GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 10 GENNAIO 2001

684ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,40.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente PINTO invita la Commissione a valutare l'opportunità di chiedere la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 4771 avente ad oggetto modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale e introduzione nel medesimo codice dell'articolo 654-bis.

Il senatore FOLLIERI, a nome del Gruppo del Partito popolare italiano dichiara di condividere la proposta avanzata dal presidente Pinto e prospetta altresì l'eventualità di una riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 4810 recante riforma della cassa mutua fra cancellieri e segretari giudiziari.

La senatrice SCOPELLITI sollecita la riassegnazione in sede deliberante del disegno di legge n. 4757 concernente modifica alla tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, con riferimento alla sede dell'ufficio di sorveglianza per adulti di Macerata.

Il senatore RUSSO chiede alla Presidenza di rappresentare alla Presidenza del Senato l'esigenza di una immediata calendarizzazione in Aula dei disegni di legge nn. 4298 e abbinati in materia di funzioni del giudice tutelare e dell'amministratore di sostegno.

Il senatore GRECO, a nome del Gruppo Forza Italia, si riserva di definire in una delle prossime sedute la posizione della sua parte politica in merito ad un eventuale riassegnazione in sede deliberante dei disegni di legge n. 4771 e 4810.

IN SEDE REFERENTE

(4932) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto - legge 24 novembre 2000, n. 341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)


Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore FOLLIERI preannuncia il voto favorevole del Partito popolare italiano sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, evidenziando come, sebbene la relazione del senatore Fassone abbia richiamato l'attenzione su alcuni punti su cui un intervento correttivo potrebbe essere opportuno, complessivamente i contenuti del decreto-legge appaiano apprezzabili e meritino condivisione.

Il senatore GRECO, nel condividere i rilievi critici contenuti nell'intervento del relatore Fassone svoltosi nella seduta di ieri, sottolinea come l'atteggiamento assunto dalla maggioranza renda impossibile apportare al decreto-legge in conversione quelle modifiche che pur sarebbero opportune.
In particolare, richiama l'attenzione sulle perplessità che suscitano le previsioni del decreto-legge che modificano le disposizioni del codice di procedura penale in materia di termini di durata della custodia cautelare e di separazione di processi.

Il senatore RUSSO preannuncia il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - L'Ulivo sul disegno di legge di conversione del decreto-legge in titolo, i cui contenuti sembrano nell'insieme accettabili. Pur comprendendo le perplessità che possono sollevare gli interventi in materia di durata della custodia cautelare, ritiene importante sottolineare che il decreto-legge non determina un allungamento dei termini relativi, ma consente esclusivamente un'utilizzazione elastica di alcuni termini di fase.
Più in particolare si sofferma sulle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 5 e 6 sottolineando come sia possibile un'interpretazione sistematica delle stesse tale da consentire di superare eventuali dubbi di legittimità costituzionale. Sottolinea al riguardo come la previsione di cui al nuovo capoverso 1-bis dell'articolo 307 del codice di procedura penale sia essenzialmente diretta a prevedere l'applicazione cumulativa delle misure cautelari indicate negli articoli 281, 282 e 283 dello stesso codice, senza che con la medesima si sia voluta escludere la necessità di un accertamento in concreto delle esigenze cautelari come presupposto per l'applicazione delle suddette misure. Ciò risulta confermato dal fatto che tale accertamento è specificamente richiesto dal nuovo comma 1 del medesimo articolo 307.
In merito all'articolo 8 ritiene poi che tale disposizione conservi una sua effettiva portata normativa anche laddove fa riferimento ai casi in cui è stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno. Infatti, se è impossibile che in tali ipotesi sia stata presentata e accolta una richiesta di giudizio abbreviato, non può invece escludersi che sia stata presentata la richiesta prevista dal comma 2 dell'articolo 4-ter del decreto-legge n. 82 del 2000, in quanto quest'ultima richiesta può essere presentata anche nel giudizio di appello o nel giudizio di rinvio e quindi potrebbe essere stata preceduta da una sentenza di condanna con la quale sia stata applicata la pena dell'ergastolo con isolamento diurno.

Il senatore MILIO ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un vero e proprio stravolgimento del ruolo del decreto-legge per l'eterogeneità dei suoi contenuti e, nel merito, un innegabile cedimento a pulsioni giustizialiste.
In questa prospettiva richiama criticamente l'attenzione sul carattere aberrante delle previsioni contenute nei commi 5 e 6 dell'articolo 2, nonché su quelle relative alle aule protette, mentre giudica puramente propagandistica l'iniziativa relativa al cosiddetto "braccialetto elettronico".

Il senatore CENTARO, dopo aver valutato in termini estremamente critici l'eterogeneità dei contenuti del decreto-legge in conversione, rileva peraltro come alcuni di questi possano considerarsi senz'altro condivisibili - in particolare in materia di proroga dell'articolo 41-bis, comma 2 dell'ordinamento penitenziario, nonchè circa le disposizioni sulle videoconferenze ovvero sulle aule protette - mentre sulla problematica dei termini di durata della custodia cautelare l'intervento della Camera dei deputati, pur apprezzabile nelle sue finalità, si è concretizzato in formulazioni tecnicamente insoddisfacenti, eccessivamente complesse e di difficile applicazione.
Per quanto riguarda gli articoli 7 e 8 del decreto-legge ritiene sarebbe stato preferibile riprendere integralmente il testo del disegno di legge n.4737 già approvato dal Senato. Sul tema del cosiddetto braccialetto elettronico osserva invece che non debbono essere sottovalutati i problemi di spesa e di approvvigionamento, con tutte le implicazioni ad essi legate. Né poi appare opportuno enfatizzare eccessivamente la reale utilità di un simile strumento ai fini di un effettivo controllo del rispetto delle prescrizioni inerenti agli arresti domiciliari ovvero alla detenzione domiciliare. In merito all'articolo 18 sottolinea, quindi, l'inutilità della previsione incriminatrice ivi contenuta nonché l'inopportunità della sua collocazione all'esterno del codice penale.
In merito alle norme contenute nel capo VIII del decreto-legge, soprattutto alla luce delle modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, ritiene che esse siano inequivocabilmente il sintomo di scelte marcatamente clientelari volute dalla maggioranza alla vigilia del prossimo appuntamento elettorale.
Conclude dichiarando di condividere i rilievi critici su cui ha richiamato l'attenzione il relatore Fassone e rammaricandosi per il fatto che non vi sia il tempo per un confronto costruttivo fra maggioranza e opposizione attraverso il quale sarebbe stato certamente possibile apportare le modifiche necessarie per migliorare significativamente il testo del decreto-legge n.341 del 2000.

La Commissione conviene quindi di fissare alla ore 19 di oggi il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,25.