TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE 1998

241a Seduta (Antimeridiana)
Presidenza del Presidente
GIOVANELLI

Interviene il ministro per l'ambiente Ronchi.

La seduta inizia alle ore 8,15.

IN SEDE DELIBERANTE
(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta notturna di ieri.

Si riprende con le votazioni degli emendamenti proposti all'articolo 1.

La Commissione conviene sull'emendamento 1.36, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 1.37.

La Commissione approva poi l'emendamento 1.38.

Dopo un intervento del senatore VELTRI, il senatore LASAGNA trasforma l'emendamento 1.39 nel seguente ordine del giorno:

«La 13a Commissione del Senato,

in sede di discussione sul disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

a riportare su organi di stampa nazionale e su quelli locali interessati la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare».
0/3499/12/13
Lasagna, Rizzi, Manfredi, Lauro

Previo parere favorevole del relatore POLIDORO e con l'accoglimento del ministro RONCHI, l'ordine del giorno n. 12 è approvato dalla Commissione.

Respinto l'emendamento 1.40, la Commissione approva l'emendamento 1.41.

Con unica votazione, la Commissione approva poi gli emendamenti 1.42, 1.43, 1.44 ed 1.45, di contenuto identico.

I senatori CARCARINO e MAGGI accolgono l'invito del Presidente a porre i rispettivi emendamenti 1.46 ed 1.58 (identici tra loro) dopo il comma 23; conseguentemente si procede alla loro messa in votazione congiuntamente con la seconda parte dell'emendamento 1.55, di contenuto identico: essi risultano approvati.

La Commissione approva, poi, la prima parte dell'emendamento 1.55.

Posti congiuntamente ai voti, sono poi approvati dalla Commissione i nuovi testi degli emendamenti 1.47, 1.48, 1.49 e 1.50, di contenuto identico.

Il senatore LASAGNA, su invito del ministro RONCHI, ritira l'emendamento 1.51, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno.

La Commissione conviene sull'emendamento 1.52.

Si apre un breve dibattito tra il senatore STANISCIA, il presidente GIOVANELLI, il senatore CAPALDI ed il ministro RONCHI sul contenuto dell'emendamento 1.53, di cui al termine il Presidente dispone l'accantonamento.

Il senatore LASAGNA, recependo inviti del Ministro e del Presidente, presenta il seguente ordine del giorno, contenutisticamente riproduttivo dell'emendamento 1.51:

«La 13a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

ad informare periodicamente sulle attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti la Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse».
0/3499/13/13
Lasagna

Previo parere favorevole del relatore POLIDORO ed accoglimento del ministro RONCHI, la Commissione approva l'ordine del giorno n. 13.

La Commissione respinge, con separate votazioni, gli emendamenti 1.54 e 1.56.

Il senatore COLLINO, dopo una sua dichiarazione di voto favorevole ed un intervento del ministro RONCHI, accetta di ritirare l'emendamento 1.57 riservandosi di presentare un ordine del giorno.

Il presidente GIOVANELLI dispone l'accantonamento della votazione dell'articolo 1 nel testo emendato.

Si passa all'articolo 2.

Il senatore LASAGNA, dopo aver accolto la proposta di modifica del ministro RONCHI, illustra il seguente ordine del giorno:

«La 13a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

a prevedere che non vengano rilasciate nuove concessioni sul demanio marittimo statale anche per l'area di Bagnoli, alla stregua di quanto previsto nel suddetto provvedimento all'articolo 2, comma 16, secondo periodo».
0/3499/4/13
Lasagna, Rizzi, Manfredi, Lauro

Previo parere favorevole del relatore POLIDORO ed accoglimento del ministro RONCHI, la Commissione approva l'ordine del giorno n. 4.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra gli emendamenti 2.1, 2.11, 2.12 e 2.42.

Il senatore LASAGNA aggiunge firma ed illustra gli emendamenti 2.2, 2.7 e 2.37 nonchè i propri emendamenti 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20 e 2.35.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.8, 2.9, 2.10, 2.19, 2.21 (al quale aggiunge firma) e 2.36.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 2.13, 2.39 e 2.44.

Il senatore VELTRI aggiunge firma ed illustra gli emendamenti 2.14, 2.25 e 2.26, nonchè i propri emendamenti 2.27, 2.28 e 2.41.

Il relatore POLIDORO illustra l'emendamento 2.22 e dà altresì conto dell'emendamento 2.23 di identico contenuto; illustra poi gli emendamenti 2.32, 2.34, 2.38, 2.40, 2.43 e 2.45.

Il senatore CARCARINO illustra gli emendamenti 2.24 e 2.33.

Il senatore COLLA illustra gli emendamenti 2.30 e 2.31.

Il senatore VELTRI propone di procedere discutendo congiuntamente gli emendamenti riguardanti la medesima materia, anche se formalmente riferiti ad articoli diversi.

Il presidente GIOVANELLI, nel prendere atto, rinvia comunque ai proponenti la scelta di riformulare gli emendamenti o di illustrarli congiuntamente. Sospende quindi la seduta, per l'inizio dei lavori d'Assemblea.

La seduta, sospesa alle ore 9,30 è ripresa alle ore 10,30.

Si prosegue con l'illustrazione degli emendamenti proposti all'articolo 2.

Il presidente GIOVANELLI fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.67 e 2.74; illustra altresì l'emendamento 2.66, il cui primo capoverso è poi riferito all'emendamento 2.60 quale subemendamento (2.60/1).

