GIUSTIZIA (2a)

MERCOLEDI' 29 LUGLIO 1998

323a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
SENESE



Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15.10.


QUESTIONE DI COMPETENZA

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri)
(Reiezione di conflitto di competenza)

Il senatore BUCCIERO, rifacendosi alle considerazioni da lui già svolte nella seduta antimeridiana odierna, propone che la Commissione sollevi conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, in riferimento al disegno di legge in titolo. Al riguardo, il senatore osserva che l'assegnazione del disegno di legge n. 3285 alle Commissioni riunite 1a e 2a, e non unicamente alla 1a Commissione, permetterebbe un più adeguato approfondimento dei profili problematici ad esso sottesi.

La senatrice SALVATO dichiara di non condividere la proposta del senatore Bucciero nella convinzione che l'assegnazione alle Commissioni riunite determinerebbe un inopportuno ed eccessivo allungamento dei tempi di esame.

Il senatore GRECO condivide invece la proposta del senatore Bucciero e evidenzia come il disegno di legge n. 3285 sollevi perplessità non trascurabili. A tale proposito sottolinea che riterrebbe senz'altro auspicabile che venisse richiesta in sede di 1^ Commissione la rimessione in sede referente dello stesso disegno di legge.

La senatrice BONFIETTI concorda con i rilievi svolti dalla senatrice Salvato.

Il senatore RUSSO annuncia il voto contrario sulla proposta avanzata dal senatore Bucciero.

Il senatore BERTONI si dichiara non solo contrario, ma sorpreso dalla richiesta formulata dal senatore Bucciero in quanto il disegno di legge n. 3285 incide su materia che tradizionalmente rientra nella disciplina del rapporto di pubblico impiego su cui è pacifica la competenza della 1^ Commissione permanente.

Posta ai voti viene infine respinta la proposta di sollevare conflitto di competenza, ai sensi dell'articolo 34 del Regolamento, in ordine al citato disegno di legge n. 3285.

IN SEDE CONSULTIVA

(3285) Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri)

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni e condizioni)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il senatore BUCCIERO, con riferimento allo schema di parere elaborato dal relatore, ritiene che sarebbe opportuna una sua integrazione volta a richiamare l'attenzione della 1ª Commissione sui rischi connessi con il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 3, dove viene prevista la sospensione dalle funzioni, fino alla sentenza definitiva, del dipendente condannato in primo grado ad una pena detentiva superiore a sei mesi per delitti contro la pubblica amministrazione. A suo avviso, si tratta di una norma che può risultare eccessivamente penalizzante, considerati i tempi lunghi dei processi penali, e tale rischio appare ancora più grave se si tiene conto dell'elevata percentuale di sentenze di primo grado che vengono riformate nei gradi successivi. Parallelamente ritiene opportuno sottolineare anche l'esiguità dell'assegno alimentare spettante ad un dipendente in caso di sospensione, esiguità che potrebbero avere riflessi pesanti anche sul nucleo familiare di cui il dipendente stesso fa parte.

La senatrice SALVATO condivide in linea di massima i contenuti dello schema di parere predisposto dal relatore, ma manifesta perplessità circa il rilievo con cui si invita la Commissione di merito a valutare la ragionevolezza della differente disciplina cui per effetto dell'approvazione del disegno di legge rimarrebbero sottoposti i rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti della pubblica amministrazione a seconda che vengano prese in considerazione sentenze di condanna per reati contro la pubblica amministrazione o sentenze di condanna per reati di tipo diverso. Al riguardo, la senatrice osserva che una differenziazione della disciplina fondata sul tipo di reato commesso e sull'attribuzione di un particolare rilievo ai reati contro la pubblica amministrazione non può non apparire ragionevole.

Il senatore MELONI osserva come il testo del disegno di legge n. 3285 ponga indubbiamente problemi di non trascurabile portata. Più specificamente rileva che il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 1 scoraggerà il ricorso al patteggiamento, mentre la previsione di cui all'articolo 2, dove viene stabilito che il dipendente pubblico rinviato a giudizio deve essere trasferito ad un ufficio diverso, appare non solo impraticabile in alcune ipotesi, ma anche eccessivamente penalizzante visto che si tratta di una misura che interviene in maniera automatica, sulla base del solo rinvio a giudizio e considerata altresì la durata non breve dei processi penali.

