GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee



Mercoledì 27 Gennaio 1999

124a Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN








Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il Capo del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, professor Carmelo Rocca.


La seduta inizia alle ore 8,40.



PROCEDURE INFORMATIVE



Indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alla fase formativa e applicativa del diritto comunitario: audizione del Capo del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri
(Seguito dell’indagine e rinvio) (R048 000, C23a, 0004°)

Riprende l'indagine rinviata nella seduta del 21 gennaio.

Il presidente BEDIN porge il benvenuto al professor Rocca, Capo del Dipartimento per gli affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui sono stati fatti pervenire dei quesiti indicativi sugli aspetti che la Giunta intenderebbe approfondire.

Il professor ROCCA illustra una nota di risposta al questionario inviato dalla Giunta rilevando come il Dipartimento affari regionali non disponga di dati inerenti le osservazioni espresse dalle Regioni sui progetti di atti normativi comunitari ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 183 del 1987 e prospettando l'opportunità di rivolgere direttamente alla Segreteria della Conferenza Stato-Regioni i quesiti sull'attività di tale organismo, sostanzialmente autonomo dal Dipartimento.
L'oratore rileva altresì , in relazione alle strutture regionali competenti per gli affari comunitari, che molte Regioni - quali Lombardia, Piemonte, Toscana, Emilia Romagna, Puglia e Sicilia - si sono dotate di strutture trasversali di coordinamento mentre altre prevedono che gli atti comunitari siano esaminati dagli assessorati competenti per materia. Una funzione importante è svolta anche dagli Uffici di collegamento con le istituzioni comunitarie istituiti da talune Regioni a Bruxelles avvalendosi di varie formule organizzative, ivi incluso il supporto delle Camere di commercio. In particolare, si sono avvalse di tale possibilità la provincia di Trento nonché, adottando apposite leggi regionali, l'Abruzzo, l'Emilia Romagna, la Liguria, la Lombardia, le Marche, la Sardegna, la Toscana e l'Umbria.
Il Dipartimento affari regionali non dispone di informazioni specifiche sull'esperienza acquisita dalle Regioni a seguito del distacco di quattro loro funzionari presso la Rappresentanza permanente d'Italia all'Unione europea nonché in merito all'elaborazione di prese di posizione delle regioni sui negoziati inerenti progetti di atti normativi comunitari. In relazione a tali negoziati viene svolta un'importante attività di coordinamento dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni, nel cui ambito sono state elaborate significative prese di posizione sull'Agenda 2000 e su altri atti comunitari. L'adozione di provvedimenti sostitutivi in relazione ad inadempimenti degli obblighi comunitari connessi ad inattività amministrativa degli organi regionali costituisce invece una materia di competenza del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie mentre, in merito all'organizzazione delle strutture regionali preposte ai rapporti con l'Unione europea di altri Stati membri, è possibile avvalersi della documentazione disponibile presso il CINSEDO, organismo tecnico di supporto della Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
Il professor Rocca precisa, invece, come il Dipartimento affari regionali sia più specificamente competente per la verifica, tra l'altro, della compatibilità delle leggi regionali con le disposizioni di principio non derogabili delle normative statale e comunitaria, in relazione al visto di cui all'articolo 127 della Costituzione, laddove ai commissari di governo regionali e alle Commissioni di controllo da essi presiedute, dopo la riforma introdotta con la legge Bassanini, spettano funzioni di controllo sui regolamenti regionali e, solamente ai fini del rispetto del diritto comunitario, sugli atti amministrativi delle Regioni.
Rilevando come il Dipartimento affari regionali non svolga un sistematico monitoraggio degli atti regionali che costituiscono l'adempimento di obblighi comunitari, il consigliere Rocca non ritiene che vi sia un contrasto fra la legge Bassanini, che riserva allo Stato l'esecuzione degli obblighi comunitari, e la legge n. 128 del 1998 - la cui recente emanazione non consente peraltro di disporre di casistica sull'applicazione - che consente a Regioni e Province autonome la facoltà di dare immediata attuazione alle direttive dell'Unione europea nelle materie di competenza concorrente, e sottolinea, infine, come un più efficace coinvolgimento delle Regioni nella fase ascendente consentirebbe certamente loro una più tempestiva e corretta attuazione del diritto comunitario.

