GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 21 GENNAIO 1998

221a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane
(Parere al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 254. Esame e rinvio)
(R139 b00, C02a, 0004°)

Riferisce il senatore CALVI il quale rileva come lo schema di decreto in esame costituisca, dopo il precedente schema su cui la Commissione ha già avuto modo di esprimere il proprio parere lo scorso 22 dicembre, il naturale completamento dell'esercizio della delega contenuta nella legge n. 254 del 1997. Più specificamente, lo schema in discussione dà attuazione ai principi e ai criteri direttivi contenuti nelle lettere i) ed l) del comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 254, che prevedono la soppressione delle attuali sezioni distaccate presso le preture circondariali, l'istituzione, ove occorra, di sezioni distaccate di tribunale per la trattazione di procedimenti in cui il tribunale giudica in composizione monocratica e l'istituzione, al fine di decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli e Palermo, di nuovi tribunali nei relativi circondari, in sostituzione di sezioni distaccate.

Mentre la soppressione delle sezioni distaccate di pretura non pone particolari problemi, l'istituzione delle nuove sezioni distaccate di tribunale comporta una serie di questioni relative alla definizione dell'ambito territoriale delle stesse e alla disciplina normativa delle nuove strutture.
Il relatore sottolinea in primo luogo che le sezioni distaccate di tribunale non costituiranno dei veri e propri tribunali autonomi a sè stanti, ma dovranno invece essere considerate articolazioni di un unico tribunale. Tale impostazione emerge chiaramente dal disposto degli articoli 5 e 6 dello schema che prevedono che l'inosservanza delle disposizioni sulle attribuzioni delle sezioni distaccate di tribunale non dà luogo a veri e propri conflitti di competenza. Più in particolare, nell'ambito civile, l'inosservanza di tali disposizioni deve essere rilevata non oltre l'udienza di prima comparizione e, qualora ciò avvenga, il giudice, se ravvisa l'inosservanza, deve disporre la trasmissione del fascicolo d'ufficio al presidente del tribunale che provvede con decreto non impugnabile. In ambito penale l'inosservanza delle suddette disposizioni può essere rilevata fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e, anche qui, il giudice, se la ravvisa, rimette gli atti al presidente del tribunale che provvede con decreto non impugnabile.
L'articolo 48-ter dell'ordinamento giudiziario, introdotto dall'articolo 1 dello schema, prevede, più in generale, che nelle sezioni distaccate vengano trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in composizione monocratica, quando il luogo in ragione del quale è determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione delle sezioni medesime. Per le controversie in materia di lavoro e assistenza obbligatoria, si prevede invece che queste vengano trattate esclusivamente nella sede principale del tribunale in termini sostanzialmente coerenti con quanto previsto dall'articolo 444 del codice di procedura civile. Nella sede principale sono altresì svolte, in via esclusiva, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e quelle di giudice per l'udienza preliminare al fine di consentire una più agevole soluzione dei delicati problemi di incompatibilità che si pongono con specifico riferimento all'esercizio di tali funzioni.
Dopo aver espresso apprezzamento per la soluzione contenuta nell'articolo 3 dello schema di decreto in tema di vice procuratori onorari, il relatore richiama l'attenzione sul problema della conformità con la delega dell'eventuale attribuzione al Ministro di grazia e giustizia del potere di istituire, successivamente all'esercizio della delega, nuove sezioni distaccate di tribunale e di sopprimere, se necessario, quelle originariamente previste. Pur non essendo rinvenibile nella legge delega una esplicita previsione in questo senso, tale soluzione corrisponde però all'esigenza di tener conto delle modificazioni che possono verificarsi nel corso del tempo per quanto riguarda le possibilità di collegamento, la distribuzione della popolazione sul territorio e il carico di lavoro dei singoli uffici giudiziari. In questa prospettiva, l'introduzione nel testo del futuro decreto legislativo dell'articolo 48-bis/2, riportato nella relazione che accompagna lo schema di decreto in discussione, sembra indubbiamente una scelta corretta, opportuna ed equilibrata.
Per quanto riguarda poi le problematiche concernenti l'istituzione dei tribunali delle aree metropolitane, il relatore sottolinea come, sulle soluzioni prospettate dall'Esecutivo, si sia aperto un dibattito che ha consentito di evidenziare una serie di delicati problemi, ad esempio in materia di competenza territoriale, che potrebbero derivare dall'intervento delineato nello schema in discussione e che appare estremamente difficile risolvere in questa fase anche a causa dei limiti posti dalla delega contenuta nella citata legge n. 254. Ritiene quindi opportuno accantonare temporaneamente l'istituzione dei tribunali delle aree metropolitane, rinviandola ad un momento successivo ed attuandola sulla base di una nuova legge di delegazione.
Il relatore prosegue dando atto del lavoro egregio compiuto, in generale, dagli uffici del Ministero di grazia e giustizia nel procedere all'individuazione delle nuove sezioni distaccate di tribunale, in attuazione dei criteri fissati dalla legge n. 254. Deve però rilevare che, con riferimento a casi specifici, sono state lamentate discrasie ed incongruenze per quanto riguarda i dati relativi all'entità della popolazione, alla possibilità di collegamento e ai carichi di lavoro, che hanno indotto il Governo a collocare determinate sezioni distaccate in una località piuttosto che in un'altra: per citare solo un caso, appare, ad esempio, una grave omissione non avere previsto un'adeguata soluzione per le isole minori, come nel caso delle isole Eolie, mentre la opportunità della soppressione di una sede giudiziaria in una località altamente simbolica come quella di Corleone dovrebbe forse costituire oggetto di una più approfondita riflessione.
Auspica in conclusione che nel corso della discussione sarà possibile acquisire, attraverso un confronto ampio e costruttivo, tutti gli elementi necessari per una razionalizzazione degli aspetti problematici sottesi allo schema di provvedimento in esame.

