LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDI' 11 GENNAIO 2001
509a Seduta

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

La seduta inizia alle ore 15.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale GUERRINI.


PROCEDURE INFORMATIVE
Interrogazione

Il sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n.3-04026 del senatore Manzi, con la quale si sollecita l'attenzione sui lavoratori esposti all'amianto, con particolare riferimento a quei lavoratori, pensionati della Breda di Pistoia, che avevano già ottenuto dall'INPS il riconoscimento del diritto agli sconti previdenziali e del danno biologico e ai quali l'Istituto ha chiesto il rimborso delle somme già erogate.
In materia è di recente intervenuto l'articolo 80, comma 25, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, (finanziaria 2001), il quale ha previsto che, in caso di rinuncia all'azione giudiziaria promossa da parte dei lavoratori esposti all'amianto aventi i requisiti di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e cessati dall'attività lavorativa antecedentemente all'entrata in vigore della predetta legge, la causa si estingue e le spese e gli onorari relativi alle attività antecedenti l'estinzione sono compensati tra le parti. Inoltre non si dà luogo da parte dell'INPS al recupero dei relativi importi oggetto di ripetizione d'indebito nei confronti dei titolari di pensione interessati, per cui nessuno di essi deve restituire all'INPS le somme già percepite indebitamente.
L'Istituto ha inoltre reso noto che sono in corso di predisposizione le istruzioni applicative da diramare a tutte le sedi.

Il senatore MANZI ritiene che il rappresentante del Governo abbia fornito elementi esaurienti, tali da tranquillizzare i lavoratori interessati dalle vicende oggetto dell'interrogazione testé svolta. Si dichiara pertanto pienamente soddisfatto.

Il PRESIDENTE avverte che lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è concluso.


IN SEDE REFERENTE

(106) DANIELE GALDI ed altri. - Modifica della qualificazione di “sordomuto” in “sordo o sordo preverbale”

(1859) GRECO ed altri. - Nuove norme in favore dei minorati uditivi

(2700) BESSO CORDERO ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell’udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(3129) BONATESTA ed altri. - Norme a tutela dei lavoratori minorati dell’udito e della parola assunti ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482

(4293) MAZZUCA POGGIOLINI. - Beneficio della contribuzione figurativa ai fini del trattamento pensionistico e del calcolo dell’anzianità contributiva dei lavoratori sordomuti
(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che sullo schema di nuovo testo predisposto dal relatore e sugli emendamenti ad esso riferiti è ancora pendente la richiesta di relazione tecnica avanzata dalla 5a Commissione permanente. Poiché il termine per la trasmissione di tale documento, di cui all'articolo 76-bis del Regolamento, è ampiamente decorso, già nella seduta di ieri è stato espresso dalla Commissione un orientamento favorevole ad una sollecita conclusione dell'esame in sede referente, secondo quanto è stato affermato anche dal relatore. Un secondo problema da approfondire deriva dall'intervenuta approvazione, nell'ambito della legge finanziaria per il 2001, di una disposizione, al comma 3 dell'articolo 80, che prevede la concessione del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro prestato a favore dei lavoratori sordomuti, utile ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. Si tratta, infatti, di una norma non dissimile da quella oggetto dei disegni di legge nn. 2700, 3129 e 4293, oltre che di un articolo del testo originario del disegno di legge n. 1859. Alla luce di tale novità, occorre infatti valutare quale potrebbe essere l'esito procedurale dell'esame congiunto per i predetti disegni di legge, nei termini di una eventuale proposta di assorbimento nel testo che verrà licenziato per l'Assemblea.

Il senatore BONATESTA ritiene necessario approfondire la questione da ultimo prospettata dal Presidente, poiché, a suo avviso, permane una certa differenza tra quanto previsto dalla legge finanziaria e il contenuto dei disegni di legge all'esame della Commissione.

