228a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo concernente istituzione delle sezioni distaccate di tribunale e dei tribunali delle aree metropolitane (n. 192)
(Parere al Ministro di grazia e giustizia, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 16 luglio 1997, n. 254. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)
(R139 b00, C02a, 0004o)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana.

Ha la parola il senatore PREIONI il quale - ad integrazione dell'intervento svolto nella seduta antimeridiana - ricorda che nella fase di consultazione che ha preceduto la predisposizione dello schema di decreto in titolo ha rilevato un modo di procedere improprio e di parte. In particolare richiama l'attenzione della Commissione sul fatto che il comitato tecnico del Ministero di grazia e giustizia incaricato di acquisire sul territorio gli elementi di valutazione avrebbe omesso di informare delle riunioni alcuni presidenti di comunità montane, laddove gli risulta che altri amministratori locali di esponenti della maggioranza di Governo sarebbero stati invitati a non partecipare alle riunioni al fine di evitare possibili contestazioni del modo di procedere del Ministero. Lamenta, altresì, l'omessa consultazione di altri amministratori locali in ragione della propria appartenenza politica. Per quanto attiene, invece, al merito del provvedimento in titolo, esso risulta sostanzialmente conforme alla legge di delegazione sulla quale, peraltro, fa rilevare di avere a suo tempo espresso voto contrario. Ribadisce, invece, la propria contrarietà all'eventuale accantonamento della parte relativa all'istituzione dei tribunali metropolitani. Quanto, poi, alle istituende sezioni distaccate di tribunale, pur condividendo l'impostazione di fondo, non può non rilevare che in taluni casi i dati proposti dal Governo non corrispondono alla realtà, sia dal punto di vista numerico che per quanto riguarda le caratteristiche peculiari dei carichi di lavoro rilevati. Ricorda, quindi, di aver presentato un disegno di legge (A.S. 2202) volto ad istituire un tribunale a Legnano. Tale proposta si muoverebbe oltretutto nell'ambito dell'orientamento del Governo per quanto riguarda i tribunali che il provvedimento in titolo prevederebbe nell'area metropolitana di Milano. Invita il relatore a prendere nota dell'insieme dei disegni di legge che, al Senato, pendono in ordine alla realizzazione di modifiche alla geografia giudiziaria, anche al fine di acquisire attraverso la lettura della relazione dei singoli disegni di legge la piena consapevolezza delle realtà locali. Altro aspetto messo in rilievo dal senatore Preioni è quello dell'esigenza di por mano al più presto alla revisione dei distretti di corte di appello istituendo anche in tale contesto sezioni distaccate di corte di appello, come previsto peraltro da disegni di legge già presentati da lui stesso (A.S 2001) e dal senatore Vedovato (A.S. 532), specificamente riguardanti la sezione distaccata della Corte di Appello di Novara nell'ambito del distretto di Torino. Conclude sottolineando che quest'ultimo intervento risulterà vieppiù necessario a seguito dell'ulteriore aggravio del carico giudiziario conseguente alla revisione proposta dal Governo.

Il presidente ZECCHINO, prima di dichiarare chiusa la discussione generale, propone di consentire brevi interventi da parte di senatori che non si erano inizialmente iscritti a parlare.

Conviene la Commissione.

Il senatore LISI mette in rilievo la situazione delle sopprimende preture di Nardò e Campi salentina che sono state già giudicate nel parere reso dall'altro ramo del Parlamento sul provvedimento in titolo, in possesso dei requisiti per diventare sezioni distaccate di tribunale.

Il senatore D'ALÌ sollecita la Commissione a prendere nota della estremamente disagiata situazione dell'isola di Pantelleria cui la ventilata soppressione della pretura causerebbe enormi disagi agli abitanti per raggiungere Marsala cui verrebbe accorpata. Senza contare che i collegamenti via mare sono spesso impediti nella stagione invernale. In merito alla pretura di Partanna, il ventilato trasferimento a Castel Vetrano comporterebbe evidenti disagi per difficoltà di collegamento con la proposta sede di Castelvetrano senza contare che il bacino di utenza è molto vasto e raggruppa tutti i comuni della Valle del Belice che, insieme, raggiungono i 35 mila abitanti. Suggerisce che inoltre l'eventuale accorpamento di Salemi sia effettuato con Partanna, piuttosto che con Marsala, mentre per quanto riguarda Capua a Vetere vi è - a suo avviso - la necessità di verificare l'attendibilità dei parametri forniti dal Governo.

