GIUSTIZIA (2ª)

GIOVEDI' 13 LUGLIO 2000

615ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 15,15.


SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore PREIONI chiede la sconvocazione della seduta della Commissione, essendo in questo momento in corso una seduta dell'Assemblea del Senato.

Il senatore PERA concorda con la richiesta avanzata dal senatore Preioni.

Il senatore FASSONE ritiene invece opportuno che la seduta abbia luogo in considerazione della significativa mole di lavoro che si trova a dover affrontare la Commissione e che rende preferibile approfittare di tutti gli spazi di tempo disponibili.

Posta ai voti, la proposta avanzata dal senatore PREIONI è respinta.

IN SEDE REFERENTE

(918) Luigi CARUSO - Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(1210) MANCONI e PERUZZOTTI - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(1529) BONFIETTI - Nuove norme in materia penitenziaria e istituzione del programma di reintegrazione sociale

(4656) MARITATI ed altri - Integrazione e modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di espulsione dei detenuti provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea

(4664) SENESE ed altri - Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(4673) MILIO - Modifiche al codice penale in materia di liberazione condizionale e all'ordinamento penitenziario in materia di liberazione anticipata

(4704) GRECO - Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Disgiunzione dei disegni di legge nn. 918, 4664 e 4704)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Dopo interventi del sottosegretario di Stato CORLEONE, del senatore PREIONI, del relatore FASSONE, del presidente PINTO e del senatore Antonino CARUSO, la Commissione conviene di disgiungere l'esame dei disegni di legge n. 918, 4664 e 4704 dall'esame degli altri disegni di legge in titolo.

Il senatore PREIONI ribadisce di ritenere scorretta la decisione di procedere nello svolgimento dei lavori in Commissione mentre è in corso una seduta dell'Assemblea.

Il presidente PINTO fa presente al senatore PREIONI che, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 29 del Regolamento, le Commissioni riunite in sede referente non sono tenute a sospendere i loro lavori qualora sia contemporaneamente riunita l'Assemblea.

(918) Luigi CARUSO - Modifica del minimo edittale per i reati previsti dall'articolo 73, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(4664) SENESE ed altri - Modifica alle disposizioni sanzionatorie contenute nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309

(4704) GRECO - Disposizioni in materia di detenzione di soggetti tossicodipendenti e stranieri extracomunitari
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prende la parola il senatore FASSONE il quale sottolinea come il disegno di legge n. 918 proponga un intervento di portata circoscritta che si limita a ridurre da otto a quattro anni il minimo edittale di pena per il reato previsto dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. Il disegno di legge n. 4704 invece modifica l'articolo 95 del citato decreto, relativamente alle modalità di esecuzione della pena detentiva inflitta a persone tossicodipendenti. Più ampio ed organico è infine l'intervento proposto con il disegno di legge n. 4664 che propone, tra l'altro, per il reato di produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope la pena della reclusione da tre ad otto anni e la multa da lire 10 milioni a lire 100 milioni in luogo della reclusione da otto a venti anni e della multa da lire 50 a lire 100 milioni attualmente previsti. Dopo aver richiamato i rilievi già svolti sul disegno di legge n. 4664 nella sua relazione nel corso della seduta notturna di martedì scorso, si sofferma in particolare sul disposto di cui al nuovo articolo 73-quater introdotto dall'articolo 1 del disegno di Legge n. 4664 che non solo prevede una pena più tenue - la reclusione da 6 mesi a 3 anni- per chi cede gratuitamente ad altri sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alle tabelle I e III dell'articolo 14 del predetto Testo Unico, ma trasforma in illecito amministrativo l'ipotesi di cessione gratuita di sostanze di cui alle tabelle II e IV dello stesso articolo 14. Di rilievo appare da ultimo la disposizione dell'articolo 5 del disegno di legge relativa ai centri di informazione e consulenza sui danni derivanti dall'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope, e di alcool, nonché sulle patologie correlate.

Interviene il senatore GRECO il quale sottolinea come il disegno di legge n. 4704, da lui presentato, non incida sui livelli delle pene edittali previste per i reati in materia di tossicodipendenza e come la finalità ispiratrice di questa proposta legislativa sia anche quella di privare di una facile scusa coloro che denunciano la gravità dell'attuale situazione carceraria a causa dell'elevato numero di tossicodipendenti detenuti. Come emerge dalla lettura dell'articolo 95 del testo unico sugli stupefacenti, già nella versione attualmente vigente, i tossicodipendenti in realtà non dovrebbero essere ristretti nei normali istituti, ma le pene detentive ad essi inflitte dovrebbero essere scontate in strutture idonee per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi. Se ciò fino ad adesso non è avvenuto la responsabilità va chiaramente attribuita al Governo.
Non può poi sottacersi il rischio che in questo ambito iniziative di depenalizzazione di ipotesi di non particolare rilevanza costituiscano però il primo passo verso interventi più significativi in questa direzione, rispetto ai quali manifesta un radicale dissenso.
Nel ribadire in conclusione la propria contrarietà alle proposte contenute nei disegni di legge nn. 918 e 4664, evidenzia altresì come non vi sia in realtà alcun legame fra le stesse e la materia dell'amnistia e dell'indulto.

