GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI' 7 MARZO 2001
718ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Intervengono il ministro per le pari opportunità Bellillo e il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

(2675-B) Misure contro la violenza nelle relazioni familiari, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore PETTINATO il quale sottolinea come il disegno di legge in titolo sia stato oggetto di un esame attento e approfondito nel corso della prima lettura da parte di questo ramo del Parlamento, evidenziando poi la rilevante importanza delle problematiche ad esso sottese.
Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati non hanno significativamente alterato la sostanza delle previsioni contenute nell'articolato in discussione e hanno inteso soprattutto riorganizzare sistematicamente i contenuti del disegno di legge, in particolare con la collocazione nel codice civile e nel codice di procedura civile delle disposizioni relative al contenuto degli ordini di protezione e al procedimento per la loro adozione in sede civile.
Si sofferma, quindi, più specificamente, sulla formulazione dell'articolo 342-bis del codice civile come introdotto dall'articolo 2, osservando come la modifica introdotta dalla Camera subordini l'applicazione delle disposizioni civilistiche in materia di ordini di protezione alla circostanza che il giudice non ravvisi nei fatti sottoposti alla sua cognizione gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio. Si tratta di una previsione che, a suo avviso, potrebbe comportare problemi sul piano applicativo e che però non costituisce un profilo problematico tale da giustificare un'eventuale modifica sul punto del disegno di legge in titolo. Perplessità suscita anche il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 342-ter come introdotto dall'articolo 2. Infatti, la lettera di tale previsione sembra implicare sempre e comunque l'obbligo per il giudice di ordinare - con il decreto di cui all'articolo 342-bis - la cessazione della condotta pregiudizievole e l'allontanamento dalla casa familiare. E' peraltro sua opinione che tale disposizione vada interpretata alla luce della formulazione del citato articolo 342-bis, il quale stabilisce che il giudice "può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter". Questa interpretazione sistematica dovrebbe consentire quindi di lasciare al giudice stesso un margine di discrezionalità sufficiente per consentirgli di valutare, caso per caso, se adottare o no ciascuna delle misure di cui al predetto articolo 342-ter.
Dopo aver brevemente richiamato l'attenzione sull'articolo 736-bis del codice di procedura civile introdotto dall'articolo 3, conclude il suo intervento rilevando come gli aspetti positivi del disegno di legge n. 2675-B debbano considerarsi prevalenti e raccomandando un'approvazione senza modifiche dello stesso nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

Il presidente PINTO rinvia il seguito della discussione.


(4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(3442) MARRI ed altri. - Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose

(4115) FERRANTE ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi

(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose

(4754) MANCONI. - Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi

(4766) PACE ed altri. - Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali

- e petizioni n. 427 e 617 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende il seguito della discussione congiunta, sospeso nella seduta del 21 febbraio scorso.

Si passa all'esame di un emendamento riferito all'articolo 3 del disegno di legge n. 4906, assunto come testo base.

Il senatore PREIONI rinuncia ad illustrare l'emendamento 3.1 che, con il parere contrario del relatore PETTINATO e del sottosegretario MAGGI, è posto ai voti e respinto dopo che lo stesso senatore PREIONI ha annunciato su di esso il suo voto favorevole.

Posto ai voti è approvato l'articolo 3.

Senza discussione sono separatamente posti ai voti ed approvati gli articoli 4 e 5.

Si passa all'esame dell'emendamento 5.0.1 che il senatore PREIONI rinuncia ad illustrare e sul quale esprimono parere contrario il RELATORE e il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 5.0.1.

Si passa all'esame dell'articolo 6.

Il relatore PETTINATO illustra gli emendamenti 6.1 (Nuovo testo) e 6.2 (Nuovo testo).

Il senatore GASPERINI illustra gli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5.

Il senatore PREIONI aggiunge la sua firma agli emendamenti illustrati dal senatore Gasperini e sottolinea - con particolare riferimento agli emendamenti 6.4 e 6.5 - di essere stato sottoposto a forti pressioni da soggetti associativi impegnati nell'ambito qui considerato, volte a favorire l'iter del disegno di legge n. 4906. Si tratta di una circostanza che lo ha convinto del fatto che questi soggetti sono portatori di interessi propri non sempre coincidenti con l'interesse generale. In tale prospettiva, il meccanismo di controllo delineato nei predetti emendamenti gli appare assai opportuno.

