TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

MARTEDÌ 24 SETTEMBRE 1996


23a Seduta

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Intervengono il Ministro dell'ambiente Ronchi ed i sottosegretari di Stato per l'interno, con delega per il Dipartimento della protezione civile, Barberi e per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE
(1313) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Esame e sospensione)

Il relatore STANISCIA illustra il disegno di legge n. 1313, che si prefigge, da un lato, il ripristino dei danni alle infrastrutture pubbliche e la salvaguardia del territorio, delle coste e delle infrastrutture portuali delle regioni Sicilia, Calabria e Molise in connessione a recenti eventi idrogeologici; dall'altro lato, interventi urgenti per scongiurare maggiori danni e per la ricostruzione della basilica di Noto, nonchè per accelerare sia il recupero e la conservazione dei beni architettonici della Val di Noto, sia la riparazione di edifici pubblici residenziali; inoltre, sono previsti interventi urgenti su alcune delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (tra cui l'Istituto nazionale di geofisica e organizzazioni di volontariato), nonchè sul servizio di spegnimento degli incendi boschivi; infine, si opera il rifinanziamento degli interventi a favore delle aziende colpite da calamità.
L'articolo 1 utilizza 250 miliardi riassegnati alla Regione siciliana, affinchè siano compiuti interventi per fronteggiare la locale emergenza idrogeologica: il relativo programma è definito dal Dipartimento della protezione civile, d'intesa con la regione e previ accertamenti del competente organismo del CNR. Gli interventi sono poi attuati per il tramite delle competenti strutture tecniche statali e regionali, con finanziamenti conferiti mediante ordinanze contingibili anche derogatorie della normativa di contabilità dello Stato, purchè rispettino i principi generali dell'ordinamento; delle deroghe poste in essere e dei relativi effetti è prevista apposita relazione alla Corte dei Conti, secondo un'innovazione introdotta dalla Camera dei deputati (e ripetuta anche per le altre ordinanze contemplate dall'articolo 1). La copertura di tali interventi grava sulla legge n. 433 del 1991, concernente la ricostruzione delle aree colpite dal terremoto della Sicilia orientale.
Gli ultimi due commi dell'articolo 1 disciplinano gli interventi di risanamento delle aree costiere di Calabria, Molise e Sicilia, colpite da recenti mareggiate ed a grave rischio di dissesto idrogeologico: il Dipartimento della protezione civile è incaricato di adottare ordinanze acceleratorie, volte a finanziarie un apposito programma di interventi, e si avvale delle competenti strutture tecniche statali e regionali. I relativi fondi sono attinti da finanziamenti comunitari, provenienti anche da eventuali riprogrammazioni del quadro di sostegno 1994-1999 (obiettivo 1), ma la Camera dei deputati ha esteso tale utilizzo anche alla bonifica dei siti degradati per inquinamento idrico o da rifiuti (secondo quanto previsto dai programmi del Ministero dell'ambiente).
Con gli articoli 2 e 3 si affronta la necessità di ricostruzione e restauro derivante dal crollo della basilica di Noto: i relativi interventi, che ammontano a 20 miliardi, attingono anch'essi ai finanziamenti di cui alla legge sul terremoto in Sicilia orientale, così come gli interventi dell'articolo 3 sul patrimonio di edilizia abitativa pubblica della città di Augusta. Le altre norme dei due articoli mirano ad introdurre procedure di accelerazione nell'attuazione degli interventi, attraverso l'adozione di ordinanze di emergenza; una commissione è istituita poi per la valutazione dei progetti di recupero del patrimonio culturale della Val di Noto, ed i relativi componenti partecipano alle conferenze di servizi che riguardano tale oggetto.