Il relatore POLIDORO, ritirato l'emendamento 2.63, illustra gli emendamenti 2.46, 2.52, 2.60, 2.64, 2.71, 2.77, 2.79 e 2.80.

Il senatore LASAGNA, fatti propri e dati per illustrati gli emendamenti 2.81 e 2.83, illustra gli emendamenti 2.47, 2.50, 2.55, 2.65, 2.70, 2.73, 2.90, 2.91, 2.95, 2.96, 2.97, 2.98 e 2.99.

Il senatore CARCARINO, dopo aver illustrato gli emendamenti 2.79, 2.76 e 2.92, preannuncia l'intendimento di rinunciare ad ulteriori illustrazioni nel corso dell'iter, per agevolarne lo svolgimento; si riserva comunque interventi in dichiarazione di voto.

Il senatore BORTOLOTTO illustra gli emendamenti 2.48 e 2.49.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra gli emendamenti 2.51, 2.62, 2.78, 2.82, 2.84, 2.85, 2.86, 2.87, 2.88 e 2.89.

Il senatore VELTRI illustra gli emendamenti 2.53, 2.58, 2.59, 2.61 e 2.72.

Il senatore MAGGI illustra gli emendamenti 2.54, 2.68 e 2.75.

Il senatore IULIANO fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.56, 2.57 e 2.100.

Il senatore COLLA fa propri e dà per illustrati gli emendamenti 2.93 e 2.94.

Il relatore POLIDORO si rimette al Governo sugli emendamenti 2.1, 2.11, 2.12, 2.14, 2.17, 2.19, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.50, 2.84, 2.86, 2.90, 2.91, 2.95 e 2.96.

Esprime parere contrario - invitando al ritiro - sui seguenti emendamenti: 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.13, 2.15, 2.16, 2.18, 2.30, 2.31, 2.36, 2.37, 2.42, 2.44, 2.47, 2.48, 2.49, 2.51, 2.53, 2.54, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.62, 2.65, 2.67, 2.68, 2.69, 2.70, 2.74, 2.75, 2.76, 2.78, 2.81, 2.82, 2.83, 2.85, 2.87, 2.88, 2.89, 2.94, 2.97, 2.98 e 2.100.

Si dichiara favorevole sugli emendamenti 2.20, 2.21, 2.23, 2.24, 2.33, 2.41, 2.60/1, 2.61, 2.66 (anche per la parte residua dal subemendamento), 2.72, 2.92 e 2.99.

Invita a convertire l'emendamento 2.35 in un ordine del giorno, mentre non si dichiara in grado di esprimere parere sugli emendamenti 2.39 e 2.73 in assenza di parere della 5a Commissione permanente.

Il presidente GIOVANELLI accoglie la richiesta del relatore disponendo l'invio in Commissione bilancio degli emendamenti 2.39 e 2.73; indi dichiara l'improponibilità, ai sensi dell'articolo 97 del Regolamento, dell'emendamento 2.93, mentre invita a ritirare l'emendamento 2.55.

Il senatore LASAGNA accoglie l'invito e ritira l'emendamento 2.55.

Il ministro RONCHI invita il proponente a ritirare l'emendamento 2.1, in quanto nella prima parte presuppone un potere che non fa capo al Ministro dell'ambiente, e nella seconda parte dovrebbe essere sottoposto al parere della 5a Commissione; espressosi favorevolmente sull'emendamento 2.11, invita al ritiro degli emendamenti 2.12, 2.13 (per non pregiudicare l'equilibrio raggiunto presso la Camera dei deputati sulla materia del rapporto con le regioni), 2.42, 2.44, 2.48 e 2.49 (a meno che il proponente non individui una diversa formulazione in quanto la loro ratio è condivisibile), 2.51 e gli altri emendamenti riguardanti il direttore del parco (facendo presente che le modifiche approvate dalla Camera dei deputati non possono ritenersi soddisfacenti in quanto privano il Ministero dell'ambiente di una competenza fondamentale: tra gli emendamenti volti a ripristinare tale competenza, il testo più equilibrato è quello proposto dal relatore), 2.56 e 2.57 (per i quali invita comunque il proponente ad individuare un altro meccanismo di scelta che tenga comunque maggior conto del consiglio direttivo), 2.62, 2.65, 2.67 (identico agli emendamenti 2.68, 2.69 e 2.70), 2.73, 2.74 (identico agli emendamenti 2.75 e 2.76) e 2.78.

Esprime parere favorevole sugli emendamenti 2.20, 2.21 (identico agli emendamenti 2.22, 2.23 e 2.24), 2.32, 2.33 (a condizione che venga soppresso il riferimento all'anno 1998), 2.34, 2.38, 2.40, 2.41, 2.43, 2.45, 2.46, 2.52, 2.60 (del quale condivide la ratio ma auspica una formulazione molto più snella), 261, 2.64, 2.66 (a condizione che venga riformulato), 2.71, 2.72, 2.77, 2.79 e 2.99.

In merito all'emendamento 2.92, esprime l'esigenza di un approfondimento prima di pronunciarsi.

Dopo essersi rimesso alla Commissione sugli emendamenti 2.86 e 2.88 esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il senatore CARCARINO accogliendo l'invito del Ministro, riformula l'emendamento 2.33.