Il senatore RUSSO condivide lo schema di parere proposto dal relatore e, rifacendosi ai rilievi svolti dalla senatrice Salvato, osserva che, se appare plausibile un trattamento più severo del pubblico dipendente qualora questo si renda responsabile di reati contro la pubblica amministrazione commessi nell'esercizio delle sue funzioni, non sembra invece che lo status di pubblico dipendente possa giustificare l'attribuzione di una diversa efficacia extrapenale alle sole sentenze penali irrevocabili di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. Del resto, non può non sottolinearsi che le previsioni di cui all'articolo 1 del disegno di legge in titolo appaiono superflue, perlomeno laddove, per i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione, si prevede che il passaggio in giudicato della sentenza di condanna determina automaticamente la risoluzione del rapporto di lavoro.
Da ultimo, il senatore evidenzia la necessità di modificare la lettera degli articoli del disegno di legge in modo da precisare che le disposizioni da essi previste si applicano esclusivamente ai dipendenti della pubblica amministrazione rinviati a giudizio o condannati per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente relatore SENESE, rifacendosi alle considerazioni emerse nel dibattito testè svoltosi, sottolinea che lo schema di parere è innanzitutto diretto ad invitare la Commissione di merito a valutare se e in quale misura sia giustificato un differente trattamento normativo che fa perno sullo status di pubblico dipendente e sul tipo di reato commesso, rimettendo alla stessa il compito di pervenire ad una definitiva conclusione al riguardo.
Si dichiara poi senz'altro disponibile a recepire il suggerimento del senatore Meloni circa il rischio che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, scoraggi il ricorso al patteggiamento, mentre, con riferimento alle osservazioni del senatore Bucciero relative al disposto di cui al comma 1 dell'articolo 3, riterrebbe opportuno evidenziare come la sospensione dalle funzioni appaia una conseguenza eccessiva e sproporzionata rispetto all'entità della pena comminata con la sentenza di condanna che di quella sospensione costituisce il presupposto.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Senese a formulare il parere sul disegno di legge in titolo nei termini risultanti dalla discussione. Su proposta del senatore Antonino CARUSO chiede che il testo del parere stesso sia stampato in allegato alla relazione che la 1ª Commissione permanente presenterà all'Assemblea nell'eventualità che il disegno di legge venga rimesso in sede referente.

IN SEDE REFERENTE

(3439) Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame degli articoli.

Il senatore Antonino CARUSO illustra gli emendamenti 1.1 e 1.2 i quali - essendo volti a prolungare il termine per l'esercizio della delega di cui al provvedimento in titolo - differiscono solo limitatamente alla data di scadenza prevista. Medesime finalità perseguono gli emendamenti 1.5 e 1.6 nonchè 1.8 e 1.9 pur operando con una diversa tecnica legislativa. Il senatore Caruso sollecita quindi l'approvazione dell'emendamento 1.12, in quanto ritiene che nell'esercizio dell'attività consultiva il Parlamento non debba essere vincolato con disposizioni che potrebbero condurre ad interpretazioni limitative. Ritiene indilazionabile una disciplina organica degli aspetti attuativi dell'esercizio della delega da parte del Governo, soprattutto avuto riguardo agli effetti legati alla attività successiva ai termini di scadenza della delega stessa. Infine il senatore Caruso aggiunge la propria firma agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.7, 1.10 e 1.11.

Il senatore GRECO fa, quindi, propri e dà per illustrati gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.7, 1.10 e 1.11, di contenuto analogo a quelli presentati dal senatore Antonino Caruso.

Il Presidente RELATORE esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 1. In particolare circa gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7 rileva che essi, prevedendo - tra l'altro - una ulteriore dilatazione dei termini della delega legislativa, vanno in senso contrario anche rispetto al parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee la quale, premesso che la legge n.676 del 1996 è volta a completare l'attuazione della direttiva 95/46/CE i cui termini di recepimento scadono il 24 ottobre 1998, ha espresso parere favorevole condizionato alla sostituzione del termine del 31 luglio 1999 con quello del 24 ottobre 1998. Per quanto riguarda, poi, gli emendamenti 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11, volti a prolungare il termine a disposizione delle Commissioni parlamentari per esprimere parere sugli schemi di decreti legislativi delegati, essi gli appaiono inutili, considerando che, con una opportuna programmazione dei lavori, le Commissioni possono sfruttare appieno il tempo a disposizione per varare il parere. Sull'emendamento 1.12 il Presidente relatore ritiene che la modifica proposta si muova in un'ottica non corretta in quanto - a suo giudizio - l'espressione usata nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 1 non esprime l'intento di limitare il contenuto del parere reso dalle Commissioni parlamentari, le quali restano libere di esprimersi completamente sul merito dei provvedimenti a loro sottoposti.

Il sottosegretario AYALA esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1 esprimendo adesione alle motivazioni del Presidente relatore.