Il senatore RUSSO rileva che il disegno di legge n. 4664 propone un intervento di carattere strutturale, sul quale la Commissione potrà avviare una riflessione rispetto all'esigenza di ripensare il sistema sanzionatorio contenuto nel testo unico delle leggi in materia di tossicodipendenza introdotto con la riforma del 1990 e che – occorre riconoscerlo - presenta misure afflittive in eccesso rispetto ai livelli del sistema sanzionatorio nel suo complesso. È vero che il disegno di legge n. 4664 propone alcune ipotesi di depenalizzazione, ma su questo versante il dibattito in Commissione non potrà che essere aperto e suscettibile di approfondire tutte le questioni, in particolar modo quella sollevata dal senatore Antonino Caruso. Conclude, poi, esprimendo l'avviso che al disegno di legge n. 918 vadano introdotte modifiche in quanto gli appare troppo ampia la differenza tra il minimo e il massimo della pena edittale.

Il senatore CALVI richiama l'attenzione sul carattere del tutto sproporzionato dei livelli di pena edittale previsti dal vigente articolo 73 del Testo Unico in materia di stupefacenti, e evidenzia inoltre come, al fine di evitare le conseguenze aberranti che deriverebbero soprattutto dall'applicazione dei minimi edittali, quotidianamente nelle aule giudiziarie magistrati ed avvocati siano costretti ad autentiche acrobazie con l'ulteriore effetto di determinare disparità di trattamento a seconda che sui reati in questione siano chiamati a pronunciarsi organi giudicanti con una pratica specifica e diffusa in materia - il che ad esempio avviene nelle grandi città - ovvero organi giudicanti non aventi un'esperienza peculiare. In conclusione esprime completo apprezzamento per le proposte contenute nei disegni di legge nn. 918 e 4664 e auspica che il loro iter sia particolarmente celere.

Il sottosegretario CORLEONE dichiara che occorre fare esercizio di realismo. Occorre affrontare la tematica in questione senza preconcetti e tenendo conto dei suggerimenti che possono venire dal dibattito: sotto tale profilo anche il disegno di legge n. 4704 deve essere oggetto di attenta riflessione. Dà conto dei numerosi problemi legati alla gestione dei soggetti detenuti per i reati previsti dal testo unico sulle tossicodipendenze sia per quanto riguarda i circuiti alternativi che, comunque, continueranno ad essere luoghi di detenzione, sia in merito ai possibili rischi e alle conseguenze del ricorso alla custodia attenuata, nonché delle difficoltà di definizione e di applicazione dei programmi terapeutici e socioriabilitativi. Il Sottosegretario sottolinea che - a suo avviso – il punto nodale dell'impatto della tossicodipendenza sull'affollamento carcerario non può che risolversi mediante una politica che intervenga sull'esecuzione della pena. Diversamente, in altri Paesi - come in Spagna e in Germania, con maggioranze politiche diverse eppure tutte convergenti sulla decarcerizzazione dei tossicodipendenti - sono state realizzate politiche di altra natura. Dichiara, infine, disponibilità ad approfondire i problemi sollevati dal senatore Antonino Caruso.

Il senatore PERA non può fare a meno di porre il Rappresentante del Governo di fronte alla constatazione che il discorso da lui pronunciato si ispira a concezioni meramente ideologiche. L'impostazione con cui si vuole incidere sulla disciplina sanzionatoria delle tossicodipendenze non potrà non destare nell'opinione pubblica quelle stesse reazioni di allarme sociale che rappresentano le motivazioni – altrettanto ideologiche – che hanno portato ad escludere provvedimenti di indulgenza nei confronti dei reati cosiddetti di "tangentopoli", sulla base di un supposto allarme sociale che tale operazione potrebbe creare. Non riesce, quindi, ad individuare quale sia la ragione della strutturale connessione del disegno di legge n. 4664 con i provvedimenti in materia di amnistia ed indulto: ritiene, anzi, che attraverso il riferimento a tali provvedimenti di clemenza si sia voluto portare all'attenzione della Commissione una tematica che altrimenti non avrebbe potuto godere di tanta attenzione. Oltretutto la maggioranza non si rende conto che toccando un tasto sensibile come quello della tossicodipendenza ha dato corso ad un'operazione del tutto impopolare che le si ritorcerà contro, determinerà spaccature al suo interno e la costringerà ad una sicura battuta d'arresto, considerato che l'opinione pubblica non potrà che dire che la maggioranza nasconde l'amnistia e si dedica alla droga.

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.


La seduta termina alle ore 16,30.