IGIENE E SANITA' (12ª)

GIOVEDI’ 25 MARZO 1999

233ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità Bettoni Brandani.



La seduta inizia alle ore 8.45.


IN SEDE REDIGENTE

(941) FUMAGALLI CARULLI ed altri - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo.
(1152) TERRACINI. - Istituzione del Registro italiano dei donatori volontari di midollo osseo.
(1432) AVOGADRO ed altri. - Riconoscimento del Registro italiano dei donatori di midollo osseo.
(1700) MANIERI ed altri. - Riconoscimento del registro italiano dei donatori di midollo osseo.
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)


Riprende la discussione sospesa nella seduta del 16 marzo 1999.

Il presidente CARELLA comunica che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario sul testo unificato proposto dal relatore e acquisito dalla Commissione come base per la discussione.

Il relatore DI ORIO illustra una nuova proposta di testo unificato.
La Commissione bilancio ha formulato un parere contrario sul testo unificato adottato dalla Commissione come base per l’esame in sede redigente ritenendo che diverse disposizioni determinassero degli oneri finanziari non quantificati e per i quali mancasse un’idonea copertura.
Il nuovo testo che si propone, che conferma sostanzialmente l’impianto del precedente, tiene conto delle osservazioni che hanno determinato il parere contrario della 5a Commissione.
In primo luogo, per quanto riguarda i registri regionali previsti dall’articolo 3, si propone una formulazione più elastica, che tiene conto di una realtà in cui i registri sono ormai istituiti in tutta Italia, avendo però in alcuni casi carattere interregionale, in presenza di regioni troppo piccole dal punto di vista demografico per fornire una platea sufficientemente ampia di potenziali donatori.
La Commissione bilancio ha altresì ritenuto che l’articolo 5, concernente i diritti dei donatori, determinasse un onere che il Ministero del tesoro ha quantificato in lire 500 milioni annue. Di tale onere si è tenuto conto in sede di definizione della copertura finanziaria.
All’articolo 6 si è ritenuto di non innovare l’attuale meccanismo della copertura del costo delle prestazioni relative all’iscrizione dei registri regionali, che è attualmente sostenuto dalle regioni.
La Commissione bilancio ha poi osservato che la previsione di un’adeguata copertura assicurativa per i donatori nell’ipotesi di danni e infortuni correlati alla donazione comporta un incremento di onere che non era quantificato. Attualmente la copertura assicurativa è finanziata con i fondi raccolti dall’Associazione donatori di midollo osseo e il costo complessivo della polizza è inferiore a lire 100 milioni per circa 200.000 donatori. Si è ritenuto quindi, prudenzialmente, di quantificare, in sede di copertura finanziaria, questo nuovo onere a carico dello Stato in 150 milioni di lire annue.
Sempre all’articolo 8 la possibilità prevista dal testo precedente di dedurre dalla dichiarazione dei redditi, fino al 2 per cento, le donazioni effettuate a favore dell’ente ospedaliero Ospedale Galliera di Genova, è stata sostituita con la previsione di una detrazione di imposta, fino al 30 per cento dell’imposta dovuta, con obbligo per l’ente ospedaliero Galliera di rimborsare alla Tesoreria dello Stato il minore introito fiscale.
All’articolo 9 si precisa che la Commissione nazionale per i trapianti allogenici da consanguinei si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero della sanità e si dispone che l’ammontare delle indennità per i componenti, dei rimborsi spese degli altri oneri, nonchè dei compensi per gli esperti che collaborano con la Commissione è definito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo di 500 milioni annui.
L’articolo 10, nell’inserire le attività del registro nazionale italiano dei donatori volontari di midollo osseo tra quelle finanziate ex articolo 12, comma 2, lettera d, del decreto legislativo n. 502 del 1992, dispone anche, opportunamente un idoneo incremento del Fondo sanitario nazionale.
L’articolo 11, infine, quantifica l’onere complessivo in 2.650 milioni annui a decorrere dal 1999 e provvede alla relativa copertura.
Il relatore propone quindi che la Commissione acquisisca il nuovo testo quale base per la discussione.

Accertata la presenza del numero legale, la Commissione approva la proposta del relatore.

Il presidente CARELLA fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di oggi, avvertendo che si terrà conto anche degli emendamenti precedentemente presentati in quanto compatibili con il nuovo testo.

