I N D U S T R I A (10ª)

MARTEDI' 31 MARZO 1998

137ª Seduta

Presidenza del Presidente
CAPONI



Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato LADU.

La seduta inizia alle ore 15,15.



SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10a, 0025°)

Il PRESIDENTE, rilevato come nelle ultime due settimane la Commissione sia stata chiamata ad esaminare provvedimenti urgenti, o provvedimenti il cui iter era già iniziato, informa che è sua intenzione convocare, al più tardi alla ripresa dei lavori dopo la breve interruzione pasquale, un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per adottare decisioni sul programma dei lavori a più lungo termine.

Il senatore TURINI invita ad una rapida approvazione, possibilmente nella stessa seduta di oggi, del disegno di legge assegnato in sede deliberante avente ad oggetto la disciplina della subfornitura nelle attività produttive.

Il senatore DEBENEDETTI chiede che, in relazione al provvedimento citato, venga comunque fissato un termine per gli emendamenti.

Il presidente CAPONI, dopo aver ricordato che sul suddetto provvedimento devono ancora pervenire i pareri delle Commissioni 1^ e 5^ e che, pertanto, l'approvazione potrà avvenire solo dopo la scadenza del termine assegnato a tali Commissioni, assicura che, conformemente alla prassi, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti verrà fissato al termine della discussione generale.

IN SEDE DELIBERANTE

(637-644-B) Disciplina della subfornitura nelle attività produttive, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Wilde ed altri e Tapparo ed altri. Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

Il relatore MICELE ricorda preliminarmente come il testo all'esame, approvato dalla Camera dei deputati, riproponga, nel suo impianto, quello licenziato dall'Assemblea del Senato. Si sofferma, quindi, sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento che, se in taluni casi appaiono utili ed opportune, in altri sembrano invece frutto di una scarsa comprensione della portata di alcune disposizioni contenute nel testo e della sopravalutazione di tesi ispirate dalle rappresentanze di quelle parti sociali che, sin dall'inizio del suo iter, hanno osteggiato l'adozione del provvedimento in esame.
Venendo al merito delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, si sofferma, innazitutto, sulla nuova formulazione dell'articolo 3. Al riguardo, se resta immutata la previsione che fissa in 60 giorni il termine massimo di dilazione dei pagamenti definibile contrattualmente, sono state invece modificate ed integrate le ipotesi nelle quali si può contrattualmente fissare un termine più ampio (in presenza di accordi collettivi, nazionali o territoriali, sottoscritti, in rappresentanza dei subfornitori e dei committenti, da tutti i soggetti, competenti per settore, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro). Per tale termine, peraltro, si prevede un limite massimo inderogabile di 90 giorni, limite, questo, che non era presente nel testo approvato dal Senato. Sempre con riferimento all'articolo 3, la Camera dei deputati, ha inoltre precisato le modalità di definizione della penale di cui al comma 3.
Un'altra modifica di rilievo introdotta dalla Camera dei deputati al testo in esame, è la complessiva riformulazione dell'articolo 8. Il testo approvato dal Senato, chiarendo la natura di prestazione di servizio, ai fini fiscali, delle subforniture, mirava a permettere ai subfornitori la emissione delle fatture al momento dell'incasso del corrispettivo, superando così la distorsione, che oggi si registra, per la quale la stragrande maggioranza dei subfornitori, non solo deve aspettare per incassare i corrispettivi i termini di pagamento imposti dalla committenza, ma deve anche anticipare il 20 per cento dell'IVA. La Camera ha eliminato questa previsione, e, sempre al fine di alleviare le condizioni gravose in cui versano i subfornitori, ha introdotto un regime fiscale più favorevole nei tempi; prevedendo, in particolare, la possibilità per i subfornitori di versare con cadenza trimestrale l'IVA, senza che ciò dia luogo alla applicazione di interessi.
La Camera, inoltre, è intervenuta sull'articolo 9, prevedendo che la regolamentazione, ivi prevista, dell'abuso di dipendenza economica - che peraltro non viene modificata - non venga più inserita nel testo della legge n. 287 del 1990, recante la disciplina generale sulla concorrenza. Tale diversa collocazione comporta, probabilmente, che l'abuso di dipendenza economica non possa più essere considerato alla stregua di un istituto generale, applicabile quindi anche al di fuori dei rapporti di subfornitura. La fuoriuscita di tale fattispecie dalla competenza della Autorità garante della concorrenza e del mercato, comporta, però, la conseguenza che, avverso eventuali violazioni, non si possa che ricorrere agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionale, con evidente pregiudizio delle parti più deboli. Il nuovo testo dell'articolo 9 è stato approvato sulla base dei rilievi formulati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato l'11 febbraio 1998, rilievi peraltro che non appaiono convincenti, nè completamente congruenti con quanto già affermato dalla stessa Autorità in una precedente segnalazione in data 20 giugno 1995.
Nel testo approvato alla Camera è stato altresì sostanzialmente modificato l'articolo 10, introducendo, da un lato, la previsione di un necessario ricorso ad un preliminare tentativo di conciliazione, e, dall'altro, una diversa disciplina del ricorso - che rimane sempre facoltativo - alle commissioni arbitrali istituite presso le camere di commercio. Infine, la Camera ha previsto un differimento, al centoventesimo giorno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, della entrata in vigore del provvedimento in esame.
Conclusivamente, nel sollecitare una rapida approvazione del disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati, il relatore ribadisce - contro le molte voci che si sono levate dai rappresentanti del mondo imprenditoriale avverso il provvedimento in esame, considerato lesivo delle libertà economiche e foriero di nuove forme di illegalità - l'importanza di questa normativa, per il superamento delle anomalie che caratterizzano il mondo della subfornitura in Italia, ove si registrano i tempi di pagamento più lunghi d'Europa, senza alcuna garanzia per i contraenti più deboli.

