GIUSTIZIA (2a)

MARTEDI' 26 MAGGIO 1998

287a Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO



Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Ayala e Mirone e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15.20.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0082°)

Il presidente ZECCHINO comunica che sono stati assegnati alla Commissione in sede deliberante i disegni di legge nn. 3283 (Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado, già approvato dalla Camera dei deputati) e 3272 (Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti) e che ne è stato autorizzato l'immediato inserimento all'ordine del giorno.
Ricorda, inoltre, che il Comitato ristretto istituito nella seduta dell'8 aprile scorso per l'esame dei disegni di legge nn. 1293, 3025, 3089, 3138 e 3154 in materia di elezioni del Consiglio Superiore della Magistratura, si riunirà nuovamente alle ore 20 di oggi.



IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)


Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 23 aprile 1998.

Si procede nell'esame degli emendamenti all'articolo 6 del disegno di legge n. 2207, assunto come testo base nella seduta del 5 novembre 1997.

Il relatore FOLLIERI esprime parere contrario sugli emendamenti 6.9 e 6.10 sui quali si era riservato di manifestare la propria posizione nella precedente seduta.

Nello stesso senso si esprime il sottosegretario AYALA a nome del Governo.

Posto ai voti è quindi respinto l'emendamento 6.1.

Il senatore VALENTINO fa proprio l'emendamento 6.2 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza dei proponenti.

Posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.2 e 6.3.

Con riferimento all'emendamento 6.3, il presidente ZECCHINO richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la sua mancata approvazione appare in contraddizione con la precedente approvazione degli emendamenti 2.3 (Nuovo testo) e 4.11.

Il senatore VALENTINO modifica l'emendamento 6.5 (Nuovo testo) riformulandolo nell'emendamento 6.5 (Nuovissimo testo) e ne propone l'accantonamento insieme con gli emendamenti 6.4 e 6.6, ad esso logicamente connessi, al fine di consentire un ulteriore approfondimento delle relative problematiche.

Conviene la Commissione.

In merito all'emendamento 6.7, interviene il sottosegretario SINISI, il quale evidenzia che il testo del disegno di legge in esame esclude qualsiasi indicazione nominativa dei soggetti cui viene erogata l'assistenza economica prevista dai commi 5 e 6 dell'articolo 13 del decreto legge n. 8 del 1991 come modificato dall'articolo 6 in discussione e ciò sia per ragioni di tutela della privacy di tali soggetti sia per esigenze di riservatezza che appaiono ineludibili nel contesto qui considerato. Ribadisce pertanto la contrarietà del Governo all'emendamento in questione.

Dopo un intervento del senatore RUSSO che annuncia il voto contrario sull'emendamento 6.7 ritenendo convincenti le considerazioni testè svolte dal sottosegretario Sinisi, prende la parola il senatore CIRAMI il quale annuncia invece il voto favorevole sull'emendamento 6.7 rilevando innanzitutto come l'identità dei collaboratori sia generalmente nota, in particolare nell'ambiente criminale dal quale provengono, e sottolineando che la proposta emendativa in votazione appare ispirata a ragioni di trasparenza assolutamente condivisibili.

Interviene quindi il senatore CENTARO il quale si dichiara d'accordo con i rilievi svolti dal senatore Cirami, osservando però che, qualora venissero approvati i precedenti emendamenti 6.5 (Nuovissimo testo) e 6.4, l'approvazione dell'emendamento 6.7 risulterebbe sostanzialmente inutile. In considerazione di ciò, l'oratore propone l'accantonamento anche di quest'ultima proposta emendativa.

Il senatore GASPERINI è contrario alla proposta di accantonamento.

Il relatore FOLLIERI concorda con la proposta di accantonamento avanzata dal senatore Centaro relativamente all'emendamento 6.7.

La Commissione conviene infine di accantonare l'emendamento 6.7.

Il senatore FASSONE fa proprio l'emendamento 6.8, che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza dei proponenti e che, posto ai voti, è approvato.

