GIUSTIZIA (2ª)

MERCOLEDI' 7 MARZO 2001
720ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 15, 45


IN SEDE DELIBERANTE

(4906) Divieto di impiego di animali in combattimenti, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Procacci; Storace; Tattarini e Nardone; Rallo; Simeone ed altri; Biondi ed altri; Procacci ed altri e di un disegno di legge d'iniziativa governativa

(3442) MARRI ed altri. - Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose

(4115) FERRANTE ed altri. - Modifiche ed integrazioni alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e norme per la detenzione e la tutela degli animali di affezione da competizioni ed addestramenti pericolosi

(4283) CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE. - Divieto di impiego di animali di affezione in lotte e competizioni pericolose

(4754) MANCONI. - Disposizioni per contrastare i combattimenti tra animali e la detenzione di cani potenzialmente pericolosi

(4766) PACE ed altri. - Disciplina della detenzione dei cani potenzialmente pericolosi, nonché disposizioni per il divieto di combattimenti tra animali

- e petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti

(Seguito della discussione congiunta ed approvazione del disegno di legge n. 4906 con modificazioni. Assorbimento dei disegni di legge nn. 3442, 4115, 4283, 4754, 4766 e delle petizioni nn. 427 e 617 ad essi attinenti)


Riprende la discussione congiunta rinviata nella seduta pomeridiana di ieri.

Si riprende l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 4906.

Il relatore PETTINATO ricorda che, in precedenza, dinanzi ad un atteggiamento di palese ostruzionismo al provvedimento da parte di alcuni Gruppi presenti in Parlamento (tenuto, conseguentemente, anche in Commissione), che non consentiva di approvarlo nei tempi necessari, aveva presentato le sue dimissioni. Ieri aveva poi compiuto un gesto di buona volontà soprassedendo alla sua decisione, soprattutto allo scopo di verificare cosa sarebbe accaduto. Ancora ieri, proprio con riferimento all'emendamento 6.4 (Nuovo Testo), si è dovuto prendere atto del permanere di questo atteggiamento ostruzionistico tendente deliberatamente ad impedire che una nuova legge possa entrare in vigore in questa legislatura.
A questo punto non intende assolutamente più fornire alibi ad alcuno e quindi rinnova la dichiarazione di dimissioni.

Il PRESIDENTE constata che si è raggiunto il numero legale con firme di senatori anche appartenenti all'opposizione e prega il relatore di rivedere ancora una volta la sua posizione.

Il relatore PETTINATO mantiene le dimissioni.

Il PRESIDENTE assume le funzioni di relatore.

Il senatore GASPERINI, nell'imminenza della votazione dell'emendamento 6.4 (Nuovo Testo), chiede che venga accertata la presenza del numero legale.

Il PRESIDENTE relatore accerta la presenza del numero legale e avverte che è giunto il parere di nulla osta della 5a Commissione permanente sull'emendamento 6.4 (Nuovo Testo), sul quale, in qualità di relatore, esprime parere favorevole.

Il sottosegretario MAGGI concorda con il relatore.

Messo in votazione, l'emendamento 6.4 (nuovo testo) è approvato.

Si passa all'esame dell'emendamento 6.5.

Il PRESIDENTE RELATORE esprime parere contrario.

Anche il sottosegretario di Stato MAGGI esprime parere contrario.

Posto ai voti, l'emendamento 6.5 è respinto.

Messo in votazione l'articolo 6, nel testo emendamento, è approvato.

Si passa alla votazione del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato.

Il PRESIDENTE relatore dà lettura della proposta di coordinamento 1.1.

Il senatore DONDEYNAZ propone una modifica della proposta di coordinamento 1.1 chiedendo la soppressione delle parole: "Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 1".

Il PRESIDENTE relatore modifica la proposta coord. 1.1 nel senso suggerito dal senatore Dondeynaz.

Il sottosegretario di Stato MAGGI esprime parere favorevole.

Messa ai voti, la proposta di coordinamento 1.1, è approvata nel testo modificato.

Si passa alla votazione finale.

La senatrice SCOPELLITI chiede al relatore Pettinato - essendo la sua permanenza nella qualità di relatore, per così dire, “una parte integrante” del provvedimento legislativo - di ritirare le dimissioni.

Il PRESIDENTE ricorda alla senatrice Scopelliti che egli ha già rivolto un analogo invito al senatore Pettinato, peraltro senza alcun esito.

Il senatore PETTINATO ringrazia, ma ribadisce che l'approvazione di questo disegno di legge, oggi, non potrà consentire alla Camera di esprimere un voto che faccia entrare in vigore le disposizioni in esso contenute prima della conclusione della legislatura. Pertanto conferma le sue dimissioni.