Il senatore FIGURELLI condivide e apprezza la relazione del relatore Calvi,e,di fronte alle argomentazioni addotte in successivi interventi, sottolinea che è fuor di luogo parlare di strumentalizzazione dell'ordine pubblico o ritenere demagogiche le preoccupazioni a proposito del rapporto oggettivo tra le scelte da compiere per Palermo e la sua doppia condizione di capitale della mafia e di capitale dell'antimafia. Nel mentre esprime pieno accordo sulle ragioni della scelta del Governo di non istituire un secondo tribunale nell'area metropolitana di Palermo, evidenzia come proprio tali motivi devono far ritenere che l'obiettivo di decongestionare il tribunale di Palermo passa per ulteriori sezioni distaccate,senza contrapposizioni come quella tra Corleone e Monreale e quella fra Carini e Partinico. In particolare è assolutamente necessario avere una sezione distaccata,e non un ufficio fittizio, a Corleone,anche in base a quanto proprio il Governo ha riconosciuto per il contrasto della criminalità organizzata. Anche i sindaci dei comuni di Cefalà Diana,Godrano,Marineo,Mezzojuso e Villafrati, hanno comunicato di preferire che i rispettivi territori afferiscano nella istituenda sezione distaccata di Corleone, piuttosto che in quella di Bagheria - come attualmente proposto dal Governo.E ciò migliorerebbe gli stessi parametri della sezione distaccata di Corleone. Per quanto riguarda Carini e Partinico, entrambe possono coesistere come sezioni distaccate del tribunale, anche per come è il Governo stesso a riconoscere che Carini «prevale» su Partinico per maggiore indice e per popolazione. Altro problema messo in rilievo dal senatore Figurelli riguarda l'istituzione di una sezione distaccata del tribunale di Termini Imerese nella zona delle Madonie, alternativa all'accorpamento a Cefalù di Polizzi Generosa, accorpamento ingiustificato anche a causa dei tempi di percorrenza superiori a 1 ora mentre tra Cefalù e Termini vi sono dieci-quindici minuti di strada.

Il senatore BATTAGLIA, intervenendo per fatto personale, intende far rilevare al senatore Figurelli che non ha mai inteso indurre al convincimento che la situazione della criminalità organizzata a Palermo - che rappresenta un dato oggettivo - possa essere considerata un elemento suscettibile di strumentalizzazione sotto alcun profilo.

IL presidente ZECCHINO dichiara chiusa la discussione generale.

