DIFESA (4a)

MARTEDÌ 29 OTTOBRE 1996


28a Seduta

Presidenza del Presidente
GUALTIERI

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Brutti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C04a, 0027o)

Il PRESIDENTE dà alcune indicazioni sui lavori della Commissione per la prossima settimana. Tenuto conto delle decisioni assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi in ordine ai lavori dell'Assemblea, propone che la Commissione si riunisca Martedì 5 novembre alle ore 15 e Mercoledì 6 novembre alle ore 15. Propone inoltre di convocare l'Ufficio di presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari per Martedì 5 novembre alle ore 14,30 per definire il programma delle audizioni relative al disegno di legge sull'istituzione della Guardia costiera e individuare proposte, da concertare con la Commissione affari esteri, per l'indagine conoscitiva sulla esportazione di armamenti.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE
(46) BERTONI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
(78) D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
(223) SALVATO ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
(1249) PERUZZOTTI ed altri. - Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso il 23 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione ha proceduto alla votazione degli emendamenti riferiti ai primi quattro articoli del disegno di legge n. 46 assunto quale testo base, accantonando tuttavia l'emendamento 4.2 per consentirne una valutazione più approfondita.

Dopo che il senatore MANCA ha chiarito che la formulazione dell'emendamento 4.2 non consente dubbi interpretativi in ordine al momento in cui i giovani sono chiamati alle armi, il sottosegretario BRUTTI conferma che in base a norme certe tutti i giovani conoscono preventivamente la data entro la quale saranno chiamati alle armi.

Con il parere favorevole del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, l'emendamento 4.2 è approvato.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 5.

Il senatore MANFREDI accoglie l'invito del Presidente a modificare l'emendamento 5.2 in relazione alla reiezione dell'emendamento 4.6.

Dopo che il relatore LORETO ha espresso parere contrario sull'emendamento, il sottosegretario BRUTTI motiva il suo avviso contrario sostenendo che analoga commissione, prevista dalla legge n. 772 è stata abolita nel 1994, al fine di rendere più snelle le procedure per l'esercizio del diritto dell'obiezione di coscienza.

Posto ai voti, l'emendamento 5.2 nel nuovo testo è respinto.

Dopo che il PRESIDENTE ha avvertito che gli emendamenti 5.6 e 5.7 devono considerarsi decaduti per l'assenza del proponente, il RELATORE propone di accantonare gli emendamenti 5.3 e 5.8 di identico contenuto per consentirne un più puntuale approfondimento.

Dopo che il senatore MANCA ha brevemente precisato le ragioni dell'emendamento 5.1, con il parere favorevole del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti è approvato l'emendamento 5.1, identico agli emendamenti 5.4 e 5.5, risultando conseguentemente precluso l'emendamento 5.9.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 6.

Previo parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posti separatamente ai voti sono respinti gli emendamenti 6.3, 6.1 e 6.4. Sull'emendamento 6.2 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono il presidente GUALTIERI, il relatore LORETO, il sottosegretario BRUTTI e i senatori RUSSO SPENA, DE SANTIS e MANFREDI al termine del quale il relatore LORETO presenta l'emendamento 6.100 volto ad armonizzare con l'articolo 9, comma 7, la previsione della copertura sanitaria per gli obiettori.

Dopo che il senatore MANFREDI ha ritirato l'emendamento 6.2, con il parere favorevole del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti è approvato l'emendamento 6.100.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 7, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 8.

Dopo che il PRESIDENTE dichiara precluso l'emendamento 8.9 in seguito all'approvazione dell'emendamento 5.1, il relatore LORETO esprime parere contrario sull'emendamento 8.2, poichè esso non tiene conto della esigenza di rispettare l'area vocazionale degli obiettori.

Con il parere contrario del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.2.

Con il parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.1.

Sull'emendamento 8.3 il relatore LORETO esprime parere contrario, sostenendo che stabilire un ordine di priorità per gli impieghi degli obiettori contrasta con l'impianto complessivo della riforma, volto a rispettare le scelte vocazionali non certo al fine di stabilire privilegi, ma quale strumento per conseguire risultati ottimali nella prestazione del servizio civile.

