106a Seduta (pomeridiana)


Presidenza del Presidente
ZECCHINO

indi del Vice Presidente
CIRAMI

La seduta inizia alle ore 15,20.

Intervengono il ministro di grazia e giustizia Flick e i sottosegretari di Stato per lo stesso dicastero Ayala e Mirone.

IN SEDE REDIGENTE
(1504) Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati, approvato dalla Camera dei deputati
(484) BUCCIERO. Modifica al codice di procedura civile in tema di competenza territoriale per le cause promosse da o contro magistrati
(Seguito della discussione congiunta e approvazione degli articoli con modificazioni)

Riprende l'esame degli emendamenti, sospeso nella seduta antimeridiana.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO risulta approvato l'emendamento 5.2.

Il senatore MELONI, nell'illustrare il proprio emendamento 5.1/Tab, fa presente come lo stesso sia inteso a far sì che, in applicazione del criterio della circolarità nell'attribuzione della competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, anche alla Corte di appello di Cagliari siano attribuiti procedimenti a carico di magistrati che prestano servizio presso altra Corte d'appello. Peraltro, prosegue il senatore Meloni, si può notare come nel testo varato dalla Commissione in sede referente ed attualmente preso a base dell'esame, la Corte d'appello di Catanzaro risulta investita della competenza sui procedimenti riguardanti i magistrati provenienti da due diverse Corti d'appello.

Il senatore GRECO si associa alle considerazioni espresse dal senatore Meloni.

Il presidente ZECCHINO, facente funzioni di relatore, in sostituzione del relatore Milio, si rimette alla valutazione della Commissione.

Il ministro FLICK richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che la mancata previsione della Corte di appello di Cagliari quale destinataria della competenza nei procedimenti in questione era stata determinata dalla volontà di alleviare gli oneri finanziari ed i disagi connessi al raggiungimento di tale sede.

Posto ai voti, l'emendamento 5.1/Tab è approvato.

Parimenti risulta approvato l'articolo 5 del disegno di legge come emendato.

Sono, poi, approvati l'emendamento 6.1, nonchè l'articolo 6 come emendato, e l'articolo 7.

Si passa, quindi, all'esame dell'emendamento 8.1, che, in assenza del presentatore, senatore BUCCIERO, è fatto proprio dal senatore VALENTINO.

Il senatore RUSSO non condivide la proposta emendativa anche perchè - a suo avviso - la problematica sottesa alla medesima può essere stemperata nel più ampio contesto del testo adottato dalla Commissione. Si rimette, comunque alle valutazioni della Commissione stessa.

Il senatore CENTARO concorda con le osservazioni del precedente oratore.

Il senatore VALENTINO insiste per la votazione dell'emendamento.

Ha, quindi, la parola il senatore BERTONI, il quale osserva come la proposta in discussione abbia la finalità di radicare la competenza della corte d'appello del distretto più vicino soltanto per le cause civili promosse da o contro magistrati per la tutela dei diritti della propria personalità, che spesso coinvolgono rilevanti aspetti di ordine penale concernenti il reato di diffamazione. Peraltro, prosegue il senatore Bertoni, contrariamente alla scelta adottata dalla Commissione in sede referente, il criterio della corte d'appello più vicina sembra più adatto all'individuazione della competenza in tutte le cause civili riguardanti i magistrati, in quanto comporta minori disagi ed oneri finanziari.

Il senatore GRECO non condivide la valutazione del senatore BERTONI, ricordando come già in sede referente la Commissione si fosse espressa per l'individuazione di un unico criterio di competenza sia per le cause civili che per le cause penali.

Parere contrario all'emendamento all'esame esprimono anche il PRESIDENTE, il RELATORE ed il rappresentante del GOVERNO.

L'emendamento 8.1, posto ai voti, non è approvato.

Si pongono quindi ai voti prima l'emendamento 8.2 che è approvato e poi l'articolo 8 come emendato, che risulta parimenti approvato.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo risultante dagli articoli approvati.

IN SEDE REFERENTE
(1799) Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità
(100) LISI. Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati
(1383) SALVI ed altri. Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti
(1435) SALVATO ed altri. Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra
(2107) MAZZUCA POGGIOLINI. Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali
(Esame e rinvio del disegno di legge n.2107; congiunzione con l'esame dei disegni di legge 1799, 100, 1383 e 1435. Seguito dell'esame congiunto e rinvio dei disegni di legge 1799, 100, 1383 e 1435)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Il presidente ZECCHINO dà la parola ai relatori per alcune precisazioni sulle modalità di prosieguo dell'esame stesso.

