346ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l’interno con delega per la protezione civile Barberi.
La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE DELIBERANTE

(580) LAVAGNINI ed altri. – Norme in materia di prevenzione degli incendi boschivi
(988) CARCARINO. – Modifiche al codice penale per prevenire e reprimere gli incendi boschivi
(1182) CAMO ed altri. – Nuove norme in materia di incendi nei boschi
(1874) MANFREDI ed altri. – Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi, fatto proprio dal gruppo parlamentare di Forza Italia, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del Regolamento, nella seduta pomeridiana del 24 giugno 1998
(3756) SPECCHIA ed altri. – Norme per la prevenzione degli incendi boschivi
(3762) CAPALDI ed altri. – Attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi
(3787) GIOVANELLI ed altri. – Misure per il rafforzamento delle attività di indagine e repressione nel quadro delle normative volte alla prevenzione e al controllo degli incendi boschivi
(Seguito della discussione congiunta ed approvazione di un testo unificato)

Riprende la discussione congiunta dei provvedimenti in titolo, sospesa nella seduta del 21 luglio scorso.
Si procede all’esame degli emendamenti proposti al testo base, già licenziato dalla Commissione in sede referente.
Il senatore MANFREDI illustra l’emendamento 1.1; indi il presidente GIOVANELLI fa proprio e dà per illustrato l’emendamento 1.2.
Il relatore CARCARINO propone una riformulazione dell’emendamento 1.1, mentre è contrario all’emendamento 1.2.
Dopo che il sottosegretario BARBERI ha concordato con il Relatore, il senatore MANFREDI riformula l’emendamento 1.1 in un nuovo testo, secondo i suggerimenti del Relatore.
Previa verifica dell’esistenza del numero legale, il Presidente pone ai voti l’emendamento 1.1 (nuovo testo), che risulta approvato; è conseguentemente assorbito l’emendamento 1.2.
La Commissione approva poi l’articolo 1 nel testo emendato.
Il senatore MANFREDI illustra l’emendamento 2.1, che poi riformula in un nuovo testo su invito del Governo (cui si era rimesso il Relatore), che vi condizionava il parere favorevole.
L’emendamento 2.1 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione, che poi conviene sull’articolo 2 nel testo emendato.
Il relatore CARCARINO dà per illustrati gli emendamenti 3.1, 3.4 e 3.5.
Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 3.2, 3.3 (che, su invito del Relatore, trasforma nel subemendamento 3.1/1), 3.7 e 3.8.
Il senatore POLIDORO dà per illustrato l’emendamento 3.6.
Il relatore CARCARINO riformula l’emendamento 3.1 in un nuovo testo, che recepisce istanze anche del senatore SPECCHIA e del Presidente; dichiaratosi contrario all’emendamento 3.2, è favorevole all’emendamento 3.1/1 ed invita al ritiro degli emendamenti 3.6 e 3.7. Si dichiara infine favorevole all’emendamento 3.8 laddove riformulato in un nuovo testo.
Il sottosegretario BARBERI si dichiara favorevole all’emendamento 3.1 (nuovo testo), come subemendato dall’emendamento 3.1/1; invita al ritiro dell’emendamento 3.2, mentre è favorevole agli emendamenti 3.4 e 3.5. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti 3.6 e 3.7, mentre è favorevole all’emendamento 3.8 laddove riformulato in un nuovo testo.
Il senatore MANFREDI accetta la proposta di riformulazione dell’emendamento 3.8 in un nuovo testo.
La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 3.1/1 e sull’emendamento 3.1 (nuovo testo) come emendato.
Il senatore MANFREDI insiste per la votazione dell’emendamento 3.2, adducendo l’obbligo della Presidenza di informarlo preventivamente dei possibili effetti delle votazioni.
Il presidente GIOVANELLI soddisfa la richiesta e pone ai voti l’emendamento 3.2, che risulta respinto.
La Commissione approva l’emendamento 3.4, nonché, con separata votazione, l’emendamento 3.5.
Dopo che il senatore POLIDORO ha difeso l’emendamento 3.6, seguito dal senatore RIZZI per l’emendamento 3.7, si apre un breve dibattito tra il presidente GIOVANELLI, il senatore LASAGNA, il senatore IULIANO, il senatore MAGGI, il senatore MANFREDI ed il senatore CAPALDI sulla possibilità di riformulare tali testi.
Il relatore CARCARINO, udite le disponibilità dei proponenti a presentare riformulazioni degli emendamenti 3.6 e 3.7, si rimette alla Commissione, difendendo il contenuto della lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 del testo unificato e preferendo integrazioni dell’ordine del giorno che intende proporre all’articolo 5 per recepire le istanze (emerse nel dibattito) di garanzia della manutenzione del bosco mediante pulitura dalle sterpaglie.
Il sottosegretario BARBERI suggerisce una riformulazione dell’emendamento 3.7 in nuovo testo: il senatore MANFREDI vi aderisce ed il senatore POLIDORO, ritirato l’emendamento 3.6, vi aggiunge firma.
