlamento. Esprime invece perplessità sulla formulazione del primo periodo del comma 5, ove è previsto un parere parlamentare "sulla nomina dei componenti degli organi direttivi del Centro designati dal Governo". Inoltre chiede alla Relatrice per quale ragione abbia fatto riferimento, al comma 3, alla "politica di trasparenza perseguita dalle istituzioni dell'Unione europea", non essendo la trasparenza l'unico dei principi da salvaguardare in una corretta attività amministrativa.

La relatrice DE ZULUETA fa presente al senatore Maggiore che il testo originario del Governo destò perplessità proprio per aver aprioristicamente scelto l'ANIDE, che è soltanto uno degli organismi operanti nel campo della documentazione europea, come gestore del Centro e destinatario del contributo. La formulazione da lei proposta, che tra l'altro recepisce le indicazioni della Giunta per gli affari europei, prevede un migliore assetto istituzionale, senza pregiudicare la possibilità che l'ANIDE faccia ingresso nell'istituendo centro ai sensi del comma 2, lettera a).
Con riferimento alle osservazioni del senatore Servello, si dichiara disposta a riformulare l'alinea del comma 3, ove è richiamata la politica di trasparenza dell'Unione europea, e precisa che il parere delle competenti Commissioni parlamentari sulla nomina dei componenti degli organi direttivi del Centro riguarda esclusivamente i componenti designati dal Governo.

Il senatore SERVELLO chiede se siano previsti componenti designati da altri soci del GEIE che sarà istituito ai sensi dell'emendamento proposto dalla Relatrice.

Il ministro LETTA precisa che le modifiche recate dall'emendamento 1.1 incontrano il consenso del Governo, anche perché sono state proposte dalla Relatrice sulla base dell'esperienza di altri Stati europei in cui sono stati creati centri analoghi. In particolare, è opportuno far espresso riferimento a un GEIE costituito inizialmente dal Governo e dalla Commissione della Comunità europea, in cui potranno poi fare ingresso altri soggetti pubblici e privati. I problemi di dettaglio potranno essere poi regolati nell'ambito dell'intesa tra Governo e Commissione con la quale sarà istituito il GEIE stesso. Quanto poi al comma 5, che prevede il parere parlamentare sullo schema dell'intesa, si rimette alla Commissione circa l'opportunità di estendere il parere stesso alla nomina dei componenti degli organi direttivi.
Dichiara poi di condividere le modifiche apportate dalla Relatrice al testo del suo emendamento e di ritenere importante un riferimento alla trasparenza, anche in considerazione delle recenti polemiche che hanno coinvolto l'attività della Comunità europea in taluni settori. Infine auspica una rapida approvazione del disegno di legge.

Il presidente MIGONE avverte che il senatore Servello ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 1.1:

al comma 5, sostituire le parole: "sulla nomina dei componenti degli organi direttivi del Centro designati dal Governo" con le altre "sulla designazione dei componenti degli organi direttivi da parte del Governo".
1.1/1 SERVELLO

Il Presidente propone poi di coordinare il testo dell'emendamento 1.1 a quello dell'emendamento Tit.1, modificando al comma 1 la denominazione dell'organismo ivi previsto, che si chiamerebbe così "Centro nazionale di informazione e documentazione europea".
Propone altresì di modificare l'alinea del comma 3 sostituendolo con la seguente frase: "il predetto Centro opera in conformità alla trasparenza che deve informare le attività delle istituzioni dell'Unione europea con l'obiettivo:" infine considera pleonastica la parola "future" nell'ultimo periodo del comma 5 e ne propone la soppressione.

Il senatore MAGGIORE, pur prendendo atto delle precisazioni effettuate dalla Relatrice e dal Ministro, ribadisce che l'emendamento 1.1 modifica sostanzialmente il disegno di legge, facendo scomparire completamente l'ANIDE, anche se resta ovviamente possibile un suo ingresso successivo ai sensi del comma 2, lettera a).

La relatrice DE ZULUETA accoglie tutti i suggerimenti del Presidente e riformula di conseguenza il testo dell'emendamento 1.1, recependo altresì anche le condizioni della 5a Commissione e le ulteriori modifiche indicate nel suo primo intervento. Esprime poi parere favorevole sul subemendamento 1.1/1 del senatore Servello.

Il presidente MIGONE ricorda che il Ministro si è rimesso alla Commissione per quanto riguarda la formulazione del comma 5, cui si riferisce il subemendamento.

Si passa alle votazioni.
Posto ai voti, il subemendamento 1.1/1 è approvato.
E' poi approvato l'emendamento 1.1, nel testo risultante dalle modificazioni apportate dalla Relatrice e dalla precedente approvazione del subemendamento.
Infine è posto ai voti ed approvato l'emendamento Tit.1.

La seduta termina alle ore 16.45.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N.1280


TITOLO

Sostituire il titolo con il seguente:

"Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea".

Tit.1 LA RELATRICE
Art. 1

Sostituire l'articolo con il seguente:
"Art. 1
1. Il Governo è autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione della Comunità europea per istituire un Centro di informazione sull'Europa costituito nella forma di Gruppo Europeo di Interesse Economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n.2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n.240.

2. Tale Centro sarà finanziato paritariamente dalla Commissione Europea e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sarà disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvederà in particolare:
a) a prevedere la possibilità dell'ingresso in qualità di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici;
b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote paritarie dei soci fondatori;
c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, fermo restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti. 3. Il predetto Centro opera in conformità alla politica di trasparenza perseguita dalle istituzioni dell'Unione europea con l'obiettivo:
a) di realizzare, anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti;
b) di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione comunitaria;
c) di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione sul territorio nazionale e comunitario.


4. In favore del predetto Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

5. Le Commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa e sull'ingresso, in qualità di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla nomina dei componenti degli organi direttivi del Centro designati dal Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle suddette Commissioni una relazione sull'attività svolta sul bilancio e sul programma di attività future del Centro.

6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a 1.500 milioni di lire annue per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, si provvede nel triennio 1999-2001 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. A decorrere dal 2002, il contributo sarà determinato con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n.362.

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."

1.1 (nuovo testo) LA RELATRICE