GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

MERCOLEDÌ 30 APRILE 1997


30a Seduta

Presidenza del Presidente
BEDIN

La seduta inizia alle ore 8,30.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA
(A007 000, C23a, 0015°)

Il Presidente BEDIN informa la Giunta che il Ministro per i rapporti con il Parlamento Bogi, come preannunciato nel corso dell'esame della relazione sul semestre di Presidenza olandese dell'Unione europea, Doc. LXXXVII, n. 2, ad integrazione delle comunicazioni già rese alla Giunta sugli sviluppi della Conferenza intergovernativa, ha inviato una nota concernente l'eventuale slittamento delle conclusioni della Conferenza ed il meccanismo della flessibilità.
In particolare la nota illustra come l'Italia preferirebbe uno slittamento delle conclusioni della stessa Conferenza al semestre di Presidenza lussemburghese anzichè accettare un documento minimalista per poter concludere i nuovi accordi entro il Consiglio europeo di Amsterdam, rinunciando in questo modo ad un vasto disegno di riforma istituzionale. In particolare l'Italia ritiene necessaria una intesa sulla flessibilità per poter procedere sulla strada dell'integrazione.
A proposito del meccanismo di flessibilità, che consentirebbe ad un nucleo ristretto di Paesi membri di procedere ad un'integrazione rafforzata nei settori in cui non sia possibile raggiungere l'unanimità, il presidente Bedin ha illustrato una lista di settori indicati nella stessa nota per i quali si ritiene opportuna l'applicazione del suddetto meccanismo: politica economica e monetaria; politica sociale; materie per cui, ai sensi degli articoli 100 e 235 del Trattato sulle Comunità europee, vige il criterio dell'unanimità, quali il ravvicinamento delle legislazioni in relazione al funzionamento del mercato unico. L'Italia sarebbe invece contraria all'applicazione del meccanismo di flessibilità nei settori di competenza esclusiva della Comunità, quali il mercato interno e la libera circolazione di lavoratori, capitali, imprese e merci, l'agricoltura, i trasporti, la pesca e i rapporti commerciali con i Paesi terzi.

I senatori VERTONE GRIMALDI e BETTAMIO propongono di svolgere un dibattito in seno alla Giunta sui temi suddetti, in presenza del rappresentante del Governo, estendendo la riflessione anche ad altri temi della Conferenza intergovernativa.

Conviene il Presidente BEDIN il quale, esprimendo apprezzamento per le informazioni fornite dal Ministro Bogi ad integrazione delle comunicazioni già rese alla Giunta in merito alla Conferenza Intergovernativa, preannuncia la possibilità di dedicare una o più sedute all'incontro dei rappresentanti del Governo per approfondire ulteriormente gli sviluppi del negoziato sulla revisione del Trattato di Maastricht.

Conviene la Giunta.

IN SEDE CONSULTIVA
(2049) SMURAGLIA ed altri. - Norme per la tutela dei lavori «atipici»
(Parere all'11a Commissione: favorevole con osservazioni)