L'articolo 4 contiene interventi urgenti per la sicurezza idraulica nel tratto urbano della città di Firenze e completa le iniziative già previste per la medesima città dal decreto-legge sul Consiglio europeo di inizio d'anno: per tale finalità (che la Camera dei deputati ha esteso anche alla costituzione di una struttura per il controllo e la gestione delle emergenze) è autorizzata una spesa, per l'anno 1996, di lire 1.800 milioni, tratti dal capitolo di spesa 7615 relativo alle ricorrenti emergenze calamitose, contenuto nella rubrica della Protezione civile.
L'articolo 5 differisce alla fine dell'anno il termine entro cui dovevano essere revocati i contributi conferiti nel 1990 alle regioni Sardegna, Liguria e Sicilia, per la realizzazione di impianti di monitoraggio a terra e per la prevenzione degli incendi boschivi. L'articolo 6 prevede ordinanze di protezione civile a favore delle zone alluvionate calabresi del dicembre 1972-gennaio 1973.
L'articolo 7, in riferimento alle zone alluvionate del novembre 1994, elimina il termine del 30 giugno 1996 per la riassegnazione delle risorse non assegnate ad enti pubblici entro la fine del 1995; è altresì prorogata alla fine del 1996 la durata del comitato tecnico incaricato di tale riparto.
La Camera dei deputati ha introdotto l'articolo 7-bis, che autorizza il Mediocredito centrale ad utilizzare le disponibilità già stanziate dal decreto-legge n. 691 del 1994; la regione Piemonte è altresì autorizzata a trasformare in contratti a tempo indeterminato i rapporti di lavoro a termine già contemplati da quel decreto-legge. È stato aggiunto anche un articolo 7-ter, che proroga fino al 31 dicembre 1997 la concessione del contributo per il ripristino degli immobili danneggiati di cui alle zone alluvionate negli anni 1993-1994.
L'articolo 8 prevede stanziamenti aggiuntivi per la concessione delle provvidenze previste dalla legge 13 febbraio 1952, n. 50, a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigiane danneggiate a seguito di pubbliche calamità. Tali provvidenze sono concedibili soltanto a seguito di avversità naturali alle quali sia stato riconosciuto il carattere di pubblica calamità: i relativi fondi sono incrementati rispettivamente di 27 miliardi per il 1996 e di 32 miliardi per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
L'articolo 9 riguarda l'Istituto nazionale di geofisica, che è inserito nel Servizio nazionale della protezione civile sia come componente ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 225 del 1992, sia come struttura operativa: da tale collocazione è conseguito uno stretto collegamento con l'attività del Dipartimento della protezione civile, che è interessato non solo a continuare a fruire delle relative prestazioni, ma anche al miglioramento del rapporto funzionale ed operativo; è pertanto il Dipartimento ad essere autorizzato a concedere un contributo straordinario di 6,5 miliardi all'Istituto, attingendo dai finanziamenti di cui al decreto-legge del 1991 recante i primi provvedimenti urgenti a favore delle zone terremotate della Sicilia orientale.
L'articolo 10 consente per l'anno 1996 la prosecuzione da parte della società SISAM della gestione degli aeromobili utilizzati per lo spegnimento degli incendi boschivi. In particolare, il comma 1 si rende necessario essendo, dopo la stipula delle convenzioni sui Canadair, intervenuto l'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, che sancisce l'illegittimità delle clausole contrastanti che prevedono il rinnovo tacito dei contratti, nonchè l'obbligo per le amministrazioni di rivedere almeno annualmente il prezzo contrattuale nell'ipotesi di aggiudicazione senza concorso. Anche le modalità di gestione, per convenzione, dei 4 Canadair CL-415, recentemente acquistati, contrastano con la citata legge n. 724 del 1994: il comma 2 prevede, perciò, che la gestione degli aerei CL-415 sia definita tenendo conto delle condizioni previste nelle vigenti convenzioni, nonchè dei minori costi conseguenti al potenziamento della flotta aerea e alla razionalizzazione del servizio. Il comma 3, infine, prevede la copertura finanziaria per l'anno 1996 delle spese di gestione dei Canadair CL-215 e degli elicotteri in dotazione al Corpo forestale dello Stato: essa ammonta a 40 miliardi.