Anche il senatore CALLEGARO aggiunge la sua firma agli emendamenti 6.4 e 6.5.

Il presidente PINTO ricorda che la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 6.4 e 6.5.

Il senatore Antonino CARUSO, comprendendo le ragioni del parere espresso dalla 5a Commissione permanente, prospetta una riformulazione dell'emendamento 6.4.

Il senatore RUSSO ritiene che sarebbe preferibile che l'emendamento 6.4 venisse trasformato in un ordine del giorno.

Il relatore PETTINATO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.3 e parere contrario sugli emendamenti 6.4 e 6.5. Con riferimento all'emendamento 6.4 invita anch'egli il presentatore a trasformarlo in un ordine del giorno.

Il sottosegretario di Stato MAGGI esprime parere favorevole sugli emendamenti 6.1 (Nuovo testo) 6.2 (Nuovo testo) e 6.3 e parere contrario sugli emendamenti 6.4 e 6.5. Il parere sarebbe invece favorevole su un eventuale ordine del giorno risultante dalla trasformazione dell'emendamento 6.4.

Sono quindi posti ai voti ed approvati gli emendamenti 6.1 (Nuovo testo) e 6.2 (Nuovo testo).

Risulta conseguentemente assorbito l'emendamento 6.3.

Si passa alla votazione dell'emendamento 6.4.

Il senatore RUSSO rinnova l'invito a ritirare l'emendamento in votazione.

Il senatore GASPERINI insiste per la votazione dell'emendamento 6.4.

La senatrice SCOPELLITI rileva come la Presidenza stia rinviando il momento del voto al fine di consentire alla maggioranza di porre rimedio alla sua momentanea inferiorità numerica rispetto all'opposizione .

Il presidente PINTO osserva come la Presidenza abbia dimostrato elasticità in altre occasioni anche nei confronti dell'opposizione.

La senatrice SCOPELLITTI contesta la possibilità della votazione dell'emendamento 6.4, essendo sopraggiunti due senatori di altre Commissioni che dovrebbero prendere parte alla votazione in sostituzione di componenti della Commissione medesima.

Il presidente PINTO fa presente che non si procederà alla votazione dell'emendamento 6.4 nella seduta di oggi.

Il senatore GASPERINI, recependo il suggerimento del senatore Antonino Caruso, modifica l'emendamento 6.4 riformulandolo nell'emendamento 6.4 (Nuovo testo).

Il relatore PETTINATO sottolinea che l'atteggiamento assunto dall'opposizione nella seduta odierna rischia di pregiudicare la possibilità di una definitiva approvazione del disegno di legge n. 4906 prima della conclusione della legislatura.

In attesa di acquisire il parere della Commissione bilancio sull'emendamento 6.4 (Nuovo testo), il presidente PINTO rinvia infine il seguito della discussione congiunta.

AFFARE ASSEGNATO

Petizione n. 861, per l'adozione di un provvedimento legislativo volto a rivedere le vigenti disposizioni in materia di guarentigie dei magistrati
(Esame e rinvio)


Il presidente PINTO informa la Commissione che è pervenuta in data odierna dal presentatore della petizione, dottor Arturo Geoffroy, una comunicazione via fax con la quale, dopo aver ricapitolato i fatti che hanno dato luogo alla presentazione della petizione e le successive vicende in cui è stato coinvolto, egli conclude dichiarando di confidare in una tempestiva azione della Commissione giustizia.