L’emendamento 3.7 (nuovo testo) è approvato dalla Commissione, che, con separata votazione, conviene anche sull’emendamento 3.8 (nuovo testo).
Dopo che la Commissione ha approvato l’articolo 3 nel testo emendato, il relatore CARCARINO illustra l’emendamento 4.1.
Il senatore MANFREDI ritira l’emendamento 4.2; illustra poi gli emendamenti 4.3, 4.4, 4.5 e 4.6.
Il senatore POLIDORO illustra l’emendamento 4.7 e dichiara di aggiungere firma agli emendamenti 4.3 e 4.4.
Il relatore CARCARINO condiziona il parere favorevole agli emendamenti 4.3 e 4.4 a loro riformulazioni; analogamente, invita a riformulare l’emendamento 4.5 in guisa di mantenimento del comma 6 del testo unificato (seppur eliminandovi il riferimento alla richiesta dei comuni interessati). Invita infine al ritiro degli emendamenti 4.6 e 4.7, sui quali altrimenti sarebbe contrario.
Il senatore MANFREDI accetta di riformulare gli emendamenti 4.3 e 4.4. in un nuovo testo, secondo le indicazioni del Relatore.
Il sottosegretario BARBERI esprime pareri conformi a quelli del Relatore.
La Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 4.1, 4.3 (nuovo testo) e 4.4 (nuovo testo).
Il senatore MANFREDI respinge l’invito a riformulare l’emendamento 4.5, che mantiene nella stesura originaria.
Il presidente GIOVANELLI, dopo aver dato lettura del parere espresso su emendamenti dalla 1ª Commissione permanente, dispone la votazione per parti separate dell’emendamento 4.5: si voterà anzitutto la sostituzione dei commi 4 e 5, e secondariamente la soppressione del comma 6.
Posta ai voti, la prima parte dell’emendamento 4.5 è approvata dalla Commissione.
Dopo che il sottosegretario BARBERI ha espresso parere favorevole sulla soppressione del comma 6, per la quale il relatore CARCARINO si rimette alla Commissione, con l’annuncio di voto favorevole del senatore MAGGI la Commissione approva la seconda parte dell’emendamento 4.5; ne risultano conseguentemente preclusi gli emendamenti 4.6 e 4.7.
La Commissione conviene sull’articolo 4 nel testo emendato.
Il relatore CARCARINO illustra l’emendamento 5.1; presenta poi in seduta l’emendamento 5.7, che dà per illustrato.
Il senatore RIZZI fa proprio e dà per illustrato l’emendamento 5.2.
Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 5.3, 5.4, 5.5 e 5.6.
Il relatore CARCARINO invita al ritiro degli emendamenti 5.2 e 5.5, che altrimenti incontrerebbero il suo parere contrario; si dichiara sfavorevole all’emendamento 5.3, mentre condiziona il parere favorevole agli emendamenti 5.4 e 5.6 a loro riformulazioni.
Il sottosegretario BARBERI si dichiara favorevole all’emendamento 5.1, mentre invita al ritiro degli emendamenti 5.1 e 5.3; per il resto concorda con i pareri espressi dal Relatore.
La Commissione approva l’emendamento 5.1; indi il senatore RIZZI ritira l’emendamento 5.2, dichiaratosi soddisfatto dell’impegno assunto concomitantemente dal Relatore a prevedere, nell’ordine del giorno n. 1, l’impegno del Governo a riferire al Parlamento.
Il senatore MANFREDI ritira l’emendamento 5.3 ed accoglie le proposte di riformulazione degli emendamenti 5.4 e 5.6; indi la Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 5.7 e 5.4 (nuovo testo).
Il senatore MANFREDI ritira l’emendamento 5.5; indi la Commissione approva l’emendamento 5.6 (nuovo testo).
Il relatore CARCARINO presenta il presenta il seguente ordine del giorno, al quale dichiarano di aggiungere firma i senatori MANFREDI e RIZZI:
«Il Senato,

in sede di approvazione dell’articolo 5 del disegno di legge n. 580-A e connessi,
premesso che:
l’articolo 5 prevede le attività per ridurre le cause ed il potenziale innesco di incendio attraverso linee guida che saranno predisposte dal Dipartimento della protezione civile, di intesa con la Conferenza unificata,
impegna il Governo
a tener conto, nella definizione di direttive, delle necessità nell’uso degli strumenti e dei mezzi volti alla riduzione dei fattori predisponenti e determinanti l’innesco di incendio, nonché la mitigazione dei danni, mediante:

opere strutturali ed infrastrutturali (costruzione, installazione, ripristino e manutenzione di serbatoi idrici, invasi, canalizzazioni, condutture fisse e mobili, pompe e stazioni di sollevamento, apertura di viali frangifuoco e di strade, piste e sentieri, piazzuole per atterraggi di elicotteri);
interventi di pulitura e manutenzione del sottobosco;
utilizzo sul territorio dell’organizzazione e dei tecnici forestali;

a riferire in proposito al Parlamento entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge».
0/580-988-1182-1874-3756-3762-3787/1/13
Carcarino, Maggi, Colla

Il sottosegretario BARBERI accoglie l’ordine del giorno n. 1, che è anche approvato dalla Commissione.