Con l'articolo 11 vengono apportate modifiche ai commi 1 e 3 dell'articolo 18 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile: il termine «associazione» appare infatti riduttivo, per il volontariato, rispetto ad «organizzazione», che comprende anche enti morali, confederazioni, gruppi; la volontà del legislatore non può che mirare alla più ampia partecipazione del volontariato all'attuazione di compiti del Servizio nazionale della protezione civile, senza limitarsi alla denominazione codicistica che concerne solo una delle fattispecie di ente collettivo; con la modifica in questione è previsto anche l'obbligo di adeguamento, entro sei mesi, del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1994. Il regolamento di attuazione sul volontariato, poi, appare ingerirsi nei criteri di ammissione delle organizzazioni di volontariato, che per legge possono essere previsti solo dagli atti costitutivi: perciò al comma 2 si elimina l'esclusione dall'iscrizione, nell'elenco presso il Dipartimento della protezione civile, delle associazioni di volontariato nei confronti dei cui aderenti sia accertata una condanna penale o procedimenti penali in corso.
Con l'articolo 12 si prevedono modifiche agli articoli 6, 8 e 12 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, recante interventi urgenti a favore delle zone colpite da eccezionali eventi calamitosi nel 1995. Da un lato si concedono contributi ai proprietari di immobili coinvolti nel dissesto idrogeologico di Camaiore; dall'altro lato, le regioni e gli enti locali - che possono contrarre mutui ventennali con la Cassa depositi e prestiti con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato nel limite di lire 20 miliardi, in caso di gravi danni ai propri beni - con la modifica in questione vedranno ripartita tale somma fra di loro ad opera della Conferenza Stato-regioni. La contestuale diminuzione degli stanziamenti, prevista nel medesimo articolo, può rendere necessaria la rimodulazione dei piani regionali, anche ricomprendendovi eventualmente nuove aree; peraltro, il termine per la presentazione delle domande per i benefici nelle zone alluvionate del novembre 1994 viene prorogato al 30 giugno 1996. Anche il termine per l'individuazione delle procedure di assegnazione è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1997; la presentazione delle domande di contributo costituisce infine il termine iniziale di decorrenza del diritto all'erogazione, nei casi previsti dalla legge.
L'articolo 13, infine, riguarda provvidenze volte al risanamento delle città di Parlermo e Catania, risalenti ad otto anni fa: da un lato si estende l'operatività dello stanziamento di 100 miliardi, operato nel 1988, anche agli interventi complementari a quelli già in corso di realizzazione in quell'anno; dall'altro lato si proroga al 31 dicembre 1998 la competenza conferita nel 1991 al presidente della Regione siciliana per gli interventi di cui al decreto-legge n. 19 del 1988 (in luogo del Presidente del Consiglio dei ministri, precedentemente competente).
Quanto al disegno di legge di conversione, esso fa salvi - tra i rapporti giuridici sorti sulla base dei precedenti decreti-legge in materia - anche i rapporti di lavoro di cui alle norme del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292, per le quali era intervenuta in Senato declaratoria di insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CARCARINO concorda sull'opportunità di convertire il decreto-legge in esame, che risponde a esigenze realmente urgenti e a sollecitazioni diffuse che meritano di essere soddisfatte.

