GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 7 MARZO 2000
551ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PINTO

        Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

        La seduta inizia alle ore 15,30.


IN SEDE CONSULTIVA
(68) FUMAGALLI CARULLI ed altri. – Norme a tutela dell’embrione umano
(217)
SALVATO. – Norme sull’inseminazione artificiale, la fecondazione in vitro e il trasferimento di gameti ed embrioni
(546)
PEDRIZZI ed altri. – Norme per la tutela dell’embrione e la dignità della procreazione assistita
(742)
LAVAGNINI. – Norme a tutela dell’embrione umano
(743)
LAVAGNINI. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(783)
MAZZUCA. – Introduzione dell’articolo 235-bis del codice civile in tema di disconoscimento di paternità nel caso di figli nati a seguito di fecondazione eterologa
(1154)
BUCCIARELLI ed altri. – Modifiche all’articolo 235 e dell’articolo 263 del codice civile in tema di disconoscimento di paternità in relazione alla procreazione medico-assistita
(1570)
PERUZZOTTI ed altri. – Norme in materia di procreazione medicalmente assistita
(2067)
TOMASSINI ed altri. – Norme in materia di procreazione assistita
(2210)
FOLLONI ed altri. – Divieto della clonazione umana e della sperimentazione non terapeutica dell’embrione
(2350)
SERENA. – Irrevocabilità del consenso per l’inseminazione artificiale omologa ed eterologa nella specie umana nonché per l’impianto uterino di embrioni umani
(2433)
ASCIUTTI ed altri. – Tutela degli embrioni
(2963)
Lino DIANA ed altri. – Fecondazione medicalmente assistita
(3276)
SERENA. – Norme per la procreazione medicalmente assistita
(3381)
DI ORIO ed altri. – Norme in materia di fecondazione medicalmente assistita
(3891)
CORSI ZEFFIRELLI ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dell’embrione e di procreazione medicalmente assistita
(4048)
Disciplina della procreazione medicalmente assistita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Scoca ed altri; Palumbo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Jervolino Russo ed altri; Buttiglione ed altri; Poli Bortone ed altri; Mussolini; Burani Procaccini; Cordoni ed altri; Gambale ed altri; Grimaldi; Saia ed altri; Melandri ed altri; Sbarbati; Pivetti; Delfino Teresio ed altri; Conti ed altri; Giorgetti Giancarlo; Procacci e Galletti; Mazzocchin ed altri
(Seguito dell’esame e rinvio)

        Riprende il seguito dell’esame sospeso nella seduta del 2 marzo scorso.
        Il senatore CENTARO sottolinea come un intervento legislativo sul tema della procreazione medicalmente assistita deve considerarsi necessario in quanto riempie indubbiamente un vuoto normativo, anche se ciò non esclude la necessità di una riflessione su alcuni aspetti del disegno di legge n. 4048 che suscitano non trascurabili perplessità.

        Per quanto riguarda l’articolo 1 del disegno di legge, condivide le considerazioni svolte dal relatore circa l’esigenza di evitare il rischio che la configurazione del concepito come vero e proprio soggetto di diritto possa determinare una modifica dell’attuale assetto in materia civilistica che sarebbe, con tutta probabilità, al di là delle intenzioni perseguite con il testo definito dall’altro ramo del Parlamento.
        Con riferimento poi all’articolo 4, dopo essersi soffermato sull’improprietà dell’espressione «atto medico» utilizzata nel comma 1, evidenzia come tale disposizione sembra nel suo tenore generale non coordinata con il divieto di ricorso alla procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo previsto dal comma 3 dello stesso articolo 4. È infatti evidente che prevedere come
extrema ratio l’utilizzazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita troverebbe una sua giustificazione laddove, in una situazione di assoluta impossibilità di rimuovere le cause impeditive della procreazione, fosse consentito anche il ricorso alla fecondazione di tipo eterologo. Essendosi invece scelta la strada di consentire soltanto l’impiego di tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo omologo ne dovrebbe conseguire la possibilità di accedere più facilmente alle stesse. La scelta dovrebbe essere rimessa essenzialmente al medico e alla coppia interessata e dovrebbe essere effettuata, tra l’altro, anche tenendo conto dei rischi connessi con l’eccessiva assunzione di ormoni mediante la quale spesso si interviene sui casi di infertilità.
        Dopo aver rilevato che nell’articolo 5 appare ripetitiva l’espressione «adulti maggiorenni», auspica un intervento modificativo sul sistema sanzionatorio delineato nel disegno di legge n. 4048, giudicando non condivisibile un’impostazione con la quale viene prevista addirittura la reclusione da 3 a 10 anni e la multa da 100 a 300 milioni di lire per condotte che appaiono di non rilevante gravità e che, in alcuni casi, potrebbero essere più efficacemente sanzionate operando su un piano diverso da quello propriamente penalistico.
        Richiama da ultimo l’attenzione sui problemi connessi con la disciplina transitoria contenuta nell’articolo 16 del disegno di legge n. 4048, giudicando cinica l’implicita previsione di una distruzione degli embrioni una volta decorsi i termini ed esperite infruttuosamente le possibilità alternative contemplate nel comma 4 dello stesso articolo 16.