La Commissione, con separate votazioni, approva l’articolo 5 nel testo emendato e l’articolo 6 del testo base.
Il senatore MANFREDI illustra l’emendamento 7.1, sul quale il Relatore ed il Governo si dichiarano contrari, invitando al ritiro.
Dopo che il senatore MANFREDI ha ritirato l’emendamento 7.1, la Commissione approva l’articolo 7 del testo base.
Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 8.1 (di cui ipotizza una riformulazione), 8.4 e 8.7.
Il senatore RIZZI fa proprio e dà per illustrato l’emendamento 8.2.
Il relatore CARCARINO dà per illustrato l’emendamento 8.6, mentre ritira gli emendamenti 8.3 ed 8.5.

Esprime poi parere favorevole all’emendamento 8.1, a condizione che sia riformulato, in un testo diverso anche da quello ipotizzato dal proponente in illustrazione. Invita al ritiro dell’emendamento 8.4, mentre è contrario all’emendamento 8.2. Si dichiara favorevole all’emendamento 8.7, laddove riformulato in un nuovo testo.

Il sottosegretario BARBERI si uniforma al parere del Relatore, oltre a dichiararsi favorevole all’emendamento 8.6.
Il senatore MANFREDI accoglie gli inviti di Relatore e Governo e, ritirato l’emendamento 8.4, riformula l’emendamento 8.1 in un nuovo testo, oltre ad accogliere le richieste avanzate sull’emendamento 8.7: quest’ultimo, pertanto, è ritirato, visto che il Relatore si è impegnato a presentarlo come emendamento 10.6, per omogeneità di materia.
La Commissione approva l’emendamento 8.1 (nuovo testo); indi respinge l’emendamento 8.2. La Commissione conviene, poi, sull’emendamento 8.6.
Il relatore CARCARINO presenta ed illustra il seguente ordine del giorno:
«Il Senato,

in sede di approvazione dell’articolo 8 del disegno di legge n. 580-A e connessi,
impegna il Governo
ad esplorare ogni misura idonea a favorire il coinvolgimento del volontariato nelle attività volte alla lotta contro gli incendi boschivi, anche studiando misure che ne riducano gli oneri per le funzioni relative».
0/580-988-1182-1874-3756-3762-3787/2/13
Il Relatore

Il sottosegretario BARBERI accoglie l’ordine del giorno n. 2, che è poi approvato dalla Commissione.