Si associano i senatori LASAGNA, ZANOLETTI e MAGGI.

Il senatore BORTOLOTTO esprime perplessità in merito all'utilizzo di fondi che erano già destinati ad altre opere.

Il presidente GIOVANELLI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore STANISCIA rinuncia a svolgere la replica.

Il sottosegretario BARBERI, dopo aver ricordato che alcune delle modifiche introdotte presso la Camera dei deputati sono o di modesto rilievo o superflue in quanto aggiungono disposizioni già presenti nella normativa generale vigente, si sofferma sulla modifica introdotta al comma 3 dell'articolo 1 rilevandone l'opportunità in quanto renderà più flessibile l'applicazione della norma consentendo la scelta di un prefetto o di un altro commissario a seconda del carattere dell'intervento da attuare. Sottolinea poi la rilevanza delle disposizioni aggiunte relativamente agli eventi alluvionali del 1994, le quali rispondono ad effettive esigenze sopravvenute e sono state accolte dopo aver accertato che il reclutamento del personale tecnico utilizzato dalla regione Piemonte è avvenuto tramite concorso pubblico nazionale. Con riferimento all'intervento del senatore Bortolotto, fa presente che gli interventi disciplinati in un decreto si riferiscono tutti a situazioni di emergenza determinatesi a seguito delle eccezionali precipitazioni che hanno interessato alcune zone del Paese nei primi mesi di quest'anno; per quanto riguarda la Regione siciliana, si tratta poi di un programma di interventi di emergenza idrogeologica che utilizzano solo una quota dei finanziamenti finalizzati alla ricostruzione a seguito del sisma del 1990, mentre gli interventi relativi alla Calabria, al Molise e a Gela sono stati finanziati attraverso un meccanismo innovativo che utilizza il surplus del relativo fondo comunitario determinatosi a seguito delle oscillazioni del cambio Ecu/lira. Il provvedimento nel suo complesso è senz'altro in linea con la legge quadro sulla protezione civile ed il ricorso allo strumento dell'ordinanza persegue l'unico scopo di accelerare i tempi senza modificare in alcun modo le procedure. Precisa altresì che l'articolo 6 recepisce un emendamento parlamentare accolto dopo aver verificato che gli interventi in esso previsti sono resi necessari dalla circostanza che la mancata ricostruzione delle zone danneggiate dall'alluvione del 1972-1973 ha determinato una situazione di drammatica pericolosità e raccomanda infine la conversione del decreto.

Il sottosegretario MATTIOLI auspica e sollecita anch'egli al Parlamento un rapido esame che consenta di pervenire alla definitiva conversione del decreto-legge nei termini imminenti di decadenza. Ricorda quindi l'assoluta necessità per il Ministero dei lavori pubblici di continuare ad utilizzare il personale tecnico assunto per l'attività istruttoria e la verifica dei progetti delle opere da ammettere al cofinanziamento comunitario di cui alla legge n. 341 del 1995. Dichiara poi di condividere la modifica introdotta dalla Camera al comma 3 dell'articolo 1 in base alla quale i commissari individuati nelle ordinanze sono tenuti a riferire sull'attuazione dei singoli interventi al competente ufficio della Corte dei Conti.

Il senatore LASAGNA fa proprio ed illustra il seguente ordine del giorno:

«Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1313,

impegna il Governo

a modificare l'ordinanza del Presidente del consiglio dei ministri 9 maggio 1996, n. 2436, affinchè la Commissione prevista dall'articolo 5 della stessa ordinanza sia integrata dai soggetti ivi richiamati solo ove occorra».
313.1/13a
Centaro
Il relatore STANISCIA, pur condividendo in linea di principio il contenuto dell'ordine del giorno, dichiara di non poter esprimere un parere favorevole in quanto esso risulta poco comprensibile.

Il sottosegretario BARBERI, comprendendo gli scopi dell'ordine del giorno, invita il proponente a riformularlo per l'Assemblea.

Il senatore LASAGNA ritira quindi l'ordine del giorno.

Si passa all'esame degli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Il senatore LASAGNA fa propri ed illustra gli emendamenti 1.1, 2.1, 3.1 e 3.2.

Il relatore STANISCIA esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2 in quanto sopprimono i commi relativi alla copertura finanziaria senza individuarne un'altra alternativa, nonchè sugli emendamenti 3.1 e 3.2.

Il sottosegretario BARBERI si associa al parere del relatore, precisando che il contenuto dell'emendamento 3.1 è già presente nel testo del decreto e che la commissione richiamata nell'emendamento 3.2 sta già operando.

Alla luce di tali precisazioni, il senatore LASAGNA ritira tutti gli emendamenti.