Il senatore COLLINO, recependo suggerimenti del Relatore e del Presidente, presenta il seguente ordine del giorno da lui preannunciato in sede di ritiro dell'emendamento 1.57:

«La 13a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

premesso che il distretto friulano della sedia, meglio conosciuto nel mondo come Triangolo della sedia, si colloca lungo la fascia orientale della provincia di Udine;
che nell'area del Triangolo sono oltre 1200 le aziende che in prevalenza producono sedie, tavoli, complementi d'arredo e altre componenti in legno;
che fra produzione diretta e indotto, il settore sediario friulano fornisce occupazione a circa 15 mila addetti;
considerato che nel distretto industriale friulano della sedia ogni anno vengono prodotti circa 40 milioni di sedie, che costituiscono l'80 per cento della produzione italiana, il 50 per cento di quella europea e il 30 per cento della produzione mondiale;
che è importante che il legno vergine non venga smaltito come un rifiuto, bensì recuperato come una materia prima o come un combustibile solido tradizionale, a vantaggio dell'ambiente,

impegna il Governo

- ad adottare opportune iniziative e normative in osservanza con quanto stabilito in materia dall'Unione europea;
- ad agevolare e facilitare il recupero ed il riutilizzo degli scarti di legno vergine e di legna da ardere».
0/3499/14/13
Collino

Previo parere favorevole del relatore POLIDORO ed accoglimento dichiarato dal ministro RONCHI, la Commissione approva l'ordine del giorno n. 14 testè presentato ed illustrato.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 12,30.

BEM\3499-A
]'
EMENDAMENTI PROPOSTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3499

Al comma 9, sopprimere il capoverso 15-bis ed aggiungere al comma 15-ter, in fine, le seguenti parole: «previste dalla vigente legislazione».
1.36
Il Relatore

Al comma 9, capeverso 15-bis, dopo le parole: «presso le regioni», aggiungere le seguenti: «e saranno gestiti dalle stesse».
1.37
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Al comma 9, capoverso 15-quater sostituire le parole: «informano il pubblico, rispettivamente, sulla lista» con le parole: «rendono pubblico, rispettivamente, la lista».
1.38
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Al comma 9, capoverso 15-quater dopo le parole: «il pubblico» aggiungere le seguenti: «per mezzo di almeno tre giornali nazionali e di giornali locali interessati».
1.39
Lasagna, Rizzi, Manfredi, Lauro

Sopprimere i commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.
1.40
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sostituire le parole: “entro un anno” con le seguenti: “entro due anni”».
1.41
Staniscia

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto”».
1.42
Maggi, Specchia, Cozzolino

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, ramite le paroprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto”».
1.43
Rescaglio, Lavagnini

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, ramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accorti e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto”».
1.44
Capaldi, Giovanelli

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44 comma 3 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, ramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accorti e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto”».
1.45
Manfredi, Rizzi, Lasagna, Lauro

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 le parole: “a decorrere dal 1o gennaio 1999” sono sostituite con le seguenti: “a decorrere dal 1o gennaio 2000”».
1.46
Carcarino

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 le parole: “a decorrere dal 1o gennaio 1999” sono sostituite con le seguenti: “a decorrere dal 1o gennaio 2000”».
1.58
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».
1.47 (Nuovo testo)
Rescaglio, Lavagnini

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».
1.48 (Nuovo testo)
Maggi, Specchia, Cozzolino

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».
1.49 (Nuovo testo)
Manfredi, Rizzi, Lasagna

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».
1.50 (Nuovo testo)
Giovanelli, Capaldi

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, alla lettera i) dopo le parole “della sanità” aggiungere le seguenti: “e alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse”.».
1.51
Lasagna, Rizzi, Manfredi, Lauro

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. Allarticolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

“10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10, nonch'è le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori”.».
1.52
Il Relatore

Dopo il comma 20, inseirre il seguente:

«20-bis. Salvo diverso accordo fra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono soppresse le disposizioni in contrato con la presente normativa».
1.53
Staniscia

Sopprimere il comma 23.
1.54
Colla, Avogadro

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni”.
23-ter. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: “1o gennaio 1999” sono sostituite dalle parole: “1o gennaio 2000”».
1.55
Il Relatore

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-ter. All'allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, il punto 9 “Rifiuti di legno e sughero” è abrogato e all'allegato 2, al punto 4.3 le parole: “1MW” sono sostituite con le seguenti: “3MW”.».
1.56
Collino, Cozzolino, Maggi, Specchia

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 le parole da: “ del decreto del ministro dell'ambiente 5 settembre 1994” sino a: “ n. 212, e” sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore dei citato decreto. A decorrere dalla medesima data, pertanto, riacquistano efficacia le norme tecniche di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994».
1.57
Collino, Specchia, Cozzolino, Maggi

Art. 2.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'acquisizione gratuita di cui al sesto comma dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, delle opere realizzate abusivamente nel perimetro delle aree naturali protette, anche prima della loro istituzione, si verifica di diritto in favore degli organi di gestione dell'area. I funzionari comunali competenti ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera l-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono tenuti a trasmettere all'organismo di gestione dell'area naturale protetta territorialmente competente, al Ministro dell'ambiente o al presidente della giunta regionale copia delle ordinanze di ingiunzione alla demolizione di cui comma 2 dell'articolo 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, adottate in relazione ad opere realizzate abusivamente nel territorio di aree naturali protette. In sede di prima applicazione della presente legge, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore, i funzionari comunali competenti sono tenuti a trasmettere copia delle ordinanze di ingiunzione alla demolizione adottate ma non ancora eseguite. Il Ministro dell'ambiente nelle aree naturali protette statali procede agli interventi di demolizione e ripristino ambientale avvalendosi delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa nel limite di spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere dall'anno 1999. Il presidente della giunta regionale provvede, mediante le proprie strutture tecniche ed operative ovvero stipulando apposite convenzioni, e comunque attingendo al bilancio regionale, alla demolizione ed al ripristino ambientale delle costruzioni abusive realizzate nel territorio di aree naturali protette regionali».
2.1
Lubrano di Ricco

