291a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZECCHINO
indi del Vice Presidente
CIRAMI

Intervengono i sottosegretari di Stato per la grazia e la giustizia Mirone e per l'interno Sinisi.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE
(3272) Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende l'esame sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Si prosegue l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge in titolo.

Il relatore RUSSO si rivolge al rappresentante del Governo chiedendogli di chiarire se il riferimento alla data di entrata in vigore della legge n. 132 del 13 maggio 1997 contenuto nel comma 1 dell'articolo 14-bis introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame sia giustificato da ragioni specifiche.

Il sottosegretario MIRONE riconosce che le parole «alla data di entrata in vigore della presente legge» contenute nel comma 1 del citato articolo 14-bis danno luogo ad una formulazione equivoca in quanto l'intenzione del Governo era quella di fare riferimento al momento in cui sarebbe entrata in vigore la norma transitoria contenuta nell'articolo 14-bis e non alla data di entrata in vigore della legge. n. 132 del 1997.

Il relatore RUSSO presenta ed illustra quindi l'emendamento 1.2 che, col parere favorevole del sottosegretario MIRONE, è posto ai voti ed approvato.

In merito all'emendamento 1.1 e rispondendo ad un'altra richiesta di chiarimenti del senatore RUSSO, il sottosegretario MIRONE giudica inopportuna la soppressione del comma 2 dell'articolo 14-bis, sottolineando l'importanza che l'obbligo di comunicazione sia posto a carico anche delle società e ritenendo essenziale tale previsione al fine di assicurare al Ministero di grazia e giustizia un afflusso di dati indispensabile per l'attività di controllo che esso dovrà svolgere.

Il relatore RUSSO prospetta una proposta di riformulazione dell'emendamento 1.1 che tiene conto sia della necessità di uniformarsi alla condizione posta nel suo parere dalla 1a Commissione permanente sia dei rilievi del rappresentante del Governo e che è volta ad estendere l'ambito dei soggetti obbligati alla comunicazione includendo tra questi anche il soggetto nominato.

Interviene il senatore GRECO il quale valuta negativamente il fatto che nel comma 2 dell'articolo 14-bis l'obbligo di comunicazione sia previsto con riferimento alle società e agli enti ivi menzionati ed invita la Commissione a valutare l'opportunità di prevedere un termine più ampio per effettuare la comunicazione stessa.

Il senatore CARUSO Antonino si dichiara disponibile ad accedere alla proposta di riformulazione dell'emendamento 1.1 prospettata dal relatore Russo a condizione però che sia chiarito al di là di ogni dubbio che la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata senza alcuna particolare formalità e che, soprattutto, non deve essere corredata da alcuna documentazione. È a suo avviso essenziale che la previsione di cui al comma 2 dell'articolo 14-bis non si risolva nell'imposizione alle società di ulteriori adempimenti burocratici.

Il sottosegretario di stato MIRONE rassicura il senatore Caruso Antonino in merito alle preoccupazioni da lui sollevate.

Prende quindi la parola il presidente CIRAMI il quale richiama l'attenzione sul fatto che sarebbe più semplice e funzionale prevedere l'obbligo di comunicazione esclusivamente a carico del soggetto nominato.

Il relatore RUSSO rileva invece che, a suo avviso, l'imposizione dell'obbligo anche a carico delle società o degli enti appare pienamente giustificata in quanto la problematica considerata riguarda la nomina di un organo societario e la sanzione della decadenza dalla carica costituirebbe una sanzione anche nei confronti della stessa società.

Il senatore CARUSO Antonino richiama a questo riguardo l'attenzione sul fatto che il soggetto che dovrebbe per conto della società effettuare la comunicazione è l'amministratore e cioè un soggetto che potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto con il collegio sindacale.

Il senatore GASPERINI concorda con il presidente Cirami circa l'opportunità che l'obbligo di comunicazione sia posto unicamente a carico del soggetto nominato, auspicando inoltre che siano previste specificamente le modalità con cui la comunicazione deve essere effettuata.