La Commissione approva l’articolo 8 nel testo emendato.
Il relatore CARCARINO illustra gli emendamenti 9.1 e 9.2.
Il senatore MANFREDI illustra gli emendamenti 9.3 e 9.4.
Il relatore CARCARINO si dichiara contrario all’emendamento 9.3, mentre sarebbe favorevole all’emendamento 9.4 laddove riferito come subemendamento all’emendamento 9.1.
Dopo che il sottosegretario BARBERI si è dichiarato favorevole ai soli emendamenti 9.1 e 9.2, su invito del senatore POLIDORO il Relatore ritira l’emendamento 9.1.
La Commissione approva l’emendamento 9.2 (integralmente sostitutivo dell’articolo), risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.3 e 9.4.
Il relatore CARCARINO illustra gli emendamenti 10.1, 10.6, 10.4 e 10.5.
Il senatore POLIDORO illustra l’emendamento 10.2.
Il senatore MANFREDI illustra l’emendamento 10.3, cui dichiarano di aggiungere firma i senatori SPECCHIA e MAGGI.
Il relatore CARCARINO invita al ritiro degli emendamenti 10.2 e 10.3.
Il sottosegretario BARBERI si dichiara favorevole agli emendamenti 10.6, 10.1, 10.4 e 10.5; invita al ritiro degli emendamenti 10.2 e 10.3.
La Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 10.6 e 10.1.
Si apre un breve dibattito sugli emendamenti 10.3 e 10.2, al quale prendono parte i senatori BORTOLOTTO, RIZZI, POLIDORO, SPECCHIA, CAPALDI, LASAGNA ed il presidente GIOVANELLI.
Il relatore CARCARINO, su invito del Presidente, propone l’emendamento 10.7, sul quale il sottosegretario BARBERI si dichiara favorevole; conseguentemente i senatori POLIDORO e MANFREDI ritirano rispettivamente gli emendamenti 10.2 e 10.3.
La Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 10.7, 10.4 e 10.5, nonché l’articolo 10 nel testo emendato.
Il senatore RIZZI fa notare che le opposizioni sono presenti in seduta, anche dopo l’inizio dei lavori d’Assemblea, per cui non se ne può mettere in discussione la volontà di apportare un contributo fattivo alla celere definizione di un provvedimento di riconosciuta urgenza.
Il presidente GIOVANELLI dà atto alle opposizioni di non essersi valse della facoltà di cui al comma 8 dell’articolo 29 del Regolamento del Senato e, per questo, le ringrazia.
Il relatore CARCARINO illustra gli emendamenti 11.1 e 11.2: su quest’ultimo il parere del sottosegretario BARBERI è favorevole, per cui l’emendamento 11.1 è ritirato dal proponente.
La Commissione approva, con separate votazioni, l’emendamento 11.2 e l’articolo 11 nel testo emendato.
Il senatore MANFREDI illustra l’emendamento 12.1 che, previo parere contrario di Relatore e Governo, è ritirato dal proponente.
Il relatore CARCARINO illustra l’emendamento 12.2, sul quale il sottosegretario BARBERI si rimette alla Commissione, nonchè l’emendamento 12.3, sul quale il Governo è favorevole.
Previa dichiarazione di voto favorevole del presidente GIOVANELLI, l’emendamento 12.2 è approvato dalla Commissione, che successivamente approva con separate votazioni l’emendamento 12.3 e l’articolo 12 nel testo emendato.
Il senatore MANFREDI, ritirato l’emendamento 13.3, illustra gli emendamenti 13.1 e 13.4: quest’ultimo è poi riformulato in un nuovo testo.
Il presidente GIOVANELLI fa proprio e dà per illustrato l’emendamento 13.5.
Il relatore CARCARINO dà per illustrato l’emendamento 13.2. Dà poi parere contrario sull’emendamento 13.5, mentre invita al ritiro dell’emendamento 13.1 e si rimette al Governo sull’emendamento 13.4 (nuovo testo).
Il sottosegretario BARBERI invita al ritiro dell’emendamento 13.1, si dichiara favorevole agli emendamenti 13.2 e 13.4 (nuovo testo) mentre è contrario all’emendamento 13.5.
Il senatore MANFREDI ritira l’emendamento 13.1.
La Commissione approva, con separate votazioni, gli emendamenti 13.2 e 13.4 (nuovo testo).
Dopo aver respinto l’emendamento 13.5, la Commissione approva, con separate votazioni, l’articolo 13 nel testo emendato e l’articolo 14 del testo base.
Si passa alle dichiarazioni di voto finale.
Il senatore RIZZI dichiara l’astensione del Gruppo Forza Italia.
Il senatore MAGGI, il senatore POLIDORO, il senatore VELTRI ed il senatore BORTOLOTTO dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi.
Dopo interventi di ringraziamento da parte del Presidente e del Governo, la Commissione approva il testo unificato dei disegni di legge in titolo, come emendato, dando altresì mandato al Relatore ad apportare le modifiche di coordinamento e di correzione formale che si dovessero rendere necessarie.

(4064) GIOVANELLI ed altri. – Norme di interpretazione autentica della definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(4118) SPECCHIA ed altri. – Criteri per la interpretazione della definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
(4126) MANFREDI ed altri. – Integrazione della definizione di rifiuto di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22

(Discussione congiunta e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI, ricordato che la Commissione aveva già esaurito in sede referente l’esame dei disegni di legge in titolo, propone che sia assunto a testo base della discussione in sede deliberante il testo unificato licenziato dalla Commissione per l’Assemblea, al quale si intendono riferite le richieste di parere alle Commissioni 1ª e 2ª.
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
Il relatore GIOVANELLI, data per svolta la relazione, propone che il termine per la presentazione degli emendamenti sia fissato per stasera, alle ore 20.
Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.
Il seguito della discussione è rinviato alla seduta antimeridiana di domani.
La seduta termina alle ore 17,20.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3833

Art. 2.

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.

1. È istituito d’intesa fra il Ministero dell’ambiente e dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco Geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l’attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull’economia mineraria.

2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia e dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. All’onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti massimi di spesa di 2 miliardi di lire per l’anno 1999 e 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell’ambito dell’unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo allo stesso Ministero».
2.0.11 (Nuovo testo)
Il Relatore

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.

1. È istituito, d’intesa fra il Ministero dell’ambiente, il Ministero dell’industria, commercio e artigianato ed il Ministero dei beni e attività culturali e la regione Sardegna, il Parco Geominerario della Sardegna; in tale intesa sono individuati i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale ed ambientale, connessi con l’attività mineraria e gli obiettivi per il loro recupero, conservazione e valorizzazione, anche ai fini della riconversione, in chiave ecosostenibile, del modello di sviluppo basato sull’economia mineraria.

