GIUSTIZIA (2a)
GIOVEDÌ 28 MAGGIO 1998

290a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
ZECCHINO
indi del Vice Presidente
CIRAMI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 8,40.

QUESTIONE DI COMPETENZA
(3015) Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri
(Approvazione di questione di competenza)

Il presidente ZECCHINO comunica che il disegno di legge in titolo, già deferito alla Sottocommissione per i pareri, è stato rimesso alla sede plenaria al fine di considerare l'opportunità di proporre una questione di competenza, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento. Osserva in proposito che, unitamente al disegno di legge, era stato sottoposto per il parere alla apposita Sottocommissione un emendamento ad esso riferito volto a riscrivere in gran parte, e con profonde modificazioni, il codice penale relativamente al titolo II del libro secondo sui delitti contro la pubblica amministrazione. Il presidente prosegue mettendo in evidenza che la portata della proposta emendativa gli appare tale da radicare la competenza prevalente della Commissione giustizia.

La senatrice SALVATO ritiene opportuno proporre la questione di competenza.

Non è invece favorevole il senatore RUSSO, il quale argomenta la propria posizione facendo rilevare che oggetto della questione di competenza deve essere un disegno di legge, mentre le valutazioni del Presidente attengono all'emendamento riferito al disegno di legge n. 3015. Ricorda altresì che la presenza di norme che introducono interventi di modifica organica in ambito codicistico non hanno, in altre occasioni, giustificato spostamenti di competenza rispetto all'assegnazione già definita. Rammenta, in tal senso, le importanti modifiche al codice civile in tema di registrazione dei contratti preliminari contenute nel disegno di legge n. 1925, collegato alla manovra finanziaria, e assegnato alle Commissioni 5a e 6a riunite.

Il presidente ZECCHINO sottolinea nuovamente la complessità e la portata innovativa dell'emendamento menzionato rispetto alla disciplina dei delitti contro la pubblica amministrazione e chiarisce che - a suo avviso - esso implica un ampliamento della proposta legislativa iniziale tale da risultare, oltretutto, fuorviante, rispetto alle finalità chiaramente preventive, e non repressive, del disegno di legge, desumibili dalla formulazione originaria del testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore PREIONI ritiene che la situazione esposta dal Presidente andrebbe risolta mediante l'assegnazione del provvedimento in titolo alle Commissioni affari costituzionali e giustizia riunite.

La Commissione conviene, quindi, di sollevare una questione di competenza sul disegno di legge n. 3015, ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento.

IN SEDE DELIBERANTE
(3272) Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta antimeridiana di ieri.

Il presidente ZECCHINO dà conto del parere della Commissione affari costituzionali, favorevole, con condizioni e osservazioni.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.1.

Il relatore RUSSO prende atto che tale emendamento sopprime il comma 2 dell'articolo 14-bis introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge e viene ad abolire sia l'obbligo di comunicazione al Ministro di grazia e giustizia, a carico delle società e degli enti che procedono alle nomine per la carica di componente di collegi sindacali dei revisori contabili non ancora iscritti nel registro, sia la sanzione della decadenza dalla carica a seguito della mancata comunicazione, aspetto sul quale si è espressa la Commissione affari costituzionali. Si riserva comunque di esprimere il proprio parere sull'emendamento 1.1 dopo aver acquisito ulteriori elementi di valutazione da parte del rappresentante del Governo competente. Altro aspetto che a giudizio del relatore andrebbe chiarito, riguarda l'ambito dell'applicazione temporale della norma transitoria introdotta dal provvedimento in titolo che, nella formulazione proposta, presenta aspetti da chiarire, come del pari osservato dalla 1a Commissione nel suo parere.

Il senatore Antonino CARUSO, intervenendo per un chiarimento su tale ultimo aspetto, prospetta una interpretazione - che gli appare agevolmente desumibile dalla lettera della norma - la quale ne sposterebbe l'applicazione all'anno 1997. Per quanto riguarda, poi, eventuali sanzioni a presidio degli adempimenti relativi alle nomine, sottolinea che esse potranno essere meglio prefigurate nell'ambito dei poteri di vigilanza dei rispettivi ordini professionali. Osserva poi che non si può ignorare che la situazione cui il provvedimento in titolo intende ovviare deve essere attribuita alla incapacità dimostrata dal Ministero di grazia e giustizia nel definire con la necessaria rapidità le richieste degli aspiranti componenti i collegi sindacali. Aggiunge, inoltre, che la disposizione del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge, già censurata dalla Commissione affari costituzionali, si presta ad ulteriore critica poichè, imponendo l'obbligo di comunicazione, accresce - a suo avviso inutilmente - la mole degli adempimenti burocratici che già le società debbono espletare con prevedibili effetti di appesantimento dei tempi e degli oneri economici da sostenere. Ritiene, con tali considerazioni, di aver anche dato conto dell'emendamento 1.1.

Il relatore RUSSO ritiene opportuno proseguire in altra seduta la discussione, al fine di acquisire maggiori elementi dal Governo.

Si associa il sottosegretario SINISI.

Il seguito della discussione è poi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.