Il senatore BERTONI giudica inutile l'obbligo di comunicazione previsto dal comma 2 la cui soppressione avrebbe senz'altro rappresentato una soluzione plausibile e ragionevole. Poichè però il senatore Caruso si è dichiarato disponibile ad accettare la proposta di riformulazione prospettata dal relatore, appare se non altro auspicabile che il comma 2 in questione non venga formulato in modo da determinare una duplicazione assolutamente incomprensibile. Va infatti evidenziato che il soggetto nominato effettuerebbe comunque la comunicazione di cui alla disposizione in esame, quantomeno al fine di non esporsi al rischio di un tardivo adempimento da parte della società. Ciò a sua volta farebbe sì che, in tutti i casi in cui anche la società effettuasse tale comunicazione - e si tratterebbe sicuramente della maggior parte dei casi - questa risulterebbe un inutile doppione. Invita in conclusione il relatore Russo ad accedere alla proposta di limitare l'obbligo di comunicazione esclusivamente ai soggetti nominati.

Il senatore CENTARO manifesta perplessità sulla formulazione del comma 2 e osserva come, a suo avviso, sarebbe preferibile una soluzione che prevedesse l'obbligo di comunicazione esclusivamente a carico della società senza prevedere alcuna conseguenza sanzionatoria per l'interessato.

Recependo le indicazioni emerse nel corso del dibattito, con particolare riferimento all'intervento del senatore Bertoni, il relatore RUSSO prospetta un'ulteriore riformulazione dell'emendamento 1.1.

Il senatore CARUSO Antonino modifica quindi l'emendamento 1.1 riformulandolo nell'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Il sottosegretario MIRONE si rimette alla Commissione sull'emendamento 1.1 (Nuovo testo), pur ribadendo come ad avviso del Governo appaia pienamente giustificata la previsione dell'obbligo di comunicazione a carico della società.

Posto ai voti, è quindi approvato l'emendamento 1.1 (Nuovo testo).

Posto ai voti è approvato l'articolo 1 come emendato.

Senza discussione è poi posto ai voti e approvato l'articolo 2.

Dopo che la Commissione ha conferito al relatore mandato a procedere al coordinamento formale del testo approvato, viene posto ai voti ed approvato il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02a, 0084o)

Prende la parola il senatore CALVI il quale ricorda che ricorre oggi il ventiquattresimo anniversario della strage di Brescia e crede che sarebbe senz'altro opportuno e significativo se la Commissione volesse dare un segnale in occasione del ricordo di questo tragico evento discutendo e varando il disegno di legge n. 3081 in tema di modifica dell'articolo 407 del codice di procedura penale concernente i termini di durata massima delle indagini preliminari.

Il presidente CIRAMI comunica alla Commissione che non è possibile riprendere oggi l'esame del disegno di legge n. 3081 essendo stati presentati ad esso svariate centinaia di emendamenti.

Segue quindi un intervento del senatore BERTONI, il quale di fronte alla situazione che si è determinata con la presentazione di un rilevante numero di emendamenti al disegno di legge n. 3081 ritiene opportuno ribadire quanto da lui già evidenziato nella seduta pomeridiana del 14 maggio 1998 e cioè che un prolungamento di carattere generale dei termini di durata delle indagini preliminari previsti dall'articolo 407 del codice di procedura penale gli appare del tutto inopportuno, così come gli appare ugualmente non condivisibile una proposta volta a prevedere tale prolungamento limitatamente ai reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, in quanto comunque questa innovazione avrebbe valenza per il futuro. Ritiene invece praticabile una soluzione diversa consistente nell'introdurre nelle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale una apposita disposizione transitoria che prolunghi a tre anni il termine di durata massima delle indagini preliminari nei procedimenti in corso aventi ad oggetto i reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale. Si tratterebbe quindi di un intervento dalla portata estremamente limitata, di carattere transitorio e specificamente corrispondente all'esigenza ispiratrice del disegno di legge che è appunto quella di consentire il prolungamento delle indagini relative ad alcuni fra i più gravi fatti di terrorismo verificatisi in Italia fra il 1969 e il 1984.

IN SEDE REFERENTE
(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia
(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia
(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia
(2843) CIRAMI ed altri.- Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 26 maggio scorso.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del disegno di legge n. 2207, assunto come testo-base.