Il senatore MANFREDI, nell'annunciare il voto favorevole all'emendamento 8.3, ribadisce che gli obiettori dovrebbero svolgere compiti comunque connessi alla difesa della patria, anche al fine di evitare ingiusti privilegi rispetto ai giovani di leva.

Il presidente GUALTIERI sostiene che una individuazione più specifica degli impieghi degli obiettori potrà essere compiuta soltanto dopo l'istituzione del servizio civile nazionale. Per ora è quindi preferibile l'elenco complessivo dei possibili impieghi contenuto nel testo del disegno di legge n. 46.

Dopo che i senatori DE SANTIS e PERUZZOTTI hanno annunciato il voto favorevole sull'emendamento 8.3, il senatore GUBERT considera utile un approfondimento della questione posta nell'emendamento 8.3, per evitare incongruenze tra la disciplina dell'obiezione e quella sull'utilizzazione degli esuberi della leva.

Con il parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti, è respinto l'emendamento 8.3.

Con il parere favorevole del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI sono approvati gli emendamenti 8.7 e 8.8.

Dopo che il senatore MANFREDI e il senatore PALOMBO hanno ribadito le ragioni degli emendamenti 8.4 e 8.10 di identico contenuto, il RELATORE propone di accantonarli. La Commissione conviene.

Dopo che il relatore LORETO e il sottosegretario BRUTTI hanno espresso parere favorevole sull'emendamento 8.5 identico all'emendamento 8.6, il senatore GUBERT annuncia voto contrario poichè esistono valide ragioni per equiparare le associazioni dei coltivatori diretti alle altre che impiegano gli obiettori di coscienza.

Il senatore RUSSO SPENA annuncia il voto favorevole all'emendamento, considerando che le associazioni dei coltivatori diretti non posseggono strutture per utilizzare proficuamente gli obiettori di coscienza. La questione potrà peraltro essere rivista in sede di istituzione del servizio civile nazionale.

Viene quindi posto in votazione e approvato l'emendamento 8.5, identico all'emendamento 8.6.

Si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 9.

Dopo che il relatore LORETO si è rimesso alla Commissione e il sottosegretario BRUTTI ha espresso parere contrario, posto ai voti è respinto l'emendamento 9.12.

Il senatore MANCA ribadisce che l'emendamento 9.1 è volto a equiparare gli obiettori di coscienza e i militari di leva sotto il profilo del periodo di attesa per l'assegnazione al servizio.

Con il parere favorevole del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti, è approvato l'emendamento 9.1.

Con il parere contrario del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posti separatamente ai voti, sono respinti gli emendamenti 9.6, 9.2, 9.13 e 9.7.

Dopo che il relatore LORETO ha espresso parere favorevole all'emendamento 9.10, il sottosegretario BRUTTI motiva il suo avviso favorevole sostenendo che quanto previsto dall'emendamento rende più flessibile la procedura di assegnazione degli obiettori.

Viene quindi posto ai voti e approvato l'emendamento 9.10.

Dopo che la Commissione ha convenuto di accantonare brevemente l'emendamento 9.3, con il parere favorevole del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti è approvato l'emendamento 9.11, risultando conseguentemente preclusi gli emendamenti 9.4 e 9.8.

Ripreso l'esame dell'emendamento 9.3, esso, con il parere favorevole del relatore LORETO e del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti è approvato.

Dopo che il relatore LORETO e il sottosegretario BRUTTI hanno espresso parere contrario all'emendamento 9.14, il senatore GUBERT annuncia il voto favorevole, motivato anche da quanto previsto nell'articolo 20 del disegno di legge n. 1034.

Dopo una breve precisazione del sottosegretario BRUTTI, posto ai voti l'emendamento 9.14 è respinto.