Il senatore GRECO, intervenendo per dichiarazione di voto, esprime amarezza per le dimissioni del senatore Pettinato, che aveva portato avanti appassionatamente l'esame dei disegni di legge in titolo.
Dichiara, comunque, che la sua parte politica condivide le preoccupazioni legate ai rischi e ai pericoli esistenti dietro alle organizzazioni che si occupano dei combattimenti tra cani o tra altri animali e sottolinea che essa non ha cercato di fare ostruzionismo, ma solo di migliorare il testo in esame. E' convinto inoltre che vi sarebbero stati i tempi anche per approvarlo definitivamente prima della fine della legislatura.
Dichiara in conclusione che il Gruppo Forza Italia voterà a favore del disegno di legge n. 4906 pur avendo voluto un risultato più completo.

Il senatore PREIONI ritiene che se i lavori della Camera e del Senato venissero condotti in maniera meno isterica e più ordinata non si arriverebbe certamente a questi risultati. Il fatto è che per una serie di concause, cioè in parte per pressioni esterne, in parte per la vanità di chi talvolta si serve di iniziative legislative soltanto per mostrarsi al pubblico e per cercare di acquisire consensi o simpatie, si arriva al risultato di avere una legislazione sovente squilibrata nella relazione tra ciò che si vuole proteggere e i risultati che si ottengono.
Per queste ragioni, essendo molto scettico sulla possibilità che questo provvedimento porti ad effetti positivi, esprime il voto di astensione del Gruppo Lega Forza Nord Padania.

Il senatore PETTINATO annuncia il suo voto di astensione per le ragioni da lui più volte sottolineate nel corso della discussione. Evidenzia ulteriormente il suo giudizio negativo con riferimento alla vicenda relativa agli emendamenti 6.4 (Nuovo Testo) e 6.5, che ritiene per di più assolutamente estranei alla materia contenuta nel disegno di legge e tali da denotare, se non si dovesse supporre una scelta strumentale e perciò di malafede, un'ignoranza del testo in discussione da parte di chi li ha proposti. Infatti, nel disegno di legge non è prevista alcuna finalità di recupero comportamentale degli animali da parte di alcuna associazione.
Devono, infine, ritenersi assolutamente inaccettabili gli attacchi diffamatori rivolti ad associazioni che operano in regime di assoluto volontariato e che da questa legge non sono assolutamente finanziate.

Il senatore BUCCIERO esprime il voto favorevole del Gruppo di Alleanza Nazionale sull'articolato in votazione, peraltro con molte perplessità anche con riguardo alle occasioni che si sono perdute per migliorarlo. Si rammarica molto per la presa di posizione del senatore Pettinato assunta attraverso le sue dimissioni, che purtroppo considera, gli dispiace dirlo, non eccessivamente spontanee ma nate da una necessità.

Messo ai voti il disegno di legge n. 4906 nel suo complesso, nel testo emendato, è approvato.

Risultano conseguentemente assorbiti gli altri disegni di legge in titolo, nonché le petizioni n. 427 e n. 617 ad essi attinenti.

(5029) Misure contro il traffico di persone, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Pozza Tasca ed altri; Albanese ed altri; e del disegno di legge d'iniziativa governativa
(Discussione e rinvio)

