155a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, con delega per la protezione civile, Barberi.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE
(3039) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, recante ulteriori interventi urgenti in favore delle zone terremotate delle regioni Marche e Umbria e di altre zone colpite da eventi calamitosi
(2839) Ronconi ed altri: Provvedimenti per le zone terremotate dell'Umbria e delle Marche
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

Il presidente GIOVANELLI dà conto dei pareri espressi dalla Commissione bicamerale per le questioni regionali e dalla 5a Commissione permanente.

Il sottosegretario BARBERI presenta ed illustra gli emendamenti 2.34, 4.57 e 12.16, volti a soddisfare il contenuto di tre delle condizioni poste dalla 5a Commissione permanente; in merito alla quarta condizione, riferita al comma 4 dell'articolo 4, ritiene che essa potrebbe risultare superata dall'approvazione del testo emendato, mentre sulla quinta condizione (riferita all'articolo 15 comma 8) auspica un ripensamento che elimini il requisito della non priorità degli interventi, secondo quanto previsto dall'emendamento 15.12; in caso contrario, si dichiara pronto a riformulare tale emendamento in un nuovo testo.

Non facendosi osservazioni, si passa agli emendamenti aggiuntivi all'articolo 1, già illustrati ed accantonati.

Il relatore GIOVANELLI invita al ritiro dell'emendamento 1.0.1, mentre si dichiara contrario all'emendamento 1.0.2.

Il senatore ASCIUTTI ritira l'emendamento 1.0.1.

Previo parere contrario del sottosegretario BARBERI, l'emendamento 1.0.2 è respinto dalla Commissione.

Si passa agli emendamenti riferiti all'articolo 2, già illustrati ed accantonati.

Il senatore POLIDORO ritira l'emendamento 2.3 ed aggiunge firma all'emendamento 2.2.

Il senatore MAGNALBÒ difende i contenuti dell'emendamento 2.5.

Il senatore DI BENEDETTO, su invito del relatore GIOVANELLI (che preannuncia la presentazione di un emendamento 8.29 sulla medesima materia), ritira gli emendamenti 2.1 e 2.4.

Il relatore GIOVANELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.2, 2.5, 2.6, 2.7, 2.11, 2.12, 2.13, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.24, 2.25, 2.26, 2.30 e 2.34.
Si dichiara contrario agli emendamenti 2.10, 2.14, 2.21 e 2.28; invita al ritiro degli emendamenti 2.9, 2.15, 2.32 e 2.33 (di quest'ultimo suggerisce una trasformazione in ordine del giorno).
Invita poi i proponenti a riformulare, nel senso da lui suggerito, gli emendamenti 2.8, 2.22 e 2.23.

Il sottosegretario BARBERI si uniforma ai pareri espressi dal relatore, esprimendosi altresì in senso favorevole sugli emendamenti 2.29 e 2.31.
Il senatore RIZZI dichiara che la dizione «adeguamento sismico», proposta dall'emendamento 2.14, è preferibile al testo proposto dal Governo, che di un eventuale rifiuto di adottarla dovrà rendere conto alle popolazioni interessate. Secondo il sottosegretario BARBERI, invece, essa non offre alcuna garanzia di efficacia maggiore di quella contenuta nel testo.

La Commissione conviene, con separate votazioni, sugli emendamenti 2.2 e 2.34.

Il senatore SEMENZATO riformula l'emendamento 2.8 in un nuovo testo, solo parzialmente di accoglimento dei suggerimenti del Relatore: quest'ultimo esprime comunque parere favorevole, alla stessa stregua del Rappresentante del Governo.

La Commissione conviene sull'emendamento 2.8 (nuovo testo).

Con unica votazione, sono poi accolti gli emendamenti 2.5, 2.6 e 2.7, di contenuto identico.

La Commissione conviene, con un'unica votazione, sugli emendamenti 2.24, 2.25 e 2.26, di contenuto identico.

Con separate votazioni, sono poi respinti gli emendamenti 2.28 e 2.10.

La Commissione conviene, con un'unica votazione, sugli emendamenti 2.11, 2.12 e 2.13, di contenuto identico.

Il senatore ASCIUTTI dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.14, dichiarando che il miglioramento sismico cui tende il testo potrebbe non rendere gli edifici più sicuri di quelli crollati a seguito del terremoto: occorre invece un vero e proprio adeguamento sismico, che garantisca la stabilità del patrimonio edilizio in territori ad alto pericolo di terremoto (nei quali le normative antisismiche si sono rivelate finora insufficienti).

Il senatore RONCONI dichiara voto favorevole sull'emendamento 2.14, senza il quale non si garantirebbe la serietà delle misure da intraprendere.

Il senatore LASAGNA, intervenendo in dissenso dal Gruppo, ricorda che l'adeguamento rappresenta un riferimento alla peculiare natura sismica del territorio, mentre il miglioramento costituisce un riferimento esclusivo all'edificio.