Dopo che il relatore LORETO ha manifestato avviso contrario all'emendamento 9.5, il senatore MANCA precisa che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha ammesso la possibilità che la durata del servizio civile possa essere superiore di alcuni mesi rispetto al servizio militare, per permettere agli obiettori di acquisire le conoscenze teoriche e le capacità pratiche necessarie al servizio stesso.

Il sottosegretario BRUTTI, nell'esprimere parere contrario all'emendamento, sostiene che l'orientamento della Corte costituzionale richiamato dal senatore Manca fa riferimento a specifiche esigenze formative che potranno essere opportunamente definite in sede di istituzione del servizio civile nazionale.

Viene quindi posto ai voti e respinto l'emendamento 9.5. Sull'emendamento 9.15 si svolge un breve dibattito nel quale intervengono i senatori RUSSO SPENA, PALOMBO, UCCHIELLI, il presidente GUALTIERI e il sottosegretario BRUTTI. In particolare il senatore RUSSO SPENA sostiene che l'esigenza di prevedere un periodo definito di formazione è stata manifestata dagli stessi enti che impiegano gli obiettori e lo stesso Ministro in recenti dichiarazioni agli organi di stampa ha manifestato l'intenzione di prevedere un periodo di due mesi di formazione obbligatoria per gli obiettori. Il senatore UCCHIELLI prospetta l'esigenza di sospendere l'esame congiunto dei disegni di legge in titolo per consentire una valutazione ponderata delle questioni accantonate e degli emendamenti presentati ai successivi articoli. Il sottosegretario BRUTTI dichiara infine di non ritenere opportuno la specificazione della durata del periodo di addestramento per gli obiettori.

Il relatore LORETO, accogliendo la richiesta del senatore Ucchielli, propone di sospendere l'esame dei provvedimenti in titolo per consentire un approfondimento delle questioni rimaste aperte.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 46


Art. 4.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «possono presentare la domanda di cui al comma 1 in qualsiasi momento» con le altre: «nel caso che non abbiano presentato la domanda nei termini stabiliti al comma 1, potranno produrla al predetto organo di leva entro il 31 dicembre dell'anno precedente la chiamata alle armi».
4.2
Manca

Art. 5.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Un'apposita commissione, costituta nell'ambito dell'Ufficio per il servizio civile nazionale di cui all'articolo 8, comma 1, della quale fa parte un rappresentante del Ministro della difesa, sulla base dell'accertamento da parte degli Uffici di leva circa l'inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 2 decreta entro il termine di sei mesi dalla presentazione della domanda, l'accoglimento della medesima. In caso contrario ne decreta la reiezione, motivandola».
5.2 (Nuovo testo)
Manfredi
Al comma 1, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «due mesi».
5.6
Agostini
Al comma 2, sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «due mesi».
5.7
Agostini
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «con ordinanza non impugnabile» con le altre: «con ordinanza impugnabile».
5.3
Manfredi
Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «con ordinanza non impugnabile» con le altre: «con ordinanza impugnabile».
5.8
Palombo, Pellicini
Sopprimere il comma 5.
5.1
Manca
Sopprimere il comma 5.
5.4
Semenzato, Russo Spena
Sopprimere il comma 5.
5.5
Petrucci, Loreto, De Guidi, Forcieri
Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Coloro che rientrano nell'esubero del contingente di chiamata alla leva non usufruiscono della dispensa dal servizio militare, salvo quanto indicato ai numeri 1), 2), 3) dell'articolo 2 del decreto del Ministro della difesa 15 maggio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1994, recante approvazione di criteri per la concessione della dispensa dalla ferma di leva. Essi vengono impiegati secondo una scala di priorità nazionali ed assegnati:

a) al servizio civile di controllo e salvaguardia delle coste, da attivare con la creazione di una apposita Direzione presso il Ministero dei trasporti e della navigazione;
b) al servizio civile di controllo e salvaguardia delle aree boschive forestali, dei parchi nazionali e regionali, delle zone protette, da attivare con la creazione di una apposita Direzione presso il Ministero delle risorse agricole ed ambientali;
c) ai corpi dei Vigili del Fuoco e della Croce Rossa Italiana;
d) ai Corpi della polizia municipali e ad Enti ed Istituzioni che operano per la salvaguardia del patrimonio artistico.