2. Il Parco geominerario è gestito da un Consorzio formato dai citati Ministeri, dalla regione Sardegna, dalla provincia di Cagliari e dai comuni interessati, dalle università e dalle associazioni locali e ambientali interessate ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
3. All’onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti massimi di spesa di 2 miliardi di lire per l’anno 1999 e 6 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell’ambito dell’unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo allo stesso Ministero».
2.0.11 (Secondo nuovo testo)
Il Relatore

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.

1. È istituito, di intesa fra il Ministero dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dei beni e delle attività produttive e la regione Toscana, previa consultazione dei comuni, della comunità montana e della provincia interessata, il parco tecnologico ed archeo-minerario delle colline metallifere della provincia di Grosseto; in tale intesa sono individuati:

a) i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l’attività mineraria;

b) gli obiettivi per il recupero, conservazione e valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a), anche ai fini della riconversione, in termini ecosostenibili, del modello di sviluppo basato sull’economia mineraria.

2. All’onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti massimi di spesa di 1 miliardo di lire per l’anno 1999 ed 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell’ambito dell’unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo allo stesso Ministero».
2.0.12 (Nuovo testo)
Il Relatore

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.

1. È istituito, di intesa fra il Ministero dell’ambiente ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e la regione Toscana, previa consultazione dei comuni, della comunità montana e della provincia interessata, il parco tecnologico ed archeo-minerario delle colline metallifere della provincia di Grosseto; in tale intesa sono individuati:

a) i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l’attività mineraria;

b) gli obiettivi per il recupero, conservazione e valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a), anche ai fini della riconversione, in termini ecosostenibili, del modello di sviluppo basato sull’economia mineraria.

2. All’onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti massimi di spesa di 1 miliardo di lire per l’anno 1999 ed 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell’ambito dell’unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo allo stesso Ministero».
2.0.12 (Secondo nuovo testo)
Il Relatore

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell’ambiente d’intesa con la regione e previa consultazione dei comuni, della comunità montana e delle province interessate, è istituito il Parco nazionale denominato: «Parco-museo delle miniere dell’Amiata», previsto dall’articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394. A tal fine il Ministro dell’ambiente procede alla deliberazione del parco ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni entro 180 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l’istituzione ed il funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 1999, di 1.000 milioni per l’anno 2000 e di lire 1.500 milioni a decorrere dal 2001.

2. All’onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti di spesa di 1 miliardo di lire per l’anno 1999 ed 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell’ambito dell’unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo allo stesso Ministero».
2.0.13 (Nuovo testo)
Il Relatore

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.

1. È istituito, di intesa fra il Ministero dell’ambiente ed il Ministero dei beni e delle attività culturali e la regione Toscana, previa consultazione dei comuni, della comunità montana e della provincia interessata, il Parco-museo delle miniere dell’Amiata; in tale intesa sono individuati:

a) i siti geologici, speleologici ed archeologici nonché i siti ed i beni che hanno rilevante valenza di testimonianza storica, culturale e ambientale connessi con l’attività mineraria;

b) gli obiettivi per il recupero, conservazione e valorizzazione dei siti e dei beni di cui alla lettera a), anche ai fini della riconversione, in termini ecosostenibili, del modello di sviluppo basato sull’economia mineraria.

2. Per l’istituzione ed il funzionamento del Parco è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 1999, di 1.000 milioni per l’anno 2000 e di lire 1.500 milioni a decorrere dal 2001. All’onere finanziario derivante dalla spesa di organizzazione e di funzionamento del Parco, nei limiti di spesa di 1 miliardo di lire per l’anno 1999 ed 1 miliardo di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1999-2001 nell’ambito dell’unità previsionale di base del fondo speciale dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 1999 allo scopo utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo allo stesso Ministero».
2.0.13 (Secondo nuovo testo)
Il Relatore
EMENDAMENTI AI DISEGNI DI LEGGE
NN. 580, 988, 1182, 1874, 3756, 3762 e 3787

Art. 1.

Sopprimere il comma 3.
1.1
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:

«2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 gli enti competenti svolgono in modo coordinato attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi con mezzi da terra e aerei, nonchè attività di formazione, informazione ed educazione ambientale».
1.1 (Nuovo testo)
Manfredi, Rizzi, lasagna

Al comma 3, dopo le parole: «attività di previsione, di prevenzione» aggiungere le seguenti: «di organizzazione territoriale diffusa,» e sopprimere alla fine le parole: «con mezzi da terra e aerei».
1.2
Polidoro
Art. 2.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le attività di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge, costituiscono attività di protezione civile, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225».
2.1
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Le attività di cui all’articolo 1, comma 3, della presente legge, ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e degli articoli 107 e 108 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, costituiscono attività di protezione civile».
2.1 (Nuovo testo)
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Art. 3.

