GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee



MERCOLEDÌ 14 OTTOBRE 1998

110a Seduta

Presidenza del Presidente

BEDIN








La seduta inizia alle ore 8,40.



OSSERVAZIONI E PROPOSTE SU ATTI DEL GOVERNO



(331) Schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la direttiva 92/118/CEE che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di taluni prodotti
(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli alla 12a Commissione)


(R144 003, C12a, 0013°)


Riferisce alla Giunta la relatrice Daniele Galdi la quale rileva come il provvedimento in titolo sia composto da due articoli concernenti, rispettivamente, i requisiti che devono essere posseduti dagli stabilimenti ai fini dell'importazione di determinati prodotti di origine animale e talune modifiche all'allegato II del decreto legislativo n. 674 del 1996, che recepisce la direttiva 92/118/CEE, in relazione alle condizioni sanitarie specifiche in materia di scambi ed importazioni di latte e di prodotti a base di latte.
Ravvisando la conformità del suddetto schema di decreto legislativo con la normativa comunitaria, la relatrice propone infine di esprimere osservazioni favorevoli.
La Giunta, quindi, conferisce mandato alla relatrice a redigere osservazioni favorevoli nei termini esposti.



(332) Schema di decreto legislativo per l'attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE per assicurare il finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale
(Esame ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento. Osservazioni favorevoli e proposte di modifiche alla 12a Commissione)


(R144 003, C12a, 0014°)


La relatrice DANIELE GALDI rileva come con il provvedimento in titolo il Governo, avvalendosi di una specifica facoltà prevista dalla direttiva oggetto di recepimento, preveda la periodica rivalutazione dei contributi connessi alla copertura dei costi per lo svolgimento dei controlli veterinari. Tale meccanismo determina tuttavia per gli operatori del settore un pesante aggravio di oneri, fino al 110 per cento del costo delle ispezioni veterinarie.
L'articolo 1, in attuazione delle direttive, individua in particolare le operazioni che danno luogo al pagamento dei contributi relativi alle ispezioni e controlli veterinari, con riferimento agli allegati A, B e C concernenti, rispettivamente, l'ispezione e il controllo dei prodotti di origine animale, i controlli per la ricerca dei residui nei prodotti di origine animale e negli animali vivi, e il controllo degli animali vivi. Lo stesso articolo vieta qualsiasi forma di restituzione dei contributi pagati e la riscossione di qualsiasi altro contributo, fatta eccezione per quelli che potranno essere fissati per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche. L'articolo 2 prevede obblighi di informazione nei confronti della Commissione europea in merito alle modalità di riscossione ed utilizzazione dei contributi. L'articolo 3 definisce le modalità per la individuazione del tasso di conversione in lire dei contributi forfettari indicati in Ecu.
La relatrice si sofferma in particolare sull'articolo 4, che individua le procedure di verifica periodica dei costi sostenuti per il servizio reso anche al fine di procedere all'eventuale rideterminazione dei contributi. Al riguardo l'oratore sottolinea come il meccanismo previsto, che si basa sui dati rilevati dalle regioni e un sistema di rivalutazione sostanzialmente automatica dei contributi, potrebbe comportare una estrema diversificazione nei costi affrontati dalle imprese nelle varie zone del paese. Su tale articolo, che la relatrice propone di modificare, sono state espresse forti perplessità anche dalla Conferenza Stato Regioni.
Illustrando il resto del provvedimento l'oratore rileva come l'articolo 5 provveda alla ripartizione dei contributi riscossi tra i vari soggetti, che intervengono nello svolgimento delle ispezioni e dei controlli veterinari. L'articolo 6 definisce poi la responsabilità del veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale o del posto di ispezione frontaliera, nel caso di animali e prodotti importati da paesi terzi, nella determinazione dei contributi dovuti. L'articolo 7 prevede che i contributi siano ridefiniti con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e l'articolo 8, infine, dispone l'abrogazione di talune disposizioni del decreto legislativo n. 51 del 1992, che recepisce la direttiva 85/73/CEE, ora modificata e codificata dalle direttive 93/118/CE e 96/43/CE.
Riferendo alla Giunta di aver avuto modo di raccogliere le vive preoccupazioni espresse dalle associazioni degli operatori del settore, già gravati dai contributi connessi ai controlli periodici concernenti l'encefalite spongiforme bovina (ESB), la relatrice Daniele Galdi sottolinea come gli elementi di discrezionalità concessi ai settori amministrativi interessati in merito alla rivalutazione dei contributi comportino sicuramente un aumento dei costi. Al riguardo è opportuno procedere al recepimento delle suddette direttive eliminando tuttavia quei profili di discrezionalità che potrebbero determinare dei divari tra le varie regioni nonostante il fatto che i controlli siano svolti da personale veterinario che presta il proprio servizio in condizioni contrattuali sostanzialmente omogenee nel territorio nazionale.
Per tali motivi l'oratore propone di esprimere osservazioni favorevoli sottolineando tuttavia l'esigenza di riformulare il suddetto articolo 4 - sopprimendo le disposizioni che rendono automatica la rivalutazione dei contributi volti a coprire i costi connessi ad ispezioni e controlli veterinari rispetto ai livelli forfettari stabiliti dalla direttiva 85/73/CEE a seguito della periodica verifica dei costi stessi - e di riformulare, di conseguenza, i commi 4 e 5 dell'articolo 5, l'articolo 7 e il paragrafo 1 del capitolo II dell'allegato A. Considerando che la direttiva 96/43/CE, che modifica e codifica la direttiva 85/75/CEE, rileva come la divergenza tra i sistemi di finanziamento nazionali di ispezioni e controlli veterinari possa influenzare le condizioni di concorrenza e introduce, pertanto, delle norme volte all'armonizzazione del settore prevedendo, in particolare, un sistema di contributi forfettari, la relatrice osserva infatti che l'articolo 5 e il paragrafo 4 dell'allegato A, capitolo I, della direttiva 85/73/CEE autorizzano ma non obbligano gli Stati membri a riscuotere contributi più elevati rispetto a quelli forfettari previsti dalla direttiva stessa in relazione all'esigenza di coprire maggiori costi.
In merito al citato articolo 4 del decreto legislativo l'oratore ravvisa peraltro l'opportunità di confermare le disposizioni che istituiscono un sistema di verifica dei costi - salvo valutare nelle sedi opportune se intervenire per aumentare l'efficienza della Pubblica amministrazione, onde ridurre gli stessi costi, ovvero elevare i contributi - sia per verificare se essi si discostino dalla media comunitaria presa in considerazione per il calcolo dei contributi forfettari, al fine di valutare eventuali deroghe, sia per evitare ricorsi da parte di altri Stati membri ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 85/73/CEE. La relatrice esprime inoltre apprezzamento per l'articolo 4, comma 7, del provvedimento in titolo che introduce opportune disposizioni di delegificazione in ordine al procedimento di recepimento di aggiornamenti tecnici delle direttive comunitarie del settore.
Considerando l'allegato A, capitolo I, paragrafo 5 della direttiva 85/73/CEE l'oratore propone altresì di riformulare il paragrafo 5 dell'allegato A, capitolo I, del decreto legislativo sostituendo, nel primo periodo, le parole "qualora il costo della vita e i costi salariali presentino differenze particolarmente rilevanti e ricorrano le seguenti condizioni:" con le parole seguenti: "qualora il costo della vita e i costi salariali presentino differenze particolarmente rilevanti o ricorrano le seguenti condizioni:".
La relatrice osserva infine l'esigenza di verificare se le disposizioni dell'articolo 5 del decreto legislativo sulla ripartizione dei contributi riscossi rispettino i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 della direttiva 85/73/CEE. Il paragrafo 3 autorizza infatti gli Stati a riscuotere contributi superiori a quelli forfettari previsti dalla direttiva purché essi non superino il costo effettivo delle spese di ispezione. Il paragrafo 4 prevede inoltre che i contributi comunitari si sostituiscano a qualsiasi altra tassa o contributo sanitario riscosso per le ispezioni e i controlli salvo la possibilità di riscuotere un contributo per la lotta contro le epizoozie e le malattie enzootiche.