Si apre la discussione generale.

Il senatore LAGO manifesta perplessità sulla riformulazione dell'articolo 3 e sul nuovo testo dell'articolo 8 approvati dalla Camera dei deputati. In particolare, con riferimento all'articolo 8, ritiene che il regime di trimestralizzazione dell'IVA non muti sostanzialmente il sistema vigente e le distorsioni che conseguentemente si realizzano. Non condivide altresì il differimento dell'entrata in vigore della disciplina in esame previsto all'articolo 11.

Interviene quindi il senatore WILDE, che concorda con i rilievi mossi dal senatore Lago lamentando, in particolare, come la disciplina prevista al comma 2 dell'articolo 3 riproponga un sistema verticistico e centralistico, fondato su intese tra associazioni non rappresentative dei reali interessi degli imprenditori. Nel preannunciare, comunque, il voto favorevole della propria parte politica motivato dalle forti aspettative riposte nell'approvazione del provvedimento in esame, lamenta l'atteggiamento compromissorio assunto dalle forze politiche nell'altro ramo del Parlamento.

Il senatore DEMASI dichiara di concordare con molte delle argomentazioni svolte dal relatore, il quale ha evidenziato alcuni elementi negativi delle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati, che contraddicono parte degli obiettivi di tutela dei contraenti più deboli che ci si erano prefissati. In particolare, esprime un giudizio negativo sulle modifiche introdotte all'articolo 3. Quanto alla nuova formulazione dell'articolo 9, rileva come l'aver sostituito il concetto di "significativo squilibrio" con quello di "eccessivo squilibrio" introduca un elemento di indeterminatezza giurisprudenziale. La dizione "significativo" comporta, infatti, una difficile quantificazione dell'entità dei diritti ed obblighi cui si fa riferimento. La sua parte politica voterà, quindi, a favore del provvedimento, molto atteso dalle categorie interessate, anche se non può esimersi dal dichiarare che il testo elaborato dal Senato risultava più obiettivo e più confacente alle esigenze.