Il presidente GIOVANELLI, in attesa del parere della 5a Commissione, sospende l'esame del provvedimento.

IN SEDE DELIBERANTE
(946) Disposizioni per il personale comandato presso il Ministero dell'ambiente
(Discussione e rinvio)

Il presidente GIOVANELLI riferisce alla Commissione sul contenuto del disegno di legge in titolo, derivante dal mancato riconoscimento dei presupposti costituzionali sul decreto-legge n. 271 del 1996, da parte dell'Assemblea del Senato: il testo tende a superare la precarietà dello status giuridico di 184 unità di personale non dirigente comandato presso il Ministero dell'ambiente.
Lo stato di necessità che giustifica tale intervento normativo deriva dall'inopportunità di un rientro alle amministrazioni di appartenenza di personale comandato, con conseguente riduzione delle risorse umane necessarie all'espletamento delle sempre maggiori funzioni di competenza del Dicastero: ciò nondimeno, interrogativi sorgono sullo stato di inefficienza che vede un Ministero - la cui creazione ormai risale ad un decennio fa - ancora privo di pianta organica. Del resto, la necessità di riordino della politica ambientale passa anche per una sua maggiore interrelazione con il governo del territorio e la difesa del suolo, compiti che sovraccaricherebbero l'attuale struttura laddove rimanesse intatta nelle dimensioni e nelle risorse disponibili: è invece da valutare complessivamente la prospettiva di un riordino di competenze in materia ambientale, nell'ambito della quale anche l'elemento umano e le professionalità attualmente spese nel Dicastero assumono la loro importanza.
Per valutare tutte queste tematiche, invita i Gruppi a pronunciarsi, nel corso della discussione generale che dichiara testè aperta, sull'opportunità di svolgere audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, quanto meno delle organizzazioni sindacali presenti nel Ministero dell'ambiente.

Il senatore LASAGNA ricorda che il riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente fu oggetto di un disegno di legge presentato dal primo Governo della scorsa legislatura, ma esso non ebbe seguito; in compenso, si è proseguito e si prosegue tuttora con modesti palliativi inerenti il personale, prorogando i comandi laddove il rapporto sempre più frequente con le istituzioni comunitarie richiederebbe una struttura stabile e qualificata per la gestione della politica ambientale.
Visto che il disegno di legge in titolo non innova rispetto a tale impostazione, presenta - anche a nome del senatore Rizzi - una richiesta di trasferimento alla sede referente della discussione in corso, invitando tutti gli altri Gruppi ad aderirvi.

La senatrice SQUARCIALUPI richiede al rappresentante del Governo quanto influisca, sulla motivazione e sul rendimento del personale del Ministero dell'ambiente, la precarietà dello status giuridico.

Il senatore VELTRI concorda con la proposta del Presidente circa le audizioni in Ufficio di Presidenza integrato, che potrebbero estendersi anche ad altri soggetti interessati dalla materia; l'esigenza di ristrutturazione del Dicastero, poi, necessiterà di una valutazione più generale, che riprenda le tematiche già emerse nella scorsa legislatura nella 13a Commissione del Senato, riguardanti il collegamento tra ecologia e territorio.

Il senatore SPECCHIA lamenta che, a dieci anni dalla istituzione del Ministero dell'ambiente, sia ancora mancante una pianta organica: fermo restando che il Gruppo di Alleanza nazionale è favorevole a soddisfare le esigenze urgenti derivanti dalla pregressa situazione dei comandi presso il Dicastero, non può omettersi di affrontare nell'immediato futuro la più generale questione degli organici necessari ad una politica ambientale che raggruppi le competenze attualmente sparse tra vari Dicasteri. Auspica che su tale oggetto si soffermino le audizioni prospettate.

Il senatore AVOGADRO aderisce all'istanza di rimessione alla sede referente, formulata dal Gruppo di Forza Italia, annunciando analoga determinazione anche del senatore Colla.

