GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 22 FEBBRAIO 2001
713ª Seduta

Presidenza del Presidente
PINTO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Brutti e alla giustizia Maggi.

La seduta inizia alle ore 8,45.

SULL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA COMMISSIONE NELLA LEGISLATURA

Il presidente PINTO informa la Commissione che nella giornata di mercoledì 28 febbraio 2001 intende organizzare una presentazione dell'intensa attività svolta dalla Commissione nell'arco della presente legislatura, facendo altresì il punto anche sulle questioni aperte e che verranno consegnate al prossimo Parlamento. Al riguardo ha già acquisito l'assenso del Presidente del Senato e l'intesa dell'Ufficio di presidenza della Commissione. Alla riunione verrà invitata anche la stampa.

IN SEDE REFERENTE

(4963) Interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Simeone; Pisapia; Siniscalchi ed altri; Foti ed altri; Soda ed altri; Neri ed altri; Fratta Pasini; Veltri; Gambale ed altri; Saraceni; e di un disegno di legge di iniziativa governativa
(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Si prosegue nell'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario di Stato BRUTTI ribadisce il parere contrario del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1 evidenziando come l'articolo 168 del codice penale nella formulazione vigente sia perfettamente chiaro e in grado di soddisfare le esigenze di tutela ad esso sottese. Condanna l'uso strumentale e pretestuoso delle motivazioni con cui la maggioranza vuole ottenere l'approvazione di un testo del tutto inaccettabile.

Il senatore MILIO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.1 denunciando il fatto che con previsioni come quella contenuta nell'articolo 1 si vogliono coprire carenze dell'Amministrazione giudiziaria che andrebbero invece corrette sul piano del concreto funzionamento degli uffici. Evidente è poi l'incostituzionalità della disposizione contenuta nell'ultimo periodo del nuovo terzo comma dell'articolo 168 del codice penale.

Il senatore FOLLIERI dichiara che voterà contro l'emendamento 1.1 e gli altri emendamenti all'articolo 1. Sottolinea che le obiezioni di incostituzionalità avanzate nei confronti dell'articolo 1 risultano prive di giustificazione alla luce di una corretta lettura del rapporto fra l'articolo 168 e l'articolo 164 del codice penale.

Il presidente PINTO constata la presenza del prescritto numero legale.

Posto ai voti, è respinto l'emendamento 1.1.

Stante l'assenza dei proponenti, è dichiarato decaduto l'emendamento 1.2.

Il senatore PERA annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.3 e, nel rifarsi alla considerazioni da lui già svolte nel corso della seduta di ieri, ribadisce il suo giudizio negativo sulla scelta della maggioranza che si illude di poter venire incontro alla richiesta di sicurezza dei cittadini operando nel senso di una ingiustificabile riduzione delle garanzie. Giudica significativo il fatto che relatore e Governo abbiano espresso parere contrario sull'emendamento in votazione nonostante le preoccupazioni che hanno ispirato tale emendamento abbiano trovato rispondenza nei rilievi svolti dalla 1^ Commissione permanente in merito all'articolo 1. E' innegabile infatti che la previsione relativa alla revoca della sospensione condizionale concessa ai sensi dell'articolo 444, comma 3, del codice di procedura penale suscita rilevanti dubbi sotto il profilo della sua legittimità costituzionale, non comprendendosi peraltro quali vantaggi Governo e maggioranza pensino di poterne ricavare non solo sul piano della sicurezza, ma anche sul versante politico-elettorale. Considerato che vi sono le condizioni di tempo per effettuare alcune modifiche necessarie al testo e che queste modifiche potrebbero essere concordate se vi fosse spirito di collaborazione da parte della maggioranza, torna a rivolgere l'invito alla maggioranza stessa affinchè abbandoni il suo atteggiamento di ostinata chiusura e prenda atto della disponibilità da lui dichiarata.

Il senatore GASPERINI annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.3, sottolineando come l'incapacità dell'amministrazione giudiziaria di organizzarsi in modo da avere conoscenza dei precedenti dell'imputato non può in alcun modo giustificare una soluzione che appare inconciliabile con il principio della tutela dell'affidamento.

Il senatore GRECO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.3, denunciando l'incapacità del Governo e della maggioranza di individuare soluzioni che realizzino una sintesi effettiva fra esigenze di sicurezza ed esigenze di garanzie.
Più in particolare, sottolinea che i problemi cui ci si illude di far fronte con il disposto dell'articolo 1 andrebbero risolti su un piano diverso e cioè attraverso una reale ed efficiente informatizzazione del sistema del casellario giudiziario.