Il sottosegretario SINISI dichiara di volere mettere a disposizione della Commissione materiale di documentazione in merito alla situazione in cui versano i minori che fanno parte di nuclei familiari sottoposti a protezione.

La Commissione conviene di acquisire il materiale messo a disposizione dal rappresentante del Governo.

In merito all'emendamento 6.5 (Nuovissimo testo) il senatore Antonino CARUSO rileva come tale proposta emendativa sia finalizzata a correggere un aspetto contraddittorio del testo in discussione. Deve infatti evidenziarsi che il comma 6 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 8 del 1991, come introdotto dall'articolo 6 del disegno di legge n. 2207, prevede un meccanismo di adeguamento annuale dell'importo dell'assegno di mantenimento senza individuare peraltro l'importo base al quale riferire il predetto meccanismo di adeguamento automatico. L'emendamento 6.5 (Nuovissimo testo) individua tale importo base in un ammontare pari a cinque volte la pensione sociale - si tratta di circa tre milioni di lire -. L'oratore raccomanda alla Commissione l'approvazione di questa proposta ritenendola suscettibile di colmare un'evidente lacuna dell'articolato in esame.

Il senatore GRECO suggerisce che l'emendamento 6.5 (Nuovissimo testo) venga modificato in modo da far sì che la misura dell'assegno di mantenimento risulti pari ad un ammontare di tre volte la pensione sociale, invece che cinque volte.

Il relatore FOLLIERI esprime parere favorevole sull'emendamento 6.5 (Nuovissimo testo) suggerendone però una riformulazione volta a quantificare l'assegno di mantenimento in un ammontare pari a quattro volte la misura della pensione sociale.

Prende la parola il sottosegretario SINISI il quale insiste affinchè la Commissione rifletta sulle finalità dell'assegno di mantenimento e sul fatto che esso viene corrisposto ai soggetti considerati, in quanto è lo stesso Stato a chiedere loro di non svolgere attività lavorativa perchè ciò appare coerente con prevalenti esigenze di sicurezza. Il rappresentante del Governo richiama l'attenzione sul fatto che, salvo casi straordinari legati a malattie o ad altri imprevisti, l'importo dell'assegno di mantenimento è ordinariamente pari alla somma di un milione e trecentomila lire per il capofamiglia più un'integrazione di trecentomila lire per ogni componente del nucleo familiare e si tratta, quindi, con tutta evidenza, di una misura assolutamente modesta. Riservandosi di fornire alla Commissione ulteriori elementi conoscitivi circa i profili problematici in discussione, il sottosegretario di Stato rivolge in conclusione un invito ai commissari a valutare la possibilità di mantenere il testo predisposto dal Governo, dichiarandosi comunque disponibile ad elaborare un'eventuale proposta modificativa se ciò fosse necessario per pervenire ad una soluzione migliorativa su cui realizzare un'ampia convergenza.

Il presidente CIRAMI rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3272

Art. 1.

Al comma 1, all'articolo 14-bis, ivi richiamato, sopprimere il comma 2.
1.1
Caruso Antonino, Bucciero

Al comma 1, all'articolo 14-bis ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «legge» con le altre: «norma transitoria».
1.2
Il Relatore

Al comma 1, all'articolo 14-bis ivi richiamato, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il soggetto nominato ai sensi del comma 1 dà comunicazione al Ministero di grazia e giustizia dell'avvenuta nomina entro il termine di sessanta giorni dalla stessa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La mancata comunicazione comporta la decadenza della carica.».
1.1 (Nuovo testo)
Antonino Caruso


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207

Art. 6.

Al comma 1, all'articolo 13 ivi richiamato, al comma 6, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «La misura dell'assegno di mantenimento e delle integrazioni per le persone a carico prive di capacità lavorativa è definita dalla commissione centrale e non può superare un ammontare di cinque volte la pensione sociale. L'assegno di mantenimento è annualmente ed automaticamente modificato in misura pari alle variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai rilevate dall'ISTAT».
6.5 (Nuovissimo testo)
Valentino, Battaglia, Bucciero, Antonino Caruso