Ha la parola il senatore Antonino CARUSO, relatore designato sulla petizione, il quale, dato conto delle ulteriori comunicazioni indirizzate alla Commissione dal dottor Geoffroy, in data 22 e 26 febbraio scorso, passa a riferire sui fatti salienti della vicenda che ha interessato il presentatore della petizione premettendo che non entrerà, comunque, nel merito delle decisioni assunte in sede giudiziaria documentate dal corposo materiale messo a disposizione dal dottor Geoffroy in considerazione del fatto che tali aspetti non sono di competenza della Commissione.
Il senatore Antonino Caruso ricorda quindi che il dottor Geoffroy, medico chirurgo psichiatra, in servizio presso la ASL 38 di Milano ebbe a subire una prima aggressione da parte di una paziente già nel 1992. Successivamente, il 4 giugno 1997, il medesimo mentre era intento allo svolgimento delle proprie funzioni nei locali della ASL venne tenuto per lungo tempo sotto la minaccia di un coltello da un paziente il quale – a quanto sembra – intendeva con ciò attirare l'attenzione delle Autorità amministrative che non avevano ancora effettuato gli adempimenti necessari per corrispondergli la pensione di invalidità, diritto riconosciutogli da un anno senza che gli fosse mai corrisposto il relativo emolumento.
A seguito di tale episodio il dottor Geoffroy si trovò protagonista di vicende giudiziarie di natura sia civile che penale fino ad arrivare all'ultimo atto, costituito dalla denunzia da lui indirizzata nei confronti del Presidente della Repubblica, nella sua qualità di presidente del Consiglio Superiore della Magistratura.
Nel frattempo – prosegue il relatore – la persona che aveva tenuto sequestrato il dottor Geoffroy fu condannata e riconosciuta inferma di mente, mentre al dottor Geoffroy vennero diagnosticati dai sanitari sia esiti di natura depressiva a seguito dell'aggressione, sia l'esistenza di un danno biologico di tipo psichico.
Il dirigente dell'ASL presso la quale il dottor Geoffroy prestava la propria opera fu dal dottor Geoffroy denunziato per non aver predisposto adeguate misure anti-infortunistiche per prevenire i rischi connessi alla natura dei servizi prestati al centro psico-sociale, nonostante il presentatore della petizione ed altri dipendenti si fossero già premurati di evidenziare tale esigenza prima del verificarsi dell'episodio descritto e dalla denuncia è poi scaturito un complesso succedersi di procedimenti penali conseguenti
Di queste denunzie il magistrato competente, dottor Prete, propose l'archiviazione e la proposta venne poi accolta dal giudice per le indagini preliminari.
Da tutte queste vicende si è poi innescato un processo a cascata, che ha portato il dottor Geoffroy a denunziare successivamente tutti i magistrati che per motivi di competenza territoriale si erano successivamente pronunziati sulle successive iniziative giudiziarie del dottor Geoffroy avverso la prima decisione di archiviazione del tribunale di Milano.
Bisogna sottolineare che il dottor Geoffroy ha esperito ogni possibile passaggio concesso dall'ordinamento avverso una decisione magistratuale, compresa la strada di rivolgersi al Consiglio Superiore della Magistratura per gli aspetti disciplinari connessi alla vicenda. Non solo, ma egli ha esperito anche iniziative nei confronti del Ministero della giustizia.
Si tratta di una vicenda emblematica, delle situazioni di impotenza in cui può trovarsi il cittadino in guerra con la burocrazia. In questo scenario vorrebbe poter indicare al presentatore della petizione un percorso che non sia solo quello di ottenere una vittoria o una sconfitta. Auspica una conclusione pacifica che potrebbe avere effetti positivi anche per l'interessato.
Non si può non dare atto, aggiunge il relatore, al presentatore della petizione che egli non aveva esitato ad esporre la propria persona incorrendo nelle relative conseguenze proprio per andare incontro alle gravi problematiche di sofferenze e disperazione di qualcuno – il suo sequestratore – che si trovava in quella situazione per la inaudita incapacità delle Amministrazioni di adempiere all'erogazione degli assegni di invalidità. Su tale aspetto non si può che riconoscere la validità delle ragioni del dottor Geoffroy.
In merito, invece, all'audizione – richiesta dal dottor Geoffroy – del ministro Fassino e del presidente del Consiglio Amato, si rimette alle decisioni della Commissione, anche se ritiene che esse non potrebbero apportare ulteriori elementi di conoscenza rispetto a quelli che già emergono dall'abbondante materiale messo a disposizione. Occorrerà, infine, che il prossimo Parlamento torni ad occuparsi della questione della responsabilità dei magistrati sotto il profilo disciplinare, argomento sul quale purtroppo la Commissione aveva iniziato un discorso il cui filo si è dovuto poi interrompere a seguito del mutare del contesto politico.