Il senatore FASSONE, co-relatore sui provvedimenti in titolo, osserva come gli stessi incidano su tre grandi tematiche: la valutazione di professionalità dei magistrati, la scuola della magistratura e la distinzione delle funzioni. Mentre quest'ultima tematica è anche all'esame della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, il problema della valutazione di professionalità dei magistrati costituisce, invece, oggetto di quesito referendario ammesso dalla Corte costituzionale. L'oratore prefigura, pertanto, l'opportunità di circoscrivere l'esame dei provvedimenti al solo tema della valutazione di professionalità dei magistrati, con la finalità di offrire una risposta legislativa prima dello svolgimento del referendum.

Il senatore VALENTINO, anch'egli relatore sui provvedimenti congiunti, condivide la metodologia prefigurata dal relatore Fassone.

Il ministro FLICK concorda pienamente con le prospettazioni avanzate, osservando - in particolare - come esse siano dettate dalla necessità di evitare il vuoto legislativo che si determinerebbe a seguito dell'eventuale accoglimento del quesito referendario; il Ministro preannunzia altresì analogo intendimento in ordine all'opportunità di circoscrivere l'iter del disegno di legge di iniziativa governativa (A.S. 1247) recante «Norme in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati ordinari, di incompatibilità e di incarichi estranei ai compiti di ufficio» al tema degli incarichi extragiudiziari e delle incompatibilità dei magistrati, anche avuto riguardo all'ulteriore quesito referendario ammesso.

Ha, quindi, la parola il senatore GRECO, il quale ricorda che già nella seduta dell'11 febbraio scorso aveva rilevato come l'intera materia affrontata dai disegni di legge in titolo rientrasse nella competenza della Commissione bicamerale per le riforme costituzionali, le cui determinazioni gli apparivano, pertanto, pregiudiziali rispetto alle tematiche in oggetto e tali da consigliare di soprassedere all'intera discussione dei disegni di legge in questione. Pur prendendo atto del favorevole orientamento del Governo rispetto a quanto preannunciato dai relatori, di procedere all'esame del disegno di legge n.1799, e correlati, limitatamente alle materie diverse da quelle delle funzioni dei magistrati, al senatore Greco, anche sulla tematica della valutazione di professionalità dei magistrati, appare pregiudiziale quanto deciderà la Commissione bicamerale. Infatti, prosegue l'oratore, tra le problematiche all'esame di tale Commissione vi è anche quella dell'unicità della giurisdizione, con i conseguenti riflessi in tema di valutazione di professionalità, uniche o separate, per tutti i magistrati giudicanti e requirenti. Inoltre, nel disegno di legge governativo non vi è alcuna distinzione in ordine alla valutazione di professionalità tra pubblici ministeri e giudici, che invece ispira alcuni disegni di legge all'esame della Commissione bicamerale. Il senatore Greco, dopo aver espresso la sua preoccupazione che la prossima consultazione referendaria sull'automatismo della carriera dei magistrati non sia estranea all'accelerazione dei tempi delle riforme, conclude chiedendo che venga accantonata la discussione su tutti i disegni di legge all'esame, anche perchè la Commissione potrebbe così dedicarsi ad altri pur urgenti lavori avviati da tempo, quale la modifica degli articoli 192 e 513 del codice di procedura penale, i disegni di legge sulla incompatibilità dei magistrati e il completamento della istituzione delle sezioni stralcio.

Interviene il presidente ZECCHINO, che, pur prendendo atto delle dichiarazioni del senatore Greco, ricorda, altresì, come gli aspetti da lui evocati sono stati più volte e in molte sedi affrontati. Manifesta approvazione per quanto dichiarato dai relatori ed osserva come risulti ormai acquisito che le tematiche intersecantesi con i lavori della Commissione bicamerale siano quelle della distinzione delle funzioni e della responsabilità disciplinare dei magistrati.

Concorda con la valutazione del presidente Zecchino anche il senatore RUSSO, il quale rileva la necessità che il Parlamento risponda in tempi brevi alle esigenze poste dai promotori del quesito referendario in materia di valutazione della professionalità dei magistrati.

