IGIENE E SANITÀ (12a)

GIOVEDÌ 1o AGOSTO 1996


20a Seduta

Presidenza del Presidente
CARELLA

Interviene il sottosegretario di Stato alla sanità.

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PROPOSTA DI INDAGINE CONOSCITIVA DELLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI SU MATERIA OGGETTO DI INDAGINE CONOSCITIVA AUTORIZZATA DALLA PRESIDENZA DEL SENATO
(A007 000, C12a, 0009o)

Il presidente CARELLA informa i componenti della Commissione che la Commissione affari sociali della Camera dei deputati ha deliberato nella seduta di ieri di tenere una indagine conoscitiva su oggetto analogo a quella già deliberata dalla Commissione igiene e sanità del Senato in data 16 luglio e autorizzata dal Presidente del Senato in data 22 luglio, concernente l'attuazione del programma di chiusura delle strutture manicomiali residue.
È a suo parere evidente che lo svolgimento di due parallele indagini conoscitive sullo stesso oggetto costituisce un'inutile duplicazione, indubbiamente poco produttiva e certamente non lusinghiera per l'immagine del Parlamento.
Egli ritiene quindi opportuno segnalare la questione al Presidente del Senato affinchè compia i passi necessari presso la Presidenza della Camera dei deputati.

La Commissione conviene.

IN SEDE REFERENTE
(982) BERNASCONI. - Modifica dell'articolo 6 della legge 2 dicembre 1975, n. 644, riguardante la manifestazione di volontà al prelievo da cadaveri di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico
(Esame e rinvio; congiunzione con i disegni di legge nn. 55, 67, 237, 274, 798)

Riferisce alla Commissione il senatore DI ORIO il quale rileva che il disegno di legge in titolo pare ispirato ad una filosofia - quella cioè di una modifica dell'articolo 6 della legge n. 644 del 1975 diretta a ripristinarne le originarie finalità, travisate dalla distorta applicazione dello stesso articolo 6 - analoga a quella espressa dall'AIDO e dall'ANED nel corso di un'audizione informale da parte del comitato ristretto incaricato di esaminare i disegni di legge n. 55, 67, 237, 274 e 798.
Il disegno di legge propone di considerare comunque lecito il prelievo di organi e tessuti a scopo di trapianto terapeutico tranne che il consenso sia stata esplicitamente negato dal soggetto in vita. Ai familiari non è quindi consentito, secondo quella che è stata l'interpretazione finora prevalente della legge n. 644 del 1975, di opporsi al prelievo - tranne il caso di coloro che avevano la rappresentanza legale del defunto minore o interdetto - ma solamente di fornire prova documentale dell'eventuale obiezione espressa in vita dal congiunto deceduto.
Il relatore Di Orio fa quindi presente che nella relazione che accompagna il disegno di legge della senatrice Bernasconi si sottolinea la necessità di un'ampia informazione dei cittadini tesa a sviluppare un atteggiamento sociale solidaristico e fa presente che in Belgio, dove vige un sistema analogo a quello proposto, è stata inviata a tutti i cittadini un'informazione dettagliata sulle norme legislative del consenso invitandoli, entro un tempo ragionevole, ad esprimere la loro posizione; in seguito a tale sollecitazione solo il due per cento dei cittadini ha manifestato il proprio dissenso dal trapianto.

Il senatore MARTELLI ritiene che una normativa come quella proposta dal disegno di legge in titolo non sia sostanzialmente in grado di incrementare il numero delle donazioni.
A tale proposito egli fa presente che i notevolissimi livelli conseguiti dalla Spagna nel prelievo utile di organi sono dovuti essenzialmente all'efficiente sistema di organizzazione, e non all'esistenza di un sistema di manifestazione del consenso analogo a quello proposto dalla senatrice Bernasconi; infatti anche in quel paese, di fatto, l'interpretazione della norma che si è in concreto affermata è stata quella di chiedere comunque l'opinione dei parenti del defunto, ciò che determina il permanere di un ventiquattro per cento medio di opposizioni.
Egli ritiene quindi preferibile conservare l'impianto del silenzio-assenso informato e sottolinea la necessità, in ogni caso, di dare priorità alla questione dell'organizzazione, osservando che sarebbe anche opportuno che il comitato ristretto potesse prendere cognizione diretta del sistema adottato in Spagna attraverso un apposito sopralluogo.