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nelle aree protette nazionali» aggiungere la seguente: «già delimitate».
2.2
Lauro

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «notificare al Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «notificare ai Ministri dei lavori pubblici e dell'ambiente».
2.3
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
2.4
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente può procedere» con le seguenti: «I sindaci procedono».
2.5
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «Il Ministro dei lavori pubblici».
2.6
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Sopprimere il comma 2.
2.7
Lauro

Sopprimere il comma 2.
2.8
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Al comma 2, sostituire le parole da: «Il Ministro dell'ambiente» fino a: «componenti» con le seguenti: «Il sindaco».
2.9
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Al comma 2, sostituire le parole: «Il Ministro dell'ambiente» con le seguenti: «Il Ministro dei lavori pubblici».
2.10
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Al comma 2, sostituire le parole: «del contributo del» con le seguenti: «delle strutture tecniche ed operative».
2.11
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il Ministro dell'ambiente, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 8 luglio 1986, n. 349, accertata l'omessa esecuzione dell'ordine di ripristino ambientale ai sensi dell'articolo 1-sexies della legge 8 agosto 1985, n. 431, irrogato dal pretore di Benevento - sezione distaccata di Airola, nella sentenza irrevocabile n. 150/94, nonchè l'inosservanza dell'ordinanza regionale di recupero ambientale n. 181 del 3 marzo 1993 a carico della società “3C” (Cave Calcaree Caudine), dispone l'esecuzione degli interventi di ripristino ambientale della cava del “Monte Tairano”, nei comuni di Arpaia ed Airola, avvalendosi a tal fine delle strutture tecniche ed operative del Ministero della difesa di cui al comma 1».
2.12
Lubrano di Ricco

Al comma 5, sostituire le parole: «di intesa con» con le seguenti: «sentite le».
2.13
Bortolotto

Al comma 5, sostituire le parole: «e della Val d'Aqui e Lagonegrese» con le seguenti: «, della Val d'Aqui e Lagonegrese e della costa teatina».
2.14
Staniscia

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Considerata la particolare vocazione agricola dei parchi di cui al comma 5, contestualmente allo studio riguardante la perimetrazione, dovrà essere predisposta, da una commissione composta da esperti del Ministero dell'ambiente e delle categorie economiche interessate, un'analisi socio-economica per l'individuazione di soluzioni sostenibili e, ove necessario, di riconversioni compatibili con il mantenimento e lo sviluppo delle imprese presenti e la tutela del territorio.».
2.15
Lasagna, D'Alì, Lauro, Rizzi, Manfredi

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:

“15-bis. Al fine di realizzare una effettiva compatibilità tra lo sviluppo sostenibile e la tutela naturale dell'area protetta è istituito un “Tavolo di consultazione permanente” tra il consiglio direttivo ed i rappresentanti delle categorie produttive presenti sul territorio.”»
2.16
Lasagna, D'Alì, Lauro, Rizzi, Manfredi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 15, comma 2, primo periodo, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, le parole: “possono essere” sono sostituite dalle seguenti: “devono essere”».
2.17
Lasagna, D'Alì, Lauro, Rizzi, Manfredi

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 16 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo il comma 4, è inserito il seuente:

“4-bis. L'Ente parco riserva, nel proprio bilancio, quote di partecipazione a programmi di sviluppo sostenibile agro-ambientali presentati da aziende agro-silvo-pastorali, approvati e finanziati dall'Unione europea”».
2.18
Lasagna, D'Alì, Lauro, Rizzi, Manfredi

Al comma 7, dopo le parole: «di lire 1000 milioni» aggiungere le parole: «ad anno», sostituire le parole: «a decorrere dall'anno» con le parole: «per l'anno»
2.19
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. All'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, all'alinea, dopo le parole: «priorità nella concessione di finanziamenti» inserire le seguenti: «dell'Unione europea,».
2.20
Lasagna, D'Alì, Lauro, Rizzi, Manfredi

Sopprimere il comma 8.
2.21
Bonatesta, Cozzolino

Sopprimere il comma 8.
2.22
Il Relatore

Sopprimere il comma 8.
2.23
Di Benedetto

Sopprimere il comma 8.
2.24
Carcarino

Al comma 9, dopo la parola: «Lagonegrese», aggiungere le parole: «e del Parco nazionale della costa teatina».
2.25
Staniscia

Dopo il comma 9, inserire i commi seguenti:

«9-bis. All'articolo 34, comma 6, della legge 6 dicembre 1991 n. 934 dopo la lettera l-bis) aggiungere la seguente:

“l-ter Area naturalistica-archeologica del territorio dell'antica Frentania”.

9-ter Il Ministro dell'ambiente, entro il 30 giugno 1999, provvede, sentiti la regione e gli enti locali competenti, all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione di cui al comma 9-bis.»
2.26
Staniscia

All'articolo 2, dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. All'articolo 36, comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo la lettere ee-ter), è aggiunta la seguente:

“ee-quater. Penisola Maddalena-Capo Murro di Porco”.

“11-ter. Il Ministero dell'ambiente provvede entro il 30 giugno 1999 all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione dell'area protetta marina di cui al precedente comma 11-bis”».
2.27
Scivoletto, Veltri

All'articolo 2, dopo il comma 11 inserire i seguenti:

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 36, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera ee), sono aggiunte le seguenti:

“ff) Riviera dei Cedri;
gg) Scogliera di Coreca di Amantaea;
hh) Secche di Amendolara;
ii) Costa Viola”.