Dopo un intervento del senatore GRECO, il quale sottolinea la necessità di rispettare l'eventuale pronunciamento referendario, ha la parola il senatore CIRAMI, che da un lato concorda con la necessità di isolare le tematiche che rientrano nelle competenze della Commissione bicamerale e, dall'altro, sostiene che la scadenza referendaria non deve influenzare il regolare corso dei lavori della Commissione giustizia del Senato.

Interviene il senatore CENTARO, il quale propone il rinvio della discussione generale sui disegni di legge, considerata l'assenza di alcuni senatori e l'impossibilità di preparare adeguatamente gli interventi in discussione generale, dovuta ai ristretti margini di tempo a disposizione.

Su proposta del presidente CIRAMI la Commissione conviene, quindi, di congiungere l'esame del disegno di legge n.2107, con gli altri provvedimenti in titolo.

Ha, quindi, nuovamente la parola il co-relatore FASSONE, il quale riferisce sul disegno di legge n.2107. Osserva che si tratta di un provvedimento a contenuto organico ed articolato, che non riguarda soltanto il problema della valutazione di professionalità dei magistrati. Infatti, vengono proposte norme più rigorose in materia di tirocinio, il cui periodo viene sensibilmente allungato. Per quanto attiene alla valutazione periodica di professionalità, il disegno di legge richiama nelle grandi linee quello governativo, facendo riferimento ai criteri della laboriosità, diligenza, capacità professionale ed equilibrio dimostrati nell'esercizio delle funzioni. Inoltre, il provvedimento incide sulla materia del conferimento delle funzioni di magistrato d'appello e di cassazione nonchè delle funzioni direttive superiori e delle funzioni direttive della Corte di cassazione: in tutti i casi si prevede un'accelerazione dei tempi rispetto alla disciplina vigente. Infine, i restanti articoli del disegno di legge riguardano, tra l'altro, il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti e viceversa, nonchè la temporaneità delle funzioni.

Si apre, quindi, la discussione generale congiunta sui disegni di legge in titolo.

Prende la parola il presidente CIRAMI cui appare molto complessa la problematica sottesa ai provvedimenti in esame. In particolare sottolinea come occorra evitare di cadere nella troppo facile constatazione che le norme che intendono rivedere la valutazione di professionalità e il tirocinio muovano dal presupposto che la constatata inefficienza dell'apparato giudiziario sia addebitabile interamente ai magistrati. A suo avviso - al contrario - mentre si chiede molto ai magistrati in termini di professionalità il quadro di riferimento costituito dall'ordinamento giudiziario in cui essi si muovono è molto carente, lo dimostra l'esigenza di intervenire con provvedimenti del genere di quelli in tema di istituzione di sezioni stralcio, attualmente in discussione presso la Commissione.
Sottolineato che i provvedimenti sulla professionalità dei magistrati non intendono esprimere una posizione contraria a tale categoria, il presidente Cirami prosegue sottolineando l'esigenza di intervenire con urgenza e precisione, su due profili - in particolare - che gli sembrano determinanti. Essi attengono, da un lato, alla predisposizione di percorsi formativi idonei alla creazione di una vera professionalità, aspetto che attualmente non è garantito dal sistema vigente e, dall'altro, alla definizione di meccanismi volti a rilevare le attitudini dei magistrati ad operare sul versante della magistratura inquirente oppure di quella giudicante, altro aspetto sul quale il tirocinio si è rivelato assai poco funzionale. In quest'ottica, sottolinea l'oratore, il criterio dell'anzianità - come avviene attualmente - non può costituire titolo.
In particolare - nel sistema attuale - l'assegnazione alle diverse funzioni risulta in concreto definita preminentemente sulla base delle sedi disponibili e non secondo la diversa attitudine funzionale. Anche nei successivi passaggi di carriera - aggiunge l'oratore - le caratteristiche di idoneità non sono mai sottoposte ad effettiva valutazione. Laboriosità e diligenza, anzi, aggiunge il presidente Cirami, vengono valutate solo con riferimento a mere compilazioni statistiche.
L'esigenza di una profonda revisione è dunque prefigurata dall'oratore come un dato irrinunciabile e a questo aspetto - aggiunge il presidente Cirami - non si può non collegare il tema della professionalità di chi affianca il magistrato: aspetto che meriterebbe di essere approfondito con una separata disamina.
Per quanto attiene alla rotazione degli incarichi direttivi, l'oratore ritiene che non si tratti di una scelta condivisibile, atteso che l'attitudine a dirigere non si connette necessariamente alla capacità di essere un buon giudice.
È, invece, favorevole alla periodica verifica di professionalità: in questo senso si dichiara disponibile ad esaminare anche diverse opzioni. Per quanto riguarda, poi, la questione della separazione fra progressione economica e attribuzione delle funzioni il presidente Cirami non può fare a meno di rilevare come essa vada attentamente valutata poichè potrebbe ingenerare un non lieve contenzioso.
Avviandosi alla conclusione, l'oratore si dichiara in linea di principio favorevole all'istituto della scuola nazionale della magistratura che potrà adeguatamente essere oggetto di ulteriori contributi migliorativi.
Messo in evidenza, quindi, che la riforma della magistratura rappresenta un'esigenza ormai ineliminabile, si riserva di intervenire in prosieguo in sede di esame degli emendamenti.