        Il senatore PREIONI manifesta le proprie perplessità con riferimento a tutti i disegni di legge in titolo sottolineando in primo luogo come il problema della procreazione medicalmente assistita riguardi un numero estremamente esiguo di soggetti e, inoltre, come le questioni relative potrebbero agevolmente trovare una soluzione mediante la semplice applicazione dei principi generali dell’ordinamento. Deve altresì tenersi conto del fatto che la materia considerata è oggetto di una rapida evoluzione sul piano tecnico e scientifico e come in merito a tali fenomeni la coscienza sociale sia fortemente influenzata nei suoi atteggiamenti anche da avvenimenti di carattere contingente. In conclusione, una regolamentazione dei temi riguardanti la procreazione medicalmente assistita appare, allo stato, del tutto inopportuna sia alla luce dei rapidi progressi scientifici sia in considerazione della mutevolezza degli atteggiamenti sociali.
        Per quanto riguarda poi il sistema sanzionatorio delineato nel disegno di legge n. 4048 esso appare pericoloso, del tutto sproporzionato e non condivisibile anche in quanto rischia di determinare una situazione in cui le coppie interessate cercheranno di ottenere all’estero l’accesso alle tecniche di procreazione che saranno vietate in Italia.
        Dopo essersi soffermato criticamente anche sugli aspetti relativi agli oneri finanziari derivanti dal citato disegno di legge n. 4048, dichiara infine di non condividere neppure le considerazioni svolte dal relatore Senese nella seduta del 2 marzo scorso.

        Si apre, poi, un breve dibattito in merito al prosieguo dell’esame nel quale, dopo brevi interventi del senatore RUSSO e del relatore SENESE, il presidente PINTO ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di dar modo alle componenti femminili della Commissione – impegnate a Napoli nella Conferenza Euro mediterranea delle donne parlamentari – di esprimere la loro posizione sul provvedimento.
        Il senatore Antonino CARUSO dichiara invece preliminarmente di condividere, in linea di massima, le considerazioni svolte nella relazione del senatore Senese e sottolinea inoltre che proprio la stretta attinenza delle problematiche oggetto dei disegni di legge in titolo rispetto alle competenze della Commissione giustizia debba indurre quest’ultima a non limitarsi agli aspetti strettamente di sua competenza in sede consultiva, ma ad esprimere un parere che suggerisca anche quelle modifiche che appaiono necessarie al fine di assicurare al provvedimento normativo, che il Parlamento si appresta a licenziare, un livello qualitativo accettabile.

        Più in particolare, con riferimento all’articolo 1, sottolinea il carattere pleonastico di enunciazioni di principio che si risolvono nel riconoscimento di diritti la cui titolarità da parte dei soggetti interessati non può minimamente essere messa in dubbio. Tali enunciazioni, inoltre, potrebbero persino risultare pericolose, in quanto rischiano di determinare dubbi sul piano interpretativo.
        Circa l’articolo 2, l’oratore ritiene che la previsione di campagne di informazione e di prevenzione dei fenomeni della sterilità e della infertilità promosse dal Ministro della sanità non aggiunga nulla rispetto a poteri che già spettano al Ministro. Nello stesso senso, esprime altresì gli stessi dubbi rispetto al comma 2 del medesimo articolo 2 in relazione al fatto che nei piani sanitari regionali deve essere prevista l’erogazione di servizi di informazione, di consulenza e di assistenza riguardo ai problemi della sterilità e della infertilità. In merito all’articolo 3, recante modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405, il senatore Antonino Caruso ritiene che sarebbe più opportuno fosse collocato in altra sede, particolarmente nelle modifiche alla legge sull’adozione, sulle quali è attualmente impegnato il Senato. Passando, poi, ad esaminare il successivo articolo 4, dopo aver fatto rilevare una certa sovrabbondanza definitoria nel comma 1, ove si fa contestualmente riferimento sia ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico, sia ai casi di sterilità o infertilità inspiegate e documentate da atto medico, ritiene opportuno un richiamo – nel parere che la Commissione è chiamata a rendere – affinchè si predispongano procedure tali da assicurare percorsi omogenei per tutti coloro che richiedono l’accesso alle tecniche di procreazione assistita, in modo tale che a tutti venga applicato un trattamento omogeneo, eliminando pertanto l’indubbia discrezionalità che la formulazione dell’articolo sembra attribuire a chi deve mettere in atto le tecniche di procreazione medicalmente assistita.

