BILANCIO (5a)
(Programmazione economica, bilancio)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDI' 9 GIUGNO 1998
125a Seduta

Presidenza del Senatore
FERRANTE


Interviene il sottosegretario di Stato per l'universitā e la ricerca scientifica e tecnologica, Guerzoni.
La seduta inizia alle ore 15,20.


(251) DI ORIO ed altri. - Riforma delle professioni infermieristiche.
(431) CARCARINO ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche.
(744) LAVAGNINI. - Riforma delle professioni infermieristiche.
(1648) DI ORIO ed altri. - Istituzione della dirigenza infermieristica.
(1619) SERVELLO ed altri. - Disposizioni di modifica dell'ordinamento della professione infermieristica ed istituzione del corso biennale per il conseguimento della laurea in scienze infermieristiche.
(2019) TOMASSINI ed altri. - Riforma delle professioni sanitarie non mediche.
(Parere all'Assemblea su emendamenti)


Il relatore RIPAMONTI ricorda che la Sottocommissione, in una precedente seduta, ha espresso parere contrario sull'articolo 6 del testo unificato; sono stati trasmessi successivamente dall'Assemblea alcuni emendamenti, tra cui l'emendamento 6.1 di soppressione del comma 2 dell'articolo 6, la cui approvazione, secondo la Commissione, avrebbe comportato il superamento della contrarietā sul testo dell'articolo. Perviene ora l'emendamento 6.3 (nuovo testo), di riformulazione del comma 2 dell'articolo citato, che, consentendo alle regioni di istituire, nell'ambito del proprio bilancio e modificando compensativamente le piante organiche, nuove qualifiche di dirigente sanitario, sembra comunque idoneo a superare la contrarietā precedentemente espressa. Dopo aver precisato che il parere trasmesso dal Tesoro suggerisce che venga indicato che dall'istituzione delle aree dirigenziali non derivi alcun onere sul bilancio dello Stato, ritiene che la formulazione dell'emendamento individua comunque una facoltā per le regioni da esercitarsi nell'ambito del proprio bilancio e che, quindi, la Sottocommissione possa esprimere parere di nulla osta.

Il senatore MARINO, pur precisando che l'emendamento non presenta rilievi di ordine finanziario per il bilancio dello Stato, ritiene incongruo prevedere che la facoltā di istituire nuove qualifiche dirigenziali sia affidata alle Regioni nell'ambito del proprio bilancio, dato che la spesa graverebbe sulle aziende sanitarie e che, comunque, le Regioni giā potrebbero operare in tal senso.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata dal relatore

(255-931-980-1022-1037-1066-1174-1607-B) Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo, approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Di Orio ed altri; Pera ed altri; Bergonzi; Milio; Martelli; Campus ed altri; Manis ed altri; modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Poli Bortone e Napoli; Poli Bortone; Sbarbati; Palumbo ed altri; Bielli ed altri.
(Parere alla 7a Commissione: favorevole)


Il relatore FERRANTE osserva che si tratta di un disegno di legge giā approvato dal Senato e successivamente modificato dalla Camera dei deputati, recante norme per il reclutamento di ricercatori e professori di ruolo nelle Universitā. Segnala che non č chiaro se, nella definizione delle procedure per la nomina, le indicazioni relative all'inserimento in ruolo degli idonei consentano una effettiva autonomia finanziaria degli Atenei: č stabilito, infatti, che il regolamento del Governo debba prevedere che gli idonei nelle procedure di valutazione comparativa abbiano titolo alla nomina in ruolo entro il termine di tre anni (articolo 2, comma 1, lettera g). Inoltre, l'articolo 5, recante norme transitorie, precisa che le commissioni possono proporre fino a tre idonei (a regime il numero č di due), per i posti banditi entro il primo biennio. Al riguardo, precisa che il parere del Tesoro sul disegno di legge in titolo č di nulla osta.

Il sottosegretario GUERZONI, rispondendo alle osservazioni del relatore, sottolinea che la formulazione dell'articolo 2, comma 1 lettera g) intende definire il periodo entro il quale gli idonei hanno titolo, ma non diritto, ad essere nominati in ruolo. Il combinato disposto di tale disposizione e della soppressione prevista all'articolo 6 comma 1 lettera a), consente di escludere che la nomina degli idonei sia un obbligo, ma essa diviene una facoltā per le universitā nell'ambito della propria autonomia finanziaria e disponibilitā di bilancio. Precisa infine che il regolamento di cui all'articolo 1 si atterrā a tale interpretazione.

Il relatore FERRANTE, dopo aver precisato di ritenere esaurienti i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere formulata del relatore.

La seduta termina alle ore 15,40.