Sul disegno di legge in titolo riferisce alla Giunta il relatore MANZI il quale rileva come esso sia sostanzialmente in linea con le conclusioni dei Consigli europei di Essen, del dicembre 1994, in cui sono state individuate delle misure urgenti per conseguire un miglioramento della situazione occupazionale, e di Firenze dello scorso anno. Anche la comunicazione della Commissione europea sulle azioni per l'occupazione, che si sofferma sulle nuove prospettive dell'organizzazione del lavoro, enuncia tra gli obiettivi prioritari una disciplina a livello europeo delle forme di lavoro atipiche, che interessano attualmente circa il cinquanta per cento dei salariati nell'Unione e che rappresentano, in alcuni Stati, anche l'ottanta per cento dei nuovi posti di lavoro. Il relatore sottolinea, in particolare, come tra le finalità delle istituzioni europee rientri l'inserimento dei lavori atipici in un quadro normativo e contrattuale che garantisca un certo grado di tutela e che non sia discriminante rispetto ad altri regimi contrattuali.
Illustrando il disegno di legge il relatore si sofferma sull'articolo 2, che stabilisce la forma scritta del contratto e gli altri requisiti essenziali in merito al suo contenuto, sull'articolo 3 - che prevede un titolo di preferenza dopo la risoluzione dei rapporti di lavoro, qualora il committente intenda stipulare altri contratti dello stesso tipo, per coloro che non abbiano demeritato - e sull'articolo 6, che prevede una gamma di diritti sindacali di base, incluso quello di ricevere le informazioni previste dalla contrattazione collettiva.
In merito ai profili di diritto comunitario il relatore rileva come il provvedimento sia conforme alle disposizioni della direttiva 91/533/CEE, sull'obbligo di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto, e della direttiva 91/383/CEE, concernente la sicurezza e la salute dei lavoratori con rapporto temporaneo o interinale. Considerando che le suddette direttive vengono recepite da altri provvedimenti esaminati dal Senato - rispettivamente lo schema di decreto legislativo n. 57, di attuazione della direttiva 91/533/CEE, e il disegno di legge di iniziativa governativa sulla promozione dell'occupazione ed il lavoro interinale, A.S. 1918 - si rende necessario l'inserimento di specifiche disposizioni di coordinamento con i suddetti provvedimenti nel disegno di legge in titolo.
Espresso pertanto un giudizio complessivamente favorevole sui profili di interesse comunitario, il relatore espone talune personali perplessità sul suo possibile impatto del disegno di legge in titolo sul mercato del lavoro e sul sistema di tutela dei diritti dei lavoratori, aspetto che potrà essere ulteriormente approfondito nella Commissione di merito. L'oratore rileva al riguardo la connessione tra il dibattito in corso a livello europeo per il rilancio dell'occupazione e della competitività e il rischio che un provvedimento come quello in esame - sia pure volto al lodevole intento di estendere forme di tutela caratteristiche del lavoro subordinato ai cosiddetti lavori atipici - legittimi un ricorso generalizzato a rapporti di lavoro atipici, con effetti devastanti in termini di ulteriore deregolamentazione del mercato del lavoro. Si pone pertanto il problema di contemperare l'esigenza di assicurare una maggiore tutela di coloro che già prestano la loro opera in tale forma e di evitare, per altro verso, una progressiva trasformazione dei tradizionali rapporti di lavoro subordinato in forme di lavoro atipico. Tale rischio, peraltro, viene in qualche modo contemplato dallo stesso disegno di legge che, all'articolo 10, prevede l'automatica trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato laddove il rapporto di lavoro atipico costituisca una sostanziale elusione di un rapporto di lavoro subordinato. Tale problema potrebbe trovare soluzione - conclude il relatore Manzi - definendo con maggiore chiarezza le aree in cui la disciplina sul rapporto di lavoro atipico sia applicabile.

Il senatore BESOSTRI esprime apprezzamento per la relazione esposta dal relatore ma sottolinea come una regolamentazione del rapporto di lavoro atipico eccessivamente gravosa per le imprese potrebbe indurre queste ultime ad interrompere gli attuali rapporti di lavoro, ove si configurasse il rischio di una trasformazione di tali rapporti in contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Il senatore BETTAMIO conviene con le osservazioni che lo hanno preceduto sottolineando l'esigenza di favorire delle formule sufficientemente flessibili onde evitare che l'adozione di una normativa eccessivamente rigida comporti il verificarsi di contraddizioni quali quelle evidenziate dal relatore.

Il senatore VERTONE GRIMALDI chiede chiarimenti sulla configurazione del rapporto di lavoro atipico e sottolinea la progressiva estensione del ricorso a nuove figure contrattuali anche nel campo del giornalismo.

Il senatore TAPPARO rileva come sia in atto un processo che vede progressivamente affiancarsi alle tradizionali forme di lavoro subordinato una serie di nuove figure contrattuali di cui il Governo ha inteso tenere conto presentando un disegno di legge sul lavoro interinale, già approvato dal Senato, il quale consente di affrontare anche l'esigenza di fornire occasioni di formazione e tirocinio per i giovani in cerca di prima occupazione. In tale ambito rientrano anche la figura del lavoro in affitto, la quale, come è preferibile, viene spesso sostituita con rapporti di lavoro a tempo determinato, e quella della collaborazione coordinata e continuativa.
L'oratore prosegue sottolineando come il disegno di legge in titolo si inserisca in questo ambito disciplinando la situazione di ulteriori figure che rientrano nei rapporti di lavoro atipici quali la consulenza. Con riferimento all'intervento del senatore Vertone Grimaldi, l'oratore osserva come la trasformazione dei rapporti di lavoro tra editori e giornalisti comporti degli oneri non indifferenti per lo Stato. Poichè esiste una gamma estremamente ampia di figure di lavoro atipico risulta difficile una definizione delle caratteristiche generali. Il provvedimento in titolo, invece, è volto, opportunamente, a fissare dei requisiti minimi essenziali di tutela quali l'obbligo di dare forma scritta al rapporto, specificando i contenuti essenziali del contratto. L'oratore rileva infine come tali garanzie, a suo avviso, non sembrerebbero configurare una disciplina eccessivamente rigida per tali forme contrattuali, restando impregiudicata la facoltà delle imprese di ricorrere ad altre figure, quali il rapporto di lavoro a tempo determinato.