Interviene il senatore BERTONI cui, in particolare, il disegno di legge n. 1799 appare ricco di pregevoli spunti, laddove esso è finalizzato a costruire in modo concreto la professionalità dei magistrati e ad attribuirle contenuti fattuali, andando in direzione contraria alla normativa vigente la quale tale valutazione effettua in modo ellittico, senza specificare il contenuto dei requisiti della professionalità medesima. Inoltre altro aspetto che l'oratore ritiene positivo è la instaurazione di meccanismi volti ad assicurare la valutazione permanente della professionalità, rispettando periodiche scadenze. Proseguendo nel proprio intervento il senatore Bertoni rileva altresì come la filosofia del provvedimento, abolendo la qualifica, proceda ad una operazione estremamente apprezzabile, nella misura in cui esso ripristina lo spirito e la lettera della Costituzione. Alla luce di tali considerazioni, il senatore Bertoni auspica che il dibattito consenta di non fermarsi a tali, pur condivisibili aspetti, per giungere alla definizione di norme che diano finalmente attuazione a quegli aspetti ordinamentali della magistratura che, alla luce della Costituzione, la vorrebbero ordinata non per qualifiche ma per funzioni. In particolare l'oratore sottolinea l'esigenza di prefigurare l'anzianità della carriera non secondo le qualifiche, ma unicamente in relazione allo svolgimento effettivo delle funzioni restituendo a tali ultime la loro integra pienezza, come - d'altra parte - la legislazione precedente alle note leggi n. 570 del 1966 e n. 831 del 1973 prefigurava.

Il presidente CIRAMI esprime piena adesione alle valutazioni dell'oratore.

Il senatore CENTARO domanda, poi, chiarimenti in ordine al rapporto tra qualifica di professionalità e trattamento economico.

Il presidente CIRAMI rinvia, quindi, il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,50.


EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO LICENZIATO DALLA COMMISSIONE GIUSTIZIA IN SEDE REFERENTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 484 E 1504


Art. 2.

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

Dopo l'articolo 11 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

Art. 11-bis.
(Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati
della Direzione Nazionale Antimafia)

1. I procedimenti in cui il magistrato della Direzione Nazionale Antimafia assume la qualità di imputato, ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato, sono di competenza esclusiva del giudice, competente per materia, che ha sede nel capoluogo del distretto della Corte di appello di Roma.
2. Dalla iscrizione del suo nome, ovvero dalla iscrizione della notizia di reato nell'apposito registro di cui all'articolo 335 del Codice, al magistrato della Direzione Nazionale Antimafia che sia sottoposto ad indagini, ovvero assuma in quel procedimento la qualità di persona offesa o danneggiata dal reato, è fatto assoluto divieto di svolgere attività di coordinamento con la procura competente per le indagini a norma del comma 1.
3. Gli atti di indagine compiuti in violazione del divieto di cui al comma 2 non possono essere utilizzati.
4. L'inutizzabilità è rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
2.1
Bucciero
Al comma 1, sostituire la parola: «inserire» con le altre: «è inserito»
2.2
Il Relatore

Art. 3.

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «Art. 4. - (Competenze e termini)».
3.1
Il Relatore

Art. 4.