Il senatore POLIDORO, nel respingere argomentazioni che venano di populismo questioni eminentemente tecnico-scientifiche, propone che - stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea - il seguito dell'esame congiunto sia rinviato ad altra seduta.

Dopo interventi di consenso dei senatori SPECCHIA e CAPONI, tale proposta si intende accolta, non facendosi osservazioni.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato alla seduta antimeridiana di domani.

La seduta termina alle ore 16,30.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3039

Art. 1.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Ulteriori provvedimenti in favore dei territori delle regioni Marche
ed Umbria colpite dal terremoto)

1. È dichiarata di preminente interesse nazionale l'opera di ricostruzione dei territori delle regioni Marche ed Umbria colpite dal terremoto. detti territori sono dichiarati aree di crisi in conformità alle disposizioni di cui all'Articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e sono ammessi agli interventi ivi previsti, sulla base di specifici programmi di intervento finalizzati alla ricostruzione e al successivo sviluppo dell'apparato produttivo esistente. Lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane concorrono, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, al perseguimento delle predette finalità».
1.0.1
Asciutti, Rizzi, Lasagna

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Per il potenziamento delle infrastrutture nei territori interessati dalla crisi sismica tutte le amministrazioni pubbliche e le società di rilevanza nazionale operanti in materia di infrastrutture devono destinare alle zone terremotate una percentuale pari al 5 per cento delle proprie disponibilità di intervento previste in leggi statali o nei bilanci preventivi aziendali. Tale potenziamento delle infrastrutture ha carattere d'urgenza».
1.0.2
Asciutti, Lasagna, Rizzi

Art. 2.

Dopo il comma 1, aggiungere di seguito le seguenti parole: «che, al fine dell'adeguamento e del miglioramento delle infrastrutture viarie e ferroviarie per gli anni dal 1998 al 2001, dovrà prevedere, in favore delle regioni Marche e Umbria, una riserva pari almeno al 7 per cento dei finanziamenti in conto capitale concessi dallo Stato all'Anas - Ente nazionale per le strade, e all'Ente Ferrovie dello Stato s.p.a.».
2.3
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «Per le città meta dei percorsi del Grande Giubileo del 2000 dovrà essere assicurato il coordinamento e la contemporaneità delle opere previste per tale evento, da realizzare con procedure abbreviate per assicurarne il completamento in tempo utile».
2.1
Fumagalli Carulli, Di Benedetto

Al comma 1, in fine, inserire le seguenti parole: «L'intesa istituzionale di programma riguarderà in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari, con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo della infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili».
2.2
Caponi, Carcarino, Polidoro

Al comma 2, dopo la parola: «ripartizione» inserire le seguenti: «nei limiti».
2.34
Il Governo

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «Nel programma vengono individuate» inserire le seguenti: «, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente,».
2.8 (Nuovo testo)
Semenzato

Al comma 2, dopo le parole: «del patrimonio culturale» aggiungere le seguenti: «, in tempo utile, per quanto riguarda le città meta dei percorsi del Grande Giubileo del 2000, secondo quanto precisato al comma 1,».
2.4
Fumagalli Carulli, Di Benedetto

Al comma 2, dopo le parole: «patrimonio culturale» inserire le seguenti: «la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane».
2.5
Magnalbò, Specchia, Maggi, Marri, Cozzolino

Al comma 2, dopo le parole: «patrimonio culturale» inserire le seguenti: «la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane».
2.6
Semenzato

Al comma 2, dopo le parole: «patrimonio culturale» inserire le seguenti: «la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane».
2.7
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «con criteri omogenei».
2.24
Caponi, Carcarino

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «con criteri omogenei».
2.25
Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole: «d'intesa» con le seguenti: «con criteri omogenei».
2.26 (- 2.27)
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».
2.28
Ronconi

Sostituire il comma 3, lettera a), col seguente:

«a) a definire, con criteri omogenei, le linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione, miglioramento e adeguamento sismico, degli edifici danneggiati; le linee debbono rendere compatibili gli interventi strutturali, di miglioramento ed adeguamento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici, tipologici e ambientali; ciò anche mediante specifiche indicazioni atte ad assicurare questi presupposti e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi che tenga conto delle diverse tipologie strutturali degli edifici danneggiati incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati».
2.10
Ronconi

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «con criteri omogenei».
2.11
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «con criteri omogenei».
2.12
Caponi, Carcarino

Al comma 3, lettera a), sopprimere le parole: «con criteri omogenei».
2.13
Il Relatore

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: «miglioramento» con la seguente: «adeguamento».
2.14
Asciutti, Rizzi, Lasagna, Scopelliti

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «una architettura ecologica» con le seguenti: «il rispetto delle tipologie, degli elementi costruttivi e dei materiali originari,».
2.9
Semenzato

Sostituire il comma 3, lettera c), col seguente:

«c) a definire, con criteri omogenei in base ai quali i comuni perimetrano entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto i centri, parte di questi e i nuclei di particolare interesse maggiormente colpiti dove gli edifici distrutti, gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero e piani attuativi ai sensi dell'articolo 3».
2.15
Ronconi

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «omogenei».
2.18
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «omogenei».
2.19
Caponi, Carcarino

Al comma 3, lettera c), sopprimere la parola: «omogenei».
2.20
Il Relatore

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «i centri e nuclei» aggiungere le seguenti: « , o parte di essi,».
2.16
Magnalbò, Specchia, Maggi, Marri, Cozzolino

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: «i centri e nuclei» aggiungere le seguenti: « , o parte di essi,».
2.17
Polidoro, Rescaglio, Monticone

Al comma 3, alla lettera c), sostituire la parola: «programmi» con la seguente: «piani».
2.21
Caponi, Carcarino

Al comma 3, lettera e) dopo le parole: «dissesti idrogeologici» aggiungere le seguenti: « , con particolare riferimento a quelli di Massa Martana, Assisi, Nocera Umbra e Pale di Foligno,».
2.22
Ronconi

Al comma 3, lettera e), dopo le parole: «sui dissesti idrogeologici» aggiungere le seguenti: «d'intesa con gli organi preposti alla pianificazione degli interventi nei bacini idrografici, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e comunque non in contrasto con quanto in essa contenuto».
2.23
Veltri, Carcarino

Al comma 5, dopo le parole: «per ciascuna regione» inserire le seguenti: «dal vice-commissario per i beni culturali di cui all'ordinanza n. 2669 del 1o ottobre 1997,» e dopo le parole: «di cui all'articolo 3» aggiungere le seguenti: «e per i piani di cui all'articolo 8, comma 3.».
2.29
Il Relatore

Al comma 6, aggiungere in fine le parole: «e con il Dipartimento della protezione civile».
2.30
Carpinelli, Veltri, Capaldi, Conte

Al comma 6, aggiungere alla fine le seguenti parole: «e con il Dipartimento della protezione civile».
2.31
Il Relatore

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Al fine dell'applicazione del presente articolo le Regioni provvedono d'intesa con propri atti legislativi».
2.32
Caponi, Carcarino

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente comma:

«7-bis. Le Regioni Umbria e Marche provvedono:

a) a realizzare, avvalendosi anche del Servizio geologico nazionale, del CNR e di istituti e dipartimenti universitari, rilevamenti geologici e geotematici, alla scala 1:10.000 su carta tecnica regionale inquadrata nel sistema europeo E.D. 1950, comprese tutte le attività strumentali connesse. Tali rilevanti sono finalizzati anche al completamento dei programmi nazionali di realizzazione della nuova carta geologica d'Italia nei rispettivi territori, sulla base di apposite intese;
b) a realizzare avvalendosi anche dell'Istituto Nazionale di geofisica, l'analisi delle modificazioni del regime idrologico e delle manifestazioni gassose intervenute nelle acque sotterranee delle strutture carbonatiche interessate dal sisma ed influenti negativamente sugli usi idropotabili.

7-ter. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 7-bis le Regioni Umbria e Marche istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture organizzative e sini al termine delle attività di ricostruzione, servizi geologici regionali e un centro di coordinamento interregionale per le attività conoscitive, geologiche e geotematiche».
2.33
Semenzato

Art. 4.

All'articolo 4, comma 1, le parole da: «da attuarsi» a «è concesso», sono sostituite dalle seguenti: «da attuarsi secondo i criteri e le priorità nei limiti dei parametri di cui all'articolo 2, nonchè delle disponibilità di cui all'articolo 15, è concesso:».
4.57
Il Governo

Art. 8.

Al comma 3, aggiungere il seguente periodo: «Il piano deve assicurare, anche attraverso un intervento stralcio prioritario, il coordinamento e la contemporaneità dei lavori di recupero dei beni culturali danneggiati dal terremoto e quelli relativi agli stessi beni previsti dalla legge 7 agosto 1997, n. 270. A tale fine agli interventi finanziati dalla legge sopracitata nei comuni terremotati delle Marche e dell'Umbria si applicano le procedure di cui all'articolo 14».
8.29
Il relatore

Art. 12.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli incrementi di contributi di cui al presente articolo hanno carattere straordinario e non costituiscono base di calcolo per la determinazione dei contributi degli anni successivi».
12.16
Il Governo

Art. 15.

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. A decorrere dall'anno 1999 fabbisogni di spesa connessi ad ulteriori interventi a carico e con il contributo dello Stato, saranno finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria».
15.12
Il Governo

Sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. A decorrere dall'anno 1999 fabbisogni di spesa connessi ad ulteriori interventi a carico e con il contributo dello Stato, potranno essere finanziati mediante appositi accantonamenti da inserire nella legge finanziaria».
15.12 (nuovo testo) ovvero 15.12-bis
Il Governo