Il presidente BEDIN, comprendendo come il Dipartimento affari regionali sia più direttamente competente solamente in relazione ad alcune delle problematiche affrontate dall'indagine, sottolinea l'interesse della Giunta ad approfondire le modalità di coordinamento fra il generale processo di decentramento regionale in atto e la crescente attribuzione di funzioni alle Regioni, anche in ordine all'attuazione delle direttive comunitarie. L'oratore chiede altresì chiarimenti sulle funzioni dei commissari di Governo in relazione alla verifica della compatibilità comunitaria degli atti regionali.

Il senatore MANZI esprime il proprio sconcerto per il fatto che il Dipartimento affari regionali non ritenga opportuno svolgere una raccolta sistematica dei dati inerenti i rapporti fra le Regioni e l'Unione europea né acquisire possibili elementi di informazione sull'organizzazione che si sono dati gli altri Stati membri in relazione allo sviluppo dei rapporti con l'Unione europea. Al riguardo l'oratore sottolinea l'importanza di tali aspetti nell'ambito di quell'azione di sostegno e preparazione delle Regioni che dovrebbe essere svolta dal Dipartimento.

Il senatore BESOSTRI osserva come, al di là delle competenze delle varie strutture, emerga un generale problema di coordinamento, che si auspica possa essere superato con l'istituzione del Ministero per gli affari comunitari. Esiste poi un altro problema costituito dall'esigenza di sensibilizzare maggiormente le Regioni sul profondo impatto della normativa comunitaria sulle materie di loro competenza. Come relatore sul disegno di legge comunitaria il senatore Besostri ha infatti avuto modo di rilevare uno scarso interesse da parte delle Regioni in merito al procedimento di elaborazione di tale provvedimento, a differenza di altri soggetti, più attenti a tutelare i rispettivi interessi.
L'oratore propone infine di verificare la possibilità di ascoltare nell'ambito dell'indagine conoscitiva anche i rappresentanti di regioni di altri Stati membri quali la Germania, dove i ministri per gli affari europei dei Laender generalmente risiedono nella capitale federale onde seguire più direttamente gli affari comunitari, il Belgio e la Spagna.

Il senatore MAGNALBO' ringrazia il professor Rocca per l'esposizione ma esprime il proprio stupore per la situazione che è stata delineata benché non costituisca una novità il fatto che il processo di decentramento in corso appare più improntato alla disgregazione che al federalismo. Le Regioni si stanno infatti trasformando in una sorta di feudi, tendendo ad agire isolatamente senza accettare formule di coordinamento. Un esempio di tale processo è offerto dalle Marche dove, a seguito del terremoto, il presidente della Regione è stato nominato Commissario straordinario del Governo figura che invece avrebbe il compito di controllare l'attività degli organismi regionali. Come dimostra il dibattito della Giunta l'esigenza di una sintesi e di un più efficace coordinamento è invece sentita da varie parti politiche, a prescindere dagli schieramenti. Al riguardo non appare sufficiente l'attività svolta dai Dipartimenti della presidenza del Consiglio dei ministri e per tale motivo il Gruppo di Alleanza nazionale, in occasione del dibattito sulle riforme costituzionali, aveva proposto di trasformare una delle Camere in un organismo di raccordo fra la legislazione comunitaria e quella nazionale.
Riaffermando l'esigenza di una trasformazione della Giunta in una Commissione permanente a pieno titolo, l'oratore sottolinea infine la necessità di un intervento con legge ordinaria o costituzionale per assicurare un siffatto coordinamento.

Il professor ROCCA precisa, sapendo che la Giunta si accinge ad ascoltare altri soggetti, di aver preferito delineare le competenze dei vari organismi chiamati in causa in relazione alle problematiche oggetto dell'indagine conoscitiva, piuttosto che assumere un ruolo di tramite tra la Giunta ed i suddetti organismi. L'oratore esprime peraltro la disponibilità del Dipartimento affari regionali a richiedere dati dalle altre Amministrazioni ed a trasmettere alla Giunta le informazioni disponibili sull'attività di controllo svolta dai commissari di Governo negli ultimi due anni in relazione alla verifica della compatibilità comunitaria degli atti regionali.

Il presidente BEDIN sottolinea l'interesse della Giunta ad acquisire i dati preannunciati dal professor Rocca e lo ringrazia per l'esposizione, sottolineando come lo scopo dell'indagine sia quello di verificare la preparazione delle Regioni ed assisterle eventualmente nelle sfide poste dalla partecipazione all'Unione europea.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.




OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO



(379) Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva 96/92/CE, recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
(Esame ai sensi dell’articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli con proposte di modifica alla 10a Commissione) (R144 003, C10a, 0005°)

Sul provvedimento in titolo riferisce alla Giunta il relatore BESOSTRI, il quale propone di esprimere, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con talune proposte di modifica, generalmente riconducibili all'esigenza di conformare lo schema di decreto legislativo ai princìpi di concorrenza cui è improntata la direttiva 96/92/CE che esso recepisce.
L'oratore osserva in primo luogo che la separazione di attività prevista dall'articolo 1, comma 2, del provvedimento in titolo non è prescritta dalla direttiva comunitaria. Come scelta propria del legislatore non si può discriminare fra le diverse forme di impresa mentre il suddetto articolo consente alle società per azioni di assumere partecipazioni societarie, comprese quelle di controllo, in altri comparti produttivi vietando invece alle aziende speciali di essere pluriservizi. Già la legislazione vigente prescrive la separazione delle scritture contabili per i singoli servizi delle aziende speciali ma il divieto di svolgere attività diverse, per i soggetti che non garantiscano la separazione societaria, non aiuta lo sviluppo della concorrenza nel settore bensì comporta una diminuzione dei soggetti operanti ed è di ostacolo all'accesso di nuovi soggetti, quali le imprese degli enti locali già operanti in altri settori.
In relazione all'esigenza di assicurare parità di trattamento non appaiono inoltre giustificate le condizioni di favore previste per le imprese costituite in società di capitali, venendo escluse le attività di autoproduzione delle cooperative nei confronti dei propri soci e delle società di cui all'articolo 22 della legge n. 142 del 1990 nei confronti dei Comuni partecipanti al capitale sociale. La soglia del 50 per cento di cui all'articolo 8 non appare inoltre idonea ad assicurare un mercato effettivamente concorrenziale, tanto più che ad un operatore già quasi monopolista si contrappongono una pluralità di operatori minori.
Per quanto concerne l'articolo 9, il relatore non ritiene coordinato il termine della concessione di cui al comma 1 con la razionalizzazione della distribuzione dell'energia elettrica in ambito comunale. Tale incongruenza è in contrasto con l'interesse a realizzare un mercato dell'energia elettrica caratterizzato da una pluralità di soggetti efficienti. Sotto tale profilo non appare equo punire quei soggetti che non abbiano potuto raggiungere la soglia di 100.000 clienti finali proprio a causa degli ostacoli derivanti dalla preesistente situazione di monopolio. Il termine di sei mesi non appare inoltre sufficiente per consentire il completamento di forme aggregative fra le imprese degli Enti locali, tenendo peraltro conto che numerosi enti saranno coinvolti nelle elezioni amministrative proprio durante tale periodo. Ai fini della parità di trattamento degli operatori non appare giustificata, inoltre, la diversa durata delle concessioni rispettivamente rilasciate all'ENEL e ad altri soggetti, ai sensi dell'articolo 12, commi 7 ed 8.
L'oratore, rilevando che tra i criteri della delega vi è quello della valorizzazione delle imprese degli enti locali, in ordine alla cui forma - quali società per azioni, aziende speciali o consorzi - non viene tuttavia posta alcuna distinzione, osserva che lo schema di decreto legislativo impone invece la trasformazione di tali imprese in società per azioni, senza peraltro tener conto dei tempi necessari per tale trasformazione ai fini dell'effettivo accesso al mercato dell'energia. Egli sottolinea altresì che la concorrenza può essere limitata dalla presenza di pochi operatori ma anche dalla concentrazione in un unico ente di ogni potere in materia di autorizzazioni e concessioni. In particolare, i poteri di indirizzo e coordinamento riconosciuti al Ministero dell'industria non devono necessariamente coincidere con la titolarità esclusiva delle funzioni amministrative connesse al settore dell'energia.