Il senatore ZILIO ritiene che il testo approvato dalla Camera dei deputati, seppure in alcuni punti riduttivo, fa registrare anche qualche miglioramento. Si riferisce, in particolare alle norme contenute nell'articolo 10, concernenti la conciliazione e l'arbitrato. Fa rilevare, quindi, come sia trascorso un anno da quando il Senato concluse l'esame del provvedimento in prima lettura: occorre pertanto evitare un ulteriore passaggio all'altro ramo del Parlamento, per non arrecare alle categorie interessate il danno di un ulteriore ritardo.

Il senatore DEBENEDETTI sottolinea preliminarmente l'ambivalenza del provvedimento nel suo complesso, ambivalenza che si riscontra già nell'articolo 1, contenente la definizione del contratto di subfornitura. Si sofferma, quindi, sulle modifiche introdotte dalla Canera dei deputati: nel loro ambito il contenuto del comma 2 dell'articolo 3 non gli appare così diverso dal testo licenziato dal Senato; si tratta di una normativa tuttora improntata ad eccessiva rigidità, che fissa per legge una condizione contrattuale - quale il termine per i pagamenti - sovvertendo la regola secondo cui nei rapporti economici va lasciata all'autonomia delle parti la ricerca di un equilibrio. Il tipo di cultura economica sottesa alla scelta di regolamentare per legge i termini di pagamento è, a suo parere, fuorviante; diverso è l'esercizio da parte del legislatore della potestà di prevedere indirizzi, all'interno dei quali si estrinsechi la libera autonomia contrattuale.
Quanto all'articolo 8 non v'è dubbio che esso comporti un aggravio per le piccole imprese, riconducibile ai gravosi oneri della tenuta di complesse scritture contabili. L'articolo 9 poi - come è già stato rilevato - attraverso la dizione "eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi", introduce elementi di indeterminatezza, capaci di incrementare il contenzioso civile; senza contare che le conseguenze ivi previste (nullità del patto attraverso cui si realizzi l'abuso di dipendenza economica), sono suscettibili di produrre conseguenze peggiori per il contraente ritenuto debole.
Dopo aver rilevato, poi, che la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 3 andrebbe accuratamente soppesata alla luce della normativa vigente in materia di usura, conclude valutando positivamente l'introduzione, all'articolo 11, del termine di 120 giorni dalla sua pubblicazione, per l'entrata in vigore della legge; termine, però, che avrebbe potuto essere anche superiore.

Il senatore PALUMBO rileva preliminarmente la necessità di approvare il testo pervenuto dalla Camera dei deputati senza modifiche, per le ragioni esposte dal relatore e in considerazione anche del fatto che esso non stravolge l'impianto complessivo del provvedimento già approvato dal Senato. Dichiara, quindi, di non condividere la teoria esposta nel suo intervento dal senatore Debenedetti in tema di regolamentazione dei rapporti economici: al riguardo rileva come nel nostro ordinamento sia prevista la rescissione del contratto posto in essere in stato di bisogno. Quanto al problema dal medesimo senatore sollevato, relativamente al comma 3, dell'articolo 3, gli sembra evidente che nella fattispecie non possa configurarsi alcuna ipotesi di contrasto con la legislazione vigente in materia di usura, essendo la penale prevista da un provvedimento legislativo. La nuova formulazione dell'articolo 9, poi, gli appare tesa a meglio evidenziare la patologia del rapporto contrattuale, usando, peraltro, una terminologia già presente nel codice civile, ove si parla di "eccessiva onerosità". Conclude auspicando che il testo sia approvato al più presto senza modifiche.

Il senatore MUNGARI ritiene che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati abbiano complessivamente migliorato il testo del provvedimento in esame. In particolare, l'articolo 8, nella stesura precedente, poneva problemi interpretativi che appaiono ora superati. Quanto all'articolo 9 - che rappresenta forse il punto più controverso - egli rileva come ci si trovi sicuramente di fronte ad una norma improntata a rigidità e di dubbia interpretazione giurisprudenziale; la condizione obiettiva è ivi indicata nella "mancanza di contraenti alternativi". Il codice civile, poi, tratta di eccessiva onerosità sopraggiunta, in relazione alla quale è possibile chiedere la risoluzione del contratto; qui, invece, il legislatore ha tenuto conto di una esigenza pratica, prevedendo la nullità della norma viziata, posto che la risoluzione del contratto non sarebbe stata nell'interesse del contraente debole. L'attuale formulazione del comma 3 dell'articolo 9, peraltro, potrebbe non essere sufficiente ad assicurare il conseguimento degli obiettivi che ci si prefiggono. Conclude dichiarando, comunque, che voterà a favore del provvedimento.