Replica il relatore CALVI il quale premette in primo luogo espressioni di grande riconoscimento per l'estrema professionalità dimostrata dai funzionari del Ministero di grazia e giustizia cui va dato atto della straordinaria mole di lavoro affrontato per la messa a punto del provvedimento in titolo, rilevando che tale aspetto non sia stato da qualcuno preso nella dovuta considerazione. Mette, poi, in rilievo, per quanto riguarda la configurazione dei dati forniti dal Governo che la non completa aderenza alla realtà di taluni di questi potrebbe essere - in alcuni casi - imputabile anche ad errori materiali.
Il relatore CALVI illustra, quindi, una proposta di parere favorevole nella quale si evidenzia innanzitutto come lo schema in esame sia il proseguimento logico e sistematico del precedente decreto legislativo concernente l'istituzione del giudice unico di primo grado sul quale il Senato ha già espresso in data 22 dicembre 1997 il suo parere positivo.
Con specifico riferimento all'articolo 6, sottoposto alla valutazione della Commissione, si ritiene comunque necessario formulare alcune osservazioni. In relazione all'articolo 1, comma 1, lettera l) della legge-delega, con la quale si conferisce delega al legislatore di istituire nei circondari di Milano, Roma, Napoli e Palermo, nuovi tribunali in sostituzione di sezioni distaccate, si rileva che allorquando la legge-delega fu proposta e votata, si riteneva che i quattro centri metropolitani avrebbero potuto essere suddivisi determinando una nuova e diversa competenza territoriale del Tribunale.
Appare invece più opportuno intervenire con la riforma avendo a disposizione un più ampio ambito territoriale al fine di rideterminare la competenza anche attraverso l'utilizzazione di tribunali viciniori. Pertanto il riferimento della legge-delega alla circoscrizione dei quattro tribunali appare oggi non rispondente ai nuovi intenti riformatori, dovendo farsi riferimento invece al territorio di competenza della Corte di appello.
Occorrerà quindi rinnovare una richiesta di delega, ovvero predisporre un apposito disegno di legge, in cui si faccia riferimento al distretto che ricomprende le aree metropolitane, anzichè al circondario. Qualora il Governo dovesse accedere a questa ipotesi, inevitabilmente dovrà sospendere l'esecuzione dei poteri attualmente delegati, formulare una nuova richiesta di delega e predisporre con rapidità un nuovo schema di decreto legislativo che ridefinisca la competenza territoriale dei tribunali, anche di nuova istituzione, nell'ambito delle Corti di appello di Milano, Roma, Napoli e Palermo.
È evidente che la struttura istituzionale attualmente vigente deve rimanere inalterata salvo modifiche puramente nominative.
La Commissione condivide, ritenendola essenziale ai fini della riforma, la necessità della trattazione sia delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria e sia dello svolgimento delle funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice dell'udienza preliminare presso la sede principale del tribunale.
Appare condivisibile il principio di cui all'articolo 48-bis/2, (Istituzione e soppressione delle sezioni distaccate) nella formulazione ipotizzata nella relazione sullo schema di decreto legislativo.
Al riguardo da taluno è stata avanzata la richiesta di prevedere che oltre agli enti locali interessati, ai consigli giudiziari e ai consigli degli ordini degli avvocati, sia previsto anche il parere del Parlamento.
Tale richiesta non appare convincente in quanto introdurrebbe un momento di controllo di dubbia efficacia atteso che i criteri i quali potrebbero determinare l'istituzione o la soppressione di sezioni di tribunale sono connessi ad elementi di fatto assoggettati al controllo delle parti direttamente interessate e verificati con la flessibilità propria dei procedimenti amministrativi.
Per quanto riguarda l'articolo 1, che introduce articoli aggiuntivi dopo l'articolo 48 dell'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), si osserva che all'articolo 48-quater si suggerisce al Governo di prevedere che il presidente del tribunale possa disporre non soltanto che singoli procedimenti ovvero una o più udienze da trattare nella sede principale possano essere tenuti nelle sedi distaccate, ma che possa anche accadere l'inverso e cioè che siano trattati nella sede principale procedimenti o udienze da assegnare alla sede distaccata. Inoltre, si potrebbe prevedere che il presidente di tribunale, in ordine alla trattazione presso le sedi distaccate, abbia la possibilità di disporre che una o più udienze siano tenute nella sezione distaccata anche per gruppi omogenei di procedimenti. All'articolo 48-quinquies si suggerisce al Governo di valutare se sia opportuno computare nel numero minimo di magistrati richiesto per l'istituzione di posti di presidenti di sezione i magistrati assegnati a sezioni distaccate: si potrebbe altrimenti creare, stando alla disposizione prevista nello schema, una disparità di situazioni tra magistrati assegnati al tribunale ordinario e magistrati, in egual numero, assegnati alle sezioni distaccate. All'articolo 3 la Commissione ritiene che vi sia un mancato coordinamento tra il comma 1 e il comma 2, in quanto appare razionale che il comma 1 preveda l'incarico anche in più sezioni distaccate e il comma 2 non riprende tale eventualità con riferimento alle possibili incompatibilità: si suggerisce di sostituire le parole «alla sezione distaccata» con «alle sezioni distaccate»; inoltre appare equivoca l'espressione «esclusivamente» utilizzata nel comma 1; se si intende affermare che l'incarico può essere conferito solo alternativamente con la sede principale o la sezione distaccata, sarebbe opportuno utilizzare l'espressione «alternativamente» ovvero «non contestualmente».
All'articolo 10 si osserva che, poichè il comma 1 si riferisce all'ipotesi prevista nell'articolo 48-ter, comma 2, sarebbe opportuno suggerire che tale norma possa essere esplicitamente richiamata.
Agli articoli 10 e 11, in tema di definizione dei procedimenti pendenti e della definizione della normativa che disciplina la transizione, il Governo potrebbe verificare la possibilità di consentire ai presidenti di tribunale di ridistribuire le cause conformemente ai principi di cui agli articoli 5 e 6 dello schema.
In relazione alla istituzione o alla soppressione delle sezioni distaccate di tribunale, la Commissione ritiene che il Governo abbia opportunamente fissato parametri oggettivi che possano essere derogati soltanto a fronte di situazioni di particolare rilevanza.
La necessità di una revisione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari muove dalla constatazione che il sistema giudiziario è gravemente inefficiente anche a causa di un assetto ordinamentale inattuale e inadeguato.
Occorre quindi concentrare le risorse in un numero di uffici il più ridotto possibile al fine di pervenire a una sistemazione razionale e funzionale del servizio giustizia.
Le ampie consultazioni disposte dal ministero e i criteri oggettivi di valutazione fissati per determinare la redistribuzione sul territorio degli uffici giudiziari sono i presupposti che hanno consentito di definire la tabella B annessa all'ordinamento giudiziario (articolo 25 dello schema di decreto) nella quale sono individuati i comuni ove saranno istituite le sezioni distaccate del tribunale ordinario (ai sensi dell'articolo 48-bis ordinamento giudiziario come introdotto dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo).
La Commissione è consapevole che la tabella B elaborata dal Ministero si fonda su un ragionevole e prudente equilibrio che deve essere preservato e che quindi le innovazioni debbano essere contenute e mirate. Pur tuttavia, a seguito di un assai ampio dibattito e raccogliendo le indicazioni di maggior significato, si ritiene di dover esprimere un parere contenente anche la previsione di istituire le seguenti ulteriori sezioni distaccate: Augusta, Carini, Civitacastellana, Corleone, Elba, Fidenza, Iglesias, La Maddalena, Lipari, Menaggio, Nardò, Ostuni, Palestrina, Pavullo, Rodi Garganico (tale indicazione si fonda sul possibile accorpamento delle attuali preture di Apricena e di Torre Maggiore e, dall'altro, nell'accorpamento di S. Nicandro Garganico con Rodi Garganico in un'area in cui verrebbe a gravitare anche la zona corrispondente all'attuale pretura di Vico), Amalfi, Anagni (in subordine l'accorpamento a Frosinone), Atessa, Bronte, Canosa, Capri, Cervinara, Grammichele, Partanna, S. Marco Argentario, Sapri, Silandro, Todi.
Inoltre appaiono meritevoli di considerazione le esigenze prospettate nel corso del dibattito relative alla istituzione delle seguenti ulteriori sezioni distaccate dei tribunali: Acerra, Agropoli, Assisi, Avola, Borgo S. Lorenzo, Campi Salentino, Lauria, Osimo, Pescia, S. Giovanni in Fiore, San Vito al Tagliamento, Serra S. Bruno, Trinitapoli. Da taluno è stata poi sottolineata l'opportunità di non istituire sezioni distaccate del tribunale di Nola essendo l'ufficio di per sè sufficiente alla gestione di tutti gli affari.
Ed infine si suggerisce di valutare la istituzione di una sezione distaccata di tribunale a Luino (in luogo di Gavirate), Gioia del Colle (in luogo di Acquaviva) e Latisana (in luogo di Palmanova).