5.bis. A tutti questi compiti, salvo quello presso la polizia municipale, possono accedere gli obiettori di coscienza, a domanda. Solo ulteriori residui di esuberi del contingente di leva possono essere utilizzati secondo le modalità proprie per l'impiego degli obiettori di coscienza.
5-ter. Il Governo è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge appositi decreti legislativi per la disciplina dei servizi di cui al comma 5 lettere a) e b) secondo principi che perseguano il rispetto di criteri di coordinamento e di non sovrapposizione di competenze».
5.9
Palombo, Pellicini

Art. 6.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva armato. Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva in servizio armato, con esclusione delle indennità specificatamente riferite al servizio armato eventualmente spettanti a quest'ultimi».
6.3
Palombo, Pellicini
Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Il periodo di servizio civile o di servizio militare è riconosciuto valido, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico e privato, nei limiti e con le modalità con le quali la legislazione vigente riconosce il servizio di leva».
6.1
Manfredi
Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il periodo di servizio di leva effettivamente prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Al periodo di servizio civile effettivamente prestato è attribuito ai predetti fini la metà del punteggio. Gli obiettori di coscienza che hanno operato in missioni umanitarie in condizioni di alto rischio, cioè in aree di guerra e in paesi in via di sviluppo, hanno diritto allo stesso trattamento di chi ha espletato gli obblighi di leva. Nell'assunzione di posti di lavoro pubblici, a parità di punteggio e in quelli privati a parità di condizioni, deve essere data la preferenza a chi ha assolto gli obblighi di leva, fatta salva la equiparazione degli obiettori impiegati, su loro richiesta, in attività di alto rischio».
6.4
Palombo, Pellicini
Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'assistenza sanitaria per coloro che prestano servizio civile è assicurata dal servizio sanitario nazionale».
6.2
Manfredi
Al comma 4 dopo le parole: «servizio sanitario nazionale» aggiungere le seguenti: «, salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 7».
6.100
Il Relatore

Art. 8.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) organizzare e gestire la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli prioritariamente a missione umanitarie in zone a rischio, alla salvaguardia delle coste e delle aree boschive e forestali, nonchè dei parchi nazionali e regionali e delle zone protette, secondo quanto previsto all'articolo 5, comma 5, all'impiego nel Corpo dei Vigili del Fuoco e in quello della Croce Rossa presso Istituzioni ed Enti che operano per la salvaguardia del patrimonio artistico, e assegnando, ove necessario, i rimanenti scaglioni agli enti e alle organizzazioni convenzionati di cui alla lettera b)».
8.9
Palombo, Pellicini
Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) organizzare e gestire, secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del servizio, da compiersi sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli, in ordine di priorità a: Corpi nazionale, regionali e provinciali autonomi dei Vigili del Fuoco; Corpi nazionali, regionali e provinciali autonomi forestali; Corpi volontari dei Vigili del Fuoco; Enti e Organizzazioni volontarie di protezione civile indicati dal Dipartimento della Protezione civile; Enti e organizzazioni, comprese anche quelle di fatto, di coltivatori diretti, che impieghino gli obiettori in attività di tutela dell'ambiente; Pubbliche Amministrazioni locali; Enti e organizzazioni, pubbliche e private, senza scopo di lucro e aventi finalità di pubblica utilità; Enti e organizzazioni con compiti di cooperazione internazionale allo sviluppo».
8.2 (Collegato a 10.1)
Manfredi
Al comma 2, lettera a) sostituire le parole da «ovvero» fino alla fine della lettera con le seguenti: «ovvero al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco organizzato a livello locale con formazioni miste di volontari ed effettivi, stabilendo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'Interno e il dipartimento degli affari sociali il contingente annuo di obiettori che presteranno servizio nel Corpo dei vigili del fuoco, una volta accertato che gli stessi siano idonei fisicamente ed abbiano i requisiti psico-attitudinali richiesti dalla legge».
8.1
Peruzzotti, Dolazza
Al comma 2 sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) stipulare convenzioni con gli enti e le organizzazioni di cui alla lettera a), mantenendo annualmente aggiornati appositi albi presso l'Ufficio per il Servizio civile nazionale e le Regioni, al fine di garantire l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività attinenti, in ordine prioritario, a protezione civile, difesa ecologica, tutela e incremento del patrimonio forestale, assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, cooperazione internazionale allo sviluppo, con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi;».
8.3
Manfredi
Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «i distretti militari regionali» con le altre: «l'Ufficio per il servizio civile nazionale e le regioni».
8.7
Loreto, Petrucci, Ucchielli, De Guidi, Forcieri
Al comma 2, lettera d), sostituire le parole: «tramite proprio personale ispettivo» con le altre: «tramite le regioni con loro personale ispettivo».
8.8
Loreto, Petrucci, Ucchielli, De Guidi, Forcieri
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
8.4
Manfredi
Al comma 2, sopprimere la lettera e).
8.10
Palombo, Pellicini
Sopprimere il comma 3.
8.5
Manfredi
Sopprimere il comma 3.
8.6
Russo Spena, Semenzato