        Il senatore CENTARO – in una breve interruzione – si sofferma nuovamente su quelli che possono essere i costi elevati in termini di salute – egli pensa, tra l’altro agli effetti di cure ormonali lunghe e ripetute – delle fasi che precedono l’accertamento dell’impossibilità di rimuovere le cause impeditive della procreazione.
        Riprendendo il proprio intervento, il senatore Antonino CARUSO rileva altresì l’esigenza di chiarire quale sia la differenza concettuale fra la lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 – che include fra i principi da seguire per l’applicazione delle tecniche di procreazione l’esigenza di contenere il grado di invasività sugli interventi rispetto alla diagnosi formulata – e la lettera b) la quale, esprimendo un concetto che non appare differente, impone la gradualità delle stesse tecniche di procreazione, al fine di evitare il ricorso ad interventi aventi un grado di invasività tecnico e psicologico più gravoso per i destinatari. Riserve il senatore Caruso esprime circa il comma 3 del medesimo articolo 4, che vieta il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo. Al riguardo, oltre che a criticarne l’impostazione metodologica, apparendogli più funzionale, dal punto di vista della tecnica normativa, una formulazione costruita sulla base di una elencazione dei tipi di procreazione permessa, che chiarisca con certezza l’ammissibilità dei sistemi eventualmente menzionati e, correlativamente, consenta di desumere senza equivoci quali sono le tecniche vietate, rileva una chiara incongruità con il testo del successivo articolo 5. Ritiene, poi una grave lacuna la mancanza di disposizioni che – in analogia con quanto previsto per l’adozione – garantiscano un adeguato rapporto di età fra la coppia che ricorre alla procreazione assistita e il nascituro. Quindi formula ulteriori rilievi in merito all’articolo 6, sul consenso informato, ove ravvisa, oltre che l’incongruità della previsione del comma 1 concernente l’obbligo di informazione sulle conseguenze giuridiche della procreazione assistita posta a carico del medico e dello psicologo, anche la difficile interpretazione del comma 2, che prescrive di prospettare alla coppia con chiarezza i costi dell’intera procedura, costi che appaiono di difficile quantificazione, atteso che la procedura dovrebbe essere seguita presso una struttura pubblica ovvero convenzionata. Sempre in merito all’articolo 6, poi, l’oratore ravvisa seri problemi interpretativi rispetto all’ultimo periodo del comma 3, ove si prevede che ciascuno dei soggetti che accede alle tecniche di procreazione può revocare la volontà espressa in tal senso fino al momento della fecondazione dell’ovulo. Non appare chiaro né quali effetti abbia tale eventuale manifestazione di volontà contraria, né come si coordini con la normativa vigente in tema di interruzione di gravidanza. Ritiene, anzi, che nell’ipotesi di resipiscenza rispetto alla precedente decisione di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita, in una fattispecie come quella descritta, che esprime certamente un bisogno estremo di genitorialità, occorrerebbe introdurre norme di coordinamento con la legge sulla interruzione di gravidanza che ne consentano una applicazione più ampia, in quanto adattata alla particolarità della specifica situazione.
        Seguono, in argomento, brevi interventi dei senatori CALLEGARO – che ritiene pacifica l’applicabilità della legge sulla interruzione di gravidanza, considerato che il consenso e la revoca del medesimo riguarderebbero soltanto la decisione di procedere o meno alla fecondazione medicalmente assistita – RUSSO, che ritiene problematico evincere dal testo del disegno di legge una soluzione della problematica suscitata dal senatore Caruso, né ritiene possibile, se la fecondazione avviene fuori del corpo, un impianto coattivo dell’ovulo fecondato, con evidenti problemi di compatibilità con il sistema delineato dal disegno di legge che vieta sia la distruzione che la conservazione dell’embrione – e del relatore SENESE – il quale prospetta una modifica dell’ultima parte del comma 3 dell’articolo 6 intesa a sostituire le parole: «fino al momento della fecondazione dell’ovulo» con le altre: «fino all’impianto dell’ovulo».

        Riprendendo il proprio intervento, il senatore Antonino CARUSO passa all’articolo 7 concernente le linee guida del Ministro della sanità in ordine alle procedure e alle tecniche di procreazione medicalmente assistita: in argomento fa rilevare che l’applicabilità della disciplina introdotta dal disegno di legge è subordinata all’adozione di tali linee guida e sollecita la Commissione a trovare un percorso che assicuri la concreta adozione delle linee guida stesse, in modo da evitare – fino a tale momento – la concreta inattuabilità del provvedimento.
        Atteso il concomitante inizio dei lavori dell’Assemblea, il seguito dell’esame congiunto è poi rinviato, con l’intesa che il senatore Antonino Caruso potrà integrare il suo intervento nella seduta notturna.


        
La seduta termina alle ore 16,55.