GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 7 FEBBRAIO 2001
700ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO


Intervengono i sottosegretari di Stato per le finanze Grandi e alla giustizia Maggi.


La seduta inizia alle ore 17,30.


IN SEDE REFERENTE

(4247) MACERATINI ed altri. - Modifiche alle norme di contrasto dell'attività di contrabbando

(4957) Modifiche alla normativa concernente la repressione del contrabbando di tabacchi lavorati, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Fini ed altri; Martinat; Casini ed altri

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce il senatore RUSSO il quale si sofferma in primo luogo sul quadro normativo attualmente vigente in materia di violazioni doganali, richiamando in particolare l'attenzione sulle disposizioni di cui agli articoli 282 e seguenti del D.P.R. n.43 del 1973, recante il testo unico in materia doganale e su quelle - specificamente volte alla repressione del contrabbando dei tabacchi lavorati esteri - contenute nella legge n.50 del 1994. Con specifico riferimento alla fattispecie prevista dall'articolo 2 della legge n.50, il relatore ricorda il significativo contrasto giurisprudenziale avutosi circa la natura della medesima. Tale contrasto giurisprudenziale è stato poi risolto da una sentenza delle sezioni unite della Suprema Corte, che ha chiarito come l'ipotesi configurata dal predetto articolo 2 costituisca una figura di reato autonomo e non una circostanza aggravante rispetto alle fattispecie incriminatrici contenute nel D.P.R. n.43 del 1973. A tale conclusione le sezioni unite sono pervenute essenzialmente sulla base del rilievo che l'ipotesi descritta dall'articolo 2 della legge n.50 è nella sua formulazione parzialmente diversa da quelle di cui al D.P.R. n.43, così come sono diverse le finalità della norma, volta non solo alla tutela dell'interesse dello Stato al prelievo dei diritti di confine, ma soprattutto alla tutela del monopolio statale in materia di tabacchi.
Passando all'esame del disegno di legge n. 4957 il relatore rileva come l'articolo 1 dello stesso intervenga inserendo una serie di disposizioni nel corpo del D.P.R. n. 43 del 1973, con una scelta diversa da quella propria della legge n.50 del 1994, che potrebbe suscitare alcuni problemi sul piano applicativo. Più specificamente l'articolo 1 introduce dopo l'articolo 291 del D.P.R. n.43 del 1973 gli articoli 291-bis, 291-ter e 291-quater. L'articolo 291-bis, comma 1, ripropone, seppur con alcune lievi varianti, la fattispecie descritta nell'articolo 2 della legge n. 50 del 1994. Al riguardo differenze significative sono rappresentate dal fatto che l'attuale soglia di quindici chilogrammi viene ridotta a dieci chilogrammi convenzionali, mentre la pena edittale prevista va da due a cinque anni di reclusione in luogo dell'attuale che va da uno a quattro anni di reclusione. Il successivo comma 2 stabilisce che i fatti previsti dal comma 1, quando hanno ad oggetto un quantitativo di tabacco lavorato estero fino a dieci chilogrammi sono puniti con la multa di lire 10 mila per ogni grammo convenzionale di prodotto e comunque in misura non inferiore a lire un milione. Il comma 1 dell'articolo 291-ter introduce una circostanza aggravante per l'ipotesi in cui i fatti indicati nell'articolo 291-bis siano commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. Il comma 2 dello stesso articolo individua una serie di circostanze aggravanti la cui sussistenza indica un significativo aggravamento del trattamento sanzionatorio. A questo proposito, il relatore ritiene opportuno soffermarsi sul rapporto che intercorre fra tali circostanze aggravanti e quelle contenute nel vigente secondo comma dell'articolo 295 del D.P.R. n.43 del 1973. In particolare la previsione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 291-ter, si sovrappone solo parzialmente a quella di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 295, differenziandosi sia per il riferimento ai comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, sia per il fatto di considerare accanto all'ipotesi in cui