Il senatore FOLLIERI chiede chiarimenti circa la portata della lettera i), del comma 1, dell'articolo 1, della legge n. 254 del 1997, con specifico riferimento alla necessità di rispettare i limiti degli attuali circondari.

Il presidente ZECCHINO osserva che la lettera i) citata non può che essere interpretata nel senso di presupporre il rispetto degli attuali circondari, in quanto fare altrimenti, significherebbe affrontare il problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie che non rientra nell'ambito della delega.

Concordano il relatore CALVI e il sottosegretario AYALA.

Il presidente ZECCHINO, prima di avviare la discussione generale, sollecita i componenti della Commissione a far emergere esigenze e prospettazioni alternative rispetto alla proposta del Governo per quanto attiene la individuazione delle sedi distaccate, nel solco sia della disponibilità dal Governo stesso manifestata nella relazione allo schema di provvedimento, sia rispetto a quanto messo in evidenza dal relatore.

Il senatore GASPERINI si fa portavoce della reazione di sconcerto e di delusione con le quali nel padovano sono state accolte le proposte del Governo relative a tale zona. Si chiede se alle sezioni distaccate di Cittadella ed Este sia possibile aggiungerne altre, o se, invece, una eventuale modifica della proposta del Governo possa essere operata solo sostituendo con altre le due sezioni distaccate proposte.

Il presidente ZECCHINO osserva che l'esame del provvedimento in titolo è appunto finalizzato anche a far emergere orientamenti che completino le scelte del Governo o ne consentano una verifica. Ritiene che occorra comunque considerare come le decisioni sottoposte al vaglio della Commissione sono state effettuate sulla base di rilevazioni che attengono a criteri oggettivi di scelta. Peraltro, anche per tali aspetti, vi sono margini di disponibilità, come è emerso dai precedenti interventi.

Il senatore CIRAMI ritiene che ai sensi della legge di delega, in particolare la lettera i) del comma 1, l'istituzione di sezioni distaccate sia consentita solo dove esistessero in precedenza le preture, poi soppresse ai sensi della legge delega stessa.

Il presidente ZECCHINO si rimette per tale interpretazione al successivo dibattito della Commissione.

Il senatore Antonino CARUSO chiede al sottosegretario Ayala di fornire assicurazioni in merito alla effettiva assenza di costi nella istituzione delle sezioni distaccate, come previsto dai principi e criteri direttivi della legge n. 254.

Il sottosegretario AYALA, dopo aver osservato come tale aspetto riguarda principalmente i costi connessi all'edilizia per le sedi giudiziarie distaccate, assicura che da una prima ricognizione effettuata le scelte operate al riguardo nello schema di provvedimento consentono di rispettare il principio dell'assenza di costi. Comunque ribadisce la disponibilità del Governo a prendere nella massima considerazione quanto emergerà dalla discussione in Commissione.

Il senatore GASPERINI domanda quale sia la via più efficace per far giungere al Governo le esigenze locali connesse alle scelte effettuate nel provvedimento.

Il presidente ZECCHINO assicura che ogni fase della discussione potrà essere opportunamente utilizzata a tale scopo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che le sedute della Commissione, già convocate per domani alle ore 8,30 e 15, non avranno più luogo.

La seduta termina alle ore 9,30.