Il senatore CENTARO fa proprio l'emendamento 6.9 che dovrebbe essere dichiarato decaduto stante l'assenza della proponente. Ritiene che tale proposta emendativa debba considerarsi senz'altro condivisibile, essendo del tutto inopportuno il fatto che persone estranee ai gruppi criminali le quali collaborano con la giustizia in qualità di testimoni siano assoggettate ad un regime analogo a quello applicato ai collaboratori di giustizia che provengono dalla criminalità organizzata. L'oratore, infine si dichiara disponibile a rivedere eventualmente su alcuni punti la formulazione dell'emendamento, purché venga conservata la sua impostazione di fondo.

Interviene il relatore FOLLIERI il quale sottolinea che la proposta emendativa della senatrice Salvato appare superflua in quanto le esigenze ad essa sottese appaiono soddisfatte dalle previsioni contenute nel comma 8 dell' articolo 13 del decreto legge n. 8 del 1991 come modificato dall'articolo 6 del disegno di legge in esame.

Il senatore SENESE osserva che l'elemento di novità, che contraddistingue l'emendamento 6.9 rispetto al testo proposto dal Governo, consiste nel garantire ai soggetti ivi considerati il medesimo tenore di vita. A questo riguardo ritiene che l'impostazione di fondo dell'emendamento in questione sia apprezzabile, ma che il riferimento al medesimo tenore di vita appaia eccessivo e che sarebbe necessaria una diversa formulazione della proposta emendativa.

Il sottosegretario SINISI sottolinea che le misure di assistenza inerenti ai programmi di protezione non possono e non debbono avere in alcun modo finalità risarcitorie o retributive e che esse sono finalizzate unicamente a garantire il mantenimento dei soggetti interessati; sarebbe d'altra parte inopportuno un intervento che in qualche modo rendesse permanente la situazione reddituale esistente nel momento in cui ha avuto inizio la collaborazione, mentre va evidenziato come il Governo attribuisca importanza fondamentale alla riduzione del tempo di durata media dei programmi di protezione che non possono diventare misure la cui efficacia si protrae indefinitamente.

Interviene quindi brevemente il senatore GASPERINI che si dichiara contrario all'emendamento 6.9.

Prende poi la parola il presidente ZECCHINO il quale richiama innanzitutto l'attenzione sul fatto che l'emendamento 6.9 fa riferimento a persone estranee ai gruppi criminali e che le proposte modificative in esso contenute non implicano alcun nesso sinallagmatico fra la collaborazione e l'intervento volto ad assicurare il mantenimento del medesimo tenore di vita, trattandosi piuttosto di evitare che in conseguenza della collaborazione il testimone venga a subire una penalizzazione della propria situazione economica che sarebbe del tutto ingiustificata. Per tali motivi il Presidente invita la Commissione a valutare con estrema attenzione l'opportunità di una approvazione del suddetto emendamento 6.9.

Il senatore SENESE prospetta una riformulazione dell'emendamento 6.9, mirante, tra l'altro, a sostituire il riferimento al "medesimo tenore di vita" con quello ad un "dignitoso tenore di vita".

La senatrice SALVATO giudica troppo riduttiva la formulazione prospettata dal senatore Senese .

Il senatore RUSSO non ritiene possibile votare a favore dell'emendamento 6.9 anche per l'utilizzazione nella parte finale di esso del termine "vitalizio" dal quale si desume chiaramente la previsione di un impegno a tempo indeterminato dello Stato. Invita comunque a valutare la possibilità di un eventuale accantonamento dell'emendamento 6.9.

Il sottosegretario SINISI interviene nuovamente per sottolineare i rilevanti problemi pratici che possono sorgere da un eccessivo coinvolgimento dello Stato nel sostegno all'avvio di iniziative economiche da parte dei soggetti qui considerati. Ricorda, tra l'altro, che in più di un'occasione i risultati economici delle attività intraprese con l'aiuto dello Stato sono stati non soddisfacenti per gli interessati e questo ha portato a nuove richieste di aiuto economico.

Il senatore VALENTINO propone allora una modifica dell'emendamento 6.9 consistente nella soppressione delle parole da "per consentire l'avvio di una nuova attività economica" fino alla fine dell'emendamento.

La senatrice SALVATO si dichiara disponibile a modificare l'emendamento 6.9 nel senso suggerito dal senatore Valentino.