Il seguito della discussione è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 8.55.

NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE
PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 941-1152-1432-1700

Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo


Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge integrano la disciplina del prelievo delle cellule staminali, midollari e periferiche a scopo di trapianto di cui alla legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. La ricerca del donatore compatibile e la donazione di midollo osseo sono regolate dalla presente legge.

Art. 2
(Registro nazionale italiano donatori di midollo osseo)

1. Il Registro nazionale italiano donatori di midollo osseo, in seguito denominato "Registro nazionale", già istituito e gestito dall'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, presso cui ha sede, è riconosciuto quale unica struttura di interesse nazionale.
2. Il Registro nazionale coordina le attività dei registri istituiti a livello regionale e corrisponde agli analoghi organismi istituiti in altri Paesi.
3. Il Registro promuove la ricerca di donatori non consanguinei e tiene il Registro nazionale dei donatori.
Art. 3
(Registri regionali e interregionali. Associazioni dei donatori volontari di midollo osseo)

1. Le regioni possono istituire, anche in associazione tra loro, presso i laboratori regionali di riferimento per la tipizzazione tessutale Registri regionali o interregionali dei donatori di midollo osseo, cui le strutture che svolgono attività di tipizzazione tipizzazione ai fini del trapianto di midollo osseo comunicano i dati relativi ai donatori.
2. Alle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo ed alle relative federazioni si applica la disciplina di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
3. Le associazioni dei donatori volontari di midollo osseo devono comunicare ai Registri regionali ed al Registro nazionale gli elenchi dei propri iscritti.

Art. 4
(Donazione di midollo osseo)

1. La donazione di midollo osseo è un atto volontario e gratuito ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Possono essere donatori di midollo osseo i cittadini maggiorenni, iscritti nel Registro nazionale, che siano stati sottoposti, presso una struttura abilitata, ad un prelievo di sangue periferico per la definizione del sistema genetico HLA.
3. Il donatore ha il diritto ed il dovere di mantenere l'anonimato sia nei confronti del ricevente sia nei confronti di terzi.
Art. 5
(Diritti dei donatori)

1. I donatori di midollo osseo con rapporto di lavoro dipendente pubblico hanno diritto al congedo straordinario, senza la riduzione di cui al primo comma dell'articolo 40 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, per il tempo occorrente all'espletamento dei seguenti atti:
a) prelievo finalizzato all'individuazione dei dati genetici;
b) prelievi necessari all'approfondimento della compatibilità con i pazienti in attesa di trapianto;
c) accertamento dell'idoneità alla donazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
2. Il trattamento di cui al comma 1 è assicurato al donatore avente rapporto di lavoro dipendente privato.
3. Il donatore ha altresì diritto a conservare la normale retribuzione per le giornate di degenza necessarie al prelievo di sangue midollare, eseguito in regime di spedalizzazione, e per quelle successive alla donazione, per il completo ripristino del suo stato fisico, secondo quanto certificato dall'equipe medica che ha effettuato il prelievo di midollo osseo. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155. A tal fine, al datore di lavoro sono certificati, a cura dei servizi che hanno reso le prestazioni sanitarie, l'accesso e le pratiche inerenti la procedura di donazione cui è stato sottoposto il dipendente donatore di midollo osseo.
Art. 6
(Spese e tariffe)

1. Le spese per le prestazioni inerenti l'attività di trapianto del midollo osseo da sostenere all'estero sono regolate dalla vigente normativa.
Per i prelievi, le analisi e la donazione, il donatore non necessita di impegnativa medica da parte dell'azienda sanitaria locale di provenienza, nè dell'impegnativa del medico di base, e può accedere direttamente alle strutture deputate, presentando la propria tessera sanitaria. La struttura provvede all'autoimpegnativa per le prestazioni necessarie, e trasmette la richiesta di rimborso all'azienda sanitaria locale di appartenenza del paziente.
2. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, determina annualmente le tariffe per tutte le prestazioni a carattere non sanitario necessarie allo svolgimento della ricerca ai fini della presente legge e già previste nei Registri internazionali.
Art. 7
(Importazione ed esportazione di midollo osseo)