il colpevole fa uso delle armi - sostanzialmente non dissimile dal caso in cui il colpevole sia sorpreso a mano armata - anche quella in cui si accerta che il colpevole ha posseduto armi nell'esecuzione del reato. La successiva lettera b) dell'articolo 291-ter si differenzia dalla lettera b) dell'articolo 295 in quanto manca il riferimento alla zona di vigilanza e si richiede che il colpevole sia sorpreso insieme a due o più persone invece che a tre o più persone. La lettera c) dell'articolo 291-ter è identica alla lettera c) dell'articolo 295, mentre le lettere d) ed e) non trovano corrispondenza nell'ipotesi di cui alla lettera d) dell'articolo 295 che viene poi configurata come una fattispecie delittuosa a sé stante dal successivo articolo 291-quater con specifico riferimento alla materia del contrabbando di tabacchi lavorati esteri. L'ultimo comma dell'articolo 291-ter esclude poi la possibilità di procedere al giudizio di bilanciamento fra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale e le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 dell'articolo 291-ter. Il primo aspetto problematico su cui ritiene opportuno richiamare l'attenzione, per i risvolti che esso avrebbe inevitabilmente in sede applicativa, è quindi quello del rapporto fra le circostanze aggravanti contenute nel vigente articolo 295 - che va ricordato si applicano ai delitti preveduti negli articoli precedenti ai sensi del primo comma del medesimo articolo - e le circostanze aggravanti che verrebbero ex novo introdotte con il menzionato articolo 291-ter. Altro aspetto problematico di rilievo ancor maggiore è quello rappresentato dal fatto che la formulazione dell'articolo 291-bis potrebbe anche indurre alla conclusione che il comma 1 e il comma 2 di tale disposizione configurino due distinte ipotesi delittuose, con l'ulteriore conseguenza che l'applicazione, alla fattispecie di cui al comma 2, delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 291-ter potrebbe comportare un sensibile aggravamento del trattamento sanzionatorio anche rispetto a fatti che, proprio per la circostanza che il quantitativo di tabacco lavorato estero oggetto dei medesimi è inferiore ai dieci chilogrammi, potrebbero in concreto presentare una gravità estremamente ridotta, risultando quindi sproporzionata rispetto ai medesimi la previsione di una pena edittale che potrebbe andare dai tre ai sette anni di reclusione. Non è peraltro questo un esito interpretativo inevitabile in quanto, a suo avviso, è possibile e necessaria una interpretazione diversa che - facendo leva anche sulle parole con cui ha inizio il disposto del comma 2 dell'articolo 291-bis - che sono caratteristiche delle disposizioni che configurano circostanze attenuanti - individui appunto nella previsione di cui al predetto comma 2 una ipotesi attenuata della fattispecie delittuosa di cui al comma 1, in modo da consentire al giudice qualora ricorrano in concreto le circostanze aggravanti di cui all'articolo 291-ter, di procedere al giudizio di bilanciamento così da poter meglio adeguare l'entità della pena inflitta all'effettiva gravità della violazione commessa. Il relatore Russo prosegue quindi soffermandosi più specificamente sulla circostanza aggravante di cui al comma 2 dell'articolo 291-ter la cui formulazione gli appare non sufficientemente determinata e rispetto alla quale ritiene opportuno sottolineare l'esigenza che venga interpretata nel senso che le alterazioni o le modifiche cui essa fa riferimento sono esclusivamente quelle specificamente volte ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia. In altri termini non potrà mai integrare l'aggravante in questione, in particolare, l'uso di un motorino truccato.
Per quanto attiene all'articolo 241-quater, il relatore rileva come esso introduca una nuova autonoma figura di associazione per delinquere, finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri. Alla previsione di tale nuova fattispecie delittuosa si accompagnano ipotesi di sostanziosa diminuzione della pena nel caso che l'imputato metta in atto forme di dissociazione adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze e aiuti concretamente le autorità inquirenti.