Il senatore MILIO annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.3, sottolineando che, in aggiunta ai dubbi di costituzionalità su cui si è richiamata l'attenzione nel corso del dibattito, deve altresì tenersi conto del fatto che la proposta modificativa delineata nel citato articolo 1 finirà per disincentivare il ricorso ai riti alternativi.

Il relatore FASSONE, nel ribadire il parere contrario sull'emendamento 1.3, dichiara di non condividere i rilievi secondo i quali la disposizione proposta con l'articolo 1 del testo in esame sarebbe viziata sotto il profilo della sua legittimità costituzionale. Va infatti ricordato come l'articolo 168 del codice penale contempli attualmente la revoca della sospensione condizionale innanzitutto nell'ipotesi in cui il condannato, successivamente alla concessione della medesima, commetta un delitto o una contravvenzione della stessa indole ovvero non adempia agli obblighi imposti. Inoltre la revoca della sospensione è altresì prevista nell'ipotesi in cui, sempre successivamente alla concessione della sospensione, il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso con una pena che, cumulata con quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 del codice penale. Se tali limiti non sono superati, il giudice può comunque revocare l'ordine di sospensione condizionale tenuto conto dell'indole e della gravità del reato. La normativa vigente non prevede quindi la revoca nel caso in cui il condannato abbia riportato più condanne, ciascuna delle quali - sommata con quella precedente per cui è stata concessa la sospensione condizionale - non supera i limiti stabiliti dall'articolo 163 del codice penale, ma che considerate nel loro insieme renderebbero inapplicabile il beneficio. Le modifiche suggerite si inquadrano, pertanto senza alterarlo, nell'attuale sistema dell'articolo 168 del codice penale, colmando un'effettiva lacuna normativa.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.3.

Stante l'assenza dei proponenti è dichiarato decaduto l'emendamento 1.4.

Posto ai voti è respinto l'emendamento 1.5.

Stante l'assenza dei proponenti è dichiarato decaduto l'emendamento 1.6.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 1.

Si passa all'esame degli emendamenti volti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 1.

Il senatore CENTARO illustra l'emendamento 1.0.1, sottolineando come la ratio ispiratrice di tale proposta emendativa sia quella di contribuire effettivamente ad una maggiore sicurezza dei cittadini con una previsione di specifica cautela nei confronti di soggetti il cui ravvedimento appare quantomeno dubbio.

Il senatore GASPERINI aggiunge la sua firma all'emendamento 1.0.1.

Il presidente PINTO avverte che i presentatori hanno rinunciato ad illustrare l'emendamento 1.0.2.

Il relatore FASSONE e il sottosegretario MAGGI esprimono parere contrario sugli emendamento 1.0.1 e 1.0.2.

Il senatore PERA annuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.0.1, sottolineando come l'atteggiamento di chiusura della maggioranza impedisca l'approvazione di una proposta che fornirebbe una risposta concreta alle aspettative dei cittadini in tema di sicurezza.

Posto ai voti, l'emendamento 1.0.1 di contenuto identico all'emendamento 1.0.2 è respinto.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 9,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 4963
Art. 1.
1.1

Greco, Centaro, Pera

        Sopprimere l’articolo.

 

1.2

Russo Spena, Cò, Crippa

        Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

 

1.3

Pera, Greco, Centaro

        Al comma 1, sono soppresse le parole da: «La revoca è disposta» sino alla fine del periodo.

 

1.4

Russo Spena, Cò, Crippa

        Sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del comma 3 dell’articolo 444 del codice di procedura penale, viene revocata la sentenza prevista dall’articolo 444 del codice di procedura penale».

 

1.5

Greco, Centaro, Pera

        Sopprimere il secondo comma.

 

1.6

Russo Spena, Cò, Crippa

        Sopprimere il comma 2.

 

1.0.1

Pera, Greco, Centaro

        Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:


Art. 1-bis.

        1. Al comma 1 dell’articolo 229 del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

        1-bis) Nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subìto la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;».

 

1.0.2

Bucciero, Battaglia, Caruso Antonino, Valentino

        Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:


Art. 1-bis.

        1. Al comma 1 dell’articolo 229 del codice penale dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

        1-bis) Nel caso di condanna alla pena della reclusione per un tempo inferiore a un anno, se si tratta di soggetto che nei cinque anni precedenti ha subìto la revoca, per fatto a lui imputabile, di uno dei benefici previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;».