GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDI' 6 FEBBRAIO 2001

698ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 21.


IN SEDE DELIBERANTE

(2207-B) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta pomeridiana odierna.

La senatrice SCOPELLITI manifesta perplessità sul provvedimento in discussione – con il quale, peraltro, si registra un primo passo in avanti - e sottolinea, in particolare, l'esigenza di vietare in modo ancora più esplicito e rigoroso che uno stesso difensore assuma la difesa di più imputati in procedimento connesso o collegato.

Il senatore GRECO rileva che il provvedimento in discussione, nel rivedere la disciplina del "pentitismo" riconosce, nella sostanza, che la criminalità organizzata è un fenomeno di natura permanente e non già emergenziale come originariamente si era voluto dare l'illusione. Ancora una volta, poi, ci si trova di fronte all'esigenza di licenziare frettolosamente un provvedimento che avrebbe dovuto essere ulteriormente approfondito. Valuta, comunque, quale elemento positivo, l'introduzione del Capo II che disciplina in maniera organica la protezione dei testimoni di giustizia.

Il senatore FASSONE, dopo aver sottolineato che con le modifiche introdotte all'articolo 106 del codice di procedura penale dall'articolo 16 del testo in discussione, il legislatore ha già disciplinato in maniera estremamente rigorosa l'incompatibilità dello stesso difensore a difendere più imputati coinvolti in procedimenti connessi o collegati, intervento che ha compresso in maniera più che significativa il diritto di difesa, dichiara di condividere le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati in tema di testimoni di giustizia, modifiche che indubbiamente valorizzano l'ufficio testimoniale.
D'altra parte - conclude il senatore Fassone - eventuali problemi interpretativi connessi all'applicazione della disposizione del Capo II, come, ad esempio, in merito alla eventuale esigenza di redigere il verbale illustrativo che viene ancorato ad un presupposto di collaborazione volontaria, potranno essere risolti alla luce di una lettura attenta delle disposizioni: infatti l'articolo 16-quater del decreto-legge n. 8 del 1991, come introdotto dall'articolo 14 del provvedimento in discussione, al comma 2, svincola il testimone di giustizia soltanto dalle informazioni relative alle proprie possidenze, segno che le altre informazioni, cioè quelle relative ai fatti, sono assoggettate all'intera procedura del comma 1. Quindi, anche per questi soggetti non sarà possibile produrre "dichiarazioni a rate". Sulla base di tali valutazioni, il senatore Fassone esprime pieno consenso al provvedimento in titolo.

Il presidente PINTO, nel consentire con le valutazioni del senatore Fassone, sottolinea come il provvedimento in discussione non è stato certamente oggetto di una discussione affrettata, bensì attentamente meditato da questo ramo del Parlamento e trasmesso in tempo utile alla Camera dei deputati per un'ulteriore rilettura.

Il relatore FOLLIERI, interviene in replica e, premesso di condividere la ricostruzione interpretativa svolta dal senatore Fassone, aggiunge che i timori manifestati dal senatore Pera nella seduta precedente in merito alla soppressione, operata dall'altro ramo del Parlamento, del requisito dell'estraneità del testimone di giustizia a gruppi criminali, possono essere del tutto superati sulla base del richiamo espresso che il disegno di legge in discussione introduce alla legge 31 maggio 1965, n. 575, che si applica agli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso, alla camorra o ad altre associazioni comunque localmente denominate che perseguono finalità o agiscono con metodi corrispondenti a quello delle associazioni di tipo mafioso. Sollecita, infine, l'approvazione del disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario MAGGI replica, a sua volta, auspicando che il provvedimento sia varato il più presto possibile. Anche se ogni intervento legislativo è in sé perfettibile, nel caso del disegno di legge in discussione non vi è assolutamente spazio per critiche in merito ad una presunta, frettolosa approvazione.

Il presidente PINTO prende atto che non vi sono richieste di termini per la presentazione di emendamenti e rinvia, quindi, il seguito della discussione.


IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione di olive da tavola (n. 828)
(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore FOLLIERI, il quale osserva che il regolamento (CE) n. 2366/98 del 30 ottobre 1998, abrogando il regolamento (CEE) n. 3061/84 con decorrenza 1° novembre 1998, ha innovato, tra l'altro, il sistema sanzionatorio a tutela delle norme comunitarie, avuto riguardo alle disposizioni disciplinanti la tenuta della contabilità di magazzino degli stabilimenti di molitura delle olive, riconosciuti ai fini dell'aiuto alla produzione di olio di oliva. Lo schema di decreto legislativo in esame adegua pertanto le sanzioni amministrative di cui all'articolo 5 della legge n. 460 del 1987, di conversione del decreto legge n. 370 del 1987, alle citate modifiche comunitarie, prevedendo specifiche pene amministrative pecuniarie, sempre che i relativi fatti non costituiscano reato, nonché sanzioni amministrative pecuniarie nell'ipotesi in cui i titolari di imprese di trasformazione di olive da tavola violino gli obblighi previsti dalla decisione comunitaria n. 227/2000/CE della Commissione del 7 marzo 2000, con la quale l'Italia è stata autorizzata a destinare, in forza del paragrafo 4, dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 136/66, parte dell'aiuto alla produzione dell'olio di oliva alla produzione di olive da tavola.
L'ultimo comma dell'articolo 1 contempla una sanzione amministrativa a carico dell'associazione o unione di olivicoltori riconosciuta per ottenere l'aiuto alla produzione di olio di oliva, nei confronti della quale siano accertate irregolarità, non tali da determinare la revoca del riconoscimento.
Infine, dopo l'articolo 2 che abroga il comma 1 del citato articolo 5, la disposizione recata dal successivo articolo 3 opera, per l'accertamento delle suddette violazioni amministrative, un rinvio alle norme di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1986, n. 898 riguardante i termini di notifica della contestazione delle violazioni accertate, l'esclusione del pagamento in misura ridotta ed infine l'autorità competente ad emettere la relativa ordinanza - ingiunzione.
Il relatore propone, quindi, alla Commissione di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in titolo, osservando peraltro che, per quanto riguarda l'articolo 1, commi 1, 2 e 5, si ritiene opportuna una rimodulazione verso il basso dell'entità delle sanzioni previste, mentre si richiama l'attenzione sull'opportunità di ricorrere ad espressioni aderenti alla fattispecie di illecito amministrativo prescelta atteso che viene, invece, utilizzata una terminologia normalmente riservata alla descrizione dei reati.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 21.40.