Il senatore CARCARINO ricorda che il diniego di presupposti costituzionali sul precedente decreto-legge aumentò il disagio del personale comandato nel Ministero dell'ambiente, la cui posizione è resa precaria dall'imminente trasformazione giuridica dell'Ente poste (da cui tale personale prevalentemente proviene). In luogo delle onerose consulenze esterne, occorrerebbe utilizzare a pieno il personale dipendente, motivandolo anche con una certezza di status giuridico; avendo già presumibilmente provveduto il Ministro ad ascoltare i sindacati interni, prima di proporre al Consiglio dei ministri il disegno di legge, giudica superflue le audizioni proposte dal Presidente, auspicando che esse non contribuiscano ad un ulteriore prolungamento dell'iter.

Il senatore BORTOLOTTO giudica assai rilevante il disegno di legge in titolo, volto a superare l'inadeguatezza strutturale di un Dicastero la cui efficacia è tra i principali sintomi di civiltà di un paese moderno. Non avverte l'urgenza di svolgere audizioni, in quanto un ulteriore ritardo potrebbe pregiudicare la celere approvazione del testo.

Il senatore ZANOLETTI giudica ineludibile la scadenza di fine anno, quando il personale comandato potrebbe abbandonare il Dicastero dell'ambiente, non consentendogli di espletare i propri compiti di istituto; pertanto auspica la celere approvazione del testo, che rappresenta la priorità rispetto ai necessari disegni di riordino della politica ambientale, a cui pure nell'immediato futuro occorrerà porre mano.

Il senatore RESCAGLIO invita a valorizzare la professionalità maturata dal personale comandato, superando l'attuale situazione di precariato: uscire da tale situazione di emergenza è pregiudiziale rispetto ad ulteriori modifiche ordinamentali.

È dichiarata chiusa la discussione generale.

Il presidente GIOVANELLI replica agli intervenuti rilevando che un'eventuale audizione dei sindacati non avrebbe alcun effetto dilatorio, ma sarebbe invece molto utile per focalizzare il complesso delle problematiche attinenti al Ministero dell'ambiente. Rilevando che dal dibattito svoltosi sembra comunque emergere la volontà maggioritaria di approvare in tempi brevi il provvedimento, sottolinea che esso non è assolutamente volto a sanare una situazione di precarietà, bensì a potenziare l'efficienza e la funzionalità di un'amministrazione il cui organico rimane comunque carente. Prospetta infine l'opportunità di un ordine del giorno che sottolinei le complessive esigenze di riforma del Ministero.

Il ministro RONCHI rileva preliminarmente che l'urgenza di approvare il provvedimento è imposta dai tempi della privatizzazione dell'Ente poste, dal quale proviene il personale attualmente impiegato dal proprio Dicastero, dopo essere stato adeguatamente selezionato nel tempo; in mancanza di una definitiva sistemazione di tale personale, il Ministero dell'ambiente perderebbe una quota significativa del proprio organico, che ammonta complessivamente solo a 670 unità. Nel ricordare poi che le organizzazioni sindacali interne non solo condividono il provvedimento ma minacciano agitazioni nel caso di mancata approvazione, fa presente di aver sollecitato, subito dopo aver assunto l'incarico di Ministro, l'adeguamento della pianta organica, la quale dovrebbe divenire operativa entro il 31 dicembre 1997. Dopo aver dichiarato che il provvedimento in esame non sarebbe la sede per affrontare la questione del riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente, in quanto tale questione necessariamente coinvolge altre amministrazioni, si sofferma sul tema delle consulenze esterne. Al riguardo ricorda di aver già verificato che attualmente risultano affidate all'esterno solo poche consulenze vertenti su competenze non individuabili all'interno del Ministero e di aver comunque emanato direttive che invitano i direttori generali a ricorrere con molta cautela a consulenti esterni ,anche in ragione dell'esiguità dei fondi dell'Ambiente, che ha visto decurtate le proprie risorse nel corso del 1996 del 36 per cento. Conclude invitando i parlamentari a tenere anche conto delle aspettative del personale in argomento, che risulterebbe profondamente demotivato dalla mancata definizione del proprio rapporto di impiego presso il Ministero.