All’emendamento 3.1 sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e».
3.1/1
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli regionali approvano entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, articolato per provincia, redatto dalle giunte regionali sulla base di linee guida e di direttive predisposte dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata. Tale adempimento è la condizione per l’accesso ai contributi di cui al comma 2 dell’articolo 13».
3.1
Il Relatore

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I consigli regionali approvano entro e non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, articolato per provincia, redatto dalle giunte regionali sulla base di linee guida e di direttive predisposte, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri sentita la Conferenza unificata. Tale adempimento è la condizione per l’accesso ai contributi di cui al comma 2 dell’articolo 13».
3.1 (Nuovo testo)
Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «I Consigli regionali» con le seguenti: «Le Regioni».
3.2
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 1, sostituire la parola: «sentita» con le seguenti: «sentiti il Corpo forestale dello Stato, il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e».
3.3
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0.a) le cause determinanti e i fattori predisponenti l’incendio;».
3.4
Il Relatore

Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) gli interventi per la previsione e la prevenzione degli incendi boschivi;
conseguentemente alla lettera e) sopprimere le parole: «per la previsione, per la prevenzione e».
3.5
Il Relatore

Al comma 2, sostituire la lettera f) con la seguente:

«f) le operazioni di manutenzione e di gestione del bosco con previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente;».
3.6
Polidoro

Al comma 2, alla lettera f), dopo le parole: «del bosco», aggiungere le seguenti: «, con previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente;».
3.7
Bettamio, Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, alla lettera f), dopo le parole: «del bosco», aggiungere le seguenti: «, con facoltà di previsione di interventi sostitutivi del proprietario inadempiente in particolare nelle zone ad alto rischio;».
3.7 (Nuovo testo)
Bettamio, Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 3, sostituire le parole da: «dei consigli», a: «predispongono» con le seguenti: «delle Regioni, il Dipartimento della Protezione civile, sentita la Conferenza Stato-Regioni, predispone».
3.8
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 3, sosituire le parole da: «gli ispettorati» fino a: «predispongono» con le seguenti: «il dipartimento della Protezione civile, avvalendosi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e del Corpo forestale dello Stato, o del corpo forestale regionale nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, sentita la Conferenza unificata, predispone».
3.8 (Nuovo testo)
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Art. 4.

Al comma 1, sostituire le parole: «dispositivi di», con le seguenti: «dispositivi funzionali a realizzare la».
4.1
Il Relatore

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Sono fondamentali per la previsione degli incendi la redazione e l’aggiornamento delle carte del rischio di incendi, correlate con i relativi indici di pericolosità.».
4.2
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, dopo le parole: «Conferenza unificata» inserire le seguenti: «e con il Corpo forestale dello Stato».
4.3
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, sostituire le parole: «predispone, d’intesa» con le seguenti: «predispone, sentito il Corpo forestale dello Stato e d’intesa».
4.3 (Nuovo testo)
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 3, dopo la parola: «programmano», aggiungere le seguenti: «, sentito il Corpo forestale dello Stato,».
4.4
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 3, dopo la parola: «programmano», aggiungere le seguenti: «, sentito il Corpo forestale,».
4.4 (Nuovo testo)
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire i commi 4, 5, e 6 con i seguenti:

«4. Le Regioni provvedono, altresì, attraverso la redazione di apposite planimetrie, all’identificazione delle aree di cui al comma 1 e redigono gli strumenti della pianificazione urbanistica tenendo conto del grado di rischio d’incendio boschivo del territorio.

5. Le province, le comunità montane e i comuni attuano le attività di previsione secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni».
4.5
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le Province subentrano alle Comunità montane e ai Comuni che non abbiano provveduto agli adempimenti eventualmente loro delegati».
4.6
Bettamio, Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le Province subentrano ai Comuni che non abbiano provveduto agli adempimenti di cui al comma 5 entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».
4.7
Polidoro
Art. 5.

Al comma 1, dopo le parole: «d’incendio,» sopprimere la virgola.
5.1
Carcarino

Al comma 1, dopo le parole: «A tal fine», inserire le seguenti: «, attraverso la predisposizione di aree tagliafuoco e di un sistema di fossi e canali di irrigazione, inoltre».
5.2
Colla

Al comma 1, sopprimere le parole: «tutti i sistemi e»
5.3
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «, conformemente alle direttive di cui all’articolo 3, comma 1».
5.7
Il Relatore

Al comma 2, dopo la parola: «unificata» aggiungere le seguenti: «e con il Corpo forestale dello Stato».
5.4
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, sostituire le parole: «predispone, d’intesa» con le seguenti: «predispone, sentito il Corpo forestale dello Stato e d’intesa».
5.4 (Nuovo testo)
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, dopo le parole: «presente articolo» aggiungere le seguenti: «, tenendo conto di:

a) interventi di tipo colturale, di pulitura e manutenzione del bosco e sottobosco, sui terreni di proprietà pubblica e privata;

b) opere strutturali volte alla limitazione della diffusione degli incendi;
c) apertura di viali frangifuoco e di strade, piste e sentieri forestali;
d) installazione e manutenzione dei serbatoi, invasi, canalizzazioni, conduttore e pompe per acque».
5.5
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 3, dopo la lettera “i)“ aggiungere le seguenti parole: «, sentito il Corpo forestale dello Stato».
5.6
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 3, dopo la lettera “i)“ aggiungere le seguenti parole: «, sentito il Corpo forestale».
5.6 (Nuovo testo)
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Art. 7.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le linee guida dell’attività di cui al comma 1 sono definite dal Dipartimento della protezione civile».
7.1
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Art. 8.