L'articolo 1, comma 1, lettera b) del disegno di legge sostituisce, poi, l'articolo 301-bis del testo unico in materia doganale con un nuovo testo, intitolato alla destinazione dei beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni anticontrabbando, articolandolo in una serie di disposizioni rispetto alle quali, avuto particolare riguardo al capoverso 3 dello stesso articolo 301-bis, il relatore esprime notevoli perplessità in considerazione del fatto che ivi si prevede - qualora non vi sia istanza di affidamento in custodia giudiziale - una sorta di rottamazione dei beni sequestrati senza tener conto del fatto che il bene si trova ancora in fase di sequestro e non di confisca.
L'articolo 2 del disegno di legge contempla i casi di estinzione dei reati di contrabbando di tabacchi lavorati limitatamente ai reati di contrabbando aventi ad oggetto quantitativi di tabacco lavorato non superiori a dieci chilogrammi convenzionali punibili con la sola pena della multa. L'ipotesi - sottolinea il relatore - è attualmente disciplinata in termini non coincidenti dall'articolo 334 del testo unico delle disposizioni in materia doganale. L'articolo 3 prevede che quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro di tabacchi lavorati non è più assoggettabile all'esame viene ordinata la distruzione del tabacco lavorato sequestrato. L'articolo 4, poi, modifica il codice penale, inserendo nel Capo relativo ai delitti dei privati contro la pubblica Amministrazione l'articolo 337-bis concernente il delitto di occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasporto, specificamente finalizzato in funzione di contrasto all'utilizzo di quei mezzi di trasporto particolarmente modificati o dotati di predisposizioni tecniche particolari e utilizzate spesso dai contrabbandieri per mettere in pericolo l'incolumità fisica degli operatori di polizia. Mentre la pena edittale si attesta su livelli relativamente omogenei a quelli concernenti i reati ricompresi nello stesso titolo anche se – osserva il relatore – rispetto alla fattispecie dell'articolo 336 che punisce la violenza o la minaccia ad un pubblico ufficiale, il minimo della reclusione è portato da uno a due anni, fermo restando il massimo di cinque anni, non si può fare a meno di rilevare una certa mancanza di chiarezza nella descrizione della fattispecie, tale da potere addirittura consentire di estenderne la portata anche a fatti di certamente minore rilevanza penalistica e sicuramente non presenti nell'intenzione cui obbedisce la stesura della norma stessa.
Il relatore dà quindi brevemente conto degli articoli 5, 6 e 7 che rappresentano norme di raccordo e di minore impatto di quelle da lui descritte, tra l'altro inserendo – all'articolo 5 del disegno di legge in titolo - i delitti previsti dal nuovo articolo 291-quater del testo unico delle leggi doganali fra i reati di maggiore gravità, con modifica dell'articolo 33-bis comma 1 del codice di procedura penale.
Infine, il relatore propone la congiunzione del disegno di legge n. 4957 con il disegno n. 4247, del quale mette sinteticamente in evidenza l'affinità con le previsioni contenute nel disegno di legge n. 4957, rilevando contestualmente che in maniera più opportuna l'A.S. n. 4247 colloca le disposizioni di contrasto all'attività criminale legata ai delitti di contrabbando lavorato estero dopo l'articolo 295 del D.P.R. n. 43 del 1973.

Conviene la Commissione.

Il senatore PREIONI chiede al sottosegretario Grandi di sapere quale sia il differenziale tra prezzo del tabacco lavorato in Italia e tabacco di produzione estera, comprese le imposte ad esse applicate: ritiene infatti che la causa precipua del fenomeno del contrabbando sia costituita dall'incentivo rappresentato dal prezzo minore a cui si possono acquistare le sigarette estere.

Il presidente PINTO si dichiara certo che il rappresentante del GOVERNO risponderà in sede di replica alla richiesta del senatore Preioni.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.