Con il parere favorevole del relatore ZANOLETTI, la Commissione accoglie quindi la proposta del PRESIDENTE di rinviare alla prossima settimana il seguito dell'esame congiunto al fine di svolgere gli approfondimenti richiesti dal senatore Bonatesta.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1578) NOVI ed altri. - Norme in materia di rendita vitalizia.
(2069) RECCIA ed altri. - Sanatoria degli effetti prodotti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, in materia di riconoscimento di rendite vitalizie.
(Esame e rinvio)

Introduce l'esame il relatore LAURO, il quale ricorda preliminarmente che l'istituto della rendita vitalizia è stato riconosciuto per i dipendenti degli enti locali al fine di trattare il rischio non assicurabile presso l'INAIL per infortunio sul lavoro e malattia contratta a causa di servizio. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 191 del 1991, all'articolo 11, prevedeva infatti che nel caso di infortunio o malattia contratta per causa di servizio, l'ente di appartenenza avrebbe liquidato al dipendente che avesse riportato un'invalidità permanente parziale o totale una rendita vitalizia nella misura o con le modalità stabilite dalla legislazione relativa all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
In linea generale, peraltro, l'orientamento normativo inteso ad attribuire una rendita ai dipendenti che abbiano contratto lesioni ed infermità per cause di servizio appare coerente con quanto previsto dall'articolo 38 della Costituzione, secondo il quale ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto all'assistenza sociale ed i lavoratori hanno diritto a che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Successivamente, il legislatore ha soppresso l'istituto della rendita vitalizia, con il decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987, creando, per questo aspetto, un vuoto normativo sul quale, peraltro, la giurisprudenza amministrativa è intervenuta in modo uniforme ritenendo che la disposizione abrogativa non è applicabile retroattivamente, ma riguarda esclusivamente le infermità contratte nel periodo di vigenza della nuova norma. Tale orientamento è stato da ultimo autorevolmente confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato 16 ottobre 1989, n. 649.
I disegni di legge all'esame - prosegue il relatore - si propongono pertanto di colmare un vuoto normativo salvaguardando la validità e l'efficacia degli atti deliberativi adottati dagli enti locali per la liquidazione della rendita vitalizia prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 1987. Dopo aver richiamato l'attenzione sulla necessità di approfondire i profili finanziari dei provvedimenti in titolo, anche sulla base del parere che verrà espresso dalla Commissione bilancio, il relatore osserva che i testi all'esame della Commissione sono sostanzialmente identici e si differenziano soltanto per alcuni limitati aspetti di carattere lessicale. Propone quindi di adottare come testo base il disegno di legge n. 1578, anche per motivi di priorità temporale nella presentazione. Su tale proposta, peraltro, la Commissione potrà adottare una decisione definitiva al termine della discussione generale.
Il relatore consegna infine alla Presidenza un dossier di documentazione sui disegni di legge all'esame, che viene messo a disposizione di tutti i componenti della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BONATESTA sollecita l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge n. 4618, di cui è primo firmatario, recante norme a sostegno delle persone in condizione di cecità parziale.

Il presidente SMURAGLIA fa presente al senatore Bonatesta che analoga sollecitazione gli è stata rivolta nella seduta di ieri dal senatore Duva con riferimento al disegno di legge n. 4627, sulla stessa materia. Già ieri, egli aveva precisato che si era reso necessario un accertamento sull'eventualità che la questione oggetto dei predetti provvedimenti fosse da considerare inclusa tra quelle disciplinate nell'ambito della delega legislativa concessa al Governo per il riordino degli emolumenti derivanti da invalidità civile, cecità e sordomutismo ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 328 del 2000. Poiché tale accertamento ha dato un primo esito negativo, considerato anche la rilevanza sociale dei due provvedimenti sollecitati dal senatore Bonatesta e dal senatore Duva, il Presidente informa che tali disegni di legge, insieme al disegno di legge n. 4606, della senatrice Daniele Galdi, avente lo stesso oggetto, verrà iscritto all'ordine del giorno delle sedute che verranno convocate per la prossima settimana.

La seduta termina alle ore 15,30.