Al comma 2, sostituire le parole: «con mezzi da terra e dal cielo», con le seguenti: «secondo criteri che privilegino la sinergia tra le operazioni condotte con mezzi a terra e con mezzi aerei e, inoltre, assicurino una copertura ottimale di tutto il territorio nazionale per quanto riguarda i mezzi aerei pesanti».
8.1
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, sostituire le parole: «con mezzi da terra e dal cielo», con le seguenti: «secondo criteri che privilegino la sinergia tra le operazioni condotte con mezzi a terra e con mezzi aerei».
8.1 (Nuovo testo)
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, sopprimere le parole: «assicurando l’efficacia operativa della flotta aerea antincendio dello Stato e provvedendo al potenziamento e all’ammodernamento di essa»; sostituire il secondo periodo con il seguente: «La flotta aerea antincendio dello Stato è assegnata alle regioni in proporzione alla loro superficie boschiva».
8.2
Colla

Al comma 3, sostituire le parole: «1 e 2, lettera e)» con le seguenti: «1 e 2, lettera f)».
8.3
Il Relatore

Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «di programma», aggiungere le seguenti: «con possibilità di intervento diretto nei casi di pericolo per la vita umana e per i beni mobili e immobili».
8.4
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 3, lettera b), alla fine del periodo, inserire le seguenti parole: «, il cui onere è a carico dell’amministrazione che li utilizza».
8.5
Il Relatore

Al comma 3, lettera c), alla fine del periodo, aggiungere le seguenti parole: «che ne potrà disporre l’utilizzo in dipendenza delle proprie esigenze;».
8.6
Il Relatore

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. La segnalazione di chiunque avvisti un fuoco di vegetazione può essere fatta a tutti i numeri telefonici nazionali di pronto intervento, i cui operatori sono tenuti a inoltrarla ai centri operativi competenti.».
8.7
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Art. 9.

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Aree naturali protette). – 1. Il piano regionale, di cui al comma 1 dell’articolo 3, contiene una apposita sezione dedicata alle aree naturali protette presenti sul territorio regionale nella quale, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, gli enti gestori programmano le attività di previsione, di prevenzione e di lotta attiva contro gli incendi boschivi in coerenza con le linee generali della programmazione regionale.

2. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori di dette aree.
3. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall’articolo 8 della presente legge».
9.1
Il Relatore

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Aree naturali protette). – 1. Il piano regionale di cui al comma 1 dell’articolo 3, prevede per le aree naturali protette presenti sul territorio regionale, ferme restando le disposizioni della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, una apposita sezione, definita di concerto con gli enti gestori, su proposta degli stessi, sentito il Corpo forestale dello Stato.

2. Le attività di previsione e prevenzione sono attuate dagli enti gestori di dette aree o, in assenza di questi, delle province, dalle comunità montane, dai comuni, secondo le attribuzioni stabilite dalle regioni.
3. Le attività di lotta attiva per le aree naturali protette sono organizzate e svolte secondo le modalità previste dall’articolo 8 della presente legge».
9.2
Il Relatore

Al comma 1, sostituire le parole: «i consigli regionali» con le seguenti: «Le Regioni».
9.3
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 1, dopo le parole: «enti gestori» aggiungere le seguenti: «e sentito il Corpo forestale dello Stato».
9.4
Manfredi, Rizzi, Lasagna
Art. 10.

Al comma 1, in fine, inserire il seguente periodo: «Gli operatori dei centri di pronto intervento sono tenuti a comunicare con tempestività ai centri operativi competenti le segnalazioni di incendi boschivi ad essi pervenute».
10.6
Il Relatore

Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «situati nelle dette zone» inserire le seguenti: «, stipulati entro 10 anni dagli eventi previsti dal presente comma,».
10.1
Il Relatore

Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Sono inoltre vietati per cinque anni su detti soprassuoli: il pascolo, la caccia e la realizzazione di strutture e di infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e ad attività produttive. La Regione individua l’ente locale competente a determinare indirizzi di ripristino ambientale e di tutela idrogeologica ed a realizzare gli interventi necessari».
10.2
Polidoro

Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «Sono inoltre vietati per cinque anni su detti soprassuoli: il pascolo, la caccia, le attività di ingegneria ambientale, con l’eccezione delle documentate situazioni di dissesto idrogeologico e la realizzazione di strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e ad attività produttive. La Regione individua l’ente locale competente a determinare indirizzi di ripristino ambientale e di tutela idrogeologica ed a realizzare gli interventi necessari».
10.3
Bettamio, Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, sostituire l’ultimo periodo coi seguenti: «Sono inoltre vietati per cinque anni sui predetti soprassuoli: il pascolo; la caccia; la realizzazione di strutture ed infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive. Sono vietate per tre anni, sui predetti soprassuoli, le attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche, con l’eccezione delle documentate situazioni di dissesto idrogeologico».
10.7
Il Relatore

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
10.4
Il Relatore

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Per quanto non previsto dal presente articolo, resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689».
10.5
Il Relatore
Art. 11.