Il relatore FOLLIERI ribadisce il proprio parere contrario sull'emendamento 6.9, come da ultimo modificato, sottolineando il rischio di una potenziale contraddittorietà fra le previsioni in esso contenute e gli obblighi giuridici che gravano sulle persone che rivestono la qualità di testimoni.

Concorda il sottosegretario AYALA.

Il senatore RUSSO propone l'accantonamento dell'emendamento 6.9 annunciando, in caso diverso, il voto contrario su di esso.

La senatrice SALVATO condivide la proposta di accantonamento avanzata dal senatore Russo.

La Commissione conviene infine di accantonare l'emendamento 6.9 e l'emendamento 6.10 ad esso connesso, al quale ultimo emendamento aggiunge la sua firma il senatore Greco.

Il presidente ZECCHINO rinvia poi il seguito dell'esame congiunto.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI MERCOLEDI' 27 MAGGIO E DI GIOVEDI' 28 MAGGIO.
(A007 000, C02a, 0082°)

Il PRESIDENTE avverte che a partire dalla seduta antimeridiana di domani l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato con la discussione, in sede deliberante, dei disegni di legge nn. 3272 e 3283.

La seduta termina alle ore 16.30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.
6.1
Milio

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 1, al quarto periodo sostituire le parole: «è ritenuta» con le altre: «si presume oggettivamente».
6.2
Lubrano di Ricco

Al comma 1, nel quarto periodo del comma 1, dell'articolo 13 ivi richiamato, sostituire la parola: «indispensabile» con le altre: «di notevole importanza».
6.3
Russo, Calvi, Fassone, Bonfietti, Bertoni, De Guidi

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, terzo periodo, sopprimere le parole da: «L'assegno di mantenimento...» fino alla fine del comma.
6.4
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. L'assegno di mantenimento non può superare la somma di lire due milioni e cinquecentomila mensili».
6.5 (Nuovo testo)
Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte la pensione sociale. L'assegno di mantenimento è annualmente ed automaticamente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT».
6.5 (Nuovissimo testo)
2Valentino, Battaglia, Bucciero, Caruso Antonino

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Le misure di assistenza economica corrisposte periodicamente ai collaboratori di giustizia ai sensi del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, non possono comunque superare gli importi complessivi annui stabiliti dalla legge per l'assegno sociale».
6.6
Vegas, Greco

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Nella relazione prevista dall'articolo 16, il Ministro dell'interno indica l'ammontare complessivo delle spese sostenute nel semestre per l'assistenza economica dei soggetti sottoposti a programma di protezione, specificando dettagliatamente l'importo corrisposto a ciascuno di essi».
6.7
Centaro, Pera, Scopelliti, Greco, Cirami

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, al primo periodo, dopo la parola: «riservatezza» aggiungere le seguenti: «e l'anonimato».
6.8
Lubrano di Ricco

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, sopprimere le parole: «e ai collaboratori che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti».

Conseguentemente, dopo il citato comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nei confronti dei collaboratori che risultino estranei a gruppi criminali o che assumano, rispetto al fatto, ovvero a fatti connessi o collegati, esclusivamente la qualità di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, la commissione centrale delibera le misure di assistenza, provvedendo a garantire, sulla base di idonea documentazione, almeno il medesimo tenore di vita che il nucleo familiare aveva all'inizio della collaborazione. La commissione centrale deve agevolare il reinserimento di detti soggetti nel sistema economico, concordando con gli stessi le forme, i modi e l'importo necessari per consentire l'avvio di una nuova attività economica o, quando ciò non sia possibile, garantire un vitalizio commisurato al detto tenore di vita».
6.9
Salvato

Al comma 1 dell'articolo 13 ivi richiamato, al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti di coloro che assumono esclusivamente la qualifica di persona offesa, testimone o persona informata sui fatti, nel caso in cui vi sia l'assoluta impossibilità di conservazione del posto di lavoro, anche mediante il trasferimento ad altra sede, occorre assicurare una nuova occupazione in grado di garantire loro un reddito analogo a quello goduto prima dell'inizio della collaborazione».
6.10
Lubrano di Ricco