Il senatore CAZZARO dichiara di aver prestato particolare attenzione alle argomentazioni contrarie all'adozione di un provvedimento per la disciplina della subfornitura nelle attività produttive, argomentazioni sulla base delle quali era ritenuto anomalo un intervento del legislatore. Egli si dichiara, però, convinto che l'anomalia vada ricercata piuttosto nelle degenerazioni che caratterizzano il settore in Italia, che non trovano corrispondenza in altri Paesi europei. Ricorda, poi, come, in occasione della prima lettura presso il Senato, l'iter legislativo fu sospeso per un congruo periodo per facilitare un accordo fra le associazioni imprenditoriali, accordo che si è rilevato di difficile conseguimento. Ci troviamo oggi di fronte ad un provvedimento equilibrato, alla cui approvazione occorre pervenire nei tempi più rapidi possibili. A chi postula la necessità che il mercato consegua autonomamente i suoi equilibri, egli fa rilevare la situazione di obiettivo squilibrio dei rapporti contrattuali e fiscali a cui è necessario porre rimedio. Il testo approvato dal Senato non è stato stravolto nei suoi elementi fondamentali dalla Camera dei deputati: di più a partire da esso si è innestato un dibattito complessivo che ha visto farsi strada una logica di collaborazione e cooperazione precedentemente inesistente. Dichiara quindi - anche a nome della sua parte politica - che voterà a favore del provvedimento.

Il senatore Athos DE LUCA esprime a sua volta apprezzamento per gli obiettivi sottesi al provvedimento in titolo, auspicandone una rapida approvazione.

Il senatore NAVA richiama l'attenzione sull'importanza del disegno di legge, teso a rimediare ad alcuni elementi di patologia presenti nel rapporto di subfornitura ed auspica che esso faciliti la crescita dello spirito di collaborazione nei rapporti fra le imprese italiane.

Si chiude la discussione generale.

Replica il sottosegretario LADU, rilevando come le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati siano state il frutto di un dibattito ampio ed approfondito, cui hanno concorso tutte le forze imprenditoriali e sociali e che ha dato luogo all'accoglimento di alcune esigenze emerse. Si riferisce in particolare alla previsione dell'entrata in vigore il centoventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, di cui all'articolo 11. Il Governo ha accompagnato l'iter del provvedimento - di iniziativa parlamentare - e si dichiara oggi soddisfatto dell'esito cui esso è pervenuto.

Il relatore MICELE manifesta soddisfazione per l'ampio consenso emerso in sede di discussione generale, con l'unica eccezione del senatore Debenedetti. Nel testo approvato dalla Camera dei deputati sono state salvaguardate alcune scelte di fondo, quali la forma scritta per il contratto, il termine di sessanta giorni per i pagamenti (che comunque resta in vigore in caso di mancata adozione di accordi nazionali per settori e comparti specifici), le penali per il mancato rispetto del medesimo, la via stragiudiziale di composizione dei conflitti. Pur permanendo talune perplessità sulla attuale formulazione degli articoli 8 e 9, il testo all'esame del Senato, rappresenta un utile compromesso fra le diverse esigenze in campo; ne auspica quindi una sollecita approvazione.

Il presidente CAPONI ritiene che, in ragione dell'ampia convergenza emersa dalla discussione generale, il termine per la presentazione degli emendamenti possa essere fissato alle ore 18 di oggi.

Il senatore DEBENEDETTI ritiene necessario un termine più ampio, considerato anche che è appena iniziata la seduta dell'Assemblea, cui si rende necessario partecipare.

Il presidente CAPONI propone conseguentemente che il termine per gli emendamenti sia fissato per le ore 10 di domani.

Non facendosi ulteriori osservazioni così rimane stabilito.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termine alle ore 16,35.