Il presidente PINTO dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore RUSSO è dell'avviso che non occorra procedere alle audizioni, mentre ritiene che la sede naturale della petizione dovrebbe essere quella di accedere ai disegni di legge in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati.

Il senatore PREIONI chiede che la Commissione Sanità del Senato sia chiamata ad esprimersi sulla petizione in titolo avendo rilevanza – a suo giudizio – la questione relativa ai criteri con cui vengono selezionati i medici che nelle ASL vengono a contatto con malati mentali e che non dovrebbero essere da questi malati suggestionabili.

Il presidente PINTO rinvia, quindi, il seguito della discussione.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della Commissione, per la settimana in corso, a partire dalla seduta antimeridiana di domani mattina, è integrato con l'esame in sede deliberante del disegno di legge n. 5029 recante "Misure contro il traffico di persone", già approvato dalla Camera dei deputati.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA ODIERNA. POSTICIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLE SEDUTE POMERIDIANE DI MERCOLEDI' E GIOVEDI'

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna odierna della Commissione, già convocata per le ore 20,30, non avrà più luogo e che l'orario di inzio delle sedute pomeridiane di mercoledì e giovedì, già convocate alle ore 14,30, è posticipato alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 16, 05.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4906
Art. 3.
3.1

Preioni

        Al comma 1, dopo le parole: «di cui all’articolo 1 comma 2,» aggiungere le seguenti parole: «ovvero abbiano riscontrato l’uso di sostanze o farmaci diretti a creare, ovvero indurre anche momentaneamente, una condizione di iperaggressività dell’animale, senza prescrizione del medico veterinario,».

 


Art. 5.
5.0.1

Preioni

        Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:


«Art. 5-bis.

        1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano alle competizioni cruente quali la caccia al cinghiale, in cui sono impiegate razze da seguita o meticci di vario tipo, e la caccia in tana alla selvaggina considerata nociva, come la volpe e il tasso, in cui vengono impiegate razze appartenenti al tipo bassotto, terrier e piccoli meticci, nonchè alle competizioni cruente quali la caccia da seguita sul selvaggina da pelo».

 


Art. 6.
6.1

Il Relatore

        Al comma 1, dopo le parole: «per il mantenimento» inserire le altre: «e per la sterilizzazione».

 

6.2

Il Relatore

        Al comma 1 le parole: «2000-2002» sono sostituite dalle seguenti: «2001-2003» e le parole: «per l’anno 2000» sono sostituite con le seguenti: «per l’anno 2001».

 

6.1 (Nuovo testo)

Il Relatore

        Al comma 1, dopo le parole: «il proprietario o il detentore» inserire le altre: «e per la sterilizzazione dei cani confiscati ai sensi dell’articolo 2, comma 1».

 

6.2 (Nuovo testo)

Il Relatore

        Al comma 1, le parole: «a decorrere dall’anno 2000» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall’anno 2001», le parole: «2000-2002» sono sostituite dalle seguenti: «2001-2003» e le parole: «per l’anno 2000» sono sostituite con le seguenti: «per l’anno 2001».

 

6.3

Gasperini

        Al comma 1 sostituire le parole: «dall’anno 2000» con le parole: «dall’anno 2001» e sostituire inoltre le parole: «della programmazione economica per l’anno 2000» con le parole: «della programmazione economica dell’anno 2001».

 

6.4

Gasperini

        Aggiungere il seguente comma:

        «4. Al termine di ogni anno, verranno verificati da apposita istituenda commissione i risultati ottenuti dai centri affidatari del recupero degli animali con successiva pubblicazione dei dati e loro divulgazione alle competenti autorità».

 

6.4 (Nuovo testo)

Gasperini

        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

        3-bis. Al termine di ogni anno, verranno verificati da una Commissione, istituita senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato presso i Ministeri di cui all’articolo 2, comma 2, i risultati ottenuti dai centri affidatari del recupero degli animali con successiva pubblicazione dei dati e loro divulgazione alle competenti autorità».

 

6.5

Gasperini

        Aggiungere il seguente comma:

        «5. A seguito dell’esito favorevole delle verifiche in merito al recupero comportamentale degli animali, l’apposita commissione deciderà se rifinanziare o meno enti, istituti ed associazioni affidatari di cui alla presente legge».