Riferisce il senatore SENESE premettendo che questo disegno di legge è apparentemente molto semplice. Tuttavia, sotto questa semplicità, esso pone alcuni problemi alquanto delicati, che consigliano un minimo di attenzione. Al riguardo è necessario partire dalla situazione che aveva in materia delineato il codice penale del 1930, con il reato di riduzione in schiavitù o in condizione analoga. Il codice inoltre puniva - e punisce tuttora - il reato di tratta e commercio di schiavi, nonché il mantenimento, la cessione e l'acquisto di schiavi; vi era poi il reato di plagio, che "chiudeva il cerchio" e che, come è noto, è stato eliminato dalla Corte costituzionale nel 1981, in quanto fattispecie assolutamente carente di determinatezza. A questo punto si è verificato un movimento giurisprudenziale che tendeva a recuperare, sotto la previsione della riduzione in schiavitù o in situazioni analoghe, fattispecie che assai meglio sarebbero state perseguibili nell'ambito del reato di plagio; in particolare la cessione di bambini a fini di accattonaggio. Anche se tale cessione avveniva da parte di genitori, anche se avveniva con modalità dalle quali esulava qualsiasi violenza, tuttavia la giurisprudenza riconduceva tali atti al reato di riduzione in schiavitù.
Il disegno di legge al nostro esame sostituisce la norma che punisce la riduzione in schiavitù e prevede, accanto a tale reato, che si preoccupa di definire in modo alquanto puntuale, anche la riduzione in stato di servitù, che definisce anche qui in modo puntuale, ricavandola da tutta una serie di indicatori.
Si istituisce poi, con l'articolo 2, il reato di traffico di persone, peraltro con la seguente connotazione: chiunque mediante violenza, minaccia o inganno costringe o induce una o più persone a fare ingresso, a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi all'interno dello stesso al fine di sottoporle a lavoro forzato, a sfruttamento di prestazioni sessuali o comunque a una condizione di servitù. Il dato nuovo di questo reato rispetto alla situazione precedente è il riferimento al territorio dello Stato.
L'articolo 3 prevede una serie di norme di coordinamento per quanto riguarda l'applicazione di aggravanti e di attenuanti. I maggiori problemi nascono però dall'abolizione dell'articolo 601 - che riguarda la tratta e il commercio di schiavi - e dell'articolo 602 del codice penale - che riguarda la cessione, l'acquisto o il mantenimento in stato di schiavitù - previste dal successivo articolo 4. I problemi che tali abrogazioni pongono sono i seguenti: è punito soltanto chi riduce in stato di schiavitù o in servitù, che cosa accade per chi acquista, si fa cessionario o mantiene puramente e semplicemente senza avere concorso a ridurre? Una volta che dei bimbi siano stati ceduti dai genitori a fini di accattonaggio - e ciò rientra pienamente nell'ipotesi di riduzione in stato di servitù - se il cessionario a sua volta cede queste persone ad altri, come si configura questa condotta? Dopo due, tre o quattro anni è difficile ipotizzare un concorso in un fatto che ormai si è verificato. Il problema c'è.
Vi è poi l'abolizione della previsione che punisce la tratta e il commercio di schiavi, con la conseguenza che resta punito soltanto il traffico di persone collegato in qualche modo al territorio nazionale. Ciò determina un restringimento della tutela contro la tratta degli schiavi, poiché nella normativa vigente la punizione di coloro che effettuano commercio o tratta di schiavi viene esplicitamente delineata prescindendo da un riferimento al territorio nazionale e, in base ad una norma speciale del codice della navigazione, le navi della marina militare che intercettano in acque internazionali un qualsiasi battello - di qualsiasi nazionalità sia il battello e il suo comandante - che faccia commercio di schiavi, possono fermarla e condurla in un porto italiano. Questo non sarebbe più possibile e sarebbe punito soltanto il traffico che avvenisse all'interno del territorio nazionale o al fine di entrare nello stesso.
Questi sono i problemi maggiori che determina tale normativa. Se a questo punto la Commissione ritiene di approvare il testo così come è, è bene però che sappia che si va incontro a questi problemi e, tra l'altro, forse anche ad un qualche arretramento dello Stato sul piano internazionale rispetto agli obblighi che lo stesso ha assunto con le convenzioni del 1928 e del 1956.

Il PRESIDENTE. ringrazia il senatore Senese e propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di oggi, mercoledì 7 marzo 2001.

Non facendosi osservazioni in senso contrario così rimane stabilito.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Il presidente avverte che l'ordine del giorno della Commissione è integrato a partire dalle sedute di domani con la discussione in sede deliberante del disegno di legge n. 3813-B riguardante la durata ragionevole del processo.

La seduta termina alle ore 16, 30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4906


Art. 1.

Coord. 1.1
Il Relatore
        Sopprimere il comma 6-bis e conseguentemente dopo l’articolo inserire il seguente.
«Art. 1-bis.
        Al di fuori dei casi previsti dall’articolo 1, sono consentite, se non vietate da altre disposizioni vigenti, le manifestazioni e le competizioni che prevedono la partecipazione di animali con modalità tali da non comportare crudeltà o maltrattamenti, purchè iscritte, su proposta delle regioni, in un apposito registro istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
 
Art. 6.
6.4 (Nuovo testo)
Gasperini
        Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
        «3-bis. Al termine di ogni anno, verranno verificati da una Commissione, istituita senza nuovi oneri per il bilancio dello Stato presso i Ministeri di cui all’articolo 2, comma 2, i risultati ottenuti dai centri affidatari del recupero degli animali con successiva pubblicazione dei dati e loro divulgazione alle competenti autorità».
 
6.5
Gasperini
        Aggiungere il seguente comma:
        «5. A seguito dell’esito favorevole delle verifiche in merito al recupero comportamentale degli animali, l’apposita commissione deciderà se rifinanziare o meno enti, istituti ed associazioni affidatari di cui alla presente legge».