TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)
MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 1998

148a Seduta
Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 16.

IN SEDE REFERENTE
(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi
(2839) RONCONI ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche
(Esame del disegno di legge n. 3039, congiunzione con il disegno di legge n. 2839 e rinvio. Seguito dell'esame del disegno di legge n. 2839, congiunzione con il disegno di legge n. 3039 e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge n. 2839, sospeso il 9 dicembre 1997.

Il presidente GIOVANELLI comunica che la 1a Commissione permanente ha riconosciuto l'esistenza dei presupposti costituzionali di necessità e di urgenza per il decreto-legge n. 6 del 1998.

Riferisce quindi alla Commissione sul disegno di legge n. 3039 il presidente GIOVANELLI, che ne illustra i contenuti: esso appresta un finanziamento di oltre 3 mila miliardi per gli interventi a favore delle aree che nell'autunno scorso furono disastrate dallo sciame sismico che colpì Umbria e Marche. Rispetto ai 644 miliardi stanziati nel decreto-legge n. 364 del 1997 (convertito dalla legge n. 434 del 1997), nonchè ai 451 miliardi stanziati dalla legge finanziaria, si imprime ora un più congruo impulso all'opera di ricostruzione, a fronte di un danno complessivo stimato in oltre 10 mila miliardi: vi sono stati infatti ben 96 mila edifici interessati dagli effetti del sisma, con 25.470 cittadini rimasti senza tetto (il 97 per cento dei quali dotato di sistemazione provvisoria entro la fine dell'anno scorso).
I criteri di utilizzo dei fondi vertono su due moduli operativi altamente innovativi: da un lato l'intesa tra il Governo e le regioni, per la programmazione in fasi successive e consequenziali di interventi che possono riferirsi ai singoli edifici, e dall'altro lato il superamento del metodo dell'equo indennizzo, a favore della natura preventiva delle misure da adottare. Il perseguimento dell'efficacia degli interventi di protezione civile, che connota l'attuale gestione del Dipartimento, si riscontra anche nel capo II del decreto, concernente zone già in precedenza colpite da calamità naturali, quali l'Emilia Romagna, la provincia di Crotone, la Lombardia ed il bacino padano.
Il relatore passa poi alla disamina dei singoli articoli del provvedimento: l'articolo 1 riguarda l'ambito di applicazione, mentre l'articolo 2 definisce i compiti delle regioni e le intese istituzionali con cui andranno esercitate varie funzioni: in proposito, si precisa che tutti gli interventi dovranno essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente; peraltro, con criteri omogenei saranno compiute dai comuni perimetrazioni dei nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti (con danni superiori al 40 per cento), all'interno delle quali gli interventi saranno attuati medianti i programmi di recupero contemplati dall'articolo 3. L'articolo 4, nel disciplinare gli interventi a favore dei privati, rapporta il contributo a diverse soglie di danneggiamento, prevedendo inoltre che esso sia concesso dal comune sulla base di modalità e procedure definite d'intesa con le regioni. L'articolo 5 destina alle attività produttive contributi a fondo perduto fino al 30 per cento del valore dei danni subiti, i quali si aggiungono ovviamente ai contributi per beni mobili ed immobili di cui all'articolo 4; l'articolo 6 prevede che la corresponsione dei contributi abbia luogo fino alla concorrenza della differenza quando i danni subiti siano stati anche ripianati da compagnie assicuratrici, pur integrandosi i contributi stessi con un'ulteriore somma pari ai premi pagati nei cinque anni precedenti l'evento sismico. L'articolo 7 prevede che le regioni predispongano un programma di interventi di edilizia residenziale pubblica nei comuni interessati dalla crisi sismica utilizzando anche i fondi relativi agli anni 1996, 1997 e 1998 non ancora ripartiti dal CIPE. L'articolo 8, concernente gli interventi sui beni culturali, prevede meccanismi procedurali abbastanza complessi in ragione delle numerose competenze coinvolte, mentre l'articolo 9 disciplina la predisposizione ed attuazione di un piano di interventi urgenti da parte del Ministero dei lavori pubblici per il ripristino degli immobili statali danneggiati di propria competenza. Il relatore si sofferma quindi sulle misure per i territori interessati dal sisma del maggio 1997, sulle misure a favore dei comuni di cui all'articolo 12, consistenti in un'anticipazione dei trasferimenti erariali e nell'assegnazione di contributi sia in ragione dei minori accertamenti dei tributi, sia per l'adeguamento alla media delle risorse della fascia demografica di appartenenza; dà poi conto dell'articolo 13, concernente l'accelerazione di benefici previdenziali, l'estensione di alcune misure occupazionali, l'assegnazione di contributi straordinari alle aziende esercenti servizi pubblici di trasporto, nonchè dell'articolo 14, particolarmente importante in quanto relativo alle procedure di spesa e ai controlli sugli interventi. Dopo aver illustrato in dettaglio gli articoli compresi nel capo II, il relatore propone di congiungere l'esame dei due provvedimenti in titolo è di assumere quale testo base il disegno di legge n. 3039, rilevandone il pregio, rispetto al disegno di legge n. 2839 - che pure contiene meccanismi differenziati di risarcimento - di effettuare uno sforzo innovativo sul piano della programmazione degli interventi di ricostruzione.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,30.