Il senatore BETTAMIO condivide in termini generali le osservazioni espresse dalla relatrice ma chiede chiarimenti sulla conformità delle osservazioni stesse con il testo della direttiva.
La relatrice DANIELE GALDI precisa che con lo schema di decreto legislativo in titolo il Governo ha esercitato una facoltà concessa dalla direttiva per rivalutare i contributi forfettari previsti dalla direttiva stessa nel caso in cui lo svolgimento di ispezioni e controlli comporti per le amministrazioni interessate dei costi più elevati. Considerando tuttavia che tale meccanismo di adeguamento dei contributi ai costi, secondo la direttiva, non è obbligatorio, si propone di modificare il provvedimento in titolo onde eliminare quei profili di discrezionalità che potrebbero comportare una eccessiva divaricazione dei costi fra le varie regioni.

Il presidente BEDIN rileva come la direttiva oggetto di recepimento preveda che i costi pagati dagli allevatori non possano eccedere gli effettivi costi delle spese di ispezione e come invece il provvedimento in titolo potrebbe istituire in modo non palese una tassa volta a finanziare più generalmente il servizio veterinario regionale. E' necessario inoltre considerare che il settore ha già sofferto dei costi conseguenti all'introduzione di specifici controlli sulla ESB - che peraltro dovrebbero comportare una semplificazione degli ulteriori controlli disciplinati dal provvedimento in titolo - per cui non è opportuno, a distanza di poco tempo, un ulteriore aggravamento degli oneri.
Sottolineando l'opportunità di richiamare l'attenzione della Commissione di merito e del Governo sull'esigenza di applicare le direttive senza introdurre una tassa impropria, l'oratore dichiara pertanto di condividere le osservazioni e le proposte di modifica espresse dalla relatrice.
La Giunta, quindi, conferisce mandato alla relatrice a redigere osservazioni favorevoli sul provvedimento in titolo con le proposte di modifica emerse nel dibattito.


La seduta termina alle ore 9.