Il Presidente GIOVANELLI dichiara che la richiesta di rimessione all'Assemblea del senatore Lasagna non risulta appoggiata del prescritto numero di firme, per cui il provvedimento rimane assegnato in sede deliberante; propone quindi che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti sia fissato per venerdì 27 settembre 1996 alle ore 14.

Conviene la Commissione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE
(1313) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, recante interventi urgenti di protezione civile, approvato dalla Camera dei deputati
(Ripresa e conclusione dell'esame)

Il presidente GIOVANELLI annuncia che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole con osservazioni sul testo del decreto-legge, come approvato dalla Camera dei deputati.
Propone quindi che sia conferito mandato al senatore Staniscia a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo licenziato dalla Camera dei deputati, richiedendo altresì l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale.

Conviene la Commissione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C13a, 0005o)

In riferimento alla messa all'ordine del giorno di due proposte di nomina, il senatore RIZZI lamenta che la Commissione sia chiamata a pronunciarsi su un'unica candidatura, avanzata a scelta insindacabile del Governo e corredata di un mero curruculum vitae et studiorum. Concorda il senatore COLLA, che auspica la possibilità di una previa audizione del soggetto designato.

Il presidente GIOVANELLI replica ricordando che tale procedura discende direttamente dalla legge n. 14 del 1978, che prevede peraltro - come fa presente anche il senatore CARCARINO - la non vincolatività del parere parlamentare; una volta deferita una proposta di nomina, alla Presidenza della Commissione non compete altro che la sua iscrizione all'ordine del giorno. Spetterà invece ai singoli senatori, che lo ritengano, esercitare il loro potere di iniziativa legislativa nel senso della modifica o della abrogazione della detta legge; alcuni dei contenuti della citata legge, poi, discendono direttamente da un principio di separazione dei poteri accolto in Costituzione e, pertanto, potranno essere modificati solo alla luce di eventuali modifiche adottate in sede di revisione costituzionale.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)
(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1978, n. 14: favorevole)
(L014 078, C13a, 0001o)

Il relatore VELTRI illustra la proposta di nomina a Presidente dell'ICRAM del dottor Nortarbartolo di Sciara, che risponde ai requisiti prescritti dalla legge istitutiva soprattutto per le competenze scientifiche da lui maturate, in particolare sullo studio dell'ambiente marino.
Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

I senatori SQUARCIALUPI, CARCARINO e LASAGNA preannunciano voto favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto.

La proposta di parere favorevole è approvata, risultando undici voti favorevoli e quattro astensioni.

Partecipano alla votazione i senatori: Avogadro, Bortolotto, Capaldi, Carcarino, Colla, Conte, Giovanelli, Lasagna, Maggi, Rescaglio, Rizzi, Specchia, Squarcialupi, Staniscia e Veltri.

SCONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il presidente GIOVANELLI informa che, in ragione dell'imminente inizio dei lavori d'Assemblea, la Sottocommissione per i pareri originariamente convocata per oggi, al termine della seduta della Commissione, non avrà più luogo.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il Presidente avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata domani mercoledì, 25 ottobre 1996, al termine della seduta di Commissione.

La seduta termina alle ore 16,55.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1313
al testo del decreto-legge


Art. 1.

Sopprimere il comma 4.
1.1
Centaro

Art. 2.

Sopprimere il comma 3.
2.1
Centaro

Art. 3.

Ai commi 1 e 2 sostituire le parole: «della Val di Noto» con le seguenti: «dei comuni colpiti dal sisma del 13 e del 16 dicembre 1990».
3.1
Centaro
Al comma 2 aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«Il Presidente della Regione siciliana provvede all'istituzione della suddetta commissione nei 30 giorni successivi alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto».
3.2
Centaro