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

Per i procedimenti riguardanti i magistrati militari in servizio presso i tribunali militari e presso la corte militare di appello o le sezioni distaccate di essa, la competenza appartiene al giudice, ugualmente competente per materia, che ha sede nel capoluogo di corte di appello più vicino ed il cui territorio non coincida nemmeno in parte con quello dei predetti uffici giudiziari militari».
4.0.1
Il Governo
Sostituire l'emendamento 4.0.1 con il seguente:

«Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art. 4-bis.

Per i procedimenti riguardanti i magistrati militari in servizio presso i tribunali militari e presso la Corte militare di appello o le sezioni distaccate di essa, il giudice competente è determinato sulla base della tabella B allegata alla presente legge.
TABELLA B - SPOSTAMENTI DI COMPETENZA PER I PROCEDIMENTI PENALI RIGUARDANTI I MAGISTRATI MILITARI

Dalla Corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli.
Dalla sezione distaccata di Napoli a quella di Verona.
Dalla sezione distaccata di Verona alla Corte militare di appello di Roma».
4.0.1/1
Greco
Sostituire l'emendamento 4.0.1/1 con il seguente:

«Art. 4-bis.

Dopo l'articolo 261 del codice penale militare di pace è aggiunto il seguente articolo:
Art. 261-bis.

Quando per i magistrati militari si verificano le condizioni previste dall'articolo 11 del codice di procedura penale, si applicano le disposizioni dell'articolo medesimo, con la sostituzione all'ufficio giudiziario territorialmente competente, del giudice militare del capoluogo della Corte di appello o della sezione distaccata di Corte di appello, determinato nel modo seguente:

a) dalla Corte militare d'appello di Roma alla sezione distaccata di Napoli;
b) dalla sezione distaccata di Napoli a quella di Verona;
c) dalla sezione distaccata di Verona alla Corte militare di appello di Roma».
4.0.1/1 (nuovo testo)
Il Relatore

Art. 5.

Sostituire la Tabella A con la seguente:

Da Roma
a Perugia
da Perugia
a Firenze
da Firenze
a Genova
da Genova
a Torino
da Torino
a Milano
da Milano
a Brescia
da Brescia
a Venezia
da Venezia
a Trento
da Trento
a Trieste
da Trieste
a Bologna
da Bologna
a Ancona
da Ancona
a L'Aquila
da L'Aquila
a Campobasso
da Campobasso
a Bari
da Bari
a Lecce
da Lecce
a Potenza
da Potenza
a Catanzaro
da Cagliari
a Napoli
da Palermo
a Caltanissetta
da Caltanissetta
a Catania
da Catania
a Messina
da Messina
a Reggio Calabria
da Reggio Calabria
a Palermo
da Salerno
a Cagliari
da Napoli
a Roma
da Catanzaro
a Salerno
5.1/Tab
Meloni
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «al presente decreto» con le altre: «alle presenti norme».
5.2
Il Relatore

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è allegata la Tabella A annessa alla presente legge».
6.1
Il Relatore

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

1. Dopo l'articolo 30 del codice di procedura civile è inserito il seguente:

Articolo 30-bis. - (Foro per le cause promosse da o contro magistrati). - Per le cause promosse da o contro magistrati per la tutela dei diritti della propria personalità, è competente il giudice del luogo ove ha sede la corte di appello del distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercita le sue funzioni ovvero le esercitava al momento del fatto illecito su cui si fonda la domanda, salvo che in quel distretto il magistrato stesso sia venuto successivamente ad esercitare le sue funzioni. In tale ultimo caso è competente il giudice del luogo ove ha sede la corte di appello dell'altro distretto più vicino a quello in cui il magistrato esercitava le sue funzioni al momento del fatto.
Per determinare il distretto di corte di appello più vicino si tiene conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi di distretto».
8.1
Bucciero
Sopprimere la cifra: «2».
8.2
Il Relatore

Annesso

Inserire la Tabella A alla fine del disegno di legge, con il titolo: «Annesso (Art. 6)».

Nella medesima tabella, dopo le parole: «danneggiata dal reato» alla riga successiva, inserire, in corrispondenza dell'elencazione di città riportata nella colonna di sinistra, le parole: «dal distretto di» e, in corrispondenza dell'elencazione a destra, inserire le parole: «al distretto di».

Conseguentemente sopprimere nella colonna di sinistra la preposizione: «da» e nella colonna di destra la preposizione: «a».
Tab.1
Il Relatore