Il sottosegretario AYALA rileva in primo luogo le notevoli difficoltà di fronte alle quali si è trovato il Governo nel dare attuazione alla delega contenuta nella legge n. 254 del 1997 che costituisce indubbiamente un intervento di riforma di grande complessità e di fondamentale importanza, sebbene non debba essere dimenticato come l'effettiva soluzione dei numerosi problemi che affliggono la giustizia italiana sia legata anche ad altri provvedimenti, quali la depenalizzazione dei reati minori e l'attribuzione al giudice di pace della competenza in materia penale.
Il sottosegretario esprime quindi particolare apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore Calvi ed assicura che gli elementi che verranno forniti con il parere della Commissione saranno oggetto di un attento esame da parte del Governo.
Per quanto riguarda più specificamente il problema delle aree metropolitane, sarà necessario da parte del Governo richiedere una nuova delega che, diversamente da quella contenuta nella lettera l) del comma 1, dell'articolo 1, della legge n. 254 del 1997 consenta all'Esecutivo di procedere all'istituzione dei tribunali delle aree metropolitane intervenendo in un'area che non dovrà essere limitata a quella dei circondari di Milano, Roma, Napoli e Palermo, ma dovrà invece essere estesa fino a ricomprendere i relativi distretti di corte di appello.
Il rappresentante del Governo prosegue richiamando con forza l'attenzione sul fatto che l'istituzione delle sezioni distaccate di tribunale non rappresenterà, nelle località interessate, il puro e semplice mantenimento delle sezioni distaccate di pretura eventualmente preesistenti, ma implicherà la creazione in tali località di uffici giudiziari completamente nuovi e sostanzialmente differenti rispetto ai precedenti. A questo proposito è sufficiente osservare che laddove saranno previste sezioni distaccate di tribunale, verranno destinati come minimo due magistrati togati e non un vice pretore onorario, ai quali naturalmente dovrà aggiungersi un'adeguata dotazione di strutture di supporto e di personale ausiliario. Risulta allora evidente che non è assolutamente possibile prevedere un simile impegno di risorse in luoghi dove i carichi di lavoro effettivi non possono giustificare una scelta di questo genere.
Ringrazia in conclusione, tutti i senatori intervenuti sottolineando il contributo costruttivo fornito dalla discussione testè conclusasi.