La senatrice BERNASCONI condivide l'affermazione del senatore Martelli circa il carattere prioritario della riorganizzazione del sistema dei prelievi e dei trapianti.
Tuttavia non vi è dubbio che sia opportuno intervenire anche sulla questione della manifestazione di volontà.
La questione suscita opinioni diverse e contrastanti, che vanno da quelle di chi richiede comunque l'espressione di un formale assenso del de cuius come condizione per il prelievo, a quella di chi lo ritiene in ogni caso legittimo e senza limitazioni.
Ella ritiene comunque che la strada più lineare per risolvere la questione sia quella di recuperare l'originario spirito cui era informata la legge n. 644 del 1975, che stabiliva il principio generale della liceità del prelievo di organi da cadavere.
Ella osserva che è inesatto parlare, come pure spesso si fa, di consenso presunto a proposito della legge n. 644 del 1975, dal momento che più che della presunzione di un assenso del de cuius salvo dichiarazione contraria, si tratta di un riconoscimento di una sorta di diritto all'obiezione di coscienza nei confronti di un'operazione, il prelievo di organi da cadavere, che è di per sè legittima.
In sede di elaborazione della legge del 1975, in considerazione di sensibilità anche di tipo religioso che negli ultimi decenni si sono profondamente modificate, era stato riconosciuto ai parenti un diritto a esprimere l'obiezione in luogo del de cuius. Si tratta di una facoltà che non ha precedenti nella tradizione giuridica italiana, dove la salma è tutelata dal punto di vista della morale collettiva - si pensi all'esistenza dei reati contro la pietà dei defunti - ma non è oggetto di diritti da parte dei familiari nè, se non per quanto concerne le modalità della sepoltura, di atti di disposizione da parte del de cuius. Prova ne sia il fatto che l'autopsia, sia giudiziaria sia per riscontro diagnostico, può essere disposta senza che i parenti possano opporvisi, e senza la possibilità di esprimere alcuna obiezione in vita.
L'applicazione della legge n. 644, però, non è stato conforme a quella che era l'intenzione del legislatore, cosicchè si è consolidata, anche per effetto di alcune pronunce giurisprudenziali, una prassi che riconosceva al consenso dei parenti natura di vera e propria condizione per poter procedere al prelievo degli organi, tanto che si è avuto persino il caso di familiari che hanno impedito il prelievo da cadaveri di defunti iscritti all'AIDO.
Per effetto di tale impostazione, non solo si è creato un obiettivo ostacolo all'incremento delle donazioni, ma si è anche consolidato un costume, deplorato da numerosi medici e psicologi, che ha attribuito ai familiari l'onere di assumere decisioni spesso dolorose e che, sia in caso positivo che negativo, comportano spesso ripensamenti e rimorsi che non sono sempre facili da sopportare e da elaborare.
Il disegno di legge in titolo recupera quindi l'originaria finalità della legge n. 644 del 1975; esso infatti, mentre conserva l'obbligo di informare i familiari del defunto della necessità, della natura e delle circostanze del prelievo di organi, attribuisce ad essi unicamente la facoltà di fornire una testimonianza documentale dell'eventuale obiezione del de cuius al prelievo.

Il senatore Baldassarre LAURIA osserva come tanto l'impostazione della senatrice Bernasconi quanto quella basata sul silenzio-assenso, pur condivisibili in linea di principio, devono essere attentamente ponderate in considerazione del particolare rilievo della cultura della morte e della pietà dei defunti nel nostro Paese.
Egli rileva comunque che, come riconosciuto anche dai rappresentanti dell'AIDO e dell'ANED nel corso dell'audizione informale tenuta dal comitato ristretto, l'approvazione di un efficace normativa sull'organizzazione dei prelievi e dei trapianti, unita ad una campagna di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di promozione delle donazioni, può rendere addirittura non necessaria una modifica sulle attuali norme della manifestazione di volontà.

Il senatore DE ANNA si dichiara favorevole all'impostazione generale del disegno di legge presentato dalla senatrice Bernasconi.
Non si può negare che l'analogo sistema adottato dalla Spagna determini tutt'oggi una certa percentuale di obiezioni alla donazione. Si tratta però di un diritto non comprimibile e non vi è dubbio che qualsiasi legge sulla manifestazione di volontà deve essere accompagnata da una costante opera di sensibilizzazione dell'opinione pubblica nei confronti del problema dei trapianti.

Dopo interventi del senatore TOMASSINI, il quale rileva l'opportunità di procedere ad un confronto puntuale fra tutte le proposte, e del senatore CAMERINI, il quale osserva che il disegno di legge della senatrice Bernasconi va nel senso di un disegno di legge di iniziativa popolare sul quale l'AIDO e l'ANED stanno attualmente raccogliendo le firme, il presidente CARELLA esprime apprezzamento per il disegno di legge in titolo, pur rilevando come esso sia in più punti migliorabile, in particolare per quanto riguarda il comma 5 della proposta novella dell'articolo 6 della legge n. 644 del 1975, nel quale si dà facoltà ai familiari di fornire una prova documentale della volontà del de cuius di non consentire il prelievo degli organi, senza però precisare la forma di tale prova, il che potrebbe dare spazio a tentativi di aggirare la norma.