“11-ter. Il Ministero dell'ambiente provvede entro il 30 giugno 1999 all'istruttoria tecnica necessaria per avviare l'istituzione del Parco marino della riviera dei cedri».
2.28
Bruno Ganeri, Veltri, Mignone

Sostituire il comma 13 col seguente:

«13. Il comma 1 dell'articolo 12-bis, del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59 dopo le parole: «da un funzionario da lui delegato,» fino alla fine è sostituito dai seguenti periodi:

“Detta commissione è composta da 14 membri, nominati per quattro anni, scelti tra persone di riconosciuta esperienza in campo zoologico, botanico, nel commercio internazionale di fauna e flora e nelle politiche comunitarie ed internazionali in materia, secondo la seguente composizione:

a) tre zoologi dei quali due scelti tra quelli designati dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e uno scelto tra esperti designati dall'Unione zoologica italiana (UZI);
b) due botanici dei quali uno scelto tra quelli designati dalla Società botanica italiana (SBI) e uno tra quelli designati dal CNR;
c) tre esperti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
d) un esperto designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica (INFS);
e) un esperto designato dall'Associazione nazionale dei musei scientifici, orti botanici, giardini zoologici ed acquari;
f) due esperti designati dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (a), di cui uno designato dal World Wildlife Fund for Nature-Italia (WWF);
g) un esperto designato dall'Unione italiana giardini zoologici ed acquatici (UIZA);
h) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato”.

13-bis L'Autorità scientifica di cui al comma 13 potrà avvalersi nelle sue funzioni di istituzioni scientifiche o di enti ed organizzazioni competenti in materia. Oltre ai compiti previsti dalla presente legge, la commissione, con parere vincolante, si esprime sui programmi e sui poteri riguardanti la materia di propria competenza, definiti dalle altre autorità individuate ai sensi del suddetto regolamento comunitario.».
2.29
Bortolotto

Al comma 13, dopo le parole: «aree protette marine», inserire le seguenti: «e lacuali».
2.30
Colla, Avogadro

Al comma 14, sostituire le parole da: «ai sensi dell'articolo 3, comma 9 della legge n. 394 del 1991», fino alla fine del comma con le seguenti: «tra il personale in servizio presso il Ministero medesimo».
2.31
Colla, Avogadro

Al comma 14, dopo le parole: «di cui all'articolo 4, comma 12 della legge 8 ottobre 1997 n. 344», aggiungere le seguenti: «che concorre alla parziale copertura finanziaria».

Sopprimere l'ultimo periodo del comma 14.
2.32
Il Relatore

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000 è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.».
2.33
Carcarino

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

«15-bis. Una quota dell'autorizzazione di spesa recata dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, pari a lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000 è destinata al funzionamento dello sportello per il cittadino relativo agli interventi di cui allo stesso comma 2.».
2.33 (Nuovo testo)
Carcarino

Sopprimere il comma 16.
2.34
Il Relatore

All'articolo 2, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:

«17-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Capitaneria di porto dovranno inserire nelle carte nautiche le autostrade del mare, denominante “Traffic separation scheeme”».
2.35
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Sopprimere i commi 18, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
2.36
Specchia, Maggi, Cozzolino, Mantica

Al comma 20, dopo la parola: «ambientalista», aggiungere la seguente: «locali».
2.37
Lauro

Al comma 21, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Conseguentemente le piante organiche delle amministrazioni pubbliche di provenienza vengono ridotte di un numero di unità pari al predetto personale».
2.38
Il Relatore

Al comma 21, aggiungere il seguente periodo: «Gli Enti parco, in sede di prima copertura delle piante organiche, possono inserire nei rispettivi ruoli, su domanda degli interessati, i dipendenti assunti a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami, espletato mediante prove selettive. Tali dipendenti così assunti devono aver ricoperto per un periodo continuativo di almeno dodici mesi, profili professionali contemplati nelle rispettive piante organiche definitivamente approvate».
2.39
Bortolotto

Sopprimere il comma 22.
2.40
Il Relatore

Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, è aggiunto il seguente:

“Art. 1-bis.
(Programmi nazionali e politiche di sistema)

1. Il Ministro dell'ambiente promuove per ciascuno dei sistemi territoriali dei parchi dell'arco alpino, dell'appennino, delle isole e di aree marine protette, accordi di programma per lo sviluppo di azioni economiche sostenibili con particolare riferimento ad attività agro-silvo-pastorali tradizionali, dell'agriturismo e del turismo ambientale con i Ministri per le politiche agricole, dell'industria, del lavoro, dei beni culturali ed ambientali, con le regioni e con altri soggetti pubblici e privati.
2. Il Ministro dell'ambiente, sentito il parere della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, dei parchi interessati e delle associazioni ambientalistiche maggiormente rappresentative, individua altresì le risorse finanziarie nazionali e comunitarie, impiegabili nell'attuazione dei suddetti accordi di programma”».
2.41
Giovanelli, Veltri, Capaldi

Sopprimere il comma 23.
2.42
Lubrano di Ricco

Al comma 23, sopprimere le parole: «La classificazione e» e dopo le parole: «riserve naturali statali» aggiungere le parole: «terrestri, fluviali e lacuali».
2.43
Il Relatore

Al comma 23, sostituire la parola: «d'intesa» con la seguente: «sentite».
2.44
Bortolotto