Il presidente ZECCHINO, dopo aver ringraziato per il lavoro svolto il relatore Calvi, avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

Il senatore RUSSO annuncia il voto favorevole del Gruppo sinistra democratica l'Ulivo, suggerendo peraltro che nella definitiva redazione del parere il relatore proponga al Governo, in primo luogo, di modificare il testo dell'articolo 48-quater, introdotto dall'articolo 1 dello schema in esame, sopprimendo la previsione del necessario parere del consiglio giudiziario e, in secondo luogo, di riformulare il testo del comma 1 dell'articolo 48-ter nel seguente modo:

«Nelle sezioni distaccate sono trattati gli affari civili e penali ad esse assegnati dal presidente del tribunale, secondo criteri determinati con la procedura tabellare prevista dall'articolo 7-bis, nell'ambito di quelli su cui il tribunale giudica in composizione monocratica e relativamente ai quali il luogo in ragione del quale è determinata la competenza nel territorio rientra nella circoscrizione della sezione medesima.».

In ultimo, l'oratore manifesta, a titolo personale, una forte riserva nei confronti della possibilità che venga istituito un numero eccessivo delle nuove sezioni distaccate di tribunale e auspica che il Governo, con un lavoro attento ed approfondito dia attuazione in maniera rigorosa alla delega contenuta nella citata legge n. 254.

Il senatore FASSONE si associa alle considerazioni svolte dal senatore Russo.

Prende quindi la parola il senatore PREIONI il quale ritiene non condivisibile la scelta procedurale di porre ai voti il conferimento del mandato al relatore. Sarebbe stato preferibile e più corretto che fosse stato distribuito il testo della proposta di parere presentato dalla stesso relatore e che quindi tutti i parlamentari fossero stati messi in condizione di presentare emendamenti ad esso. In mancanza di ciò, e in considerazione del fatto che egli si trova d'accordo su alcuni dei suggerimenti contenuti nella proposta del relatore mentre non ne condivide altri, di fronte alla necessità di doversi pronunciare su quella che rappresenta una vera e propria delega in bianco al relatore non può che annunciare la propria astensione.
Conclude evidenziando come il Governo complessivamente esca sconfitto da questa vicenda, essendo ormai evidente che la delega contenuta nella legge n. 254 del 1997 è stata richiesta dall'Esecutivo senza avere assolutamente le idee chiare su come si sarebbe potuto e dovuto dare ad essa attuazione, e in questo modo, ci si è alla fine trovati in una situazione in cui ciò che avrebbe potuto essere fatto con una sola legge dovrà invece essere realizzato con più provvedimenti legislativi. In questo non si è certamente reso un buon servizio ai cittadini.

Il senatore CORTELLONI preannuncia il voto favorevole allo schema di parere proposto dal relatore, deplorando peraltro che la situazione di Mirandola, pur avendone tutti i requisiti, non sia stata presa in considerazione per la istituzione di una sezione distaccata di tribunale.