1. L'importazione e l'esportazione del midollo osseo a scopo di trapianto, sono regolate ed autorizzate ai sensi dell'articolo 15 della legge 4 maggio 1990, n. 107.
Art. 8
(Regolamento di attuazione)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità emana, sentita la Commissione di cui all'articolo 9, il relativo regolamento di attuazione recante la disciplina dell'attività del Registro nazionale, le relative modalità di utilizzazione e l'adeguata copertura assicurativa per i donatori nell'ipotesi di danni ed infortuni correlati alla donazione.
2. L'attività di associazione e di federazioni di donatori volontari di midollo osseo di cui all'articolo 3, comma 4, è regolata da apposite convenzioni regionali adottate in conformità allo schema tipo definito con decreto del Ministero della sanità, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo 9.
3. Le donazioni effettuate da enti o privati all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale, sono detraibili dall’imposta sul reddito per un importo non superiore al 30 per cento dell’imposta lorda dovuta, purché risultino da idonea documentazione allegata alla dichiarazione.
4. Annualmente, a fronte delle minori imposte sui redditi versate dai soggetti che hanno effettuato le erogazioni liberali di cui al comma 3, l’Ente ospedaliero “Ospedale Galliera” di Genova, versa alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, nei termini e con le modalità fissati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della sanità, una somma pari alla percentuale di detraibilità degli oneri indicata dagli articoli 13-bis e 110-bis del testo unico dell’imposta sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n, 917, e successive modificazioni applicata alle erogazioni effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, e una somma pari rispettivamente al 34 per cento e al 37 per cento delle erogazioni effettuate da imprese individuali e dai soggetti di cui all’articolo 87, comma 1, lettere a) e b) del predetto testo unico. Per la liquidazione, l’accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonchè per il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

Art. 9
(Commissione nazionale per i trapianti allogenici da con consanguinei)

1. Nello svolgimento delle funzioni previste dalla presente legge, il Ministro della sanità si avvale del parere della Commissione nazionale per i trapianti allogenici da non consanguineo, istituita ai sensi del comma 2 e denominata, di seguito, "Commissione".
2. La Commissione è nominata con decreto del Ministro della sanità, che la presiede. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalità di funzionamento della Commissione. Essa è composta da un rappresentante del Registro nazionale; da due rappresentanti delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni più rappresentative a livello nazionale; da due esperti designati dalle associazioni nazionali dei pazienti affetti da leucemia ed altre patologie del sistema linfoemopoietico; da cinque esperti designati dal Ministro della sanità, dei quali uno scelto fra i medici dirigenti generali del Ministero della sanità ed i medici dirigenti di ricerca dell'Istituto superiore di sanità, uno scelto tra i direttori ospedalieri e i docenti universitari e tre indicati dalle società scientifiche interessate alla materia. Un funzionario della carriera direttiva medica del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore alla ottava, svolge le funzioni di segretario della Commissione.
3. La Commissione svolge attività consultiva ai sensi dell'articolo 8, commi 1 e 2. La Commissione formula, altresì, al Ministro della sanità, proposte sui criteri e sulle modalità di compensazione delle prestazioni sanitarie erogate da regioni e provincie autonome, nonché sulle iniziative concernenti la propaganda sulla donazione di cellule staminali e sulle modalità del coordinamento delle attività promozionali delle associazioni dei donatori volontari di midollo osseo e delle relative federazioni. La valutazione annuale sulle attività di promozione è svolta dalla Commissione nazionale che si avvale della collaborazione di un gruppo di esperti della comunicazione e della bioetica nominati dal Ministro della sanità.
4. La Commissione si avvale per il proprio funzionamento delle strutture del Ministero della sanità. L’ammontare delle indennità per i componenti, dei rimborsi spese e degli altri oneri, nonché dei compensi per gli esperti di cui al comma 3, è definito con decreto del Ministero della sanità entro il limite complessivo annuo di lire 500 milioni.

Art. 10
(Modifica all’articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502)

1. All'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e le attività del Registro nazionale italiano dei donatori volontari di midollo osseo”. E’ pertanto autorizzato l’incremento di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 della corrispondente voce della tabella C allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449.


Art. 11
(Copertura finanziaria)

1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge determinato in lire 2.650 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede, per gli anni 1999, 2000 e 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della sanità.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.