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

«23-bis. Alla fine del comma 5 dell'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto il seguente periodo: “Qualora siano designati membri dalla comunità del parco sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia o di una regione presenti nella comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e il conseguente rinnovo della nuova designazione. La stessa norma si applica nei confronti degli assessori e dei consiglieri degli stessi enti”».
2.45
Il Relatore

Al comma 24, prima della lettera a), inserire le seguenti modificazioni:

0.a) al comma 6, dopo le parole: «vice presidente» aggiungere le seguenti: «scelta tra i membri designati dalla Comunità del parco»;
0.a-bis) al comma 6, la parola: «eventualmente» è soppressa.
2.46
Il Relatore

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «del parco» aggiungere le seguenti: «e dei comuni interessati».
2.47
Lasagna, Rizzi, Manfredi, Lauro

Al comma 24, lettera b), dopo le parole: «che ne verifica», inserire le seguenti: «anche la».
2.48
Bortolotto

Al comma 24, lettera b), secondo periodo dopo le parole: «eventuali osservazioni», inserire le seguenti: «anche di».
2.49
Bortolotto

Al comma 24, lettera b), aggiungere il seguente:

«b-bis) dopo il comma 8-bis, aggiungere il seguente: 8-ter: «In caso di conflitto tra le parti viene istituito un arbitrato, al quale partecipano le parti in causa e il presidente della regione ed il Ministro dell'ambiente».
2.50
Lasagna, Rizzi, Manfredi, Lauro

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“11. Il direttore dell'Ente parco è nominato dal Ministro dell'ambiente previo concorso pubblico per titoli ed esami di dirigente superiore del ruolo speciale di “direttore di parco”, ovvero con contratto ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, tra gli iscritti nell'elenco di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco già istituito presso il Ministero dell'ambiente. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la pubblicità e la trasparenza delle nomine, l'elenco aggiornato degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco viene pubblico sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica”».
2.51
Lubrano di Ricco

Sostituire il comma 25 dell'articolo 2 con il seguente:

«Il comma 11 dell'articolo 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“11. Il Direttore del parco è nominato con decreto dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli. Il Presidente del parco provvede a stipulare con il direttore nominato un apposito contratto di diritto privato per una durata non superiore a cinque anni. Con decreto del Ministro dell'ambiente, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo e le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali. All'albo sono iscritti i direttori già oggi in carica, nonché i soggetti inseriti nell'elenco degli idonei di cui al decreto ministeriale n. DEC/SCN/41 del 14 aprile 1994”».
2.52
Il Relatore

Sostituire il comma 25 con il seguente:

«25. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“11. Il direttore dell'Ente parco è nominato dal consiglio direttivo sulla base di un elenco degli idonei al quale si accede previo concorso per titoli ed esami. Tra l'Ente parco e il direttore viene stipulato un contratto di diritto privato della durata massima di 5 anni e rinnovabile”».
2.53
Giovanelli, Veltri, Capaldi

Al comma 25 sostituire le parole: «dal presidente dell'Ente parco», con le parole: «dal Ministro dell'ambiente».
2.54
Maggi, Specchia, Cozzolino, Mantica

Al comma 25, secondo periodo, dopo le parole: «Ministero dell'ambiente», aggiungere le seguenti: «, di concerto con le Commissioni ambiente di Camera e Senato».
2.55
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Il punto i), comma 9, dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 è sostituito dal seguente:

“Per quanto riguarda il Parco nazionale dello Stelvio, la nomina del direttore viene delegata al consiglio direttivo del consorzio, ferme restando le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993”».
2.56
Pinggera

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. Il punto i), comma 9, dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993 è sostituito dal seguente:

“Per il Parco nazionale dello Stelvio, la nomina del direttore è effettuata dal consiglio direttivo del consorzio, ferme restando le disposizioni dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 novembre 1993”».
2.57
Pinggera

Dopo il comma 25, aggiungere il seguente:

«25-bis. All'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
“13-bis. Ai lavoratori dipendenti che ricoprano cariche amministrative negli Enti parco nazionali e negli organi dei parchi regionali di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 16 della legge 27 dicembre 1985, n. 816”;

b) al comma 14 è aggiunto infine il seguente periodo:

“al fine di preservare il rapporto tra territorio del parco e popolazioni del luogo e la loro identità culturale, in applicazione dell'articolo 1, comma 3, lettera b) della presente legge, gli Enti parco possono riservare una quota non superiore al cinquanta per cento dei posti messi a concorso a soggetti residenti nel territorio del parco. Per le medesime finalità gli stessi enti possono assumere con chiamata nominativa il personale che abbia prestato servizio per più di 2 anni alle loro dipendenze”».
2.58
Giovanelli, Veltri, Capaldi

Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:

«26-bis. All'articolo 10 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: «parere obbligatorio», sono aggiunte le seguenti: «e vincolante»;
b) al comma 13 le parole: «previo parere vincolante del consiglio direttivo» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il parere del consiglio direttivo».
2.59
Giovanelli, Veltri, Capaldi

All'emendamento 2.60, capoverso 1, dopo le parole: «naturali e ambientali», sono aggiunte le seguenti: «nonchè antropologici, storici, culturali tradizioinali».
2.60/1
Giovanelli, Veltri, Capaldi

Dopo il comma 27, inserire il seguente comma:

«27-bis. L'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“Art. 12.
(Tutela dei valori naturali ed ambientali a promozione economica e sociale)

1. L'Ente parco persegue la tutela dei valori naturali ed ambientali attraverso lo strumento del piano del parco, di seguito denominato “piano”.
2. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, la Comunità del parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
3. Il piano deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:

a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;
b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano;
c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;
d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;
e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.

4. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo:

a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457;
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n. 457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso;
d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.

5. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali.
6. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di dette intese; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.
7. In caso di inossevanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.
8. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.
9. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
10. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.
11. Per la promozione economica e sociale del territorio protetto la comunità del parco, contestualmente alla predisposizione del piano del parco, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo ed è approvato dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate. In caso di contrasto tra Comunità del parco, altri organi dell'Ente parco e regioni, la questione è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei ministri.
12. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di attrezzature; impianti di depurazione e per il risparmio energetico, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione alla stregua di specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali artigianali, agro-silvo-pastorali, culturali, servizi sociali e biblioteche, restauro, anche di beni naturali, e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo del turismo e delle attività locali connesse. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile ed il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione, in particolare per i portatori di handicap.
13. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni l'uso del proprio norme e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco.
14. L'Ente parco organizza, d'intesa con la regione o le regioni interessate, speciali corsi di formazione al termine dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di guida del parco.
15. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato annualmente con la stessa procedura della sua formazione”».

Conseguentemente l'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è soppresso.
2.60
Il Relatore

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

«27-bis. 1. All'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole: “il rispetto delle caratteristiche”, sono aggiunte le seguenti: “naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali»;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

2-bis. Il regolamento del parco valorizzerà altresì glu usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonchè le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali, e ne prevede la tutela anche mediante norme che autorizzano l'esercizio di attività particolari collegate agli usi, ai costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le norme in materia di divieto di attività venatoria previste dall'articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394”».
2.61
Giovanelli, Veltri, Capaldi

Sopprimere il comma 28.
2.62
Lubrano di Ricco

Sopprimere i commi 29 e 30.
2.63
Il Relatore

Al comma 28, sostituire le parole da: «le regioni, le province ed i comuni», fino alla fine del comma con le seguenti: «la comunità del parco esprime il proprio parere sui criteri riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati dal consiglio direttivo del parco, nonchè il proprio parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal Consiglio direttivo, è adottato dalla regione entro novanta giorni dal suo inoltro da parte dell'Ente parco».
2.64
Il Relatore

Dopo il comma 28, inserire il seguente:

«28-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, aggiungere il seguente:

“3-bis. In caso di conflitto tra le parti, viene istituito un arbitrato, al quale partecipano le parti in causa e il presidente della regione ed il Ministro dell'ambiente”».
2.65
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Dopo il comma 28, inserire i seguenti:

«28-bis. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo le parole: «naturali e ambientali», sono aggiunte le seguenti: «nonche antropologici, storici, culturali tradizionali».
28-ter. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, alla fine è aggiunto il seguente periodo: «Per le medesime finalità lo Stato, le regioni, gli enti locali, altri soggetti pubblici e privati e le comunità del parco di cui all'articolo 10 della presente legge, possono altresì promuovere i patti territoriali di cui all'articolo 2, comma 203 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso si applica la disciplina contenuta nell'articolo, commi 203, 204, 205, 207 e 208 della legge richiamata, nonchè nelle delibere del CIPE in materia».
28-quater. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunto il seguente:

“4-bis. La comunità del parco può proporre un patto territoriale di cui all'articolo 1, comma 5. In tale caso per concorrere alla ralizzazione delle iniziative previste dal patto territoriale ai sensi dell'articolo 2, comma 203, 204, 205, 207 e 208, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e delle delibere del CIPE in materia, la comunità destina le risorse necessarie dal proprio bilancio”».
2.66
Giovanelli, Veltri, Capaldi, Mignone

Sopprimere il comma 29.
2.67
Bonatesta, Cozzolino

Sopprimere il comma 29.
2.68
Di Benedetto

Sopprimere il comma 29.
2.69
Carcarino

Sopprimere il comma 29.
2.70
Lasagna, D'Alì, Lauro, Manfredi, Rizzi

Sostituire il comma 29 con il seguente:

«29. All'articolo 21, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, al secondo periodo, dopo le parole: «su proposta del Ministro dell'ambiente», sono inserite le seguenti: «e, sino all'emanazione dei provvedimenti di riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, e fermo restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1,».
2.71
Il Relatore

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Al comma 6 dell'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 sono aggiunte in fondo le seguenti parole: «scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a cura dello stesso ente».
2.72
Giovanelli, Veltri, Capaldi

Dopo il comma 29, inserire il seguente:

«29-bis. Le aziende agricole incluse in aree protette comunitarie, nazionali o regionali sono equiparate, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, a quelle ricadenti in comuni montani di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo».
2.73
Lasagna, D'Alì, Lauro, Rizzi, Manfredi

Sopprimere il comma 30.
2.74
Di Benedetto

Sopprimere il comma 30.
2.75
Bonatesta, Cozzolino

Sopprimere il comma 30.
2.76
Carcarino, Camo

Sostituire il comma 30 con i seguenti:

«30. Il comma 3 dell'articolo 31, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

“3. La gestione delle riserve naturali, di qualunque tipologia, istituite su proprietà pubbliche, che ricadano o vengano a ricadere all'interno dei parchi nazionali, è affidata all'Ente parco”.