Il senatore BESOSTRI ribadisce l'esigenza di una definizione più chiara delle varie figure professionali considerando, oltre al vincolo della continuità, anche quelli della esclusività e della prevalenza del rapporto di lavoro.

La senatrice SQUARCIALUPI sottolinea l'esigenza di concentrare il dibattito, in questa sede, ai profili di interesse comunitario.

Il Presidente BEDIN, convenendo con la senatrice Squarcialupi, chiede al relatore dei chiarimenti sugli aspetti in titolo che riguardano il recepimento delle direttive comunitarie.

Il relatore MANZI ribadisce come il disegno di legge sia in linea con la normativa comunitaria e con le altre indicazioni emerse a livello europeo. Considerando, tuttavia, che la direttiva 91/383/CEE, all'articolo 9, non esclude l'applicazione di disposizioni più favorevoli, quali quelle previste dalla direttiva 91/533/CEE, relativa all'informazione dei lavoratori sulle condizioni applicabili al contratto, si rende necessario l'inserimento nel provvedimento in titolo di disposizioni di coordinamento con lo schema di decreto legislativo n. 57, che recepisce la direttiva 91/533/CEE, già esaminato dal Senato. Tale decreto, infatti, a proposito degli obblighi del datore di lavoro in merito alle informazioni sulle condizioni applicabili nei contratti, non contempla nel campo di applicazione le prestazioni di lavoro a carattere atipico.

La Giunta, quindi, conferisce mandato al relatore ad estendere un parere nei termini emersi dal dibattito.

(64) NAPOLI Roberto ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(149) GIOVANELLI ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(422) BORTOLOTTO ed altri. - Disciplina della valutazione di impatto ambientale
(Seguito dell'esame. Parere alla 13a Commissione: favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta dello scorso 9 aprile.

Il relatore BESOSTRI, richiamando le considerazioni espresse in occasione dell'esposizione della relazione, rileva come il combinato disposto del testo e dei rispettivi allegati di ciascuno dei provvedimenti in titolo disciplini le fasi procedimentali ed aspetti di dettaglio di progetti pubblici e privati con norme di legge che, tra l'altro, tendono a concentrare i controlli sulla verifica dell'impatto ambientale in capo alle Amministrazioni centrali. A tale riguardo l'oratore ritiene che le suddette procedure - cui, peraltro, non si applicano dei termini perentori che ne garantiscano la conclusione in tempi certi - anche per la loro gravosità, siano in contrasto con la giurisprudenza comunitaria sui princìpi di proporzionalità e di effetto utile oltre che con le finalità della legge n. 59 del 1997, volta a decentrare funzioni e compiti delle Amministrazioni centrali agli Enti locali ed a promuovere la semplificazione amministrativa.
Tenendo conto che i disegni di legge in esame sono essenzialmente finalizzati al recepimento della direttiva 85/337/CEE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, l'oratore rileva come si renda altresì necessario l'adeguamento di tali provvedimenti alla direttiva 97/11/CE, che modifica la direttiva 85/337/CEE, adottata successivamente alla presentazione dei suddetti disegni di legge.
Considerando la stretta connessione tra le disposizioni recate dai disegni di legge in titolo e l'esigenza di recepire una serie di direttive comunitarie sulla stessa materia, il relatore Besostri sottolinea infine come sia preferibile recepire le stesse direttive utilizzando lo strumento della legge comunitaria. A tale riguardo, avendo peraltro riscontrato la disponibilità del relatore della Commissione di merito in questo senso, l'oratore propone di trasformare le disposizioni volte al recepimento delle suddette direttive in uno o più emendamenti al disegno di legge comunitaria, attualmente all'esame del Senato.

Conviene la Giunta sulle osservazioni del relatore conferendogli mandato a redigere un parere nei termini emersi nel dibattito.

La seduta termina alle ore 9,30.