Intervenendo in sede di replica, il relatore DI ORIO osserva che la normativa proposta dalla senatrice Bernasconi appare sicuramente in linea con una corretta impostazione di carattere solidaristico, volta a stabilire la liceità generale del prelievo di organi e si distingue sicuramente per la sua linearità.
Tuttavia egli fa presente che, a suo parere, la Commissione non potrà non tener conto, così come ha dovuto fare nella scorsa legislatura, delle fortissime resistenze che tuttora permangono al riconoscimento del principio della liceità del prelievo; nel corso dell'esame nella passata legislatura, l'elaborazione del disegno di legge che introduceva il principio del silenzio-assenso informato è stato il frutto di una serie di mediazioni che hanno faticosamente consentito di superare obiezioni capziose e avvocatesche finchè si vuole, ma comunque tali da suscitare diffidenza e ostilità nei confronti della legge sia in Parlamento che nella pubblica opinione.
In conclusione egli propone che l'esame del disegno di legge in titolo prosegua congiuntamente a quello dei disegni di legge n. 55, 67, 237, 274 e 798.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C12a, 0010o)

Il senatore DI ORIO osserva che la Commissione igiene e sanità del Senato non può restare inerte di fronte al dibattito in corso sugli organi di informazione e nell'ambito dello stesso Governo circa gli effetti della recente manovra finanziaria sul sistema dei prezzi dei farmaci.
Egli ricorda che in sede di esame del decreto-legge n. 323 del 1996 in Commissione emerse la convinzione di dover esaminare ex post gli effetti della manovra sui farmaci; egli ritiene quindi che sarebbe opportuna un'audizione della Commissione unica del farmaco.

Il senatore LAVAGNINI, pur condividendo la proposta del senatore Di Orio, osserva che l'attuale Commissione unica del farmaco è ormai in scadenza. Sarebbe forse più produttivo svolgere una serie più ampia di audizioni intese a fare il punto sulla politica del farmaco nel suo complesso.

Il senatore TOMASSINI condivide la necessità di allargare le audizioni a soggetti diversi dalla Commissione unica del farmaco, dal momento che proprio il ruolo svolto da questa istituzione nel sistema di determinazione dei prezzi dovrebbe essere oggetto di un'attenta e critica valutazione da parte della Commissione igiene e sanità del Senato.

Condivide il senatore MARTELLI, il quale sottolinea in particolare la necessità di ascoltare la Farmindustria, che rappresenta quella «controparte» delle determinazioni della Commissione unica del farmaco che, contrariamente alle promesse del Governo, non è stata coinvolta nelle decisioni in materia di classificazione dei farmaci e di fissazione dei prezzi massimi rimborsabili.

Concorda il senatore BRUNI.

Il senatore MIGNONE sottolinea l'opportunità di un'audizione della Commissione unica del farmaco e rileva, per quanto concerne Farmindustria, che tale associazione potrà essere ascoltata sulla questione relativa alla manovra sui prezzi in sede dell'audizione informale già decisa sulla questione dell'istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco.

La senatrice BERNASCONI, pur rilevando che la proposta del senatore Di Orio concerne soprattutto la questione relativa alla riclassificazione dei farmaci, condivide comunque l'opportunità di sentire anche l'opinione di Farmindustria.

Il presidente CARELLA ritiene che, in considerazione dell'eterogeneità dei soggetti che si intende ascoltare, l'unica possibilità di svolgere formalmente audizioni in Commissione è quella, di dubbia praticabilità, di un'indagine conoscitiva. Egli pertanto ritiene di procedere informalmente in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei gruppi.

La Commissione conviene.

Il senatore MONTELEONE esprime quindi disappunto per il fatto che estemporanee richieste di intervento sui lavori della Commissione ostacolino il regolare svolgimento degli argomenti all'ordine del giorno.
Egli ritiene che tale prassi debba essere regolata in senso restrittivo, potendosi facilmente trasformare in un surrettizio strumento di ostruzionismo.

Il presidente CARELLA prende atto delle osservazioni del senatore Monteleone, pur rilevando di non poter impedire il libero svolgimento di dibattiti di carattere procedurale.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CARELLA avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 17 settembre alle ore 17.

La seduta termina alle ore 17.