30-bis. L'affidamento di cui al comma 3 è effettuato mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
2.77
Il Relatore

Al comma 30, dopo le parole: «riserve naturali», aggiungere le seguenti: «dello Stato».
2.78
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 30, dell'articolo 2, aggiungere il seguente:

«30-bis. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato».
2.79
Il Relatore

Dopo il comma 30, inserire il seguente:

«30-bis. È abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e successive modificazioni».
2.80
Il Relatore

Al comma 31, sostituire la parola: «sentiti», con le seguenti: «d'intesa con».
2.81
Lauro

Al comma 31, sopprimere le parole: «ad enti pubblici, istituzioni scientifiche».
2.82
Lubrano di Ricco

Al comma 31, dopo la parola: «riconosciute», aggiungere le seguenti: «per mezzo di concorso nazionale».
2.83
Lauro

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 2 dell'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la seconda frase sono aggiunte le seguenti: «Il personale forestale è gerarchicamente subordinato al direttore dell'Ente parco. Nell'esercizio dei poteri di sorveglianza, il direttore dell'Ente parco è ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale».
2.84
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il comma 15 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è sostituito dal seguente:

“L'Ente parco può avvalersi di appositi comitati di consulenza o consulenti di alta specializzazione per il conseguimento di obiettivi specifici nei settori di attività dell'Ente. I consulenti sono nominati con provvedimento del direttore a seguito di deliberazione della giunta esecutiva con la quale viene indetto un apposito bando pubblico in cui vengono specificati i requisiti al consulente, l'oggetto e le durata dell'incarico da conferire e la copertura finanziaria».
2.85
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 9 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta la seguente frase:

“Lo statuto dell'Ente dovrà essere conforme al principio di divisione della sfera politica da quella gestionale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. In attuazione di tale principio, l'adozione degli attiv di gestione, anche se caratterizzati da discrezionalità amministrativa, compreso il nulla-osta di cui al successivo articolo 13, compete al direttore ed ai funzionari dell'Ente”».
2.86
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il comma 3 dell'articolo 13 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è soppresso. Al comma 4, la parola: “Presidente”, è sostituita dalle seguenti: “responsabile del procedimento”».
2.87
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 22 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis). la separazione della sfera politica da quella gestionale e l'affidamento all'apparato burocratico delle funzioni relative all'adozione di tutti i provvedimenti di gestione, anche se caratterizzati da discrezionalità amministrativa, ivi compreso l'adozione del provvedimento di verifica dei progetti di opere ed impianti ai piani e regolamenti dell'area naturale protetta regionale».
2.88
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. All'articolo 27, comma 2, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è aggiunta la seguente frase: “Il personale forestale è gerarchicamente subordinato al direttore dell'area protetta regionale. Nell'esercizio dei poteri di sorveglianza, il direttore dell'area protetta regionale è ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b), del codice di procedura penale”».
2.89
Lubrano di Ricco

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 1 articolo 13 della legge 394/91 inserire dopo le parole: “... impianti ed opere all'interno del parco...” le seguenti: “nelle zone di cui alle lettere a), b) e c) indicate nel comma 2 del precedente articolo 12”».
2.90
Lasagna, Manfredi, Rizzi

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. In caso di conflitto tra le parti, viene istituito un arbitrato, al quale partecipano le parti in causa e il presidente della regione ed il ministro dell'ambiente».
2.91
Lasagna, Rizzi, Manfredi

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Le unità di personale provenienti dall'ex Ente nazionale per la cellulosa e la carta (ENCC) e dalle società collegate, possti in liquidazione con la legge n. 595, del 28 ottobre 1994, non inquadrate secondo le procedure previste dall'articolo 6 della legge 8 ottobre 1997, n. 344, sono destinate entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad un centro per la tutela delle biodiversità da istituire a cura del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro per le politiche agricole».
2.92
Carcarino

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Gli impianti di termodistruttori non possono essere insediati in zone ad alta valenza archeologica, turistica ed agricola ad hoc».
2.93
Lauro

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Il Ministero dell'ambiente dovrà regolare, individuando anche le discariche, lo smaltimento dei rifiuti degli escavi dei porti, entro 30 giorni dalla richiesta che dovrà essere inviata dalla Capitaneria di porto competente al Ministero».
2.94
Lauro

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente periodo: “In attesa del perfezionamento del procedimento di pianificazione di cui all'articolo 10, il preventivo nulla osta di cui al primo comma, verifica la conformità agli strumenti operativi di pianificazione previsti dallo stesso precedente articolo 12, comma 7”».
2.95
Lasagna, Manfredi, Rizzi

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: “11-quater. Il direttore può essere revocato in ogni momento con provvedimento motivato dal presidente, previa deliberazione del consiglio direttivo, per violazione dei doveri d'ufficio”».
2.96
Lasagna, Manfredi, Rizzi

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: “11-ter. L'incarico di direttore può essere confermato, revocato, modificato o rinnovato dal presidente entro 90 giorni dal suo insediamento alla carica. In sede di prima applicazione la conferma, revoca, modifica o rinnovo devono avvenire entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge”».
2.97
Lasagna, Manfredi, Rizzi

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 4 dell'articolo 13 della legge n. 394 del 1991 è aggiunto il seguente: “11-bis. Il direttore è revoccato nelle ipotesi previste dal comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80”»
2.98
Lasagna, Manfredi, Rizzi

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Al comma 6 dell'articolo 9 della legge n. 394 del 1991 sopprimerela parola: “eventualmente”».
2.99
Lasagna, Manfredi, Rizzi

Dopo il comma 31, aggiungere il seguente:

«31-bis. Alla gestione dei parchi nazionali non si applicano la legge 20 marzo 1975, n. 70 ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696».
2.100
Pinggera