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: «disastro ecologico», con le seguenti: «un danno grave, esteso e persistente all’ambiente».
11.1
Il Relatore

Al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: «disastro ecologico», aggiungere le seguenti: «consistente in un danno grave, esteso e persistente all’ambiente».
11.2
Il Relatore
Art. 12.

Al comma 1, sostituire le parole da: «Nucleo», a: «n. 349» con le seguenti: «Corpo forestale dello Stato».

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La sezione di cui al presente comma opera utilizzando le risorse della dotazione ordinaria del Corpo forestale dello Stato».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
12.1
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

«1. Il Nucleo operativo ecologico dell’arma dei Carabinieri di cui al comma 4 dell’articolo 8 della legge 8 luglio 1986, n. 349, assicura, fermi restando i compiti e le attribuzioni di cui al D.M. 11 novembre 1986, anche lo svolgimento in forma coordinata delle attività di investigazione preventiva attinenti agli incendi boschivi, effettua controlli e verifiche circa l’osservanza dei vincoli d’uso di cui al comma 2 dell’articolo 10 ed effettua altresì indagini di politica giudiziaria relativa ai delitti di cui agli articoli 423, 423-bis, 424, 425, 449 e 451 del Codice penale.

2. A tale fine viene istituita nell’ambito del Nucleo operativo ecologico dell’arma dei Carabinieri una sezione investigativa e di controllo antincendi la quale opera secondo le norme del decreto ministeriale di cui al comma 1».
12.2
Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «valutato in lire» con le seguenti: «nei limiti massimi di spesa di lire».
12.3
Il Relatore
Art. 13.

Al comma 1, sostituire le parole da: «in apposite», a: «ministri» con le seguenti: «alle Regioni e Province autonome».
13.1
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «dell’anno precedente;» inserire le seguenti: «alla predetta ripartizione provvede il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;».
13.2
Il Relatore

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Lo Stato si riserva di modificare i finanziamenti tenendo conto anche dell’effettivo livello di prevenzione che è stato realizzato in ogni singola Regione, con facoltà di revoca nei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi, con eventuale incremento delle disponibilità, in tal modo acquisite, in favore delle Regioni che abbiano raggiunto migliori risultati, in termini di superficie boscata salvaguardata dal fuoco».
13.3
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate al capo XXX – capitolo 3694/5 dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze di protezione civile. Le somme potranno altresì essere utilizzate per interventi urgenti di prevenzione, volti ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all’attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento.

2-ter. Il Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, provvede a verificare lo stato di attuazione degli interventi di competenza delle

regioni ai sensi della presente legge; con proprio decreto dispone, a sfavore di ogni singola regione a statuto ordinario, la revoca dei finanziamenti di cui alla presente legge in caso di insufficienza del livello di prevenzione antincendi realizzato. L’esercizio della facoltà di revoca determina la riassegnazione dei finanziamenti così disponibili per le Regioni che abbiano raggiunto gli obiettivi fissati dalla presente legge in termini di superficie boscata salvaguardata dal fuoco; alla riassegnazione dei finanziamenti provvede con decreto il Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile».
13.4
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

«2-bis. Il Ministro dell’interno e per il coordinamento della protezione civile, avvalendosi del Dipartimento della protezione civile, effettua una ricognizione delle somme assegnate con i provvedimenti di cui alla presente legge ad enti e dagli stessi non utilizzate, in tutto o in parte, entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti. Con decreto del medesimo Ministro si provvede alla revoca, totale o parziale, dei provvedimenti di assegnazione, laddove si riscontri il mancato utilizzo delle relative somme da parte degli enti assegnatari; tali somme sono versate al capo XXX – capitolo 3694/5 dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e possono essere impiegate, mediante ordinanze emesse ai sensi dell’articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per esigenze connesse all’attuazione della presente legge e volte in particolare ad eliminare situazioni di pericolo non fronteggiabili in sede locale; all’attuazione degli interventi provvede il Ministro delegato per il coordinamento della protezione civile, in deroga alle norme vigenti e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento».
13.4 (Nuovo testo)
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«3 A decorrere dall’anno 2002, per il finanziamento della presente legge si provvede con stanziamento determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge del 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse fra le regioni avviene con le medesime modalità di cui al comma 2».
13.5
Colla