Il senatore PAPPALARDO, condividendo le considerazioni del relatore, lo invita a precisare, nel testo delle osservazioni della Giunta, che le proposte di modifica formulate scaturiscono dall'esigenza di rendere maggiormente conforme lo schema di decreto legislativo alla direttiva 96/52/CE, la quale, pur lasciando ampi margini di discrezionalità agli Stati membri, è volta alla realizzazione di un mercato interno dell'energia elettrica basato sui princìpi della concorrenza.
L'oratore osserva altresì che il provvedimento in titolo non recepisce completamente talune disposizioni della suddetta direttiva, le quali prevedono che gli Stati membri disciplinino l'accesso alle reti di trasmissione e di distribuzione esercitando l'opzione fra il sistema dell'accesso negoziato e quello dell'accesso regolamentato attraverso tariffe. Lo schema di decreto legislativo, infatti, prevede l'accesso regolamentato mediante tariffe alle reti nazionali di trasmissione ma non disciplina - come sarebbe invece necessario fare - l'accesso alle reti di distribuzione.

Il senatore MANZI, pur comprendendo la posizione specifica che spetta alla Giunta ed apprezzando da questo punto di vista la relazione esposta dal relatore, preannuncia la propria astensione sulle osservazioni testé illustrate, in quanto ritiene che il processo di privatizzazione dell'ENEL, posto in atto con il provvedimento in titolo, comporti scarsi benefìci realizzando nel contempo un sistema di gestione dell'energia elettrica che determina una riduzione delle funzioni di controllo del Governo e del Parlamento e delle loro capacità di assistere la gestione dell'economia italiana.

Il senatore MUNGARI rileva come la direttiva comunitaria si limiti a prevedere una separazione della contabilità e della gestione tra funzioni attinenti la proprietà della rete e la sua gestione, senza obbligare gli Stati membri a una separazione giuridica dei soggetti titolari dei due aspetti. Con il provvedimento in titolo il Governo - come riconosciuto dallo stesso Ministro dell'industria nel corso di una recente audizione - opera invece una fictio, conferendo all'ENEL la proprietà della rete, prevedendo la creazione di un soggetto chiamato a gestirla ed attribuendo tuttavia all'ENEL 4.000 dipendenti per svolgere funzioni di manutenzione e sviluppo della rete stessa. Appare peraltro una contraddizione prevedere che l'istituendo ente di gestione, l'acquirente unico, possa essere privatizzato, in futuro, mantenendo tuttavia intrusive forme di soggezione al Ministero dell'industria e il carattere di società senza fini di lucro. A tale riguardo l'oratore chiede se il suddetto assetto sia compatibile con la normativa comunitaria ed esprime le proprie preoccupazioni sul futuro dell'ENEL, di cui viene pregiudicata la compattezza e la solidità senza tuttavia procedere ad un'effettiva liberalizzazione del mercato.

Il senatore BORTOLOTTO sottolinea come la previsione di soglie particolarmente alte di consumo per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo, peraltro da raggiungere in un unico punto di prelievo, pregiudichi ingiustificatamente gli interessi delle piccole e medie imprese, che resterebbero tagliate fuori dal mercato liberalizzato. Ritenendo che tale aspetto dovrebbe essere evidenziato nelle osservazioni della Giunta l'oratore replica al senatore Mungari rilevando che la privatizzazione di una società senza fini di lucro, come dimostra il grande sviluppo del settore non profit, non è affatto impossibile.
L'oratore osserva altresì che la previsione di un unico punto di prelievo, che andrebbe soppressa, comporterebbe un'inutile duplicazione di infrastrutture di distribuzione nel caso di aggregazioni di piccole imprese volte a raggiungere la soglia di consumo minima e rileva come le aziende locali siano già sufficientemente consolidate per confrontarsi sul mercato.

Il relatore BESOSTRI condivide le considerazioni del senatore Pappalardo e si dichiara disponibile a recepire anche le osservazioni del senatore Bortolotto sottolineando tuttavia che, onde realizzare effettive condizioni di concorrenza nel mercato dell'energia elettrica, occorre consentire lo sviluppo della platea degli operatori contestualmente alla riduzione della soglia per il riconoscimento della qualifica di clienti idonei. Lo sviluppo di una pluralità di operatori, tuttavia, non è possibile senza la soluzione di una serie di problemi quali, tra gli altri, la definizione della posizione giuridica delle aziende locali, che esercitano l'attività senza disporre di uno specifico titolo concessorio.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore a redigere osservazioni favorevoli e proposte di modifica nei termini emersi.


La seduta termina alle ore 9,45.