Art. 9.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «il termine di un anno dalla presentazione della domanda» con le altre «i termini previsti per l'assegnazione al servizio di leva».
9.12
Palombo, Pellicini
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «dalla presentazione della domanda» con le altre: «dall'accoglimento della domanda, agli Enti ed Organizzazioni di cui al successivo articolo 11».
9.1
Manca
Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
9.6
Manfredi
Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti: «Gli obiettori che risultassero in esubero sono assegnati entro il termine di un anno al Dipartimento per il Coordinamento della Protezione Civile o al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Gli obiettori in ritardo di assegnazione sono collocati in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva».
9.2
Manca
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «è collocato in congedo secondo le norme vigenti per il servizio di leva» con le altre: «è assegnato al Dipartimento per il coordinamento della protezione civile o al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco».
9.13
Palombo, Pellicini
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire» con le altre: «L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile, così come del militare al servizio di leva, deve avvenire».
9.7
Manfredi
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nell'ambito della regione di residenza» inserire le seguenti: «o di quella indicata nella domanda».
9.10
Petrucci, Loreto, Ucchielli, De Guidi, Forcieri
Al comma 3, alla fine del primo periodo, aggiungere le parole: «fermo restando quanto previsto all'articolo 4, comma 2».
9.3
Manca
Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
9.11
Petrucci, Loreto, Ucchielli, De Guidi, Forcieri
Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
9.4
Manca
Al comma 3 sostituire il secondo periodo con il seguente: «Gli obiettori in esubero rispetto alle richieste degli Enti convenzionati e coloro che sono esuberanti al contingente di leva sono assegnati d'autorità anch'essi a Enti o organizzazioni di volontariato aventi finalità di protezione civile o di difesa dell'ambiente, secondo programmi concordati annualmente con il Ministro della Difesa, il Dipartimento della protezione civile e le Regioni».
9.8
Manfredi
Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «È comunque facoltà delle competenti autorità amministrative di utilizzare, in caso di necessità e per la durata della stessa, gli obiettori di coscienza in attività di preminente interesse dello Stato e prioritariamente di protezione civile, adeguate alle capacità dei singoli soggetti. Tal caso, laddove non diversamente disposto dalla suddetta autorità, viene mantenuto il supporto logistico predisposto per i singoli obiettori».
9.14
Palombo, Pellicini
Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione e di addestramento della durata complessiva di tre mesi e uno di attività operativa di durata pari a quella del servizio militare di leva. I corsi di formazione ed addestramento sono svolti presso le stesse Amministrazioni, Enti ed Organizzazioni ove sarà prestato il servizio civile».
9.5
Manca
Al comma 4, dopo le parole: «e comprende un periodo di formazione» inserire le seguenti: «di due mesi».
9.15
Palombo, Pellicini
Al comma 11 sostituire le parole: «sei mesi» con le altre: «un anno».
9.9
Russo Spena, Semenzato