Posti separatamente in votazione vengono, quindi, respinti senza discussione gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

L'emendamento 1.8 è respinto dalla Commissione dopo che il senatore BUCCIERO ne ha raccomandato l'approvazione, ribadendo che esso si propone di consentire al Parlamento di esaminare con più tempo a disposizione gli schemi di provvedimenti proposti dal Governo: si tratta - egli sottolinea - di una modifica che non potrebbe che favorire il lavoro delle Commissioni parlamentari.

Per quanto attiene l'emendamento 1.9, il senatore Antonino CARUSO, nel dichiarare il proprio voto favorevole, richiama l'attenzione della Commissione sulle scelte importanti che sottendono alle decisioni che saranno assunte in merito al contenuto del provvedimento in esame. Occorre infatti ricordare che la materia del trattamento dei dati personali è estremamente complessa ed articolata e si presta per la sue stesse caratteristiche - ben conosciute dalla Commissione che ha varato le due leggi n.675 e 675 del 1996 compiendo un lavoro di grande portata - a riscritture e interventi di autocorrezione. E' prevedibile che quanto prima la Commissione si troverà pertanto a doversi confrontare con testi di estrema complessità e dubita che, in tale occasione, il tempo per esprimere il parere sarà sufficiente. Nè, comunque, il bilancio dell'andamento dei lavori della Commissione, per come si sono svolti dall'inizio della legislatura consente una prognosi favorevole sulla reale capacità di lavorare secondo una programmazione che permetta anche alle opposizioni di svolgere il ruolo che loro spetta nell'attività legislativa e, più in particolare, nella materia in questione. Sottolinea con forza la sua preoccupazione poichè ritiene che quanto prima la Commissione dovrà prendere atto di quanto siano giustificati i motivi che lo spingono a sollecitare tempi più lunghi per l'espressione dei pareri sugli schemi di decreti legislativi delegati relativi al trattamento dei dati personali.

Sono, quindi, senza discussione respinti con separate votazioni gli emendamenti 1.9 - identico all'emendamento 1.10 - 1.11 e 1.12.

L'articolo 1 è poi approvato nel testo proposto.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore CARUSO dà per illustrato l'emendamento 2.1.

Il Presidente RELATORE e il sottosegretairo AYALA esprimono su tale emendamento parere contrario.

L'articolo 2 è quindi approvato senza modifiche.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al Presidente relatore Senese a riferire favorevolmente sul disegno di legge in titolo, autorizzandolo a richiedere all'Assemblea lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3439

Art. 1.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 676, le parole: “entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 novembre 1999, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia da esprimersi entro sessanta giorni dalla richiesta,”.
2. Agli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, è aggiunto il seguente comma:

“2. il Governo può procedere comunque all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, qualora il parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia non sia espresso entro il termine di cui al medesimo comma 1”».
1.1
Caruso Antonino

Sostituire l'articolo con il seguente:

«1. All'articolo 1, comma 1, e all'articolo 2, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 676, le parole: “entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”, sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 1999, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia da esprimersi entro novanta giorni dalla richiesta,”.
2. Agli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, è aggiunto il seguente comma:

“2. il Governo può procedere comunque all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, qualora il parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia non sia espresso entro il termine di cui al medesimo comma 1”».
1.2
Caruso Antonino

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 2001, i decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge».
1.3
Centraro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 2000, i decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge».
1.4
Centraro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1999, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati negli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676».
1.5
Caruso Antonino

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 novembre 1999, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative o correttive della legislazione in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati negli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676».
1.6
Caruso Antonino

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 1999, i decreti legislativi previsti dagli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 676, e successive modificazioni, in materia di trattamento dei dati personali, sulla base dei principi e dei criteri direttivi indicati nella medesima legge».
1.7
Centraro

Al comma 2 e al comma 3 sostituire la parola: «trenta» con l'altra «novanta».
1.8
Caruso Antonino

Al comma 2 e al comma 3 sostituire la parola: «trenta» con l'altra «sessanta».
1.9
Caruso Antonino

Al comma 2 sostituire la parola: «trenta» con la parola: «sessanta».
1.10
Centaro

Al comma 2 sostituire la parola: «trenta» con la parola: «quaranta».
1.11
Centaro

Al comma 2 sopprimere le parole da: «indicando» a «delegazione».
1.12
Caruso Antonino

Art. 2.

Al comma 1, dopo la parola: «legge» aggiungere le seguenti: «si applica con riferimento ai decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 31 dicembre 1996 n. 676 non ancora emanati ed».
2.1
Caruso Antonino