Il senatore PETTINATO preannunzia il proprio voto favorevole, che accompagna con alcuni rilievi problematici volti a mettere in evidenza che le richieste da lui già sottoposte al Governo si incentravano, piuttosto che sulla contestazione dei parametri seguiti dal Governo, sulla necessità di presidiare la zona Sud-Est (Giarre) a Nord-Ovest (Adrano) dell'Etna la quale risulta sulla base delle scelte proposte dal Governo sfornita di presidi giudiziari. In questa prospettiva si ritiene senz'altro più opportuno la collocazione di una sezione distaccata a Randazzo piuttosto che a Bronte.

Il senatore MELONI, annunciato il voto favorevole e dichiarato di condividere le osservazioni proposte dal senatore Russo, richiama l'attenzione del Governo sull'esigenza di acquisire al più altro grado le indicazioni provenienti dalla popolazione locale e sulla opportunità di procedere accorpando al massimo alle sedi centrali di tribunale.

Il senatore BUCCIERO percepisce l'esigenza di segnalare alla Commissione che il proprio atteggiamento rispetto al provvedimento in esame si sviluppa sotto un duplice profilo. A titolo personale egli non può non condividere lo schema proposto dal relatore che lo soddisfa e al quale dà atto del lavoro egregiamente svolto. Tuttavia, esprimendosi a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, sarà costretto ad astenersi poichè la posizione da egli già espressa nel corso della discussione generale è legata alla rilevazione della assenza di ogni contestualità del provvedimento in esame con le altre iniziative legislative che avrebbero dovuto realizzare una inscindibile saldatura fra i quali - in particolare - il varo delle norme sulla depenalizzazione, i provvedimenti per attribuire competenza penale per il giudice di pace, le norme di modifica pretorile in senso più garantista. Altro aspetto che lo preoccupa in modo particolare è la mancata revisione delle tabelle recanti il contributo statale ai comuni per le sedi giudiziarie che, come da lui già fatto rilevare, risultano del tutto superate. Conclude, infine, affermando di condividere la proposta avanzata dal relatore in merito alla opportunità che il Governo non eserciti per il momento la delega relativa alle aree metropolitane ed esprimendo soddisfazione per la serenità di giudizio con la quale il relatore ha dimostrato di accogliere alcuni suggerimenti proposti dalla sua parte politica.

Il senatore FOLLIERI preannuncia il voto favorevole a nome del Gruppo del Partito Popolare Italiano, pur richiamando con forza i problemi del comune di Trinitapoli ove, ribadisce, il carico di lavoro è pari all'indice di 2,5, mentre gli abitanti raggiungono le 41.573 unità, così raggiungendo senza dubbio i richiesti parametri. Ricordato, poi, che il comune di Zapponeta ha già deliberato ad essere accorpata a Trinitapoli, torna a sottolineare che l'eventuale accorpamento a Cerignola avrebbe effetti assolutamente negativi poichè porterebbe, in conseguenza ad un bacino di utenza superiore a cento mila abitanti con un carico di lavoro che sfiorerebbe l'indice del 6 per cento.

Il senatore GRECO, intervenendo a nome del Gruppo di Forza Italia, dopo aver dichiarato di sottoscrivere totalmente le osservazioni del senatore Follieri, dichiara apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore cui dà atto di aver accolto le osservazioni da lui svolte per i comuni di Canosa e di Nardò oltre che per le realtà insulari, in particolare Capri.
Dichiarato di condividere per la pretura di Trinitapoli quanto messo in evidenza dal senatore Follieri conclude ribadendo che l'accorpamento di Trinitapoli a Cerignola risulterebbe estremamente penalizzante.

Il senatore BERTONI, intervenendo in dissenso dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo, preannuncia che si asterrà in considerazione del mancato recepimento dei rilievi da lui espressi nella seduta antimeridiana, nonchè in occasione dell'esame del precedente schema di decreto legislativo e che attenevano alla necessità di prorogare il termine per l'esercizio della delega o, quanto meno di rinviare ad una data più lontana il termine di efficacia dei decreti di attuazione. Conclude mettendo in luce la ingiusta penalizzazione dei comuni di Solopaca e Guardia Sanframondi.

La Commissione conferisce, quindi, mandato al relatore Calvi a predisporre una parere favorevole con le osservazioni emerse dal dibattito.

La seduta termina alle ore 16,35.